La persona offesa si era tempestivamente recata presso i Carabinieri, aveva reso dichiarazioni in un verbale qualificato come “querela orale”, manifestando la volontà di procedere, e aveva sottoscritto sia il verbale sia gli avvisi di legge. Tale condotta integra una valida querela e rende infondato il rilievo di difetto della condizione di procedibilità.
La Corte di cassazione è intervenuta in tema di condizioni di procedibilità, annullando senza rinvio la decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in un caso di reato di furto aggravato. Il giudice di merito, preso atto della sopravvenuta procedibilità a querela di tale reato, aveva scrutinato l’atto di impulso processuale, ritenendo non idoneo il verbale di ricezione di querela orale sottoscritto dalla persona offesa a fondare la procedibilità. La Suprema Corte, invece, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, ha ribadito il principio secondo cui la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole non è vincolata ad alcuna forma particolare: non occorrono formule sacramentali, né un’espressa dicitura, purché dall’atto emerga la volontà punitiva , da leggere alla luce del favor querelae . Viene richiamato in particolare l’orientamento secondo cui la volontà di punizione può essere desunta anche da atti che non la esplicitano formalmente, ove il contenuto fattuale e contestuale riveli inequivocabilmente tale intenzione. Nel caso di specie, la persona offesa si era tempestivamente recata presso la stazione dei Carabinieri, aveva descritto il furto subito in un verbale qualificato come “verbale di ricezione di querela orale”, aveva dichiarato di voler procedere nei confronti degli autori del reato e aveva sottoscritto il verbale e i relativi avvisi di legge. La circostanza che non volesse essere informata di un’eventuale richiesta di archiviazione ex articolo 408 c.p.p. non può, dunque, incidere sulla sua validità. La Cassazione censura l’erronea valutazione del Tribunale circa il difetto della condizione di procedibilità e dispone la trasmissione degli atti al giudice di merito, in diversa composizione, per l’ulteriore corso del procedimento.
Presidente Di Salvo - Relatore Arena Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 aprile 2025 il Tribunale di Brescia ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di C. L. F. in relazione al reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose a lui ascritto, per mancanza della condizione di procedibilità. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'articolo 120 cod. pen. Il Tribunale, rilevando che per effetto della sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto aggravato si imponeva di vagliare l'atto di impulso, ha ritenuto che il verbale di ricezione di querela orale a firma della persona offesa non fosse idoneo a fondare la procedibilità del reato. 3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. E' qui il caso di rammentare che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l’ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 -01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 - 01 secondo cui «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae »). 3. Nel caso in esame, dall’esame degli atti - a cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura del vizio lamentato, risulta depositata una valida querela. La persona offesa, infatti, tempestivamente, si è portata al cospetto dei Carabinieri della stazione di (OMISSIS), ai quali ha denunciato con verbale di ricezione di querela orale il furto subito, manifestando esplicitamente la volontà di procedere nei confronti degli autori del reato, pur affermando di non voler essere informato, nella qualità, della eventuale richiesta di archiviazione eventualmente formulata dal P.M. ai sensi dell'articolo 408 cod. proc. pen. Seguivano gli avvisi di legge alla persona offesa che venivano sottoscritti da quest'ultima. Nel caso in esame la sottoscrizione del documento sopra richiamato, in cui è contenuta la manifestazione della volontà punitiva, esclude ogni dubbio sulla intervenuta presentazione di una valida querela. Il Tribunale ha, dunque, errato nel ritenere il difetto della suddetta condizione di procedibilità. 4. La decisione deve essere conseguentemente annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica.