La decisione in esame affronta il tema della rimborsabilità delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte, ribadendo il principio secondo cui i documenti comprovanti le spese processuali – comprese quelle per il CTP – non sono soggetti alle preclusioni istruttorie.
Il giudizio trae origine da una domanda risarcitoria per lesioni personali da sinistro stradale. In sede di legittimità, il ricorrente articola quattro motivi, tre dei quali vengono rigettati. L’unico motivo accolto riguarda il rigetto, da parte della Corte d’Appello, della richiesta di rifusione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte , sul presupposto che la relativa fattura fosse stata prodotta tardivamente. La Corte ricostruisce sistematicamente la natura delle spese per il CTP, ricavandone tre corollari. Le spese per il CTP rientrano tra le spese di lite ex articolo 91 c.p.c. : il compenso del consulente di parte è equiparato, quanto a regime, a quello del difensore. Si tratta dunque di spese processuali che il giudice deve regolare d’ufficio, indipendentemente da una specifica domanda di parte e dal deposito della nota spese ex articolo 75 disp. att. c.p.c; la regolazione delle spese, infatti, costituisce un capo autonomo che il giudice deve sempre adottare. Irrilevanza della mancata documentazione (o del mancato pagamento) : dato che la liquidazione delle spese avviene d’ufficio, non è decisivo che la parte abbia documentato la spesa e non è necessario che il pagamento sia già avvenuto, ma è sufficiente che la parte abbia assunto l’obbligazione verso il consulente. In mancanza di documentazione, il giudice può liquidare il compenso applicando eventuali tariffe professionali, ovvero, in via analogica, i parametri previsti per i consulenti d’ufficio. 3. Assenza di preclusioni istruttorie : il passaggio decisivo riguarda la natura dei documenti relativi alle spese. Secondo la Cassazione, tali documenti non sono mezzi di prova dei fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni , ma atti funzionali alla regolazione delle spese. Ne consegue che non operano le preclusioni istruttorie , e che la produzione anche “ in articulo mortis ” può eventualmente rilevare sotto il profilo della lealtà processuale ( articolo 88 c.p.c. ), ma non comporta l’inutilizzabilità del documento. Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto : «i documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie».
Presidente Rubino – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2007 M. S. rimase vittima d’un sinistro stradale che gli causò lesioni personali. Cinque anni dopo (2012) convenne dinanzi al Tribunale di Viterbo il conducente del veicolo indicato come responsabile (R. S.), il proprietario del mezzo (la società “(OMISSIS) s.n.c.”) e l’assicuratore della r.c.a. del veicolo (Milano, (OMISSIS) s.p.a.) chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 2. Con sentenza 26.4.2017 n. 369 il Tribunale di Viterbo accolse la domanda, attribuendo alla vittima un concorso di colpa del 20%. La sentenza fu appellata da M. S.. 3. Con sentenza 9.2.2022 n. 907 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte territoriale ritenne che: -) corretta fu la valutazione del primo giudice circa il riparto delle responsabilità; -) infondata era la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno; M. S. infatti non aveva dimostrato che, dopo l’infortunio ed a causa di esso, avesse subìto una riduzione di reddito o fosse rimasto disoccupato; -) infondata era la domanda di rifusione delle spese sostenute per remunerare il consulente di parte e l’assistenza legale stragiudiziale, in quanto non dimostrate; -) inammissibile era l’istanza di correzione di errore materiale, intesa a far valere l’errore commesso dal Tribunale e consistito nel calcolare il danno patrimoniale applicando una percentuale di riduzione della capacità di lavoro del 30%, in luogo di quella del 35% indicata dal c.t.u.. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da M. S. con ricorso fondato su quattro motivi. Nessuna delle controparti ha resistito al ricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Il ricorrente ravvisa tale contraddittorietà nella circostanza che la Corte d’appello da un lato ha confermato la sentenza di primo grado, la quale accolse la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno; nello stesso tempo però ha ritenuto indimostrata l’esistenza di tale danno. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, infatti, non poteva certo riformare in pejus per il danneggiato la sentenza di primo grado, in mancanza di appello da parte del danneggiante. Non v’è pertanto alcuna contraddizione tra il rigettare il gravame dichiarando non provato il quantum del (maggior) danno richiesto dall’appellante, e lasciare immutata la liquidazione di esso compiuta dal primo giudice. 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è denunciata la violazione del giudicato interno. Secondo la prospettazione della difesa del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato per aver ritenuto inesistente il danno patrimoniale, già accertato e liquidato dal primo giudice, in assenza di impugnazione. 2.1. Il motivo rasenta la temerarietà, dal momento che non si vede come possa violare il giudicato una sentenza d’appello che confermi quella di primo grado. 