La sentenza in disamina affronta il tema dell'efficacia retroattiva di un nuovo regolamento della Cassa Forense che ha rimosso una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.
La presente fattispecie trae origine dalla domanda di un avvocato volta a ottenere la ricostruzione della propria posizione pensionistica per il periodo continuativo dal 1980 al 2011. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva disposto la cancellazione della sua iscrizione per gli anni dal 1990 al 2005, avendo egli ricoperto in tale arco temporale cariche societarie ritenute incompatibili con la professione forense secondo le disposizioni all'epoca vigenti. Successivamente, a seguito di un reclamo e di una serie di interlocuzioni, la Cassa, con delibera del 31 gennaio 2013, ammetteva il professionista al trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva residua , provvedimento che non veniva impugnato. Nel 2014, un nuovo regolamento della Cassa sopprimeva la predetta condizione di incompatibilità, prevedendone nel caso in cui la situazione di incompatibilità non fosse ancora definita l'applicazione retroattiva . L'avvocato chiedeva quindi l'applicazione della nuova disciplina, ma la Cassa respingeva la richiesta, ritenendo la sua posizione pensionistica già cristallizzata e definita con la delibera del 2013. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Campobasso rigettavano il ricorso del professionista, confermando che la sua posizione doveva considerarsi definitiva e non più rettificabile. L'avvocato proponeva quindi ricorso per cassazione. Sulla natura giuridica dei regolamenti delle Casse e i limiti sul sindacato di legittimità La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, dichiara il ricorso inammissibile, enunciando un principio consolidato in materia di sindacato sugli atti delle Casse di previdenza. Sul punto, la Corte chiarisce che tali regolamenti non hanno valore di norma di diritto in senso proprio, ma natura squisitamente negoziale . Di conseguenza, la loro violazione non può essere dedotta in sede di legittimità come vizio di violazione di legge ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. A riguardo, la Corte evidenzia che non possono essere oggetto di sindacato i regolamenti e gli statuti degli enti privati in quanto norme amministrative o di diritto privato assimilabili agli atti negoziali, e non aventi il carattere di fonti di diritto oggettivo di livello, ancorché sub-primario, che abbiano contenuto generale ed astratto ed efficacia erga omnes . Sull'applicazione della nuova disciplina prevista dal regolamento del 2014 Il fulcro della controversia risiedeva nell'interpretazione della locuzione situazioni... non ancora definite , contenuta nella delibera attuativa del nuovo regolamento del 2014. Partendo da tale assunto, il ricorrente sosteneva che la sua posizione non fosse definita , stante la pendenza del suo reclamo originario. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ritenuto che la posizione si fosse cristallizzata con la delibera di pensionamento del 2013, non impugnata, e con i comportamenti concludenti del professionista, come l'accettazione della compensazione tra i contributi da rimborsare e i debiti per il riscatto di altre annualità. La Suprema Corte sottolinea che tale valutazione costituisce un accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità. La Corte di merito ha interpretato la sequenza degli eventi e la volontà delle parti, concludendo per la definitività del rapporto. Pertanto, asserisce la Suprema Corte che tale giudizio sul fatto storico non può essere oggetto di riesame da parte della Cassazione. Infatti, la posizione del ricorrente era stata “definita” nel gennaio 2013, cosa acquisita anche nel processo di merito. Inoltre, la Corte richiama il noto principio generale di irretroattività della legge (articolo 11 disp. prel. c.c.), secondo cui una norma sopravvenuta non si applica ai rapporti giuridici già definiti, a meno che non sia espressamente prevista una deroga, cosa che non era prevista nel caso di specie.
Presidente Mancino – Relatore Orio Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.