Sussiste la configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi nel giudizio instaurato dal creditore con la proposizione della domanda d’inefficacia dell’atto dispositivo di straordinaria amministrazione del bene in comunione legale, trattandosi di atto sul quale, la pronuncia di inefficacia ex articolo 2901 c.c., è direttamente volta ad incidere.
Questo il principio di diritto che si trae dalla pronuncia in esame e che ha portato la Terza sezione a cassare con rinvio il provvedimento impugnato. Il caso In sede di appello era stata confermata la sentenza con cui il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria proposta dalla Curatela di un fallimento, nei confronti di due coniugi, avente ad oggetto l’atto di concessione di ipoteca volontaria da parte degli stessi su due appartamenti, in regime di comunione legale dei beni in ragione di un mezzo (1/2) ciascuno, con declaratoria d’inefficacia, ex articolo 2901 c.c. , limitatamente alla quota di proprietà del marito. L’uomo, quindi, decideva di proporre ricorso in cassazione a fronte, a suo dire, dell’omessa citazione della moglie, comproprietaria in regime di comunione dei beni degli immobili sottoposti ad ipoteca, non evocata in giudizio, la quale aveva partecipato all’atto di concessione di ipoteca oggetto della domanda di revocatoria ed era anche codebitrice. La comunione legale La Suprema Corte, nell’affrontare la questione, ricorda che, a differenza della comunione ordinaria, nella comunione legale la quota non ne costituisce elemento strutturale, essendo i coniugi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e non essendo nemmeno ammessa la partecipazione di estranei. La comunione legale è caratterizzata dal principio di parità tra i coniugi , con uguali poteri di amministrazione, per la quale vige la regola dell’amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria amministrazione, ciascuno dei coniugi potendo compiere validamente l’atto senza che occorra il consenso dell’altro (articolo 180, comma 1, c.c.); e di a mministrazione congiuntiva per gli atti di straordinaria amministrazione (quelli idonei ad incidere sulla stabilità del patrimonio), da compiersi, a pena di annullabilità, congiuntamente da entrambi i coniugi, ovvero da un coniuge con il consenso dell’altro ( articolo 180, comma 2, c.c. e 184 c.c.). La regola dell’amministrazione congiuntiva si applica agli atti di disposizione dei beni della comunione e, per quanto riguarda i diritti personali di godimento, anche agli atti di acquisto (articolo 180, 2° co., c.c.). Litisconsorzio necessario, comunione legale ed azione revocatoria Quanto, invece, alla configurabilità del litisconsorzio necessario tra i coniugi in regime di comunione legale nel giudizio di revocatoria dell’atto dispositivo compiuto da un solo degli stessi, secondo la Cassazione, essa deve essere affrontata e risolta in considerazione: della peculiare natura della comunione legale tra coniugi, in quanto comunione senza quote; del combinato disposto di cui all’ articolo 180, comma 2, c.c. (in base al quale il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente a entrambi i coniugi) e all’ articolo 184 c.c ., secondo cui gli atti concernenti i beni immobili (ed i beni mobili registrati) compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili su domanda di quest’ultimo, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e, in ogni caso, entro un anno dalla data di trascrizione; dell’interpretazione fornita, nel 1988, dalla Corte Costituzionale, che, investita del vaglio di costituzionalità dell’ articolo 184 c.c. , ha chiarito che la comunione legale è una comunione senza quote e che, pertanto, i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione. Di conseguenza, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione . La soluzione A fronte, quindi, delle considerazioni che precedono la Cassazione ha affermato che: l’atto dispositivo , come nel caso di specie l’atto di costituzione d’ipoteca a garanzia di un debito comune, è un atto di straordinaria amministrazione ; ex articolo 184 c.c. per la sua validità ed efficacia occorre, pertanto, il consenso anche dell’altro coniuge in regime di comunione dei beni ; in relazione all’azione revocatoria esperita dal creditore, anche il coniuge non debitore che ha prestato il consenso all’atto dispositivo deve essere posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell’inefficacia della sua volontà , dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all’eventuale accoglimento dell’azione.
Presidente Scarano – Relatore Ambrosi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.