La confisca di denaro non è ammessa se il profitto deriva da condotte di spaccio anteriori e non contestate

La Corte ha escluso l’applicabilità dell’ articolo 240 c.p., rilevando che il profitto confiscabile deve derivare direttamente dal reato oggetto di condanna.

Con la sentenza in commento, la Corte conferma integralmente la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per la detenzione di 56,66 grammi di cocaina. I giudici di merito, richiamati in modo convergente (“doppia conforme”), avevano valorizzato: quantità della sostanza, natura di “droga pesante”, presenza di bilancino di precisione e disponibilità di una somma in contanti, suddivisa in banconote da 50 euro e non giustificata sul piano reddituale, quali elementi “fortemente sintomatici” di un’ attività di spaccio “ niente affatto occasionale ”, incompatibile con la lieve entità ex articolo 73,, comma 5. Di particolare rilievo è, invece, l’intervento sul tema della confisca del denaro: dal momento che all’imputato era contestata solo la detenzione a fini di cessione e non anche la vendita, la somma rinvenuta non poteva essere considerata “ profitto del reato ” ex articolo 240 c.p., potendo al più derivare da pregresse, diverse condotte di spaccio, estranee al fatto oggetto di condanna e, dunque, necessariamente estranee al perimetro indicato dall’articolo 240 c.p., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, pur appartenenti alla medesima fattispecie, ma antecedenti. La Corte annulla quindi la sentenza limitatamente alla confisca, rinviando per la verifica dell’eventuale applicabilità della confisca allargata ex articolo 85- bis d.P.R. 309/1990 e 240- bis c.p. , considerando la possibile sproporzione tra denaro e redditi leciti.

Presidente Giordano - Relatore Ianniciello Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, con cui F. C. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’ articolo 73, comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309 , per avere detenuto ai fini di cessione 56,66 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza, F. C., per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso con cui ha dedotto: - vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione nella fattispecie di minore offensività, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 cit. d.P.R. n. 309; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ articolo 192 cod. proc. pen. , per assenza di gravi indizi circa la riconducibilità ad “un’attività di grande spaccio”; - violazione di legge, in relazione all’ articolo 240 cod. pen. , e vizio di motivazione quanto alla confisca delle somme di danaro rivenute nell’abitazione e nella disponibilità del C.. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta alla presenza delle parti – il Pubblico Ministero e il difensore di fiducia dell’imputato hanno concluso come in epigrafe. Considerato in diritto 1. E’ fondato e va accolto il terzo motivo inerente alla confisca della somma di danaro oggetto di sequestro nei confronti di F. C.. Sono, invece, inammissibili i motivi ulteriori, in punto di qualificazione giuridica della fattispecie di reato in contestazione. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati cumulativamente investendo la medesima quaestio iuris della omessa sussunzione della condotta ascritta all’imputato nell’ambito del “piccolo spaccio” ex articolo 73, comma 5, cit. d.PR. n.309. 2.1. Il devolutum è stato oggetto di puntuale disamina nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza dei Giudici del grado superiore è, infatti, esattamente confermativa di quella di primo grado: la Corte di appello ha operato frequenti riferimenti al percorso motivazionale seguito dal primo Giudice e si attenuta ai medesimi criteri nella valutazione del compendio probatorio. Si è, dunque, in presenza di un caso di doppia conforme , per i ripetuti richiami alla prima sentenza contenuti nella seconda e per l'impiego da parte dei Giudici dei due gradi dei medesimi criteri di valutazione delle prove: con la conseguenza che, ai fini del controllo di legittimità da effettuare in questa sede sui prospettati vizi di motivazione, le due sentenze di merito devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 2.3. Nelle sentenze di merito si è ritenuto che il dato ponderale della sostanza detenuta (56,66 grammi di cocaina), la tipologia di sostanza (droga pesante), le modalità della condotta, il rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato di un bilancino di precisione e il possesso di una cospicua somma di danaro in contante, suddiviso in banconote da 50 euro, non giustificabile per lo stato di disoccupazione del C., fossero elementi “fortemente sintomatici” di un’attività di detenzione ai fini di spaccio dalla portata “niente affatto occasionale” e, dunque, come tale non qualificabile in termini di lieve offensività. 2.4. Al cospetto di un siffatto apparato argomentativo, adeguato e privo di fratture logiche, che abbia appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio, senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo in tal caso ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. Ed infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944). Il ricorrente, dunque, non può pretendere di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente e persuasivamente espresse dai Giudici di merito, né può chiedere alla Corte di legittimità di esprimere giudizi di fatto che esulano dal sindacato che le compete. 2.5. Analogamente non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell' articolo 192 cod. proc. pen. , per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova, acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall' articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 77518). Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). 2.6. Né è ravvisabile il pur dedotto vizio di violazione di legge, posto che il ricorrente non ha introdotto elementi in grado di destrutturare la logicità e coerenza intrinseca delle valutazioni censurate, ma, dietro lo schermo della violazione di legge, ha sostanzialmente sollecitato una lettura diversa e più favorevole del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, ove – come nel caso di specienon si rinvengano vizi. 3. E’, invece, fondato il ricorso limitatamente al motivo inerente alla confisca della somma di danaro ritenuta, nella sentenza impugnata, profitto del reato. Al ricorrente si addebita esclusivamente di avere detenuto sostanze stupefacenti a scopo di cessione, non già di averle vendute. Trattandosi di possesso illecito di stupefacente non è applicabile l'articolo 240 cod. pen. L'articolo 240, comma 1, cod. pen., per quanto rileva nella fattispecie, prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (ex multis, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01; Sez. 2, n. 53650 del 06/10/2016, Maiorno, Rv. 268854-01Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Azienda Agraria Greenfarnn, Rv. 264941-01). È, pertanto, certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento (cioè profitto) del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene, quindi, a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex articolo 240 cod. pen. , potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 4, 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248). 3.2. In assenza, dunque, di relazione qualificata con il reato, la confisca può essere disposta, eventualmente, a norma degli articolo 85-bis, d.P.R n. 309 del 1990 , e 240-bis, cod. pen., qualora la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente risulti sproporzionata rispetto ai suoi redditi leciti ed egli non ne abbia giustificato la provenienza mediante verificabili allegazioni, come, del resto, affermato nella sentenza di primo grado contestata sul punto con i motivi di appello. La sentenza dev’essere, pertanto, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, rendendosi indispensabile un supplemento di motivazione in relazione a tale controverso aspetto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.