Sussiste la configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi nel giudizio instaurato dal creditore con la proposizione della domanda d’inefficacia dell’atto dispositivo di straordinaria amministrazione del bene in comunione legale, trattandosi di atto sul quale, la pronuncia di inefficacia ex articolo 2901 c.c., è direttamente volta ad incidere.
Questo il principio di diritto che si trae dalla pronuncia in esame e che ha portato la Terza sezione a cassare con rinvio il provvedimento impugnato. Il caso In sede di appello era stata confermata la sentenza con cui il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela di un fallimento, nei confronti di due coniugi, avente ad oggetto l’atto di concessione di ipoteca volontaria da parte degli stessi su due appartamenti, in regime di comunione legale dei beni in ragione di un mezzo (1/2) ciascuno, con declaratoria d’inefficacia, ex articolo 2901 c.c. , limitatamente alla quota di proprietà del marito. L’uomo, quindi, decideva di proporre ricorso in cassazione a fronte, a suo dire, dell’omessa citazione della moglie, comproprietaria in regime di comunione dei beni degli immobili sottoposti ad ipoteca, non evocata in giudizio, la quale aveva partecipato all’atto di concessione di ipoteca oggetto della domanda di revocatoria ed era anche codebitrice. La comunione legale La Suprema Corte, nell’affrontare la questione, ricorda che, a differenza della comunione ordinaria, nella comunione legale la quota non ne costituisce elemento strutturale, essendo i coniugi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e non essendo nemmeno ammessa la partecipazione di estranei. La comunione legale è caratterizzata dal principio di parità tra i coniugi , con uguali poteri di amministrazione, per la quale vige la regola dell’amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione, ciascuno dei coniugi potendo compiere validamente l’atto senza che occorra il consenso dell’altro (articolo 180, comma 1, c.c.); e di a mministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli idonei ad incidere sulla stabilità del patrimonio), da compiersi, a pena di annullabilità, congiuntamente da entrambi i coniugi, ovvero da un coniuge con il consenso dell’altro ( articolo 180, comma 2, c.c. e 184 c.c.). La regola dell’amministrazione congiuntiva si applica agli atti di disposizione dei beni della comunione e, per quanto riguarda i diritti personali di godimento, anche agli atti di acquisto (articolo 180, comma 2, c.c.). Litisconsorzio necessario, comunione legale ed azione revocatoria Quanto, invece, alla configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi in regime di comunione legale nel giudizio di revocatoria dell’atto dispositivo compiuto da un solo degli stessi, secondo la Cassazione, essa deve essere affrontata e risolta in considerazione: della peculiare natura della comunione legale tra coniugi, in quanto comunione senza quote; del combinato disposto di cui all’ articolo 180, comma 2, c.c. (in base al quale il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente a entrambi i coniugi) e all’ articolo 184 c.c ., secondo cui gli atti concernenti i beni immobili (ed i beni mobili registrati) compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili su domanda di quest’ultimo, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e, in ogni caso, entro un anno dalla data di trascrizione; dell’interpretazione fornita, nel 1988, dalla Corte Costituzionale, che, investita del vaglio di costituzionalità dell’ articolo 184 c.c. , ha chiarito che la comunione legale è una comunione senza quote e che, pertanto, i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione. Di conseguenza, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione . La soluzione A fronte, quindi, delle considerazioni che precedono la Cassazione ha affermato che: l’atto dispositivo , come nel caso di specie l’atto di costituzione d’ipoteca a garanzia di un debito comune, è un atto di straordinaria amministrazione ; ex articolo 184 c.c. per la sua validità ed efficacia occorre, pertanto, il consenso anche dell’altro coniuge in regime di comunione dei beni ; in relazione all’azione revocatoria esperita dal creditore, anche il coniuge non debitore che ha prestato il consenso all’atto dispositivo deve essere posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell’inefficacia della sua volontà , dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all’eventuale accoglimento dell’azione.
Presidente Scarano – Relatore Ambrosi Svolgimento del processo 1. Con sentenza n. 139/2019 il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla Curatela del Fallimento di NCM Nuove Costruzioni Meccaniche Srl nei confronti di Ca.Fr. e Ta.Fi. avente ad oggetto l'atto di concessione di ipoteca volontaria da parte dei coniugi signori Ca.Fr. e Ta.Li. su due appartamenti siti in San Benedetto del Tronto, in regime di comunione legale dei beni in ragione di un mezzo (1/2) ciascuno, con declaratoria d'inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. limitatamente alla quota di proprietà del Ca.Fr.. 2. Avverso la sentenza del Tribunale interponeva gravame il Ca.Fr.. Nella resistenza della Curatela del Fallimento di NCM Nuove Costruzioni Meccaniche Srl, la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame. 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il Ca.Fr. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento di NCM Nuove Costruzioni Meccaniche Srl in liquidazione. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in particolare articolo 102 c.p.c. , 177 c.c., 191 e 194 c.c., articolo 2901 c.c. per omessa citazione della sig.ra Ta.Li., moglie del Ca.Fr. e comproprietaria in comunione dei beni degli immobili sottoposti ad ipoteca, non evocata in giudizio che ha partecipato all'atto di concessione di ipoteca oggetto della domanda di revocatoria ed è condebitrice , nonché ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 132, punto 4) c.p.c. e 177 c.c., 191 e 194 c.c. . Si duole dell'omessa citazione della moglie signora Ta.Li., comproprietaria in regime di comunione dei beni degli immobili sottoposti ad ipoteca, non evocata in giudizio, la quale ha partecipato all'atto di concessione di ipoteca oggetto della domanda di revocatoria ed è codebitrice. Lamenta non essersi dalla corte di merito dato atto che la domanda proposta in giudizio, senza chiamare in causa la sig.ra Ta.Li. litisconsorte necessaria, è inammissibile perché relativa ad una quota inesistente del bene anziché il bene nella sua totalità, come nel caso di comunione legale , atteso che la revoca dell'atto di concessione di ipoteca così come proposta nella domanda iniziale... è... pregiudizievole anche nei confronti della Ta.Li., non convenuta in giudizio ; e che nella comunione legale i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota come riconosciuto in sentenza, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione , essendo la comunione legale tra coniugi... una comunione senza quote . Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie la domanda revocatoria è stata erroneamente proposta, qualificata ed accolta limitatamente alla quota dei beni della comunione legale intestata al sig. Ca.Fr.... pur non sussistendo la quota nella titolarità della proprietà di un bene ricadente in comunione legale dei coniugi , laddove essa deve essere interpretata e qualificata con riferimento al diritto oggetto di comunione legale nella sua intera e non frazionabile estensione . Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che, essendo la comunione legale una comunione senza quote, l'ipoteca volontaria è stata nella specie concessa a garanzia del debito complessivo, sicché la sentenza impugnata riverbera i suoi effetti anche nella sfera giuridica della litisconsorte pretermessa. 2. Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 177 c.c. , 191 e 194 c.c. ed errore in procedendo ex articolo 111 costituzione e articolo 112 c.p.c. , articolo 132 c.p.c. punto 4), articolo 163, 3 comma, n. 3 e n. 4) per omessa e/o insufficiente motivazione sulla qualificazione giuridica della domanda così come accolta . Si duole dell'erronea qualificazione della domanda revocatoria operata dal giudice di primo grado, in quanto svolta limitatamente alla quota dei beni della comunione legale intestata al Ca.Fr., pur non sussistendo la quota nella titolarità della proprietà di un bene ricadente in comunione legale dei coniugi, non essendo stata viceversa qualificata con riferimento al diritto oggetto di comunione legale nella sua intera e non frazionabile estensione . 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 3.1. Come questa Corte (con l'avallo di Corte Cost. n. 311 del 1988) ha già avuto modo di affermare, a differenza della comunione ordinaria, nella comunione legale la quota non ne costituisce elemento strutturale, i coniugi essendo solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa, non essendo nemmeno ammessa la partecipazione di estranei (v. Cass. Sez. 3, 1/05/2025 n. 11481, Cass., 26/3/2024, n. 8193; Cass. Sez. 3, 7/04/2023, n. 9536, Cass. Sez. 3, 4/01/2023 n. 150, Cass. Sez. 3, 4/08/2021 n. 22210, Cass. Sez. 2, 24/01/2019 n. 2047, Cass. Sez. 2, 31/08/2018 n. 21503; Cass., Sez. 3, 14/03/2013, n. 6575; e tra tante, più risalenti, Cass. Sez. 2, 11/06/2010 n. 14093, Cass. Sez. 1, 07/03/2006 n. 4890 , Cass., Sez. 1, 6/07/2004 n. 12313, Cass., Sez. 1, n. 4033 del 19/03/2003, Cass., Sez. 2, 14/01/1997 n. 284). La comunione legale è caratterizzata dal principio di parità tra i coniugi, con uguali poteri di amministrazione, per la quale vige la regola dell'amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione, ciascuno dei coniugi potendo compiere validamente l'atto senza che occorra il consenso dell'altro (articolo 180, 1 co., c.c.); e di amministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli idonei ad incidere sulla stabilità del patrimonio), da compiersi a pena di annullabilità congiuntamente da entrambi i coniugi, ovvero da un coniuge con il consenso dell'altro (articolo 180, 2 co., c.c. e 184 c.c.). La regola dell'amministrazione congiuntiva si applica agli atti di disposizione dei beni della comunione, e per quanto riguarda i diritti personali di godimento anche agli atti di acquisto (articolo 180, 2 co., c.c.). Nella comunione legale la quota non è dunque elemento strutturale della proprietà. Nel sottolinearsi che nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota può tuttavia disporre dell'intero bene comune, si è da questa Corte recentemente pervenuti a porre in rilievo come sia erronea l'impostazione per la quale la domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale è finalizzata alla conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi, e per tale ragione limitata alla sola (supposta) metà del diritto oggetto di comunione legale, dovendo escludersi la possibilità di individuare una quota indivisa, suscettibile di autonoma considerazione sia in relazione alla azione revocatoria sia in vista di una eventuale azione esecutiva, dal momento che la garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza, non da una non configurabile quota astratta e indivisa dello stesso; gli effetti pregiudizievoli dell'atto dispositivo si estendono, dunque all'intero bene, non già ad una sola quota del medesimo, invero inesistente come tale nella realtà giuridica e nel patrimonio del debitore (v. Cass. Sez. 3, 7/07/2023, n. 19319). Con particolare riferimento a bene conferito in fondo patrimoniale, si è da questa Corte posto in rilievo che l' azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex articolo 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene (v. Cass. Sez. 3, 7/4/2023 n. 9536). 3.2. Con sentenza del 21/3/2019 n. 8040, ove viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 24/8/2007 n. 17952), le Sezioni Unite di questa Corte hanno per altro verso affermato che, in ipotesi di contratto preliminare stipulato senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del giudizio per l'esecuzione specifica del contratto, proprio perché detto coniuge è ancora titolare di una situazione giuridica inscindibile, che lo rende litisconsorte necessario nel giudizio di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, e perché l'eventuale decisione, in assenza di contraddittorio, è inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica ed inscindibile del rapporto. Infatti l'essere ciascun coniuge titolare del bene per l'intero, e dell'intero poter disporre, non può implicare, di per sé, che debba escludersi la necessaria partecipazione dell'altro coniuge al giudizio nel quale si discuta della traslazione del bene stesso, evento rispetto al quale non può negarsi l'interesse ad interloquire del detto altro coniuge, pur sempre comproprietario del bene stesso. Va d'altro canto sottolineato che, come autorevolmente posto in rilievo in dottrina, l'annullabilità dell'atto di disposizione del bene comune compiuto dal singolo coniuge senza il consenso dell'altro è rimedio che trova ragion d'essere anche in caso di inefficacia relativa dell'atto, in quanto in caso d'inadempimento del danno arrecato al terzo rispondono anche i beni comuni, che possono essere espropriati con danno anche del coniuge non esecutato (in dottrina viene esemplificativamente indicata l'emblematica ipotesi della vendita della casa familiare da parte di un coniuge senza il consenso dell'altro, ponendosi in rilievo che in tal caso in base al principio di relatività del contratto la vendita non è opponibile all'altro coniuge, sicché ove il coniuge disponente venga condannato al risarcimento del danno per inadempimento dello stipulato contratto e l'obbligazione risarcitoria non venga dal medesimo adempiuta il creditore può fare espropriare la casa). 3.3. A tale stregua, la configurabilità del litisconsorzio necessario tra coniugi in regime di comunione legale nel giudizio di revocatoria dell'atto dispositivo compiuto da un solo coniuge, deve essere affrontata e risolta in considerazione: - della peculiare natura della comunione legale tra coniugi, in quanto comunione senza quote; - del combinato disposto di cui all'articolo 180, 2 comma, cod. civ. -in base al quale il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente a entrambi i coniugie all' articolo 184 cod. civ. , in base al quale gli atti concernenti i beni immobili (ed i beni mobili registrati) compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili su domanda di quest'ultimo, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione; - dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, che, investita del vaglio di costituzionalità dell' articolo 184 cod. civ. , con la citata sentenza n. 311 del 1988 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma: nella sua decisione la Consulta ha chiarito che la comunione legale è una comunione senza quote e che, pertanto, i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione; con la conseguenza che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione; che il consenso dell'altro coniuge, richiesto ex articolo 180, 2 comma, cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione, è un negozio (unilaterale) autorizzativo, che rimuove un limite all'esercizio di un potere, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio. 3.4. Si è da questa Corte altresì precisato che, essendo il rapporto oggetto di comunione legale inscindibile e unitario (Cass. Sez. 3, 14/3/2013 n. 6575, e di recente, Cass. Sez. 3, 7/7/2023 n. 19319), rimane preclusa l'applicabilità sia della disciplina dell'espropriazione di quote (di cui all' articolo 599 c.p.c. e ss.) sia di quella contro il terzo non debitore. La prima perché il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l'intero, che non può comunque agire separatamente per lo scioglimento della comunione limitatamente a quel cespite. La seconda perché è eccezionale, e quindi insuscettibile di applicazione analogica l'assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è. Ammettere, infatti, un'espropriazione per la sola quota della metà, a prescindere dall'astratta configurabilità di una quota nel perdurare della comunione, significherebbe applicare l' articolo 599 cod. proc. civ. e segg. e quindi, con un sostanziale stravolgimento dell'istituto della comunione legale, consentire, almeno in astratto, l'assegnazione della quota del coniuge debitore in proprio anche ad estranei o, addirittura, la sua vendita giudiziaria, anche in tal caso con l'introduzione, all'interno di un bene che per definizione è restato all'interno della comunione legale, di un estraneo a quest'ultima. D'altra parte, se un bene non è diviso in quote non può il creditore pignorarne una quota soltanto, perché si attribuirebbe in tal modo al pignoramento una impossibile funzione di costituzione di diritti reali di contenuto o estensione prima insussistenti. 3.5. Orbene, le suindicate considerazioni valgono invero anche a giustificare la necessità del litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale con il coniuge debitore nel giudizio di inefficacia ex articolo 2901 c.c. dell'atto come nella specie di costituzione d'ipoteca su bene ricadente nella comunione legale dei coniugi a garanzia di un debito comune, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione. 3.6. Non può al riguardo sottacersi che l'orientamento di questa Corte pure richiamato nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-3, 1/07/2021 n. 18707 e Cass. Sez. 3, 29/01/2013 n.2082) per il quale l'esclusione della legittimazione necessaria del coniuge non stipulante nei giudizi in cui viene proposta l'azione pauliana trova fondamento nella qualifica di non debitore data all'altro coniuge, non tiene conto della peculiare fattispecie in esame consistente in un atto di straordinaria amministrazione compiuto da entrambi i coniugi con un terzo, come tale non limitato alla quota di proprietà del coniuge debitore ma incidente necessariamente anche sul diritto del coniuge non disponente. Tale incidenza comporta dunque la sussistenza del litisconsorzio processuale, stante l'evidenziato carattere unitario e inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, e attesa la natura di atto eccedente l'ordinaria amministrazione compiuto dai coniugi sul bene in comune che, secondo la regola codicistica dettata dall'articolo 180, 2 comma, c.c., attribuisce ad entrambi la rappresentanza in giudizio congiuntiva, atto sul quale la pronuncia di inefficacia ex articolo 2901 c.c. è direttamente e immediatamente destinata ad incidere. 4. In riferimento alla fattispecie in esame è dunque possibile affermare: - che l'atto dispositivo, come nel caso di specie l'atto di costituzione d'ipoteca a garanzia di un debito comune, è un atto di straordinaria amministrazione; - che ex articolo 184 c.c. per la sua validità ed efficacia occorre pertanto il consenso anche dell'altro coniuge in regime di comunione dei beni; - che dalla suddetta previsione normativa è possibile dedurre il più generale principio per cui un coniuge non può singolarmente compiere gli atti di straordinaria amministrazione, dato che nel regime di comunione legale i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma titolari di una situazione giuridica inscindibile; - che, pertanto, in relazione all'azione revocatoria esperita dal creditore, in luogo del principio pure affermato da questa Corte in base al quale detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione , va privilegiato il rilievo secondo cui la garanzia del creditore, nel caso di bene oggetto di comunione legale, è data dal bene nella sua interezza e non già da una quota astratta e indivisa dello stesso; e, per altro verso, il rilievo per il quale anche il coniuge non debitore che ha prestato il consenso all'atto dispositivo deve essere posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'eventuale accoglimento dell'azione. Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto va affermata la configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi nel giudizio instaurato dal creditore con la proposizione della domanda d'inefficacia dell'atto dispositivo di straordinaria amministrazione del bene in comunione legale, trattandosi di atto sul quale la pronunzia di inefficacia ex articolo 2901 c.c. è direttamente volta ad incidere. 5. All'accoglimento nei suindicati termini dei primi due motivi di ricorso, assorbito il 3 motivo (con il quale il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in particolare ex art.2901, commi II e III, c.c., 1965 c.c. e 1230 c.c. e ex articolo 132, punto 4) c.p.c. , dolendosi che la Corte d'Appello abbia ravvisato la gratuità della concessione di ipoteca, anziché la sua onerosità, con una motivazione insufficiente alla luce della scrittura tra le parti in data 30/9/2011 dalla quale risultava che fosse intervenuta tra di esse una ricognizione di un diverso debito rispetto a quello iniziale, anteriore alla dichiarazione di fallimento e come tale opponibile alla massa dei debitori da cui la dazione in ipoteca dei beni immobili doveva considerarsi atto a titolo oneroso), consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza nonché di quella del giudizio di primo grado ex articolo 383, 3 co, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Fermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della Ta.. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza nonché quella del giudizio di primo grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Fermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 maggio 2025. Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2026.