La Prima Sezione civile della Cassazione torna a pronunciarsi in materia di protezione internazionale, chiarendo gli effetti della nullità della notificazione del provvedimento di diniego sul decorso del termine per proporre ricorso.
In particolare, il Supremo Collegio, ricostruendo i principi in tema di prova della notificazione e decorso del termine breve di impugnazione, afferma che, in mancanza di una relata idonea a certificare data e modalità della consegna, la notifica deve considerarsi inesistente ai fini del computo del termine , con conseguente impossibilità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per tardività sulla base di un inesistente onere probatorio gravante sul richiedente. Sul punto, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la prova della notificazione è fornita esclusivamente dalla relata di notifica , unico atto idoneo a certificare l’avvenuta consegna, la data e il destinatario, senza che il giudice possa attingere tali elementi da fonti probatorie diverse. In mancanza della relata, o in presenza di una relata priva di elementi essenziali, la notificazione deve ritenersi inesistente , con la conseguenza che la parte interessata ad eccepire l’inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine breve è gravata dall’onere di produrre l’unico atto idoneo a dimostrare la regolarità e la data della notifica. In tema di notificazione a mezzo posta, la stessa giurisprudenza di legittimità esige la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata , quale documento esclusivo per attestare consegna e data, mentre per il destinatario è sufficiente la busta del plico, idonea a dimostrare che la ricezione non può essere anteriore al timbro postale apposto. Su tale scia, la Corte ribadisce che, anche in contesti diversi – come l’opposizione a sanzione amministrativa ex articolo 23 l. n. 689/1981 – grava sull’opponente l’onere di provare la tempestività del ricorso mediante produzione dell’atto ingiuntivo munito di relata o, in caso di notifica postale, della busta recante i timbri di spedizione e consegna. Tuttavia, nel caso della protezione internazionale, dove la notifica avviene tramite consegna da parte degli addetti al centro di accoglienza e non per posta , l’unico strumento probatorio rimane la relata redatta dal pubblico ufficiale incaricato. La Corte, inoltre, sottolinea che la mancanza o nullità della relata integra una situazione in cui si deve ritenere inesistente la prova del rapporto processuale , applicando in via analogica l’ articolo 327, comma 2, c.p.c. , che, in caso di nullità della citazione o della sua notifica, presume la non conoscenza del processo da parte del convenuto. Alla luce di tali principi, la Cassazione censura il Tribunale per aver addossato al richiedente asilo l’onere di provare la data di ricezione del decreto di diniego, nonostante la relata fosse incompleta e dunque nulla, mancando sia la data di consegna sia la firma del redigente, e, pertanto, accoglie il ricorso.
Presidente Acierno – Relatore Caiazzo Rilevato che Con ricorso depositato in data 31.8.2019, Y. C. impugnava il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale, il 29.3.2019, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale e di riconoscimento di quella speciale. Con provvedimento del 21.11.2024, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto: non era stata provata la tempestività dell’azione; al riguardo, il ricorrente aveva sostenuto di avere ricevuto il provvedimento ma che il verbale di notificazione non indicava la data dell’effettuata consegna dell’atto nelle sue mani, da ciò ritenendo di potere fare derivare la sospensione sine die del termine per proporre opposizione; in particolare, egli aveva depositato copia di una relata di notificazione che recava il suo nome e la data della decisione ma che non riproduceva né la data della consegna dell’atto da notificare effettuata nelle sue mani, né la firma del responsabile del centro che, in qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’ articolo 11, comma 3sexies d.lgs. 25\2008, aveva curato la notificazione; infatti, sullo spazio del foglio riservato alla sua firma vi era solo il timbro del centro di accoglienza, non anche la sua sottoscrizione; la tesi sostenuta dall’attore non era fondata in quanto, anche tenendo conto dell’incompletezza della relata di notificazione e, dunque, della sua nullità, mancando la stessa di elementi essenziali, quali l’indicazione della data di consegna del provvedimento nelle mani del destinatario e la firma del redigente, attestante il compimento delle relative attività, era onere dell’attore, innanzitutto, precisare e, quindi, provare quando ricevette nelle sue mani il provvedimento, che egli aveva ammesso di avere ottenuto, non avendo