Quando la coppia scoppia: come devono essere tutelati gli animali?

Nonostante la rafforzata tutela penale degli animali, sul piano civilistico questi possono essere equiparati alle res , non a soggetti portatori di diritti; pertanto, quando sia controverso come debba svolgersi la gestione degli stessi a seguito della crisi familiare, è inammissibile ricorrere allo strumento di cui all’articolo 700 c.p.c., in quanto vi sono rimedi tipici che vanno rintracciati (sussistendone i requisiti) nelle azioni possessorie e nel sequestro giudiziario.

Il caso Il matrimonio finiva e si instaurava un procedimento di separazione , con affido della figlia minore, mentre il cane era oggetto di contestazione tra i coniugi. Perdurante il procedimento di natura famigliare, il marito adiva il tribunale chiedendo il provvedimento atipico di urgenza, previsto dall’articolo 700 c.p.c., per rivedere il cane e gestirlo in modo condiviso , assumendo che vi era il fumus boni iuris dato dalle dichiarazioni secondo cui il cane era stato adottato durante il matrimonio, affezionandosi a tutti i membri della famiglia nonché il periculum in mora , atteso che il cane aveva già un’età di 9 anni a fronte di una aspettativa di vita di poco superiore. La moglie, intestataria del cane, deduceva che la gestione condivisa era inopportuna in ragione dei comportamenti offensivi, minacciosi e violenti. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto del requisito della residualità, dovendo gli animali essere considerati destinatari delle ordinarie azioni a tutela del possesso, nonché del sequestro giudiziario. Veniva pertanto proposto reclamo che ribadiva le iniziali premesse, contestando l’equiparazione tra animale domestico e bene mobile e richiamando la legge 6 giugno 2025, n. 82 (di inasprimento delle pene previste per i reati contro gli animali) e la Convenzione di Strasburgo. Dato che il provvedimento d’urgenza ha natura residuale e può essere esperito solo quando non vi siano strumenti tipici di talché, preliminarmente, il Tribunale ha dovuto interrogarsi sulla natura giuridica degli animali e, segnatamente, se questi possono essere qualificati come res . Gli animali sono tutelati ma non hanno (ancora) capacità giuridica I giudici aderiscono al riconoscimento degli animali quali esseri viventi destinatari di tutela pubblicistica che, tuttavia, non li rende titolari di diritti né di azioni (Cass. 22728/2018). La pacifica tutela pubblicistica non fa venir meno, pertanto, la natura giuridica di beni mobili, soggetti alle ordinarie azioni a tutela del possesso, oltre che al rimedio cautelare tipico del sequestro giudiziario, là dove si controverta circa la proprietà. Prova della non contraddizione tra la natura di esseri viventi e quella di cose mobili sarebbero le numerose disposizioni codicistiche che equiparano gli animali a cose che possono costituire oggetto di diritti reali o di rapporti negoziali. La legge n. 82 del 2025: nessun riconoscimento della soggettività Neppure la legge che ha rafforzato la tutela penale degli animali ha comportato un riconoscimento degli animali come soggetti giuridici portatori di diritti. I giudici chiariscono altresì che la rafforzata tutela penale non costituisce un indice univoco del riconoscimento della soggettività giuridica : ad esempio, anche i beni culturali godono di tutela penale, ma non sono riconosciuti quali portatori di diritti. Né un riconoscimento specifico alla soggettività giuridica degli animali si rinviene nella Convenzione di Strasburgo. Tutela, soggettività e diritti Il dibattito intorno alla soggettività animale è ampio in dottrina sia domestica che internazionale, ma il legislatore è latitante, pur a fronte della massiccia presenza di situazioni che richiederebbero un intervento. Nonostante i progressi di scienza, tecnica e sensibilità, le regole rimangono quelle del 1942 , quelle di un codice che vede gli animali come fattori produttivi. Quello che non emerge dal provvedimento Si intuisce che vi è un procedimento di separazione, assegnato al giudice della famiglia. Molto spesso i giudici si astengono dalla questione qui controversa, assumendo di doversi occupare solo della prole. Quando vi è invece accordo, il giudice della famiglia lo “convalida”. I provvedimenti urgenti riguardanti la famiglia, però, non vengono presi al di fuori del contesto del procedimento di separazione/divorzio o affido dei figli, ma all’interno . Quello che non sappiamo è se il ricorrente/reclamante abbia affrontato la questione davanti al giudice della separazione, in forza di una ritenuta equiparazione tra cane e figlia , né sappiamo con quale decisione. Si intende dire che se il ricorrente ha proceduto con richiesta di provvedimento atipico, in realtà, sembrerebbe abbia egli stesso preso atto che la gestione dell’animale familiare non poteva essere decisa dal tribunale della famiglia, vanificando la pretesa analogia poi invocata. A chi affidare l’animale quando la coppia scoppia? Il vero problema è la mancanza di alcun tipo di regolamentazione, lacuna che alimenta contrasti di giurisprudenza e strumentalizzazioni. Vale il criterio formale dell’intestazione, come se si trattasse di un oggetto, o vale la regola dell’affido condiviso come per la prole? E, se,  al contrario, uno dei partner non vuole prendersi cura (anche materialmente) dell’animale familiare, è possibile costringerlo? Molte sono le domande e i tentativi di risposta nei casi concreti, ma in assenza di una chiara regolamentazione i tentativi di rendere giustizia sono rimessi alla creatività degli operatori.

Fatto e diritto Premesso sul piano processuale che: a) con ricorso ex articolo 669-quater e 700 c.p.c. depositato in data 16.10.2025, Pt_1 [...] – nell'ambito di giudizio di merito (R.G. n. 925/2024, riunito a R.G. n. 919/2024) volto ad ottenere il riconoscimento del diritto di affidamento o di gestione condivisa del cane “Per_ - chiedeva al Tribunale di provvedere, in via anticipata e d'urgenza, al riconoscimento e al ripristino dei suoi diritti di visita, gestione e di accudimento dell'animale d'affezione; a supporto della propria domanda, deduceva che: quanto al requisito del “fumus boni iuris”, le prove dichiarative avevano confermato la ricostruzione in fatto riportata nell'atto di citazione ovvero che “il cane Lola è stato preso durante la convivenza su decisione comune delle parti verso la fine del 2016, le quali si sono occupate congiuntamente prima e durante il matrimonio, della gestione, assistenza e cura del cane Lola il quale si è affezionato ad entrambi i suoi ‘padroni'”; aveva convissuto con il cane “Lola” per 6 anni e 9 mesi (“dal 28.01.2017 fino al 11.09.2023 allorquando la sig.ra CP_1 aveva impedito illegittimamente al sig. Pt_1 di rientrare in casa e di rivedere il cane”); il sig. Pt_1 aveva redatto e spedito la domanda di affido, fatto passeggiare il cane e curato la vaccinazione e la profilassi; quanto al requisito del “periculum in mora”, il cane “Lola” aveva ormai compiuto 9 anni (essendo nato il 14.10.2016) e stante l'aspettativa di vita media del cane di circa 11-12 anni; l'esercizio del diritto poteva essere pregiudicato dalla durata del giudizio ordinario; b) instaurato previamente il contraddittorio si costituiva Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: la decisione di prendere in affidamento il cane era maturata, durante la convivenza con Parte_1 affinché l'animale crescesse con la figlia minore propria della resistente; la ricostruzione del ricorrente era infondata; la gestione condivisa dell'animale tra i coniugi separati era inopportuna alla luce di dedotti comportamenti offensivi, minacciosi e violenti, con ingiustificate aggressioni, anche per futili motivi; tali comportamenti avevano indotto nella resistente uno stato di ansia e timore per la propria incolumità; per quei fatti, integranti il delitto di maltrattamenti aggravati ex articolo 572, co. 1 e 2 c.p. , il ricorrente era imputato davanti al Tribunale in sede penale; c) all'esito della fase cautelare di primo grado, il Giudice, con ordinanza dell'11.11.2025, respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto del requisito della residualità; rilevava, in particolare, come gli animali domestici dovessero qualificarsi come beni mobili e, pertanto, erano soggetti alle ordinarie azioni a tutela del possesso (articolo 1168, 1170 c.c. ), oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario, non essendo esperibile azione ex articolo 700 c.p.c. ; d) avverso la decisione proponeva reclamo il sig. Pt_2 contestando l'erronea configurazione dell'animale domestico come bene mobile, in particolare a seguito dell'approvazione della legge 6 giugno 2025, n. 82 nonché della Convenzione di Strasburgo e riportando giurisprudenza sul punto; conseguentemente, eccepiva la corretta applicazione dell' articolo 700 c.p.c. ; infine, contestava l'omessa considerazione del fumus e del periculum, riproponendo le argomentazioni già proposte in primo grado d)si costituiva CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in assenza di una compiuta rivalutazione degli stessi fatti oggetto del provvedimento reclamato; aderiva inoltre espressamente alle ragioni di inammissibilità dell'azione ex articolo 700 c.p.c. come esposte nell'ordinanza; ribadiva l'assenza del fumus e del periculum sottolineando altresì come la richiesta avrebbe dovuto essere formulata in sede di separazione; precisato ulteriormente che, a seguito della fissazione di udienza in forma scritta, in ragione del trasferimento del dott. CP_2 in altro Tribunale, è stato disposto il mutamento del Collegio con l'introduzione della dott.ssa Maddalena Ghisolfi, secondo le previsioni tabellari vigenti; tanto premesso in via processuale, anche con riferimento alla posizione delle parti considerato in via generale e in punto di diritto che: a) la domanda ex articolo 700 c.p.c. “può essere esercitata fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo,” configurandosi quindi quale azione cautelare residuale allorquando non siano neanche astrattamente esperibili i rimedi tipici di cui al libro IV del codice di procedura civile; b) secondo il rigoroso e tradizionale orientamento giurisprudenziale, ancora oggi maggioritario, al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex articolo 700 c.p.c. , occorre verificare se, in astratto (e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito), l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica, tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli articolo 700 e ss. c.p.c. ( Cass. 15.6.1999 n. 5925 ); ritenuto dirimente nella fattispecie in esame, ai fini di una delibazione positiva circa la residualità dell'azione cautelare, e, quindi, dell'ammissibilità della domanda, accertare l'esatta natura giuridica degli animali da compagnia, ovvero, in altri termini, se questi possano essere qualificati come beni mobili (res); considerato a riguardo che: a) l'ordinanza in primo grado, da intendersi richiamata per relationem, ha affrontato in modo completo ed esauriente la questione sopra evidenziata, attraverso un articolato e approfondito iter logico motivazionale, supportato dalla univoca giurisprudenza della Cassazione, oltre che dalla maggioritaria giurisprudenza di merito; b) segnatamente, meritevole di riproposizione la motivazione di recente giurisprudenza di legittimità, già riportata in ordinanza, secondo cui “Nel campo dell'esperienza giuridica vanno considerati come cose anche gli esseri viventi suscettibili di utilizzazione da parte dell'uomo: non solo i vegetali, ma anche gli animali. L'uomo ha sempre manifestato verso gli animali, in quanto esseri senzienti, un senso di pietà e di protezione, quando non anche di affetto. Da qui l'esistenza, in tutte le epoche storiche, di precetti giuridici, essenzialmente di natura pubblicistica, posti a salvaguardia e a tutela degli animali (…). Va tuttavia precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi ultimi titolari di diritti. L'animale, per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. capacità giuridica (che si definisce, appunto, come la capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi); capacità che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche. L'animale, perciò, è solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica.”. ( Cass 25.09.2018, n. 22728 ) c) ulteriormente, anche con riferimento all'articolo 13 del Trattato di Lisbona e, più in generale, in relazione alla normativa europea in materia di tutela degli animali, è stato precisato come “ Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”, fa salve le “disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale” ( Cass.2.10.2019 n. 40438) d) risultano pertanto pienamente condivisibili, oltre che coerenti con l'orientamento sopra evidenziato, le conclusioni raggiunte in parte qua dal giudice di primo grado ovvero “gli animali domestici (o da compagnia o d'affezione), qualificati giuridicamente come “beni mobili”, sono soggetti alle ordinarie azioni a tutela del possesso (articolo 1168, 1170 c.c. ), oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario (laddove si controverta circa la proprietà)” itenute le argomentazioni contenute in reclamo, volte a destituire di fondamento tale ricostruzione, insufficienti in quanto: a) la circostanza che “Il cane è pacificamente un essere vivente” (cfr. pag.2) oltre che ampiamente considerata dalla giurisprudenza sopra riportata non costituisce ex se ragione per escludere dal novero delle cose mobili l'animale; al contrario, nel Codice sono presenti plurime disposizioni riguardanti gli animali e il relativo trattamento giuridico è assimilato tout court a quello delle cose, sia pure con le particolarità derivanti dalla peculiare natura (cfr. ad es. articolo 820 c.c. in relazione alla qualificazione dei frutti articolo 923 e ss. c.c. in tema di occupazione, 998 c.c. in tema di usufrutto. 1641 c..c affitto di fondi rustici etc.; in altri termini, sul punto, risulta insuperabile il principio di diritto espresso dalla Cassazione secondo cui “il diritto civile indubbiamente, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere “cose mobili”, beni giuridici che possono costituire “oggetto” di diritti reali (cfr. articolo 812, 816, 820, 923, 924, 925, 926, 994, 1160, 1161 e 2052 c.c. ) ovvero di rapporti negoziali (cfr. articolo 1496, 1641, 1642, 1643, 1644 e 1645 c.c. ( Cass. 22728/2018 cit.) b) la legge 6 giugno 2025, n. 82 , conosciuta come “Legge Brambilla”, citata dal reclamante, pur avendo indubbiamente rafforzato la disciplina penale sotto il profilo sanzionatorio, in relazione a condotte contro gli animali, non ha in alcun modo riconosciuto questi ultimi come “soggetti giuridici portatori di diritti” (pag2) come argomentato dal reclamante poiché: b1) tale riconoscimento non è esplicitato in nessuna disposizione normativa della legge, risultando la capacità giuridica esclusiva dell'essere umano secondo i principi generali dell'ordinamento costituzionale (articolo 2,3, 13 e ss.) e lo stesso articolo 1 c.c. b2) la tutela penale rafforzata non costituisce indice univoco di riconoscimento della soggettiva giuridica ; essa è stata recentemente adottata anche in altri settori (ad es. l. 9.3.2022 n.22 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale) relativi pacificamente a beni mobili qualificabili come res ; in altri termini, sul punto, la disciplina