Pieno risarcimento al lavoratore disabile licenziato anche se ha taciuto sulla sua situazione sanitaria

In caso di licenziamento per superamento del comporto da parte della lavoratrice disabile, si assiste ad una nullità dell’atto in quanto discriminatorio. Ciò posto, il risarcimento va commisurato all’intera retribuzione perduta e non al minimo di cinque mensilità, anche se la dipendente ha taciuto la disabilità.

La Corte di Cassazione interviene sul licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice disabile, ribadendo la centralità del divieto di discriminazione e della tutela risarcitoria pienamente commisurata alla retribuzione perduta. Il caso riguarda una dipendente di una cooperativa sociale, affetta da disabilità, licenziata per superamento del comporto dopo ripetute assenze per gravi problemi di salute, inclusi ricovero in casa di cura per malattie nervose e successive dichiarazioni di inidoneità alle mansioni da parte del medico competente. Tali elementi, tutti noti al datore, costituivano – secondo i giudici di merito e di legittimità – un evidente “campanello d’allarme” sulla condizione di disabilità . La Corte d’appello di Torino aveva correttamente qualificato come discriminatorio il licenziamento, ravvisando una discriminazione indiretta nell’applicazione al lavoratore disabile dell’ordinario periodo di comporto, ma aveva ridotto il risarcimento alla misura minima di cinque mensilità, valorizzando il silenzio della lavoratrice sulla propria disabilità come fattore di attenuazione della colpa datoriale. La Cassazione censura questa impostazione: una volta accertata la nullità del licenziamento discriminatorio e la colpa del datore, non è possibile comprimere l’indennità al minimo legale, che ha natura di soglia non eliminabile, ma non di tetto massimo. Il risarcimento va parametrato alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, sulla base della presunzione  iuris tantum  di danno prevista dall’articolo 18 St. lav., non essendo ammissibile una graduazione della tutela fondata sull’intensità della colpa datoriale. Inoltre, la Suprema Corte esclude che il silenzio del lavoratore sulle proprie condizioni di salute possa ridurre l’indennizzo, in assenza di un obbligo di auto‑esposizione di dati sanitari al di fuori di una previa, doverosa interlocuzione attivata dal datore stesso. La sentenza cassa la decisione torinese e rinvia alla Corte d’appello affinché quantifichi il risarcimento in misura superiore.

Presidente Manna – Relatore Ponterio Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve