Cassa Forense, incompatibilità professionale e pensione

La sentenza in disamina affronta il tema dell'efficacia retroattiva di un nuovo regolamento della Cassa Forense che ha rimosso una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.

La presente fattispecie trae origine dalla domanda di un avvocato volta a ottenere la ricostruzione della propria posizione pensionistica per il periodo continuativo dal 1980 al 2011. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva disposto la cancellazione della sua iscrizione per gli anni dal 1990 al 2005, avendo egli ricoperto in tale arco temporale cariche societarie ritenute incompatibili con la professione forense secondo le disposizioni all'epoca vigenti. Successivamente, a seguito di un reclamo e di una serie di interlocuzioni, la Cassa, con delibera del 31 gennaio 2013, ammetteva il professionista al trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva residua , provvedimento che non veniva impugnato. Nel 2014, un nuovo regolamento della Cassa sopprimeva la predetta condizione di incompatibilità, prevedendone nel caso in cui la situazione di incompatibilità non fosse ancora definita l'applicazione retroattiva . L'avvocato chiedeva quindi l'applicazione della nuova disciplina, ma la Cassa respingeva la richiesta, ritenendo la sua posizione pensionistica già cristallizzata e definita con la delibera del 2013. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Campobasso rigettavano il ricorso del professionista, confermando che la sua posizione doveva considerarsi definitiva e non più rettificabile. L'avvocato proponeva quindi ricorso per cassazione. Sulla natura giuridica dei regolamenti delle Casse e i limiti sul sindacato di legittimità La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, dichiara il ricorso inammissibile, enunciando un principio consolidato in materia di sindacato sugli atti delle Casse di previdenza. Sul punto, la Corte chiarisce che tali regolamenti non hanno valore di norma di diritto in senso proprio, ma natura squisitamente negoziale . Di conseguenza, la loro violazione non può essere dedotta in sede di legittimità come vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. A riguardo, la Corte evidenzia che non possono essere oggetto di sindacato i regolamenti e gli statuti degli enti privati in quanto norme amministrative o di diritto privato assimilabili agli atti negoziali, e non aventi il carattere di fonti di diritto oggettivo di livello, ancorché sub-primario, che abbiano contenuto generale ed astratto ed efficacia erga omnes . Sull'applicazione della nuova disciplina prevista dal regolamento del 2014 Il fulcro della controversia risiedeva nell'interpretazione della locuzione situazioni... non ancora definite , contenuta nella delibera attuativa del nuovo regolamento del 2014. Partendo da tale assunto, il ricorrente sosteneva che la sua posizione non fosse definita , stante la pendenza del suo reclamo originario. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ritenuto che la posizione si fosse cristallizzata con la delibera di pensionamento del 2013, non impugnata, e con i comportamenti concludenti del professionista, come l'accettazione della compensazione tra i contributi da rimborsare e i debiti per il riscatto di altre annualità. La Suprema Corte sottolinea che tale valutazione costituisce un accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità. La Corte di merito ha interpretato la sequenza degli eventi e la volontà delle parti, concludendo per la definitività del rapporto. Pertanto, asserisce la Suprema Corte che tale giudizio sul fatto storico non può essere oggetto di riesame da parte della Cassazione. Infatti, la posizione del ricorrente era stata “definita” nel gennaio 2013, cosa acquisita anche nel processo di merito. Inoltre, la Corte richiama il noto principio generale di irretroattività della legge (articolo 11 disp. prel. c.c.), secondo cui una norma sopravvenuta non si applica ai rapporti giuridici già definiti, a meno che non sia espressamente prevista una deroga, cosa che non era prevista nel caso di specie.

