L’indennità di accompagnamento prevista dall’articolo 1 l. n. 18/1980 costituisce la medesima prestazione sia se riconosciuta a soggetti minori sia se riconosciuta a maggiorenni; pertanto, la perdita del requisito sanitario accertata al compimento della maggiore età integra revoca di una prestazione già in godimento e non diniego di un beneficio nuovo, con conseguente applicazione della disciplina dell’indebito assistenziale e necessità di verificare l’affidamento del percettore, specie in caso di mancata comunicazione dell’esito della visita di revisione.
La ricorrente, invalida civile sin dal 1999 e titolare di indennità di accompagnamento quale minore, ha continuato a percepire la prestazione anche dopo il raggiungimento della maggiore età . A seguito di visita di revisione sanitaria del 2013, l’INPS accertava la perdita del requisito sanitario per l’indennità, ma non comunicava l’esito alla beneficiaria e continuava ad erogare la prestazione fino al 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2021 l’Istituto richiedeva la restituzione di euro 49.253,94 per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2021. Il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso della beneficiaria, dichiarando non dovute le somme per mancata comunicazione dell’esito della visita. La Corte d’appello di Roma riformava la decisione, ritenendo che, al compimento della maggiore età, si trattasse di una prestazione diversa, mai validamente riconosciuta, e applicando l’ articolo 2033 c.c. sull’indebito oggettivo. La questione giunge quindi alla Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla natura dell’assegno di accompagnamento e sull’affidamento del beneficiario. La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il punto decisivo riguarda la natura dell’indennità di accompagnamento riconosciuta al minore e quella spettante al maggiorenne. L’ articolo 1 l. n. 18/1980 qualifica espressamente come “ medesima indennità ” quella spettante ai minori e ai maggiorenni , senza distinzione di presupposti o natura. La domanda presentata al compimento della maggiore età non integra richiesta di una nuova prestazione, ma mira alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire della stessa indennità già riconosciuta. Pertanto, la perdita del requisito accertata in sede di revisione configura una revoca di prestazione in godimento e non il diniego originario di un beneficio mai riconosciuto, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. , propria dei casi di originaria insussistenza dei requisiti, e l’operatività del regime dell’ indebito assistenziale . Secondo consolidato orientamento, la ripetizione dell’indebito assistenziale è esclusa quando sussista un affidamento incolpevole del percettore, specie ove l’amministrazione non abbia comunicato l’esito negativo della revisione sanitaria. Nel caso di specie, la mancata comunicazione ha consentito la protrazione dell’erogazione, rendendo necessario accertare la sussistenza di un affidamento tutelabile. La Corte cassa, dunque, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello per nuovo esame alla luce del principio enunciato.
Presidente Garri - Relatore Rosetti Fatti di causa 1. Con ricorso al Tribunale di Latina, depositato in data 07/12/2021, Ta.Na. esponeva che in data 18/11/1999, ancora minore di età, era stata riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento come da verbale sanitario emesso dalla Commissione di prima istanza; che la prestazione dell'indennità di accompagnamento le era stata sempre regolarmente versata fino al maggio 2021 allorquando l'INPS, con provvedimento datato 10/05/2021, aveva comunicato l'esistenza di un debito a suo carico di Euro 49.253,94 in conseguenza della perdita del requisito sanitario per la medesima prestazione e per il periodo compreso tra il 01/07/2013 e il 30/06/2021, conseguente al verbale di revisione sanitaria del 24/06/2013; che la pretesa dell'INPS era illegittima perché l'INPS non aveva mai comunicato alla beneficiaria l'esito della visita sanitaria e, invece, aveva continuato a versare le somme dovute a titolo di indennità d'accompagnamento oltre il limite imposto dalla normativa di settore e per oltre sette anni; che in mancanza di dolo dell'accipiens, la ripetibilità delle somme può avvenire solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione, così come è avvenuto nel caso di specie ; che il versamento delle somme contestate dall'Inps non è certamente dipeso da un comportamento doloso dell'assicurata ma unicamente da un errore commesso dall'Istituto . La ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del provvedimento emesso dall'Inps in data 10/05/2021 con il quale era stata richiesta la restituzione dei ratei di indennità d'accompagnamento limitatamente al periodo dal 01/07/2013 al 10/05/2021, condannando l'INPS alla restituzione di tutte le somme medio tempore recuperate a tale titolo oltre agli accessori di legge. L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. 1.1. Con la sentenza n. 122/2024 pubblicata in data 01/02/2024 il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso, dichiarava non dovute le somme rivendicate dall'Inps a titolo di indebito con la nota del 10/05/2021 e, per l'effetto, condannava l'Inps a restituire alla ricorrente quanto indebitamente trattenuto medio tempore a tale titolo, oltre alle spese di lite. 2. Avverso detta pronuncia proponeva appello in via principale l'INPS. Ta.Na. proponeva successivo appello lamentando l'illegittima liquidazione delle spese di lite. 2.1. Riuniti i ricorsi, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 2871/2024 depositata il 13/09/2024, accoglieva l'appello principale e per l'effetto rigettava l'originaria domanda di Ta.Na., dichiarava assorbito l'appello proposto da Ta.Na. in via successiva e dichiarava irripetibili le spese del doppio grado di giudizio. 3. Avverso detta sentenza Ta.Na. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico strumento di impugnazione. L'INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. La causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consiglio del 16/01/2026. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso Ta.Na. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 18/80 nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali indebite. Il ricorso critica la sentenza perché la Corte di Appello ipotizzando una sostanziale differenza tra indennità d'accompagnamento per soggetto minorenne e indennità d'accompagnamento per soggetto maggiorenne, riteneva che l'indennità d'accompagnamento per maggiorenne non fosse mai stata riconosciuta ab origine e dunque riteneva applicabile al caso di specie le disposizioni di cui all' articolo 2033 c.c. al posto dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali indebite che abilitano alla restituzione delle somme solo a far data dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia stato comunicato al percipiente . 2. Il ricorso è fondato. 2.1. La decisione del Tribunale di Latina ha accolto la domanda di Ta.Na. diretta a far dichiarare l'illegittimità della ripetizione di indebito comunicata dall'INPS in ragione della circostanza, ritenuta decisiva, che la beneficiaria della prestazione in godimento non avesse mai ricevuto il verbale della visita del 20/02/2014 all'esito della quale la Commissione medica competente aveva ravvisato l'insussistenza del requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento per soggetto maggiorenne. 3. La sentenza della Corte di Appello ha riformato la decisione del Tribunale non ritenendo di rilievo la circostanza che l'esito della visita medica non fosse stato comunicato alla ricorrente e rilevando che, per la prestazione richiesta, qualificata come una nuova indennità di accompagnamento dovutale quale maggiorenne e non quale minorenne, la ricorrente non aveva mai goduto del requisito sanitario. La Corte di Appello ha applicato, per questa via, la giurisprudenza di questa Corte dettata per il caso di originaria inesistenza dei requisiti per il riconoscimento di una prestazione richiesta per la prima volta. 3.1. È costante, in proposito, l'orientamento secondo il quale in caso di insussistenza originaria dei requisiti sanitari per l'accesso a una prestazione non si applica il sottosistema dell'indebito assistenziale, con la conseguente necessità di verificare se l'accipiens abbia ricevuto la prestazione in buona fede, ma si applica la disciplina generale dell'indebito ai sensi dell' articolo 2033 c.c. e viene esclusa la sussistenza di un affidamento tutelabile nel caso in cui l'Istituto erogante non abbia riconosciuto la prestazione richiesta in via originaria (sono rappresentative di questo orientamento, di recente, Cass. 12/09/2023, n. 26367 e Cass. 19/02/2021, n. 4600, che afferma il principio ma si riferisce ad una ipotesi in cui l'errore nel quale era incorso l'ente erogante era noto al beneficiario perché a questi era stato comunicato l'esito della visita). 4. Come denuncia il ricorso, tale principio di diritto non può trovare applicazione nella fattispecie e la sentenza impugnata merita cassazione sul punto. 5. In proposito, ad avviso del Collegio, appare decisivo rilevare come Ta.Na. nel momento in cui, approssimandosi il compimento della maggiore età, formulò istanza per la pensione di invalidità e chiese la visita medica di verifica dei requisiti sanitari con riguardo all'indennità di accompagnamento non chiese una nuova prestazione ma, piuttosto, di continuare a godere della prestazione della quale era già beneficiaria e cioè della indennità di accompagnamento già riconosciutale dall'INPS fin dal 1999. 6. Si consideri che l' articolo 1 della legge 18 del 1980 recita ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di Lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a Lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a Lire 232.000 mensili con decorrenza 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 . 6.1. Il secondo comma della stessa disposizione recita La medesima indennità e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate . 6.2. È, per questa via, il tenore letterale della norma istitutiva che definisce come la medesima indennità la prestazione corrisposta ai minori e quella corrisposta ai soggetti maggiorenni. La disposizione non distingue la specie della prestazione corrisposta, una indennità di natura assistenziale in entrambi i casi, né i presupposti sanitari in ragione dei quali la prestazione è riconosciuta né, infine, il nomen iuris attribuito al beneficio che è pur sempre quello di indennità di accompagnamento. La disposizione vale a chiarire soltanto che, ove siano in possesso dei requisiti, ai soggetti minorenni spetta la medesima indennità che spetta ai soggetti maggiorenni. 7. Né a diverse conclusioni reca l'analisi della novella costituita dall' articolo 25, comma 6, D.L. 90/2014 che, come convertito dalla legge 11/08/2014, n. 114 , recita 6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 , e alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all' articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , affetti dalle patologie di cui all' articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore . 7.1. La disposizione non ha mutato la prestazione già riconosciuta ad invalidi minorenni e maggiorenni, che era e rimane la medesima per le due categorie ed è la medesima già riconosciuta prima della Novella, ma ha solo stabilito che non è più necessario l'accertamento sanitario diretto alla verifica della persistenza dei requisiti, che invece era necessario prima, e che nemmeno è più necessaria l'istanza amministrativa, che era stata confermata dal tenore del decreto legge ed è stata, invece, espunta dalla legge di conversione. 8. Il soggetto beneficiario della prestazione già attribuita quale minorenne, anche nel vigore della disciplina previgente applicabile al caso di specie, al raggiungimento della maggiore età continuava a godere della medesima prestazione, e cioè dell'indennità di accompagnamento, e l'istanza amministrativa era diretta a provocare la verifica della persistenza dei requisiti sanitari e, ove fossero sussistenti i diversi requisiti socio economici, ad ottenere la prestazione dell'assegno di invalidità, ma non ad ottenere una prestazione nuova e diversa quanto all'indennità di accompagnamento. 9. A conferma di tale impostazione si consideri come la Corte costituzionale, nel trattare l'indennità di accompagnamento, abbia rilevato come la legge, infatti considera qui una condizione specifica, quella dei soggetti non deambulanti o non in grado di provvedere a se stessi per le esigenze della vita quotidiana, che è ulteriore ed aggiuntiva rispetto allo stato di totale inabilità al lavoro; e conseguentemente, appresta una specifica provvidenza per porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta. Tale carattere aggiuntivo dell'indennità in questione è dimostrato, da un lato, dal fatto che essa non spetta ove il soggetto non abbia da provvedere a tali esigenze perché ricoverato gratuitamente in istituto (articolo 1, terzo comma, legge n. 18 del 1980); dall'altro, dal fatto che essa si cumula con la pensione d'invalidità totale, ove di questa ricorrano i requisiti reddituali, e spetta anche agli invalidi totali minori di anni diciotto, che non fruiscono di detta pensione (articolo 1 della legge n. 18 del 1980 e 12 della legge n. 118 del 1971) ( Corte cost. n. 346/1989 , richiamata di seguito da Corte cost. 152/2020 ). 9.1. Il ragionamento della Corte costituzionale conferma, allora, che l'indennità riconosciuta ai soggetti maggiorenni è la medesima riconosciuta ai soggetti minorenni e che l'istanza che era prevista nel vigore della disciplina previgente al D.L. 90 del 2014 era essenzialmente diretta alla verifica del requisito sanitario ed eventualmente ad ottenere la pensione di invalidità e non ad ottenere una nuova attribuzione della indennità di accompagnamento che, in caso di persistenza del requisito sanitario, rimaneva quella già attribuita al soggetto minore di età. 10. Risulta, poi, costante nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo il quale la situazione di inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero necessità di assistenza continua per l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani di vita) prevista per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. n. 18 del 1980, articolo 1), può configurarsi anche in riferimento ad un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un'assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età a necessaria a un bambino sano della stessa età (Cass. 27/11/2014, n. 25258; Cass. 26/07/2011, n. 16362; 17/05/ 2006, n. 11525; Cass. 29/01/2003, n. 1377; Cass. Ss. U. 24/10/1991, n. 11329) ; anche per questa via si conferma come il diritto vivente abbia sempre inteso l'indennità di accompagnamento come un'unica prestazione riconosciuta, al ricorrere dei medesimi presupposti, ai soggetti maggiorenni come ai soggetti minorenni. 11. Orbene, il ragionamento condotto induce a concludere che a seguito della visita di revisione, ravvisato il sopravvenuto venir meno del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, l'INPS non ha negato alla odierna ricorrente una nuova prestazione ma ha, piuttosto, revocato l'indennità fino all'epoca goduta. 12. Da ciò discende che la beneficiaria della prestazione, in difetto di comunicazioni, abbia continuato a percepire la prestazione già goduta e che, ai fini della ripetibilità dell'indebito, fosse essenziale accertare se l'accipiens del beneficio assistenziale versasse o meno in una condizione di affidamento degna di tutela. 13. Si consideri che l'orientamento di questa Corte si è ormai consolidato, in proposito, nell'affermare che la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile e che in questa prospettiva assume rilievo decisivo accertare, nelle ipotesi di sopravvenuta mancanza del requisito, la circostanza che al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione (Cass. 28/06/2025, n. 17396; ma anche Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021, Cass. n. 24180/2022 ; Cass. n. 4668/2021 ). 14. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto Anche nel sistema normativo precedente all'entrata in vigore dall' articolo 25, comma 6, D.L. 90/2014 , come convertito dalla legge 11/08/2014, n. 114 , l'indennità di accompagnamento prevista dall'articolo 1 della legge 11/02/1980 n. 18 a favore dei soggetti che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua integra la medesima prestazione se riconosciuta a soggetti minori di età così come riconosciuta a soggetti maggiorenni, sicché il sopravvenuto venir meno del requisito sanitario accertato nella visita effettuata al raggiungimento della maggiore età va considerato, ai fini della disciplina della ripetizione dell'indebito, quale revoca dell'indennità già goduta e non quale diniego di una diversa prestazione richiesta in via iniziale . 15. Orbene, la sentenza impugnata qualificando quale richiesta di una diversa prestazione l'istanza proposta dalla ricorrente e considerando irrilevante la circostanza della comunicazione della visita di revisione non si è attenuta al principio innanzi definito la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che nel definire il giudizio si atterrà al principio di diritto enunciato. 16. Alla Corte di Appello competente è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 17. Ai sensi dell'articolo 52, co.2, del D.Lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessato e della riservatezza del diritto alla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 , dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.