In tema di notificazioni a mezzo PEC, l'invio di un messaggio regolarmente pervenuto al destinatario che indichi gli estremi essenziali dell'impugnazione, ma che contenga allegati illeggibili o incompleti (nella specie, la duplicazione della relata in luogo dell'atto di appello), integra un'ipotesi di nullità e non di inesistenza.
Tale vizio è sanabile mediante la rinnovazione della notifica, i cui effetti retroagiscono al momento della prima attivazione qualora l'errore non sia imputabile al mittente per caso fortuito o forza maggiore. La Suprema Corte delinea il confine tra nullità e inesistenza nella notifica telematica, privilegiando il diritto di difesa e la strumentalità delle forme . Se un virus informatico altera gli allegati della PEC, il vizio non preclude la conoscibilità dell'appello se l'oggetto è chiaro. Spetta al giudice verificare la scusabilità dell'errore per salvaguardare la tempestività dell'impugnazione. La vicenda: il virus informatico e la tardività Il caso nasce da un giudizio per il pagamento di oneri relativi a lavori edili, dichiarato estinto dal Tribunale di Avellino per tardiva riassunzione. L'appaltatore proponeva appello, tentando la notificazione telematica a ridosso della scadenza del termine. Tuttavia, il procedimento si scontrava con un'anomalia tecnica: a causa di un malware nel computer del difensore, il messaggio PEC conteneva due file identici della relata di notifica anziché l'atto di appello. Accortosi dell'errore, il legale provvedeva a una nuova notifica due giorni dopo la scadenza del termine perentorio. La Corte d'Appello di Napoli dichiarava il gravame inammissibile, qualificando la prima notifica come inesistente . Secondo i giudici di merito, la mancanza dell'atto di appello tra gli allegati rendeva l'attività dell'appellante un non atto , impedendo qualsiasi sanatoria. Nullità e Inesistenza: il principio di conoscibilità La Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato tale impostazione . Il punto focale della decisione risiede nella distinzione tra la totale mancanza dell'atto (inesistenza) e la sua difformità dal modello legale (nullità). Riallacciandosi a un filone giurisprudenziale consolidato, gli Ermellini hanno chiarito che l' inesistenza è una categoria residuale , applicabile solo quando: manca totalmente l'attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato; l'atto non raggiunge in alcun modo il destinatario (notifica omessa o meramente tentata). Nel caso di specie, la PEC era regolarmente pervenuta e l'oggetto del messaggio permetteva alla controparte di comprendere che si trattava di un'impugnazione avverso una specifica sentenza. Pertanto, l'anomalia degli allegati costituisce una nullità , poiché l'atto, seppur viziato, è riconoscibile nella sua funzione processuale. Il virus informatico: errore imputabile o caso fortuito? Una volta ricondotto il vizio alla nullità, la Corte ha affrontato il tema della tempestività della rinnovazione . Se l'errore è non imputabile al notificante, la seconda notifica (quella tardiva) può far retroagire i propri effetti alla data della prima notifica tempestiva, salvando l'appello dalla decadenza. La Suprema Corte ha censurato la decisione di merito per non aver indagato se l'azione del virus potesse configurare un caso fortuito . Il giudice deve infatti valutare se il difensore abbia adempiuto agli obblighi di diligenza tecnica, come: la dotazione di software antivirus e antispam aggiornati; la corretta manutenzione della casella PEC; la tempestività nel reagire all'errore una volta scoperto. Conclusioni: prevale la decisione nel merito L'ordinanza ribadisce che le forme processuali non sono fini a se stesse, ma servono a garantire il giusto processo ex articolo 111 Cost. Qualificare come inesistente una notifica colpita da un malware significherebbe punire eccessivamente il notificante per un guasto tecnico che non ha impedito alla controparte di percepire l'esistenza della lite. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà accertare se l'infezione da malware fosse scusabile alla luce delle migliori pratiche di sicurezza informatica.
Presidente Cavallino – Relatore Penta Fatti di causa 1.D. C., quale appaltatore di lavori di costruzione di un fabbricato in (OMISSIS), conveniva in giudizio F. M. P. ed E. R. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 18.981,11, quale saldo del corrispettivo ancora dovutogli. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 9.6.2017, dichiarava l’estinzione del giudizio, rilevando che, a seguito della sentenza del 31.7.2015 con la quale la Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto da E. R. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, a sua volta, aveva rigettato la querela di falso da questi proposta in via incidentale (avente a oggetto l’autenticità delle sottoscrizioni del difensore di autentica del mandato rilasciato da D. C. in calce all’atto introduttivo del giudizio), D. C. aveva tardivamente riassunto il giudizio che era stato medio tempore sospeso. 2. Sull’impugnazione di D. C., costituitasi M. F. P. anche quale erede di E. R., la Corte d’appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava inammissibile il gravame, siccome tardivamente proposto; evidenziava, per quanto qui rileva, che a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata il 9.6.2017, la citazione in appello era stata notificata in modalità telematica il 12.7.2018, vale a dire dopo lo spirare del termine annuale applicabile ratione temporis di cui all’ articolo 327 c.p.c. , scadente il 10.7.2018 (conteggiata anche la sospensione feriale). Affermava a tal fine che la prima notifica eseguita con modalità telematica in data 6.7.2018 doveva considerarsi inesistente o mancante e addebitabile al mittente, perché gli elementi offerti dall’appellante non consentivano di affermare con margini di certezza che contenesse in realtà (anziché due files identici della relata di notifica) anche l’atto di appello; il resoconto dell’intervento effettuato dal personale incaricato dell’assistenza tecnica non dava conto esattamente della natura ed entità dell’affermata modificazione delle cartelle e dei nomi di files a opera del virus, pur rilevato, e, sebbene il testo del messaggio pec asseritamente alterato dal virus includesse tra gli allegati l’atto di appello, si ignorava quale sistema informatico lo avesse eventualmente generato e quando. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D. C. sulla base di tre motivi. F. M. P. ha resistito con controricorso. All’esito della camera di consiglio del 4/2/2026 il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’articolo 380-bis, comma 2, c.p.c. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto. A fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica del Covid, il legislatore è intervenuto con l’ articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni in legge, disponendo una sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; tale termine è stato poi prorogato sino all’11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23, anch’esso convertito in legge, portando la sospensione a una durata complessiva di 64 giorni. Nel caso di specie, la sentenza appellata era stata depositata dalla Corte d’appello di Napoli in data 08/10/2019 ed è pacifico che non sia stata notificata. Conseguentemente, alla sua impugnazione si applica il termine “lungo” annuale di cui all’ articolo 327 c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui alla l. n. 69/2009, da applicare al presente giudizio iniziato nel 1990). Tale termine decorreva dalla data di deposito della sentenza di secondo grado, rimanendo poi sospeso per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 dicembre 2019 e, quindi, intercettando il periodo feriale, doveva computarsi in aggiunta detto periodo di ulteriori 31 giorni (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6541 del 12/03/2025). Ne deriva che il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva in data 12 gennaio 2021, vale a dire un giorno dopo rispetto a quello in cui la notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec è stata eseguita. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articolo 115, 160 e 327 c.p.c., 111 Cost. e 3-bis l. n. 53/1994, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte territoriale rilevato la prova documentale in atti della mera nullità della notifica del 6.7.2018 e che la stessa nullità era stata sanata dalla successiva notifica del 12.7.2018. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articolo 115 e 153 c.p.c. e 24 e 111, comma 2, Cost., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte escluso l’imputabilità a lui dell’errore commesso nella notificazione del 6.7.2018, negando, per l’effetto, la sanatoria ex tunc operata con la rinnovata notifica del 12.7.2018. 4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono, per quanto di ragione, fondati. La questione di diritto che si pone è se la notifica di un atto di appello non completo (atteso che il destinatario, per via di un virus informatico che aveva colpito il sistema della parte mittente, aveva ricevuto un atto diverso, o comunque non conforme – in quanto contenente la duplicazione della relata e dell’atto di asseverazione, e non anche l’atto di appello -, rispetto a quello originale nativo digitale trasmesso dal notificante) sia nullo (e, come tale, sanabile) o inesistente. Secondo la Corte d’appello, a prescindere dai rilievi per cui, essendo il rallentamento del sistema informatico del mittente già in corso (non è dato, peraltro, sapere da quanto tempo), egli non aveva inoltrato tempestivamente la richiesta di assistenza tecnica e il programma di protezione da lui installato non garantiva la rimozione dei virus, ha ritenuto che la prima notifica dell’atto di appello eseguita in data 6.7.2018 doveva considerarsi inesistente o mancante e addebitabile al mittente per i seguenti motivi: a)gli elementi offerti dall’appellante non consentivano di affermare con margini di certezza che quella notifica contenesse in realtà anche l’atto di appello; b)il resoconto dell’intervento effettuato dal personale incaricato dell’assistenza tecnica non dava conto esattamente della natura ed entità dell’affermata modificazione delle cartelle e dei nomi dei files a opera del virus, pur rilevato; c)sebbene il testo del messaggio pec asseritamente alterato dal virus includesse tra gli allegati l’atto di appello, si ignorava quale sistema informatico lo avesse eventualmente generato e quando. In questo modo, la Corte d’appello non ha considerato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 ; conf. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022). Quindi, nel caso di notificazione a mezzo pec, la notificazione non è automaticamente inesistente solo perché un virus vi ha interferito, dovendosi valutare se l’atto è stato trasmesso, se il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto e comunque di cosa il destinatario ha avuto conoscenza. Su tali premesse e valorizzando il requisito di concreta conoscibilità dell’atto notificato, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023) che, in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione. Cass. n. 30082/2023 ha pronunciato in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, precisando – ed è qui condiviso anche ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 118 disp. att. c.p.c. – che, in sostanza, anche l’eventuale mancanza dell’atto di appello, nella notifica telematica, non comporta inesistenza di essa, se risultino notificati documenti sufficienti a far percepire alla controparte che si tratti dell’impugnazione avverso una certa pronuncia. Con altra pronuncia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4902 del 23/2/2024) si è statuito che, nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata (in particolare, l’appellante aveva depositato in via telematica la notifica dalla parte appellata effettuata a mezzo pec, nella quale tuttavia non si rinveniva il ricorso di appello, ma solo il decreto di fissazione dell’udienza di discussione), integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata). Ancora, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17969 del I-7-2024, in un caso in cui il messaggio PEC, se pure dotato di un allegato erroneo (la sentenza di primo grado, anziché il ricorso in appello), era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notifica, ha escluso che potesse ravvisarsi un’ipotesi di totale mancanza dell’atto, da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, di inesistenza della notificazione, quale categoria estrema e residuale. Anche Cass., sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 8 giugno 2023, in un caso (diverso da quello in esame, ma utile per desumerne il principio enunciato) in cui l’atto notificato via PEC era stato stampato e scansionato, ma non depositato in formato nativo (.eml/.msg), ha affermato che la violazione delle regole tecniche comporta nullità, non inesistenza, se l’atto è comunque riconoscibile e il destinatario ha potuto esercitare il diritto di difesa. Alla luce dei principi che precedono, in caso di virus che abbia infettato il computer del mittente, è possibile distinguere in astratto due ipotesi: 1) se l’atto non è neppure stato inviato o l’invio è stato completamente compromesso dal virus (es.: file corrotto, mancata trasmissione, atto mai generato o ricevuto), si può configurare un caso di inesistenza, in quanto manchi l’atto stesso o la sua trasmissione; 2) se, invece, l’atto è stato trasmesso ma alterato (es.: contenuto illeggibile, file danneggiato ma ricevuto), si tratta di nullità, sanabile: a) tramite la costituzione del destinatario (che dimostra di aver comunque ricevuto e compreso l’atto); oppure b) tramite rinnovazione della notifica ex articolo 291 c.p.c. , nel ricorrere dei relativi presupposti. Nella fattispecie, premesso che rappresenta circostanza risultante ex actis e incontestata che il destinatario dell’appello abbia ricevuto la notifica almeno della relata a mezzo pec ex articolo 3-bis l. n. 53/1994 con la dicitura “Appello C. D. c P. F. M. e R. L.”, ricorrono tutti i presupposti per considerare la notifica nulla e non inesistente, secondo la citata e qui condivisa giurisprudenza della Suprema Corte. Ciò, in linea con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l'intero codice di procedura civile e che impone di considerare le forme degli atti prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell'ambito del processo, e così, in definitiva, con lo scopo ultimo del processo, consistente nella pronuncia sul merito della situazione giuridica controversa, quale valore tutelato dall' articolo 111 Cost. e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v. Cass., S.U. n. 14916 del 2016 cit., p. 9, § 2.4. e precedenti ivi richiamati). 