Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2025, la Cassazione apre alla possibilità di applicare la nuova attenuante del fatto di minore gravità in relazione alla violenza sessuale di gruppo, previa valutazione concreta dei parametri elaborati dalla giurisprudenza per l’articolo 609- bis c.p.
La sentenza in commento origina dalla condanna inflitta dalla Corte di Appello di Napoli ad un imputato per il reato di violenza sessuale di gruppo , commesso mediante palpeggiamenti ai danni di una minore disabile, con irrogazione della pena di quattro anni di reclusione. Il Tribunale di Potenza aveva originariamente condannato l’imputato per due episodi di violenza sessuale di gruppo, entrambi in danno della stessa vittima; successivamente, la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso quanto all’episodio dei palpeggiamenti, ed aveva invece annullato con rinvio in relazione all’episodio di violenza sessuale consumata all’interno dell’edificio scolastico, poi sfociato in assoluzione da parte della Corte di Appello di Salerno. In un ulteriore passaggio, la Quarta Sezione penale, con sentenza n. 20794 del 31 gennaio 2024, ha censurato la Corte di Appello di Salerno per avere ritenuto coperta da giudicato la questione relativa all’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’articolo 609‑ octies , quarto comma, c.p., riferita all’episodio dei palpeggiamenti, disponendo un nuovo rinvio. La Corte di Appello di Napoli, investita nuovamente della causa, ha quindi esaminato sia la circostanza attenuante del contributo di minima importanza alla violenza sessuale di gruppo, prevista dall’articolo 609‑ octies , quarto comma, c.p., sia la circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all’articolo 609‑ bis , terzo comma, c.p., ritenendole entrambe non applicabili. La Cassazione, nel pronunciarsi sull’odierno ricorso, conferma l’impostazione della Corte di merito sul punto della partecipazione di minima importanza , ribadendo che tale attenuante può essere riconosciuta soltanto quando l’apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, si riveli di «minima, lievissima e marginale efficacia eziologica» e, dunque, del tutto trascurabile rispetto alla realizzazione del fatto tipico. Non è sufficiente, in altri termini, che la condotta del singolo si presenti meno efficiente causalmente rispetto a quella degli altri compartecipi, ma è necessario che sia strutturalmente marginale e non incida in modo apprezzabile sulla produzione dell’evento lesivo. Il nucleo innovativo della decisione, tuttavia, riguarda la circostanza attenuante del fatto di minore gravità in relazione alla violenza sessuale di gruppo , alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2025. Fino all’intervento del Giudice delle leggi, l’orientamento consolidato della Cassazione escludeva l’applicabilità analogica della diminuente prevista dall’articolo 609‑ bis , terzo comma, c.p., al reato di cui all’articolo 609‑ octies c.p., ritenendola ontologicamente incompatibile con la fattispecie di gruppo , caratterizzata da un disvalore tipicamente più elevato. In particolare, si riteneva che la struttura e la ratio dell’articolo 609‑ octies , volta a reprimere con maggiore severità l’offesa plurima alla libertà sessuale derivante dall’azione congiunta di più soggetti, ostassero ad ogni temperamento sanzionatorio fondato sul minore disvalore del fatto , con conseguente esclusione di qualsiasi attenuante speciale di minore gravità. La “nuova regola applicabile” discende dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 609‑ octies c.p., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena ivi stabilita sia diminuita in misura non eccedente i due terzi. La Corte Costituzionale, rilevando l’eccessiva asprezza del minimo edittale – innalzato a otto anni di reclusione dalla legge n. 69 del 2019 – ha ritenuto che l’assenza di una attenuante specifica per le ipotesi di minore gravità violasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena . Ne deriva l’introduzione, per via additiva, di una circostanza attenuante speciale interna all’articolo 609‑ octies , modellata sul parametro già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per gli articolo 609‑ bis e 609‑ quater c.p., ma con la precisazione che la sua applicazione deve essere riservata a situazioni di disvalore significativamente inferiore rispetto al paradigma tipico della violenza sessuale di gruppo , pur sempre caratterizzata da un’aggressione qualitativamente e quantitativamente più intensa alla libertà sessuale della vittima. In questo quadro, la Cassazione sottolinea che, per il fatto di minore gravità, è richiesta una valutazione globale del fatto ; ai fini del diniego , invece, è sufficiente l’emersione anche di un solo elemento di conclamata gravità , secondo un orientamento già consolidato (tra le altre, Sez. 3, n. 8735 del 24 novembre 2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 50336 del 10 ottobre 2019). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli si è limitata ad affermare l’incompatibilità ontologica della diminuente con la violenza sessuale di gruppo, senza esprimere un giudizio puntuale sulla gravità in concreto del fatto, pur avendo ricostruito la progressione criminosa a partire dalla telefonata con cui l’imputato aveva attirato la minore a scuola con un pretesto. La Suprema Corte evidenzia che tale impostazione è ormai superata e che, pertanto, il diniego dell’attenuante fondato su un preteso automatismo di incompatibilità non può più essere mantenuto . Poiché dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono ictu oculi elementi “schiaccianti” di gravità tali da precludere ogni possibile rivalutazione del fatto alla luce della nuova disciplina, la Cassazione ritiene necessario l’annullamento con rinvio limitatamente al profilo della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, demandando ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Presidente Ramacci – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito di annullamento con rinvio, ha condannato l’imputato alle pena di anni quattro di reclusione per violenza sessuale di gruppo per palpeggiamenti ai danni di una minore disabile. 2. Ricorre per cassazione l’imputato che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione degli articolo 609-octies, quarto comma e 609-bis, terzo comma cod. pen.. Chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’articolo 609-octies, quarto comma, cod. pen., con gli articolo 3 e 27 Cost. , nella parte in cui non prevede per il reato di violenza sessuale di gruppo l’attenuante per il caso di minore gravità. Anzi, essendo intervenuta nelle more la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 609-octies cod. pen., limitatamente alla mancata previsione di una circostanza attenuante per i casi di minore gravità, violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena, ha presentato memoria con cui ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione si adeguasse alla predetta sentenza di incostituzionalità. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato limitatamente al diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità alla violenza sessuale di gruppo. Il Tribunale di Potenza ha condannato l’imputato alle pene di legge per due violenze sessuali di gruppo ai danni di una minore disabile. La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 3, n. 24145 del 09/03/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento all’episodio dei palpeggiamenti, per il quale è divenuto irrevocabile l’accertamento di responsabilità, e ha annullato la sentenza, per l’episodio della violenza sessuale da parte degli altri componenti del gruppo nell’edificio scolastico, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, che ha pronunciato l’assoluzione. Con sentenza Sez. 4, n. 20794 del 31/01/2024, la Corte di cassazione ha affermato che la Corte di appello di Salerno ha erroneamente ritenuto coperta da giudicato la questione dell’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-octies, quarto comma, cod. pen., relativa all’episodio dei palpeggiamenti, per cui ha nuovamente annullato con rinvio. A questo punto, la Corte di appello di Napoli ha affrontato sia il tema della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-octies, quarto comma, cod. pen., in ossequio al dictum della sentenza rescindente, sia il tema della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen., ritenendolo ancora attivo. Peraltro, ad avviso della Corte territoriale, l’atto di appello andava addirittura interpretato nel senso che aveva a oggetto non tanto l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-octies, quarto comma, cod. pen. quanto piuttosto la riconducibilità della condotta concorsuale di palpeggiamento nello schema di cui all’articolo 609-bis, terzo comma, cod. pen. Rispetto alla prima circostanza attenuante, ha osservato che dall’istruttoria è pacificamente emerso che l’imputato, alla stessa stregua degli altri ragazzi del gruppo, ha commesso il palpeggiamento dei seni, per cui la sua condotta non può valutarsi di minima importanza, presentando il medesimo contenuto e la medesima gravità di quella commessa dagli altri, e ha ritenuto priva di pregio la tesi difensiva secondo cui il palpeggiamento non è stato diretto a soddisfare il proprio istinto sessuale, ma è stato meramente canzonatorio, perché anzi tale finalità ha connotato più gravemente l’azione. Tale decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che non tollera atti sessuali ioci causa o irridenti, quando, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, vi sia un’intrusione intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (Sez. 3, n. 4322 del 16/12/2024, dep. 2025, D., Rv. 287427 – 01; Sez. 3, n. 1709 del 01/07/2014, dep. 2015, M., Rv. 261779 – 01; Sez. 3, n. 20927 del 04/03/2009, C., Rv. 244075 – 01). Rispetto alla seconda circostanza attenuante, ha evidenziato che la minore gravità non è compatibile con la violenza sessuale di gruppo, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità. Va ribadito che le due circostanze attenuanti hanno presupposti applicativi radicalmente diversi. La partecipazione di minima importanza alla violenza sessuale di gruppo può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti (Sez. 4, n. 10649 del 24/01/2024, G., Rv. 285972 – 01; Sez. 3, n. 38616 del 10/04/2017, P., Rv. 270993 – 01; Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, M., Rv. 259939 – 01). La Corte territoriale ha escluso tale circostanza attenuante con motivazione immune da censure. Per il fatto di minore gravità, sia nell’ipotesi della violenza sessuale quanto in quella degli atti sessuali con minorenne, è necessaria, invece, una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (tra le tante, Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022. dep. 2023, B., Rv. 284203- 01 e Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 277615-01). Fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 29 dicembre 2025 , che ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’ articolo 609-octies del codice penale , nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi, la Corte di cassazione ha sempre affermato che la circostanza di cui all’articolo 609-bis, terzo comma cod. pen., non era analogicamente applicabile, perché ontologicamente incompatibile con la violenza sessuale di gruppo (si veda per tutte, Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262471 – 01). Tuttavia, la latitudine normativa della disposizione censurata, idonea a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal disvalore diversificato, e l’eccessiva asprezza del minimo edittale, passato a otto anni di reclusione, in seguito alla novella della legge n. 69 del 2019, hanno indotto i Giudici delle leggi a introdurre un temperamento al trattamento sanzionatorio, sia pure con la cautela dovuta alla particolare gravità della lesione e al maggiore trauma che una violenza sessuale di gruppo può cagionare nella sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima. La Corte costituzionale ha infatti precisato che il parametro di valutazione del fatto di minore gravità è pur sempre quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per gli articolo 609-bise 609-quater cod. pen. , con la particolarità, però, che l’applicazione in concreto di tale diminuente può trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa, la quale subisce un’aggressione, sia qualitativamente che quantitativamente, più intensa rispetto al caso di violenza sessuale di cui all’ articolo 609-bis cod. pen. E nel caso in esame, la Corte territoriale non ha espresso un giudizio di sicura gravità del fatto, pur avendo descritto l’intera vicenda nella sua progressione criminosa, a partire dalla telefonata con cui l’imputato ha invitato la minore alla scuola con la scusa di parlarle, perché si è limitata a negare la circostanza attenuante per la sua ontologica incompatibilità con la violenza sessuale di gruppo. Tale epilogo è da considerarsi ormai travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma. Considerato che non emergono ictu oculi dalla sentenza impugnata elementi schiaccianti di gravità del fatto, che precludano la rivalutazione del merito di tale sopravvenienza favorevole all’imputato (si veda, Sez. 3, n. 34588 del 23/05/2024, B., Rv. 286901 – 02 relativa all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 che ha esteso tale circostanza attenuante al reato di pedopornografia), s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale specifico punto. In definitiva, il ricorso è inammissibile per ciò che concerne l’applicazione della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, avendo la Corte di appello di Napoli confermato con motivazione puntuale, esauriente, logica e razionale il diniego della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-octies, quarto comma, cod. pen., con il che va ribadita l’irrevocabilità ai sensi dell’ articolo 624 cod. proc. pen. dell’accertamento di responsabilità del reato di violenza sessuale di gruppo relativo all’episodio dei palpeggiamenti, come già statuito da questa Sezione nella citata sentenza n. 24145 del 2022, mentre la sentenza va annullata con rinvio relativamente all’applicabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, secondo i parametri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma con le cautele sopra indicate della Corte costituzionale P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza del fatto di minore gravità di cui all’articolo 609-octies all’esito della sentenza n. 202/2025 della Corte costituzionale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l’articolo 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.