L’ordinanza affronta il rapporto tra due rimedi introdotti dalla riforma Cartabia: il reclamo alla Corte d’Appello ex articolo 473- bis .24 c.p.c. e l’istanza di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti al giudice istruttore ex articolo 473- bis .23 c.p.c.
La Corte d’appello di Bologna si è pronunciata sul reclamo proposto ai sensi dell’ articolo 473- bis .24 c.p.c. contro un’ordinanza del Tribunale di Modena emessa in un procedimento di separazione personale ai sensi dell’ articolo 473- bis. 22 c.p.c. La parte resistente eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità del gravame, avendo il reclamante successivamente presentato al Tribunale istanza di modifica del medesimo provvedimento ex articolo 473- bis .23 c.p.c. La Corte affronta in modo sistematico il rapporto tra i due rimedi introdotti dalla riforma Cartabia. Il reclamo in appello viene qualificato come strumento di revisio prioris instantiae , limitato alla verifica di eventuali errori di diritto o manifeste incongruenze rispetto al quadro fattuale già scrutinato dal giudice di primo grado. Eventuali circostanze sopravvenute, per espressa previsione normativa, devono essere dedotte davanti al giudice di merito. L’istanza di revoca o modifica al giudice istruttore, invece, consente di valorizzare fatti nuovi e nuovi accertamenti istruttori, con un ambito cognitivo più ampio. Per evitare decisioni contrastanti sul medesimo provvedimento da parte di giudici diversi, la Corte esclude la contemporanea pendenza dei due procedimenti e, alla luce del maggiore favore attribuito al rimedio dotato di maggiore portata cognitiva, se l’istanza di revoca/modifica è proposta dopo il reclamo, ma prima della decisione in appello, la scelta della parte di attivare il rimedio più ampio implica rinuncia implicita al reclamo, che diviene improcedibile . Se, invece, l’istanza al Tribunale è anteriore al reclamo, quest’ultimo è inammissibile , avendo la parte già consumato il proprio potere di impugnazione. La Corte richiama, per continuità sistematica, l’analogo assetto previgente in tema di reclamo al collegio sui provvedimenti presidenziali e istanza di modifica al giudice istruttore.
Presidente Allegra - Relatore Morlini Fatto e diritto 1) Oggetto di causa è un reclamo ex articolo 473-bis.24 c.p.c avverso un'ordinanza del Tribunale di Modena ex articolo 473-bis.23 c.p.c , resa nell'ambito di un procedimento per la separazione personale. Costituendosi in giudizio, resiste parte convenuta, eccependo in sequenza l'improcedibilità del gravame, per essere l'ordinanza del Tribunale stata altresì successivamente oggetto di richiesta di modifica al Tribunale ex articolo 473-bis.23 c.p.c ; l'inammissibilità per il deposito di nuova documentazione; in ogni caso l'infondatezza nel merito. 2) Risulta per tabulas che, dopo avere reclamato presso questa Corte il provvedimento reso dal Tribunale ex articolo 473-bis.22 c.p.c. e prima della celebrazione dell'udienza di comparizione, il ricorrente ha altresì proposto al Tribunale istanza di modifica del provvedimento stesso ex articolo 473- bis.23 c.p.c. Si pone quindi il duplice problema di perimetrare l'ambito applicativo delle due impugnazioni; e di disciplinare la situazione relativa alla contemporanea pendenza dei due gravami avverso il medesimo provvedimento, al fine di dare coerenza al sistema processuale evitando il rischio di provvedimenti tra loro contrastanti resi sulla medesima questione da parte di due giudici diversi. Con riferimento al primo punto, si osserva che il reclamo ex articolo 473-bis.24 c.p.c avverso i provvedimenti temporanei e urgenti del Tribunale ex articolo 473-bis.22 c.p.c. , in quanto procedimento avente natura di revisio prioris instantiae, trova fondamento esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime circostanze suscettibili di valutazione da parte del Giudice di primo grado, rappresentando uno strumento di riesame e di controllo dell'ordinanza circoscritto alla verifica di un'eventuale erronea interpretazione di norme di diritto o di una manifesta incongruenza rispetto alla situazione di fatto emergente in atti: ciò si evince chiaramente sia dal tenore del comma 3 della disposizione in esame, che