3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo è denunciata la violazione degli articolo 1223 , 1226 , 2056 c.c. e 137 cod. ass.. Nell’illustrazione del motivo la difesa del ricorrente deduce che l’articolo 137 cod. ass. sarebbe stato violato dalla Corte d’appello per avere quest’ultima preteso dal danneggiato la dimostrazione della perdita reddituale effettiva, nonostante l’articolo 137 cit. stabilisca che il danno da riduzione della capacità di guadagno vada liquidato sulla base del reddito più elevato percepito dalla vittima nel triennio precedente il sinistro. 3.1. Il motivo è infondato. La difesa del ricorrente confonde la prova del danno col criterio di liquidazione di esso. L’articolo 137 cod. ass. è norma che disciplina il criterio di liquidazione, ma non deroga affatto ai princìpi generali in tema di onere della prova. Che il reddito da lavoro sia andato perduto o ridotto a causa del sinistro è circostanza che spetta al danneggiato dimostrare, ed andrà dimostrata di norma documentando lo scarto fra il reddito goduto prima del sinistro e quello percepito dopo. Solo una volta che sia stata fornita tale dimostrazione soccorre l’articolo 137 codice delle assicurazioni, stabilendo che il minuendo della suddetta operazione sia sempre rappresentato dal reddito più elevato goduto dalla vittima nel triennio anteriore al sinistro. 4. Il quarto motivo di ricorso. Col quarto motivo è denunciata la violazione degli articoli 91e 115 c.p.c .. La censura investe il capo di sentenza col quale è stato rigettato il motivo di appello inteso ad ottenere la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese sostenute per remunerare il consulente tecnico di parte nominato nel primo grado di giudizio. Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inutilizzabile il documento dimostrativo della relativa spesa, in quanto prodotto solo con la memoria di replica depositata in primo grado. Deduce che il deposito dei documenti comprovanti le spese processuali non soggiace alle preclusioni istruttorie. 4.1. Il motivo è fondato. Secondo quanto riferito dal ricorso, in primo grado M. S. nominò un consulente di parte ai sensi dell’ articolo 201 c.p.c .. All’esito di quel grado di giudizio, unitamente alla memoria di replica, depositò la fattura emessa dal suddetto ausiliario, chiedendo che fosse addebitata alle parti convenute unitamente alle spese di soccombenza. Mentre il primo giudice liquidò le spese di lite senza tener conto di quelle rappresentate dall’onorario del consulente di parte, il giudice d’appello prese in esame tale richiesta e la respinse, osservando che “la fattura da cui dovrebbe evincersi il costo della c.t.p. non può essere presa in considerazione in quanto prodotta solo in sede di conclusionale e, dunque, tardivamente”. Tale statuizione viola l’articolo 91 c.p.c.. 4.2. Le spese che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano tra le “spese” processuali di cui all’articolo 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore. Da ciò discendono tre corollari. 4.3. Il primo corollario è che il giudice deve accertare d’ufficio se la parte si sia avvalsa d’un consulente tecnico, e se il relativo costo debba essere posto a carico del soccombente ex articolo 91 c.p.c., debba essere escluso per superfluità o debba essere compensato, ex articolo 92 c.p.c .. La regolazione delle spese di lite, infatti, va compiuta dal giudice d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte, sia dal deposito della nota spese di cui all’articolo 75 disp. att. c.p.c.. Tale principio viene costantemente ribadito da questa Corte da tempo: a far data almeno da Cass. Sez. 3, 22/06/1967, n. 1504, seguita ex permultis da Cass. Sez. 3, 19/09/1970, n. 1592; Cass. Sez. 1, 13/05/2011, n. 10663 ; Cass. Sez. 6, 28/02/2012, n. 3023, Sez. 5, Ordinanza n. 34006 del 19/12/2019. 4.4. Il secondo corollario è che, dovendo le spese di lite essere liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605 ; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Del resto, nessuno esige - ed il farlo sarebbe contrario all’ articolo 91 c.p.c. - che il cliente, per ottenere la rifusione delle spese legali, dimostri di avere remunerato l’avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte. Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell’articolo 92, primo comma, c.c.. Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal d.m. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio. 4.5. Il terzo corollario è che eventuali documenti dimostrativi del costo sostenuto per remunerare il consulente di parte sfuggono alle preclusioni istruttorie. Essi non sono fatti probatori del diritto o dell’eccezione dedotto in giudizio, ma atti a corredo dell’istanza di regolazione delle spese. E’ ben vero che la produzione di tali documenti unitamente alla memoria di replica impedisce alla controparte di contestarne il contenuto (ad es., di eccepire la superfluità o l’eccessività della spesa). Tuttavia, una volta esclusa l’esistenza di preclusioni, la scelta di produrre documenti concernenti le spese di lite solo in articulo mortis, precludendone l’esame alla controparte, è condotta processuale che potrà esporre la parte alle conseguenze di cui all’ articolo 88 c.p.c. , ma non avrà per effetto l’inutilizzabilità del documento. 4.6. In conclusione, il quarto motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in differente composizione, in applicazione del seguente principio di diritto: “i documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano le spese sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie”. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio. P.Q.M. (-) rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; (-) accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.