Riforma TUF in Consiglio dei Ministri: più proporzionalità, settlement e confisca limitata al solo profitto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di riforma organica del sistema sanzionatorio del TUF (d.lgs. 58/1998), in attuazione della delega di cui all’articolo 19- bis l. n. 21/2024 sulla riforma dei mercati dei capitali. La revisione mira a rendere più efficiente ed efficace l’apparato sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, selezionando le condotte in base alla reale gravità, rafforzando le garanzie procedimentali e deflazionando il contenzioso.

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato in esame preliminare il decreto legislativo che ridisegna in modo organico il sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998), dando attuazione alla delega contenuta nell’articolo 19- bis della legge 5 marzo 2024, n. 21 sulla riforma dei mercati dei capitali. L’obiettivo è chiaro: un apparato sanzionatorio più proporzionato, garantito e funzionale alla stabilità dei mercati, con contestuale riduzione del contenzioso. Sul piano quantitativo, il decreto rimodula i limiti edittali delle sanzioni amministrative , calibrandole sulla gravità delle violazioni in tema di trasparenza, servizi di investimento e obblighi informativi delle quotate. Per società ed enti, la forbice va da 5.000 euro fino a 10 milioni, o fino al 5% del fatturato annuo se superiore. Per gli esponenti aziendali (amministrazione, direzione, controllo) il tetto massimo è fissato a 2 milioni di euro, mentre per le quotate la soglia minima in caso di omissione delle comunicazioni prescritte sale a 10.000 euro. Di rilievo sistemico l’introduzione di un istituto di applicazione concordata della sanzione ( settlement ): il destinatario della contestazione può proporre un accordo all’Autorità, ottenendo una riduzione di un terzo della sanzione in cambio della rimozione delle conseguenze dell’illecito e dell’indennizzo degli investitori. Contestualmente, si amplia la discrezionalità delle Autorità nell’applicare o modulare le interdittive, evitando automatismi. CONSOB e Banca d’Italia potranno non avviare il procedimento per condotte prive di impatto sulla trasparenza o sugli investitori, limitandosi a un richiamo, in un’ottica di offensività sostanziale. Viene poi introdotta una disciplina procedimentale generale per tutte le sanzioni TUF, improntata a contraddittorio effettivo, separazione tra istruttoria e decisione, celerità e certezza dei termini. Sul fronte ablativo, la confisca viene circoscritta al solo profitto dell’illecito, con possibilità di confisca per equivalente e ingiunzione di pagamento da parte di CONSOB. Restano centrali il coordinamento tra Autorità di vigilanza e le tutele per i segnalanti interni, in linea con il quadro sul whistleblowing.