Le informazioni provvisorie nn. 3, 4 e 5/2026 della Cassazione ridisegnano il tema dell’accesso al giudice in tema di revoca del sequestro di prevenzione e intervengono sulla qualificazione penale delle frodi sui crediti d’imposta “Superbonus 110%”, precisando qual è il momento consumativo delle truffe sui bonus fiscali.
Superbonus: le frodi sono truffa consumata, non indebita percezione Le Sezioni unite penali intervengono sul contenzioso penale legato al Superbonus 110%, con due informazioni provvisorie (nn. 4 e 5/2026). Nel mirino della Cassazione ci sono le operazioni in cui il credito d’imposta nasce da fatture per lavori in tutto o in parte inesistenti, sfruttando le opzioni di “sconto in fattura” o di cessione del credito previste dal d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020. La domanda di fondo era se tali condotte dovessero essere ricondotte all’ indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316- ter c.p.), oppure alla truffa , semplice o aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 e 640- bis c.p.). Le Sezioni Unite scelgono la via più rigorosa: le frodi sui crediti d’imposta Superbonus vanno qualificate come truffa (anche aggravata), non come indebita percezione. Il momento consumativo , secondo la ricostruzione offerta nelle informazioni provvisorie, coincide con la creazione e l’immissione nel sistema del credito d’imposta fittizio, attraverso la presentazione delle fatture per operazioni inesistenti e l’attivazione delle opzioni di sconto o di cessione, senza che sia necessario attendere l’effettivo utilizzo finale del credito in compensazione. Sequestro di prevenzione: le Sezioni unite chiamano in causa la Consulta Sul fronte delle misure di prevenzione patrimoniali, l’informazione provvisoria n. 3/2026 segna un passaggio altrettanto delicato. Le Sezioni Unite erano chiamate a sciogliere un nodo pratico ma di grande rilievo sistemico: è impugnabile il provvedimento che nega la revoca del sequestro di prevenzione disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, dopo la riforma del 2017 dell’articolo 27 del Codice antimafia ? Il dato normativo, come noto, disciplina le impugnazioni delle misure di prevenzione, ma non dice nulla, in modo espresso, sul rimedio avverso il diniego di revoca del sequestro, lasciando da anni la giurisprudenza oscillare tra inoppugnabilità, incidente di esecuzione e altri percorsi impugnatori. La Cassazione, invece di “forzare” il testo per individuare una via interpretativa, alza il livello del confronto: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede un rimedio impugnatorio contro il diniego di revoca del sequestro di prevenzione. Il parametro evocato è ampio: articolo 3 , 24 , 41 , 42 , 111 e 117 Cost. , quest’ultimo in relazione all’articolo 6 CEDU e all’articolo 1 del Protocollo addizionale, con un chiaro richiamo ai profili di tutela giurisdizionale effettiva e di protezione del diritto di proprietà rispetto a vincoli ablativi di lunga durata. In attesa della decisione della Corte costituzionale, la “nuova regola” è una regola di sospensione dell’interpretazione consolidata: le Sezioni unite mettono nero su bianco che l’attuale assetto dell’articolo 27 appare strutturalmente inadeguato a garantire un pieno diritto all’impugnazione su un punto cruciale come la permanenza del sequestro di prevenzione.
Informazione provvisoria n. 3/2026 Informazione provvisoria n. 4/2026 Informazione provvisoria n. 5/2026