Il Ministero della Giustizia interviene con una circolare della Direzione generale degli affari interni per chiarire in modo organico la procedura di rimborso dei diritti di copia e dei diritti di certificato, a seguito delle criticità emerse presso le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia aveva infatti limitato la propria competenza ai soli rimborsi del contributo unificato di iscrizione a ruolo e del contributo fisso di pubblicazione, richiamando la circolare MEF n. 33/2007, lasciando scoperta la gestione dei rimborsi relativi ai diritti di copia e certificato. A valle di un’interlocuzione con MEF, Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento per l’innovazione tecnologica e Direzione generale del Bilancio, la circolare individua il quadro di riferimento nell’articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (DM 29 maggio 2007). Tale norma stabilisce che al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate provvede l’amministrazione che le ha acquisite. Poiché i diritti di copia e certificato, ora pagati tramite la piattaforma PagoPA , affluiscono al capitolo di entrata capo XI – Giustizia, n. 2413, articolo 12, l’onere del rimborso grava sul Ministero della Giustizia . La struttura competente è individuata nella Direzione generale del bilancio e della contabilità. Operativamente, le istanze di rimborso , sottoscritte, devono essere presentate all’ufficio giudiziario presso cui è stata formulata la richiesta di copie o certificazioni, con indicazione del numero di ruolo, e corredate da quietanza di pagamento, documento di identità, codice fiscale e IBAN. L’ufficio giudiziario rilascia un nulla osta attestante l’indebito o l’eccedenza e acquisisce dall’Ufficio I della Direzione generale per i servizi applicativi la certificazione sul capo/capitolo di entrata. Accertato l’incameramento sul capo XI, l’istanza viene trasmessa via interoperabilità alla Direzione generale del bilancio, che effettuerà il rimborso. Se invece le somme risultano affluite ai capi VIII o X, la competenza spetta rispettivamente al MEF – Dipartimento delle finanze o alle Ragionerie territoriali dello Stato. La circolare richiama, infine, l’assoggettamento a bollo delle istanze di rimborso per importi superiori a 77,47 euro (salvo settore civile) e avverte che le domande inviate direttamente al Ministero senza indicazione dell’ufficio giudiziario competente saranno archiviate senza seguito.
Ministero della Giustizia, circolare DAG del 24 febbraio 2026