Accompagnamento indebitamente percepito: cosa succede?

L’indennità di accompagnamento prevista dall’articolo 1 l. n. 18/1980 costituisce la medesima prestazione sia se riconosciuta a soggetti minori sia se riconosciuta a maggiorenni; pertanto, la perdita del requisito sanitario accertata al compimento della maggiore età integra revoca di una prestazione già in godimento e non diniego di un beneficio nuovo, con conseguente applicazione della disciplina dell’indebito assistenziale e necessità di verificare l’affidamento del percettore, specie in caso di mancata comunicazione dell’esito della visita di revisione.

La ricorrente, invalida civile sin dal 1999 e titolare di indennità di accompagnamento quale minore, ha continuato a percepire la prestazione anche dopo il raggiungimento della maggiore età . A seguito di visita di revisione sanitaria del 2013, l’INPS accertava la perdita del requisito sanitario per l’indennità, ma non comunicava l’esito alla beneficiaria e continuava ad erogare la prestazione fino al 2021. Con provvedimento del 10 maggio 2021 l’Istituto richiedeva la restituzione di euro 49.253,94 per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2021. Il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso della beneficiaria, dichiarando non dovute le somme per mancata comunicazione dell’esito della visita. La Corte d’appello di Roma riformava la decisione, ritenendo che, al compimento della maggiore età, si trattasse di una prestazione diversa, mai validamente riconosciuta, e applicando l’ articolo 2033 c.c. sull’indebito oggettivo. La questione giunge quindi alla Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla natura dell’assegno di accompagnamento e sull’affidamento del beneficiario. La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il punto decisivo riguarda la natura dell’indennità di accompagnamento riconosciuta al minore e quella spettante al maggiorenne. L’ articolo 1 l. n. 18/1980 qualifica espressamente come “ medesima indennità ” quella spettante ai minori e ai maggiorenni , senza distinzione di presupposti o natura. La domanda presentata al compimento della maggiore età non integra richiesta di una nuova prestazione, ma mira alla verifica della permanenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire della stessa indennità già riconosciuta. Pertanto, la perdita del requisito accertata in sede di revisione configura una revoca di prestazione in godimento e non il diniego originario di un beneficio mai riconosciuto, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. , propria dei casi di originaria insussistenza dei requisiti, e l’operatività del regime dell’ indebito assistenziale . Secondo consolidato orientamento, la ripetizione dell’indebito assistenziale è esclusa quando sussista un affidamento incolpevole del percettore, specie ove l’amministrazione non abbia comunicato l’esito negativo della revisione sanitaria. Nel caso di specie, la mancata comunicazione ha consentito la protrazione dell’erogazione, rendendo necessario accertare la sussistenza di un affidamento tutelabile. La Corte cassa, dunque, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello per nuovo esame alla luce del principio enunciato.

Presidente Garri - Relatore Rosetti Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.