stabilisce come “eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito”; sia dal tenore dell' articolo 473-bis.23 c.p.c , a mente del quale “i provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal Collegio o dal Giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”. Tali princìpi sono stati anche recentemente ribaditi dalla Suprema Corte laddove ha chiarito che “la cognizione del giudice del reclamo è, dunque, limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice. Si tratta di una precisazione importante che sancisce una sorta di impermeabilità del gravame rispetto a ogni mutamento fattuale e si rivela particolarmente utile per meglio definire confini e rapporti tra il reclamo e la revoca o la modifica da parte del giudice di primo grado, ai sensi dell' articolo 473-bis.23 c.p.c .” (cfr. Cass. n. 1486/2025 ). Pertanto, l'ambito operativo del reclamo in Corte, limitandosi soltanto ad una diversa valutazione delle medesime circostanze già scrutinate dal Tribunale al fine di correggere una eventuale manifesta incongruenza, è molto più limitato di quello del Tribunale stesso, che in sede di richiesta di revoca/modifica può invece apprezzare fatti sopravvenuti e disporre nuovi accertamenti istruttori. Quanto sopra orienta la risposta al secondo punto, relativo alla necessità di dare coerenza al sistema per evitare pronunce contrastanti di due giudici diversi sulla medesima questione sostanziale e sul medesimo provvedimento: proprio per evitare due pronunce di giudici diversi sul medesimo provvedimento, non può essere consentita la contemporanea presenza del procedimento di reclamo innanzi alla Corte di Appello e del procedimento di revoca/modifica innanzi al G.I.; ed ove ciò accada, lo scrutinio va affidato al G.I. del Tribunale, in considerazione sia della maggiore ampiezza dell'ambito cognitivo così come sopra chiarito, sia del fatto che il nuovo provvedimento emesso dal G.I. supera quello precedentemente adottato e rende quindi inutile il reclamo in Corte su questo. Deve quindi concludersi che qualora l'istanza di revoca/modifica al G.I. sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile, avendo la parte esaurito, per così dire, il proprio potere d'impugnativa; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al G.I. istanza di modifica/revoca, la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenzia la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata, che pertanto diviene improcedibile (in questi termini cfr. anche la recentissima Corte App. Bologna ordinanza 17/1/2026 in RG 1677/2025, Pres. Rossino est. Orlandi). Va quindi confermata la linea interpretativa seguita da questa Corte anche prima dell'introduzione degli articoli 473-bis.23 473-bis.24 c.p.c. da parte della cd. Riforma Cartabia tramite il D.Lgs. n. 149/2022 , allorquando la medesima questione si era posta nella ricostruzione del rapporto, con riferimento ai provvedimenti provvisori resi in sede presidenziale, tra reclamo al Collegio ex articolo 708 comma 3 c.p.c. ratione temporis vigente e istanza di modifica al G.I. ex articolo 709 comma 4 c.p.c. ratione temporis vigente: è infatti evidente che il novellato ed attuale assetto normativo ripropone sostanzialmente quello precedente, con le uniche limitate modifiche derivanti dal fatto che ora in sede di reclamo è possibile assumere “sommarie informazioni” ove “indispensabile”, ed occorre liquidare le spese di lite della fase. Ne deriva dunque che il reclamo qui presentato va dichiarato improcedibile, così come correttamente eccepito dalla convenuta, con assorbimento di ogni questione di merito. 3) Nonostante la soccombenza attorea, la novità della questione processuale affrontata, sulla quale questa Corte sino a poche settimane orsono mai si era pronunciata, relativa all'interpretazione di una delle novelle introdotta dalla cd. Riforma Cartabia, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all' articolo 92 comma 2 c.p.c. , così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018 , per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. la Corte d'Appello di Bologna sez. I Civile - dichiara improcedibile il reclamo; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 12/2/2026.