giuridica ad hoc, pur espressione di un rinnovato e mutato interesse del legislatore per la materia, non determina automaticamente il riconoscimento della personalità giuridica e, invero, di alcun profilo di soggettività; c) sotto ulteriore e connesso profilo, la Convenzione di Strasburgo non contiene alcun esplicito riconoscimento di soggettività e, comunque, non osta all'applicazione di istituti cautelari coerenti con il carattere della res come stabiliti dai singoli ordinamenti; a riguardo, pur essendo valorizzato il rapporto affettivo tra uomo e animale, tuttavia esso non risulta impediente una regolamentazione giudiziaria dell'azione cautelare attraverso istituti già noti; d) la giurisprudenza di merito riportata dal reclamante, pur nota a questo Tribunale, non è meritevole di condivisione sia in quanto non coerente con le disposizioni normative sopra esposte e i principi dell'ordinamento richiamati sia perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata; inoltre, sul punto, essa si palesa almeno parzialmente inconferente in quanto avente ad oggetto la disciplina dell'affido in giudizi di separazione e non la tutela cautelare di urgenza atipica ex articolo 700 c.p.c. ; e) a riguardo, risulta meritevole di adesione il differente e contrapposto orientamento, invero maggioritario, secondo cui non può pervenirsi, de jure condito , ad attribuire all'animale di affezione una vera e propria soggettività giuridica, che possa legittimare, in caso di regolamentazione non consensuale della crisi della coppia, una equiparazione alla prole minore ai fini della sua collocazione e cura; pertanto, in caso di controversia insorta tra ex conviventi o partner è da escludere che, in difetto di accordi spontanei, il giudice - della cautela prima e della famiglia nel successivo giudizio di merito - possa intervenire a regolamentare l'affido condiviso dell'animale applicando in via analogica la disciplina dettata in materia di affido condiviso dei minori (Trib Torino 07.07.2025, n.6367; Tribunale Como, 03.02.2016); f) il mancato riconoscimento della tutela cautelare ex articolo 700 c.p.c. per ottenere un affido di animale ha altresì anche un fondamento sul piano strictu sensu processuale, atteso che, come correttamente rilevato in fattispecie analoga a quella in esame, “non è possibile “l'istituzione di “diritti d'azione” inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa”, né mediante “un'applicazione analogica delle norme previste a tutela dei minori (peraltro senza possibilità di individuare quali profili di dette norme debbano essere applicate e quali, invece, da ritenersi incompatibili)”, e l'esistenza di un diritto all'animale da compagnia “non rende per ciò solo possibile giungere, in diritto, ad equiparare i figli minori agli animali da compagnia posto che i primi solo (e non i secondi) sono persone fisiche sia nella trama codicistica di diritto interno che nella legislazione sovranazionale” (cfr. Trib. Torino 6367/2025 cit. Trib. Milano 24.2.2015; Trib. Novara n. 169/2023); considerato, in ragione di quanto esposto, l'animale equiparabile a un bene mobile (res) dal punto di vista giuridico; ritenuti in definitiva esperibili gli ulteriori rimedi cautelari tipici quali, ad esempio, le azioni a tutela del possesso (articolo 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c.), oltre che al rimedio cautelare tipico costituito dal sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c. ritenuto in definitiva, non sussistente il requisito della residualità e, pertanto, valutata correttamente adottata dal giudice di primo grado la declaratoria di inammissibilità del ricorso; considerato quindi infondato il reclamo; ritenuta assorbita ogni altra deduzione, ivi compresa quella preliminare di inammissibilità del reclamo stesso; precisato che la regolamentazione delle spese avverrà in sede di merito; ritenuti altresì sussistenti i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1° quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17°, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale; precisato altresì che la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso; liquidato, sul punto l'importo pari a €259, pari alla somma astrattamente dovuta per il contributo, trattandosi di procedimento cautelare dal valore indeterminabile precisato a quest'ultimo proposito, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del reclamante, sig. Pt_1, non osta all'applicabilità della disposizione di carattere sanzionatorio; P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I) respinge perché infondato il reclamo proposto da Parte_1 (c.f. C.F._1) e, per l'effetto, conferma l'ordinanza dell'11.11.2025 – Giudice Rocchetti emessa nel procedimento cautelare in corso di causa r.g. 919/2024-1; II) dispone a carico di parte reclamante Parte_1 il pagamento di € 259 nei confronti dell'Erario; III) spese al merito. Pavia, 23.1.2026