La ludopatia non salva l’avvocato dall’illecito

La ludopatia non esclude l’illecito disciplinare senza prova di una grave patologia psichiatrica incidente sulla capacità di intendere e di volere.

La ludopatia (così come l’alcolismo o la tossicodipendenza), pur essendo fenomeno di grave impatto sociale ed economico con gravi risvolti di natura psicologica, non scrimina l’illecito deontologico se non accompagnati dalla prova di una patologia psichiatrica idonea ad incidere concretamente sulla capacità cognitiva e volitiva del professionista, facendo «scemare l’attitudine a rendersi conto della natura e delle conseguenze dei propri atti e del contesto ambientale e relazionale in cui essi vengono ad incidere ovvero la capacità di dominio delle proprie emozioni».   È quanto affermato dal CNF, con la sentenza n. 246/2025, pubblicata il 27 gennaio 2026 sul sito del Codice deontologico forense, confermando la sanzione della sospensione dalla professione per 6 mesi inflitta a un avvocato dal Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli. I fatti contestati Il procedimento disciplinare trae origine dagli esposti presentati da una collega del foro di Roma e da un cliente dell’incolpato, pervenuti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. All’avvocato venivano contestate plurime violazioni del Codice deontologico forense, tra cui: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro per avere trattenuto somme consegnategli dal cliente al fine di saldare la parcella di una collega , fornendo informazioni non veritiere circa l’avvenuto pagamento; l’inadempimento ai mandati ricevuti, con falsa rappresentazione di attività professionali mai svolte; l’appropriazione di somme di denaro ricevute sia per incarichi professionali sia a titolo di prestito personale per asserite necessità terapeutiche urgenti. All’esito del dibattimento, il CDD partenopeo aveva ritenuto l’incolpato responsabile delle violazioni contestate – ad eccezione di una specifica ipotesi ex articolo 43 CDF – irrogando la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi. Il ricorso L’avvocato proponeva impugnazione dinanzi al CNF chiedendo , in via principale, il non luogo a procedere per difetto di volontarietà delle condotte, deducendo di essere affetto da disturbo bipolare e da ludopatia; in subordine, la commutazione della sanzione in avvertimento o censura, lamentando l’eccessiva asprezza della sanzione irrogata. Il CNF ha rilevato, tuttavia, la genericità delle doglianze e ha condiviso integralmente la motivazione del giudice disciplinare.  Il vizio e la “suitas” Innanzitutto, ha colto l’occasione per rammentare il CNF, «la riferibilità di un atto alla sfera di volontà di un soggetto (cd. suitas ) può esser messa in discussione solo in presenza di conclamate patologie di tipo psichiatrico ». Di certo «il vizio (come può essere la così detta ludopatia o il tabagismo o l’alcolismo o la tossicodipendenza) – ha affermato infatti il Consiglio - è un fenomeno di grave impatto sociale ed economico, con gravi risvolti di natura psicologica, ma che non rappresenta incapacità naturale a meno che non sia collegato ad una patologia psichiatrica». Nel caso di specie, oltre a non esservi prova che il lamentato disturbo bipolare fosse ancora esistente all’epoca di commissione degli illeciti, soprattutto non vi è prova della gravità dello stesso, della sua eventuale resistenza alla terapia farmacologica o di supporto psicologico e, soprattutto, non v’è prova della sua concreta incidenza sulla sfera cognitiva e volitiva del soggetto. La tutela dei terzi Non solo. «Non va trascurato – ha rincarato il CNF - che alla base dell’ordinamento forense, e delle prerogative di cui l’avvocato gode e che tra l’altro gli consentono l’esclusivo esercizio, tra le altre, dell’attività di rappresentanza e di difesa di terzi anche in giudizio, si colloca il principio (ed il fine al contempo) della tutela dei terzi, delle persone che all’avvocato appunto affidano la tutela e difesa dei loro diritti. Il sistema ordinamentale e deontologico forense, quindi, ha il precipuo compito di garantire quell’affidamento facendo sì, sia con azioni amministrative che sanzionatorie, che il soggetto che esercita la professione di avvocato possa essere considerato assolutamente affidabile nell’ottica della garanzia della tutela dell’affidamento dei terzi ». Per queste ragioni invocare, come fa l’incolpato, ha precisato il Consiglio, «l’asserita condizione di ludopatico e del correlato disturbo bipolare come giustificazione delle sue ripetute condotte deontologicamente illecite, appare persino un controsenso perché presupporrebbe che il sistema forense anziché tendere a limitare i rischi di un tradimento di quell’affidamento, possa invece accettare, sotto l’egida di un inesistente principio di solidarietà o tolleranza di gravi comportamenti illeciti posti in essere da persone psicologicamente fragili, condizioni di insito pregiudizio verso i terzi senza nemmeno reagire con l’adozione delle pur previste sanzioni previste dal codice deontologico forense». La decisione Per tutte le suddette ragioni, il CNF ha confermato la decisione del Consiglio di Disciplina, anche in punto di sanzione, ritenendo che sia stato irrogato il minimo edittale, adeguatamente valorizzando la resipiscenza dell’incolpato e la (solo parziale) refusione di somme. Da qui, il rigetto del ricorso su tutta la linea.

CNF n. 246/2025