assolto allo stesso neppure dopo essere stato sollecitato dal giudice, non avendo dimostrato il dies a quo del ricorso; conseguentemente, non era possibile stabilire l’inizio della decorrenza del termine perentorio per l’impugnazione e la sua scadenza, con conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Il cittadino straniero ricorre in cassazione, avverso il suddetto decreto, con due motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi tardivamente, deposita nota chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Ritenuto che Il primo motivo denunzia violazione dell’ articolo 2697 c.c. e degli articolo 156 cpc e 3 dpr n. 394/1999 - in riferimento all’ articolo 360 co. 1, n. 3, cpc – per aver il Tribunale operato un’inversione dell’onere della prova, in quanto anziché ritenere che fosse a carico dell’Amministrazione l’onus probandi relativo alla avvenuta, valida notifica del provvedimento di diniego, e della data in cui essa era stata effettuata, ha affermato invece che tale onere spettava al destinatario della notifica, e che il suo mancato assolvimento determinava l’inammissibilita’ della domanda. Al riguardo, il ricorrente assume, in particolare, che: non avrebbe mai potuto provare da solo, o in autonomia, il compimento delle attività di cui era il mero destinatario, e non certo il soggetto agente, soprattutto non a distanza di anni, quando ormai la permanenza del richiedente all’interno del Centro di accoglienza era ormai del tutto conclusa, con la definitiva perdita di ogni contatto con gli eventuali referenti di un tempo; doveva così applicarsi il criterio, o la fattispecie generale per cui, in presenza di termini perentori stabiliti a pena di inammissibilità dell’azione, la nullità della relata di notifica dell’atto impugnando produce la sospensione del decorso dei termini, cioè del dies a quo, e ciò per due ordini di motivi: 1) non può affermarsi che la sospensione dei termini di impugnazione sia sine die, dal momento che è indubbia la conoscenza del decreto a un certo punto, e comunque a una ragionevole distanza di tempo dalla emissione del decreto, qui contenuta nei sei mesi, secondo tempi consueti anche in presenza di notifiche ordinarie, avendo il decreto di diniego data certa, indicata sia nel decreto medesimo, allegato alla relata, che nel corpo della relata stessa. Il lasso di tempo, dunque irrilevante, si ricavava dal raffronto tra la formazione del decreto di rigetto, del 29.3.2019, e la data di proposizione del ricorso, del 31 agosto, dello stesso anno; non a caso, alla conoscenza effettiva dell’atto ne era materialmente seguita l’opposizione; 2) non poteva nemmeno affermarsi che non fosse stato raggiunto lo scopo cui era preordinata la relata in questione, sia pure incompleta, dal momento che il ricorrente, avendo avuto notizia dell’atto di cui era destinatario, e avendolo, per l’effetto, impugnato, aveva potuto, all’interno del giudizio, esercitare, o tentare di esercitare, una sua propria difesa, producendo tutti gli elementi probatori. Il secondo motivo denunzia violazione degli articolo 24 Cost. e 111 Cost., in quanto l’interpretazione data dal Tribunale dei principi normativi in tema di onere della prova, comporterebbe, se fosse corretta, cio’ che si nega, ovvero una palese violazione dei dettami costituzionali espressi, in particolare, dagli articolo 24 e 111 della Costituzione , considerando altresì che la prova dell’avvenuta notifica e della sua data puo’ essere data con un solo mezzo, ovvero con la produzione di un atto facente prova fino a querela di falso (la relata) che l’interessato non ha il potere di formare, e che nel caso di specie, come dichiarato dallo stesso giudicante, mancava del tutto, e che quindi l’interessato non poteva, pur con tutta la diligenza possibile, produrre. I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati alla luce della ricognizione dei principi affermati da questa Corte in fattispecie assimilabili a quella oggetto di causa. Invero, la prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notifica, della data di questa e della persona cui la copia è stata consegnata, senza possibilità per il giudice di desumere i predetti elementi (ed in particolare la data) da diversa fonte di prova; ne consegue che la parte interessata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine breve per impugnare, deve provare l'intervenuta notifica della sentenza e la data di essa con la produzione dell'unico atto idoneo a fornire tale prova, dovendosi, in mancanza, ritenere inesistente la notifica della sentenza ( Cass., n. 1337/1998 ; n. 10636/2003; ). In tema di notificazione a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass., n. 4891/2015). Nel solco di tale orientamento, è stato altresì affermato che, al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (Cass., n. 15374/2018; n. 1210/2022). In particolare, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, è stato precisato che grava sull'opponente sia l'onere di proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto opposto (ex art.23 della legge n. 689 del 1981), sia l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio di copia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, munita della relativa relata di notifica, o, se l'ordinanza sia stata notificata a mezzo posta e non indichi la relata, mediante la produzione in giudizio della busta contenente il plico, recante i timbri dell'ufficio postale della data di spedizione e di quella di consegna, ferma restando per il destinatario dell'atto da notificarsi la regola del suo perfezionamento alla data di ricezione dell'atto (Cass., n. 23026/2006). Nella specie, va premesso che con decreto del 12.1.2022 il Tribunale aveva richiesto, senza esito, la prova della notifica anche alla Commissione Territoriale. Ora, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che fosse onere del ricorrente provare la data della notifica del provvedimento impugnato, sebbene fosse incontestato che la relata non indicava la data dell’avvenuta consegna al destinatario. Invero, al riguardo non è sostenibile che il ricorrente avrebbe comunque potuto dimostrare la data dell’avvenuta consegna del provvedimento, in quanto l’unica modalità di prova era costituita dalla relata, considerando che la notifica era avvenuta con la consegna dell’atto da parte degli addetti al Centro d’accoglienza dello straniero e non con raccomandata postale (in tali casi, si è fatto riferimento ai dati indicati nella busta contenente la raccomandata). Dati i suesposti principi generali, il vizio della notifica non potrebbe che comportare, nell’incertezza della relativa data, il mancato decorso del termine d’impugnazione e dunque la tempestività del ricorso. Invece, il Tribunale ha ritenuto che, pur tenendo conto dell’incompletezza della relata di notificazione e, dunque, della sua nullità, mancando la stessa di elementi essenzialiquali l’indicazione della data di consegna del provvedimento nelle mani del destinatario e la firma del redigente, attestante il compimento delle relative attività- sarebbe stato onere dell’attore, innanzitutto, “precisare e, quindi, provare quando ricevette nelle sue mani il provvedimento, che egli aveva ammesso di avere ottenuto”. Tale statuizione non può essere condivisa, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte alla quale il collegio intende dare continuità. Invero, la prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della relata dell'ufficiale giudiziario prevista dall' articolo 148 cod. proc. civ. , rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario. La mancanza della relata di notifica (nella specie, dell'atto di citazione) si risolve infatti nell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (costituente il presupposto perché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l'articolo 327, secondo comma, cod. proc. civ. - che attiene all'ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa - va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se , in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto (Cass., n. 11853/2004; n. 19358/2007). Orbene, nel caso concreto, la nullità della notificazione giammai avrebbe potuto nuocere al ricorrente, addossandogli un inesistente onere probatorio, scaturendo da essa l’inesistenza del rapporto processuale. Stante la mancata prova di una valida notificazione della relata del provvedimento impugnato, la parte interessata ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine breve per impugnare avrebbe dovuto provare l'intervenuta notifica e la data di essa unicamente con la produzione dell'unico atto idoneo a fornire tale prova (v. Cass, n. 1337/1998 cit.). Pertanto, il Tribunale ha violato i suesposti principi generali, argomentando l’inammissibilità del ricorso sulla base di un inesistente onere probatorio gravante sul ricorrente, che si tradurrebbe, in sostanza, sganciata da riferimenti a dati oggettivamente riscontrabili, in una pressoché inesigibile condotta difensiva, lesiva del diritto alla difesa. D’altra parte, la predetta condotta dell’Amministrazione competente, che ha omesso di depositare la relata in suo possesso, nonostante l’ordine d’esibizione emesso dal giudice, non è stata correttamente valutata dal giudice di primo grado, in correlazione con i principi generali in tema di prova della notificazione. Per quanto esposto, pertanto, in accoglimento dei due motivi, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, anche in ordine alle spese di giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.