Cassa Forense e calcolo dei redditi da pensione

«In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 2 legge n. 576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli articolo 10 e 18, comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati quindi secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto».

Un avvocato richiedeva alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense la r iliquidazione della pensione di vecchiaia , previa rivalutazione dei propri redditi, a partire dal 1980, secondo l'indice medio annuo Istat, anziché a partire dal 1981, come aveva diversamente opinato Cassa Forense. Ne nasceva un contenzioso che, il Tribunale prima e la Corte territoriale successivamente, risolvevano nel senso di ritenere applicabile il detto indice di svalutazione dal 1980. I giudici di secondo grado, precisavano che era stata anche esclusa l'omissione contributiva del professionista, al quale non era imputabile una maggior contribuzione , a causa di un errato ricalcolo imputabile alla Cassa. Pure era stata ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione per il periodo antecedente l'ultimo decennio, prima della notifica di un atto di messa in mora avvenuto, addirittura e soltanto, nel 2021. Inoltre, è stato chiarito che la rivalutazione del reddito non comporta il versamento di maggiori contributi, atteso che il reddito rivalutato è solo il medesimo reddito dichiarato e adeguato. Da ultimo, la sentenza di secondo grado ha precisato che la riliquidazione non può essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggiore importo della contribuzione parametrato dal 1980 anziché dal 1981. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione Cassa forense con tre motivi; l'avvocato ha resistito con controricorso. Innanzitutto, la Suprema Corte precisa che il sistema normativo della previdenza forense è stato istituito con legge n. 6 del 1952; sono poi intervenute varie riforme fino alla disciplina analitica prevista dalla legge 576/80. Tale sistema è informato ad un sistema di tipo solidaristico , anziché mutualistico , caratterizzato del fatto che i contributi versati dai consociati sono oggetto di gestione collettiva, con la conseguenza che l'ammontare delle singole pensioni non può mai scendere sotto il livello minimo, secondo i parametri di legge. Ancora in linea generale, la sentenza precisa che, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, vale la media dei dieci migliori redditi, computati su 15 anni solari, anteriori alla maturazione del diritto alla pensione; tale calcolo va eseguito previa rivalutazione dei redditi, a partire dall'anno di entrata in vigore della legge e, dunque, dal 1980. Quel che poi rileva, è la circostanza per cui, essendo stati versati contributi in misura inferiore rispetto a quelli dovuti, in quanto parametrati nell'aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare, si deve concludere per l'esistenza di una violazione dell' obbligazione contributiva . Ciò vale non ai fini sanzionatori, ma ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione e misura della pensione. La pronuncia precisa poi che la giurisprudenza costante è dell'opinione che la pensione di vecchiaia si commisuri alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni, in assenza di contribuzione. Tale principio, viceversa, vale per l'ipotesi del lavoro dipendente, ma non è applicabile alla previdenza dei liberi professionisti . Dunque, il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione è solo quello su cui sono versati effettivamente i contributi. In assenza di una regola di automaticità delle prestazioni, se resta inadempiuto l'obbligo contributivo, non vi è diritto ad una prestazione che non sia sorretta, nel suo quantum , dall'adempimento di tale obbligo; in sostanza la contribuzione deve essere effettivamente sempre versata. I giudici di legittimità arrivano poi a precisare che, il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum . Un ultimo cenno riguarda uno dei motivi di ricorso, con il quale Cassa forense deduce una violazione di regolamenti . Ebbene, qui è detto che i regolamenti adottati dalla Cassa allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo con gli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali conseguenti sono da considerarsi fonti negoziali . Tuttavia, il motivo non prospetta violazione alcuna di canoni di ermeneutica contrattuale ; pertanto, il motivo è dichiarato inammissibile. Lo stesso appare poi infondato laddove deduce l'azzeramento dell'annualità di anzianità assicurativa, nel caso di mancato pagamento integrale della contribuzione. Sul punto è detto che la contribuzione solo parziale non può impedire di conteggiare per intero l'annualità ai fini, appunto, dell'anzianità contributiva. Per quanto sopra, la Corte territoriale non si è attenuta ai principi sopraindicati, con la conseguenza del limitato accoglimento di uno dei motivi di ricorso. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, pur in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Presidente Garri – Relatore Orio Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.