La S.C. formula un principio di diritto e rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in un caso relativo ad un pilota di aerei, residente in Italia e alle dipendenze di una compagnia olandese, al quale veniva contestato dall’Ufficio di aver dichiarato a fini IRPEF una retribuzione inferiore a quella percepita sulla base di una erronea applicazione delle retribuzioni convenzionali.
L'articolo 51, comma 8- bis , del Tuir prevede che il reddito di lavoro dipendente , prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il D.M. Lavoro e previdenza sociale di cui all' articolo 4, comma 1, del d.l. n. 317/1987 , convertito, con modificazioni, dalla l. n. 398/1987. L’AdE evidenziava, tuttavia, che secondo l’ articolo 5, comma 3, del d.l. n. 317/1987 le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano, tra gli altri, agli appartenenti al personale di volo alle dipendenze di datori di lavoro stranieri, da ciò derivando che il personale di volo sarebbe escluso dall’applicazione di tutte le norme che configurano retribuzioni convenzionali, tra cui anche l’articolo 4, richiamato dal Tuir. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4380/2026 , ha rigettato il ricorso, formulando il seguente principio di diritto : «la previsione di cui all’ articolo 5, comma 5, del d.l. n. 317/1987 , che esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale, tenuto conto che la normativa citata rileva esclusivamente in ambito previdenziale, non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef; ne consegue che, anche con riguardo a tale categoria, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, va determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il D.M. Lavoro e previdenza sociale di cui all' articolo 4, comma 1, del d.l. n. 317/1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987». La Corte ha ritenuto di non poter accogliere la tesi della ricorrente Agenzia delle Entrate, ove riteneva applicabile al caso di specie l’ articolo 5, comma 5, del d.l. n. 317/1987 , tenuto conto che la normativa citata rileva esclusivamente in ambito previdenziale e non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Fonte: IUS/Tributario