Presidente Mancino – Relatore Orio Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto dall'avvocato Si.Lu. volto a conseguire la ricostruzione della propria posizione pensionistica per anni continuativi dal 1980 al 2011, di contro alla cancellazione della propria iscrizione per gli anni dal 1990 al 2007 (poi rettificata al 2005) disposta dalla Cassa Forense - con delibere del 15/12/2011 e del 31/1/2013 - per avere egli ricoperto in tale periodo cariche societarie (in qualità di socio e amministratore di alcune società) incompatibili con la professione forense secondo le disposizioni regolamentari interne, successivamente modificate e ritenute non più applicabili al richiedente, per essere state già definite e regolate le rispettive posizioni di debito/credito. Invero, la Cassa professionale, in forza della maturata definitività della posizione pensionistica del richiedente, aveva escluso l'estensione degli effetti del nuovo Regolamento dell'agosto 2014 sulla rimozione della predetta condizione di incompatibilità rispetto ad un pregresso trattamento pensionistico riconosciuto in relazione al periodo dal 1980 al 1990 e dal 2005 in poi. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il reclamo del 6/11/2014 non avesse specificamente ad oggetto il contenuto della deliberazione del 31/1/2013 bensì la mancata estensione del nuovo regolamento adottato nel 2014, e che già prima del pensionamento il ricorrente, con nota del 19/12/2012, aveva espressamente chiesto la compensazione del credito per il rimborso degli anni incompatibili con il proprio debito (di inferiore importo) relativo al riscatto di tre anni; di talché alla data della delibera di pensionamento, del 31/1/2013, la situazione era già cristallizzata e non più rettificabile circa il periodo di copertura di anni di iscrizione alla Cassa previa cancellazione dei periodi di incompatibilità e la regolazione dei rispettivi rapporti obbligatori. La Corte d'Appello ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, fondata su condivise argomentazioni, basate su dati fattuali e normativi, non inficiate da argomenti difensivi di segno opposto. 2. Avverso la sentenza Si.Lu. propone ricorso per cassazione affidandosi ad unico motivo, illustrato da memorie depositate in prossimità di udienza, a cui la Cassa Forense resiste con controricorso. 3. La controversia è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 24 ottobre 2025. Ragioni della decisione 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente deduce, in relazione all'articolo 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 dello Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dell'articolo 21 commi 8 e 9 della Legge n.247/2012, e del Regolamento di attuazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nonché l'erronea applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 25/9/2014, per avere la Corte d'Appello erroneamente applicato le disposizioni regolamentari relative al procedimento di reclamo avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva, di cui all'articolo 23 dello Statuto della Cassa Forense, nonché le disposizioni normative e regolamentari circa la corretta interpretazione delle ipotesi di incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento di funzioni societarie che, a far data dall'agosto 2014, erano state abolite, con effetto ex tunc, per le situazioni non ancora definite al momento della loro applicazione. In particolare, il ricorrente, nel ripercorrere l'itinerario procedimentale, rammenta di aver domandato la ricostruzione della propria posizione pensionistica chiedendo il riconoscimento di efficacia degli anni di iscrizione dal 1990 al 2005 e che l'attività svolta in tale periodo non fosse incompatibile con l'esercizio della professione forense, ed aveva chiesto l'annullamento delle delibere del 15/12/2011 e del 31/1/13 nella parte in cui avevano escluso la copertura contributiva per il predetto periodo (dal 5/11/1990 al 26/10/2005). La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che al momento della entrata in vigore della L. n.247/12 articolo 21, commi 8 e 9 (sulla iscrizione alla Cassa forense degli iscritti all'Albo e sul rinvio ad un Regolamento della Cassa per la determinazione dei minimi contributivi e le condizioni di esenzione o diminuzione per soggetti in particolari condizioni), del Regolamento di attuazione della Cassa (del 21/8/14, sulla non dichiarazione di inefficacia dei periodi di iscrizione per mancanza del requisito di continuità professionale), e della delibera n. 563 del 25/9/14 (con cui si comunicava agli iscritti l'irrilevanza della situazione di incompatibilità), la posizione pensionistica fosse considerata già definita e non più rettificabile. Ha quindi precisato che la delibera n.1246 del 15/12/2011 era stata impugnata, con reclamo, in ordine al diniego di pensione, al mancato riconoscimento del periodo di incompatibilità, alla cancellazione dalla Cassa per mancanza di requisiti, e che la Corte territoriale sarebbe versata in errore nel ritenere che la seconda delibera (la n.128 del 31/12/2013, rectius, del 31/1/2013) non oggetto di specifico reclamo, avrebbe determinato la non perduranza del reclamo proposto dal ricorrente avverso la precedente delibera di Cassa n. 1246/2011. Ed ancora, con la delibera del 25/9/2014 la Cassa aveva comunicato l'irrilevanza di alcuna situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, a decorrere dal 21/8/14, anche se relativa a periodi precedenti, estendendo gli effetti anche a situazioni di incompatibilità già rilevate ma non ancora definite per le quali pende contenzioso; ad avviso del ricorrente la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere definita la posizione pensionistica ed a ritenere la delibera del 31/1/2013 idonea a concludere il procedimento iniziato con reclamo del 17/1/2012; aveva, cioè, inciso in termini di sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda di pensione di vecchiaia, ma non era idonea a concludere il procedimento di reclamo avverso la precedente delibera del 2011 nella parte in cui negava la compatibilità nel periodo 1990-2005. In definitiva, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la continuità professionale per 32 anni, dal 1980 al 2011, con ricalcolo della pensione. 2. Nel controricorso la Cassa Forense ha riepilogato l'iter cronologico del procedimento instaurato come segue: - domanda di pensione del 30/9/2011, esitata con rigetto del 15/12/2011, per mancanza del requisito di anzianità assicurativa susseguente all'annullamento delle annualità corrispondenti allo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio della professione forense; - provvedimento reclamato il 17/1/2012 a cui facevano seguito l'ulteriore richiesta del professionista di riscatto di 3 annualità, la richiesta dell'8/2/2012 di ritenere efficace l'anno di iscrizione 2006 e la dichiarazione del 21/5/2012 di essere disponibile a ritirare il ricorso amministrativo se fosse stato riconosciuto quanto richiesto; - riaccredito dell'annualità 2006 conteggiando, con nota del 12/12/2012, 19 anni convalidabili, 6 anni ricongiunti e 3 riscattati, e prospettando la necessità di riscattare altre tre annualità per maturare l'anzianità minima richiesta di 31 anni; - a tale nota, senza contestarne il contenuto, il professionista dava riscontro, in data 19/12/2012, autorizzando l'imputazione, a compensazione di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla Cassa, anche per il richiesto riscatto, della somma dovutagli a titolo di rimborso; - la Cassa, con delibera di Giunta Esecutiva n. 128 del 31/1/2013, rettificava l'annualità 2006 ed ammetteva il richiedente alla pensione, con decorrenza dall'1/11/2012, comunicando la possibilità di fare reclamo entro un mese, reclamo non proposto; - con circolare del 30/10/2014, la Cassa Forense informava i propri iscritti che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento del 21/4/2014, era stata soppressa la condizione di incompatibilità tra cariche sociali ed esercizio della professione; - il 26/11/2014 la Cassa respingeva la richiesta del professionista di applicare alla propria posizione assicurativa la nuova disciplina regolamentare, rappresentando che l'avvenuto rimborso dei contributi, in epoca antecedente all'entrata in vigore del Regolamento, per gli anni già dichiarati incompatibili, non consentiva un ulteriore esame della posizione; - con successiva nota del 5/12/2014, al Cassa chiariva che il reclamo doveva intendersi definito già alla data del 31/1/2013, quando la Giunta lo ammise al pensionamento previo riconoscimento degli anni dal 2005 a seguire e tenuto conto della sua rinuncia al reclamo con note del 21/5/2012 e del 20/9/2012; - infine, nuovo ricorso amministrativo del 6/12/2014, volto a sostenere la perdurante pendenza del primo reclamo e l'applicazione della nuova normativa regolamentare alla propria posizione afferente agli anni incompatibili, veniva respinto con delibera del 28/5/2015. 2.1 - La Cassa Forense ha, quindi, contestato l'ammissibilità del ricorso volto a sollevare censure ad atti che non costituiscono norme di diritto (delibere di Giunta esecutiva e Statuto), e volto a ripercorrere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità, e dalla cui interpretazione si evince, per comportamenti concludenti, la prestata acquiescenza alla decisione della Cassa in ordine alla restituzione dei contributi relativi alle annualità di iscrizione annullate, accettandone la compensazione con il proprio preesistente debito contributivo, alla mancata contestazione sulla quantificazione della anzianità assicurativa, godendo della pensione erogata dal dicembre 2012, in tal modo dimostrando carenza di interesse a fronte di un trattamento pensionistico goduto alle condizioni dallo stesso richieste. 3. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente si osserva che il motivo di ricorso, nella sua molteplice articolazione, non impedisce la possibilità di distinguere le doglianze specifiche che delimitano il sindacato di legittimità richiesto alla Corte. Può, infatti, distinguersi il contenuto delle dedotte violazioni attraverso il confronto di atti dell'ente di gestione previdenziale professionale con disposizioni regolamentari e normative citate in rubrica. Deve, tuttavia, rilevarsi che non possono essere oggetto di sindacato i regolamenti e gli statuti degli enti privati in quanto norme amministrative o di diritto privato assimilabili agli atti negoziali, e non aventi il carattere di fonti di diritto oggettivo di livello, ancorché sub-primario, che abbiano contenuto generale ed astratto ed efficacia erga omnes. 4. Orbene, va rammentato che, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 509/1994 , recante attuazione della delega conferita dall' articolo 1, comma 32, L. n. 537/1993 , in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (tra i quali la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense), e della connessa delegificazione della disciplina relativa sia al rapporto contributivo, che tali enti intrattengono con i loro iscritti, sia al rapporto previdenziale, che concerne le prestazioni che essi sono tenuti a corrispondere ai beneficiari, resta chiarito che la determinazione della relativa disciplina è stata affidata dalla legge all'autonomia regolamentare degli enti, i quali, nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle loro attribuzioni, possono dettare disposizioni anche in deroga a disposizioni di legge precedenti (così, in particolare, Cass. n. 24202/2009 e, più recentemente, Cass. n. 5287/2018 ). È stato quindi osservato da questa Corte, con ord. n. 27541/2020, che i regolamenti con cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in attuazione delle disposizioni della L. n. 141 del 1992 , disciplina il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non hanno valore regolamentare in senso proprio, ex articolo 1, n. 2, disp. prel. c.c., bensì squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale, con la conseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articolo 1362 ss. c.c. (in tal senso, si veda anche Cass. n. 31000/2019). Tanto è stato affermato anche con riferimento ai regolamenti Enasarco ( Cass. 4296/2016 ) ed Ente nazionale di assistenza e previdenza dei consulenti del lavoro (Cass 16381/2012), in quanto norme amministrative o di ente di diritto privato assimilabili ad atti negoziali. 5. Ciò posto, il motivo inerente alla violazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9 della Legge n.247/2012, e dell'articolo 23 dello Statuto della Cassa Forense non prospetta alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c., assumendo, nella sostanza, il Regolamento e lo Statuto come norma direttamente violata. 6. Giova precisare che il motivo è anche inammissibile nella parte in cui censura, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., l'interpretazione che la Corte di merito ha dato del regolamento recante la disciplina della prestazione invocata, ed in particolar modo sotto il profilo della efficacia retroattiva della disposizione attuativa del Regolamento che, entrata in vigore il 21/8/2024, ha ritenuto che la Cassa non possa dichiarare inefficaci i periodi di iscrizione per mancanza del requisito della continuità professionale, sul quale incide l'annullamento contributivo relativo ai periodi di incompatibilità, rimossa proprio con il nuovo Regolamento. Trattasi di una disposizione, della cui natura ed efficacia si è già innanzi detto, che il Consiglio di amministrazione dell'ente Cassa aveva precisato essere estensivamente efficace anche per gli anni precedenti con riferimento alle situazioni di incompatibilità già rilevate, ma non ancora definite e che, in relazione alla delibera di pensionamento del 31/1/2013, non trovava applicazione in quanto inerente ad una posizione pensionistica cristallizzata , ossia definita nell'arco temporale di sufficiente anzianità contributiva raggiunta e di definizione dei rapporti economici mediante accettata compensazione. 7. Anche sotto tale profilo non è ravvisabile una censura di violazione di legge nella adozione di provvedimenti di natura amministrativa - delibere di Consiglio di amministrazione e della Giunta Esecutiva della Cassa - fondate su interpretazioni logiche e cronologiche degli accadimenti storici susseguitisi nel tempo, come rappresentati nella sequenza procedimentale riassunta dalle parti nei loro atti difensivi. Rilevano, in particolare, alcuni dati sui comportamenti concludenti del richiedente (rinunciante al ricorso amministrativo se fosse stata riconosciuta l'incompatibilità fino al 26/10/2005 includendo il 2006 nelle annualità valide ai fini dell'anzianità di iscrizione, e proponente una compensazione con annualità in riscatto) e sulla anteriorità della delibera n.128 del 31/1/2013 rispetto all'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 (in data 2/2/2013), e l'efficacia del trattamento pensionistico a decorrere dall'1/11/2012 a conclusione di un iter procedimentale ritenuto concluso dall'organo deliberativo della Cassa (desumibile dal nuovo ricorso amministrativo del dicembre 2014, come riportato nel controricorso). 7.1 - Trattasi di sequenze procedimentali la cui interpretazione non involge alcuna tematica di error in judicando, nei vari profili prospettati, restando ancorata ad un giudizio interpretativo sul fatto storico che l'impugnata sentenza si è adeguatamente fatta carico di esaminare, laddove ha affermato che non solo alla data del gennaio 2013 la posizione del ricorrente doveva ritenersi definitiva (in difetto pure di reclamo alla deliberazione), ma la stessa corrispondenza intercorsa tra le parti non consentono di ritenere che nel 2014 si potesse rettificare la situazione cristallizzatasi nel 2013 . Che la posizione del ricorrente fosse definita al gennaio 2013 è una circostanza acquisita nel processo di merito all'esito di un accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità. 8. L'unica violazione di legge suscettibile di disamina di legittimità tecnicamente ammissibile è riferita all'articolo 21, co.8 e 9 della L.n.247/2012. La censura, tuttavia, non è pertinente con riferimento al comma 8, in cui si precisa che l'iscrizione agli Albi professionali comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, circostanza affatto dubitata, né è specifica con riferimento al comma 9 che rimanda proprio ad un regolamento della Cassa la determinazione dei minimi contributivi dovuti e di eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni. Si osserva che la normativa primaria non è stata violata attraverso il regolamento attuativo del 2014, che ha precisamente contemplato il caso della continuità di iscrizione per professionisti che versavano in condizioni di incompatibilità, né l'impugnata pronuncia nell'interpretare la disposizione regolamentare, ha contrastato la disposizione di rango primario escludendo, per ipotesi, che il regolamento non potesse dettare disposizioni specifiche per particolari condizioni soggettive degli iscritti. 8.1 - Trattasi, ad ogni modo, di disciplina normativa entrata in vigore in epoca successiva alla delibera del 31/1/2013, della quale non si evince alcuna deroga al principio dettato dall'articolo 11 disp.prel. cod. civ. Ma anche in tal caso l'indagine sulla retroattività di atti normativi è riservata al giudice di merito, tanto più quando si tratta di interpretare l'efficacia di disposizioni attuative sub-legislative. Si recente è stato ribadito (Cass. n.16899/2025) che, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'articolo 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso. 9. Il ricorso è dunque complessivamente inammissibile. Riguardo al regime delle spese se ne dispone la condanna a carico del ricorrente, per soccombenza. Segue altresì la disposizione sul contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di rito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell' articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 , ove dovuto.