4.1. Inquadrata la patologia dalla quale la notifica era affetta nell’ambito della nullità, residua da scrutinare se la detta nullità fosse o meno imputabile al mittente. Infatti, ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine perentorio per impugnare, occorre distinguere se l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no. Nel primo caso -errore imputabile al notificantel'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3818 del 18/2/2009). Nel secondo caso -errore non imputabile al notificantesi ammette che la ripresa del procedimento notificatorio abbia effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, restando irrilevante che abbia luogo dopo lo spirare del termine per impugnare; a condizione che la parte provi di aver riattivato il procedimento nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, svolgendo gli atti necessari al suo completamento -tra i quali non vi è la preventiva autorizzazione al giudice-, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall' articolo 325 c.p.c. , salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/7/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5974 del 08/03/2017; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 8445 del 5/4/2018; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34272 del 07/12/2023). Nel caso di specie, la notifica dell’atto di citazione in appello è avvenuta dopo il decorso del termine per proporre l’impugnazione che scadeva il 10.7.2018 e la tempestività della ripresa del procedimento notificatorio è incontestabile, in quanto il mittente, appreso il mancato perfezionamento della notifica eseguita il 6.7.2018, ha immediatamente proceduto a effettuare una nuova notifica, perfezionata in data 12.7.2018. Nonostante ciò, la Corte d’appello ha concentrato le proprie attenzioni solo sulla mancanza tra gli allegati alla prima notifica dell’atto di appello e non ha valutato se il malfunzionamento del sistema informatico del difensore mittente (provocato da un malware che aveva sostituito il file contenente l’appello con una duplicazione del file contenente la relata di notifica) fosse scusabile. Diversamente, a fronte della nullità della prima notifica e della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, la Corte d’appello avrebbe dovuto specificamente accertare se l’errore nella prima notifica fosse o meno imputabile al notificante o rientrasse nell’ambito del caso fortuito o della forza maggiore; ciò, valutando tutte le circostanze del caso concreto e anche tenendo presente che l' articolo 20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi, tra cui quello di dotare il terminale informatico di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati, finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi files. 5. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli articolo 157 c.p.c. e 24 e 111, comma 2, Cost., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte d’appello dato ingresso e accolto l’eccezione degli intimati, nonostante il difensore di questi ultimi, una volta ricevuto in allegato al messaggio pec un duplicato della relata di notifica e dell’atto di asseverazione in luogo della copia dell’appello, che pur si affermava presente e conforme all’originale, non lo aveva a lui segnalato, determinando, per l’effetto, anch’essi il vizio poi strumentalmente denunziato in giudizio. 5.1. Il motivo è infondato. Premesso che la tempestività o meno della notifica dell’atto di appello è rilevabile d’ufficio, concernendo interessi pubblicistici connessi anche alla ragionevole durata del processo, con la conseguenza che non era a tal fine necessaria una eccezione di parte, non è ipotizzabile a carico degli allora appellati un onere di segnalare l’anomalia della notifica ricevuta, al fine di porre la controparte nelle condizioni di porvi rimedio. Né può invocarsi a sostegno dell’opposta tesi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017 (conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019), la quale si riferisce alla del tutto difforme ipotesi in cui, in un caso di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, il sistema generi la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario; in tale evenienza si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell' articolo 1335 c.c. , una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto in motivazione, i primi due motivi del ricorso, rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.