Diritto alla pensione, titolo di studio mancante e riparto di giurisdizione

La suprema Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con la sentenza in esame, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla richiesta di prestazioni pensionistiche formulata da un dipendente pubblico che ha svolto attività lavorativa di fatto ai sensi dell’articolo 2126 c.c. avendo conseguito illegittimamente la nomina nonostante la carenza del titolo di studio necessario.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte ( Cass. n. 35002/2025 ) atteneva al ricorso promosso avanti alla Corte dei Conti dal funzionario pubblico avverso la decisione assunta dall’Inps di sospendere l’erogazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza di qualsiasi decisione sul punto mai formalizzata dal datore di lavoro , il quale aveva regolarmente pagato i contributi in costanza del rapporto d’ impiego e non aveva mai formulato alcuna richiesta di restituzione dei medesimi. La peculiarità della fattispecie atteneva al fatto che la decisione dell’ Inps era la conseguenza di una statuizione contenuta in un separato e precedente giudizio per responsabilità amministrativo – contabile nell’ambito del quale la Corte dei Conti aveva disposto a carico del funzionario pubblico il risarcimento del danno in favore del M.I.U.R., in quanto aveva esercitato arbitrariamente la professione di docente a tempo indeterminato, per circa venti anni, in assenza del necessario diploma di laurea . Con la predetta sentenza la Corte dei Conti aveva liquidato il danno in misura corrispondente alle retribuzioni percepite e ai contributi previdenziali versati nel periodo di svolgimento del rapporto d’ impiego. Il ricorrente aveva, quindi, adito in primo grado la Corte dei Conti al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento mediante il quale l’Inps, di sua iniziativa, aveva sospeso l’erogazione della pensione, i presupposti della cui erogazione non erano mai stati dichiarati venuti meno. Il ricorrente aveva chiesto altresì la condanna dell’Inps al ripristino del trattamento medesimo e al pagamento degli arretrati illegittimamente trattenuti, oltre agli accessori di legge. In primo grado, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha condannato l’Inps a corrispondere il trattamento pensionistico e gli arretrati .   Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto appello deducendo, tra gli altri motivi, anche il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice ordinario. Con sentenza n. 199/2024 la Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha rigettato il ricorso proposto dall’Inps e ha affermato la propria giurisdizione sulla base del principio secondo il quale «ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione occorre riferirsi all’oggetto della domanda proposta dall’attore e ai fatti dedotti a suo supporto. Difatti, la decisione sulla giurisdizione dipende dall’oggetto della pretesa dedotta in giudizio, ossia dalla domanda ( petitum ) e dalla natura della controversia ( causa petendi ), quali criteri che si integrano a vicenda e sono compresi nell’espressione della legge “oggetto della domanda” (cfr. storica sent. n. 1471/1951 della Suprema Corte a SS.UU.). Sicché, occorre fare riferimento al criterio del petitum sostanziale, prendendo le mosse dall’effettivo oggetto dell’istanza, e non del petitum formale». In relazione alla fattispecie concreta, la prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti ha altresì sancito che un rapporto di lavoro subordinato con il MIUR per i fini istituzionali dello stesso, anche se riconducibile alla prestazione di fatto per via della sua nullità genetica, determina comunque l’insorgere dell’obbligo di iscrizione del lavoratore alla corrispondente Cassa statale nella quale devono essere versati i contributi e, in quanto tale, la giurisdizione sulla verifica della posizione assicurativa che ha dato luogo al trattamento pensionistico pubblico sospeso dall’INPS non può che appartenere al giudice contabile . Al fine di ottenere la riforma del sopracitato principio, l’Inps ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte affidandolo, ai sensi dell’ articolo 360, comma 1, n. 1 c.p.c., ad un unico motivo di impugnazione, ossia la violazione e falsa applicazione degli articolo 24, 25, 103,111 e 113 Cost. e dell’ articolo 207 d. lgs. n. 174 del 2016 , opinando che lo svolgimento di mansioni di fatto ex articolo 2126 c.c. non sarebbe qualificabile come attività di pubblico impiego e, per tale ragione, sarebbe giustificabile unicamente l’accredito presso la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (c.d. AGO) che non consentirebbe però di radicare la giurisdizione dinanzi alla Corte dei Conti. La suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione proposto dall’Inps . A fondamento della propria decisione la Cassazione a Sezioni Unite ha posto, in primo luogo, la medesima motivazione che era già stata affermata in secondo grado secondo la quale la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale che deve essere identificato non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi , costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata , in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. I Giudici hanno precisato che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti , a norma degli articolo 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 disciplinante l’“approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto , la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato e, in tal senso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti. Tale principio ha trovato integrale applicazione anche nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione laddove la prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti ha esteso la propria giurisdizione anche al merito della controversia sancendo che un rapporto di lavoro subordinato con il MIUR per i fini istituzionali dello stesso, anche se riconducibile alla prestazione di fatto per via della sua nullità genetica, determina comunque l’insorgere dell’obbligo di iscrizione del lavoratore alla corrispondente Cassa statale con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice contabile. Alla Corte dei Conti deve essere, pertanto, devoluta la domanda relativa all’anzianità contributiva e alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante . Per quando concerne la specifica materia delle pensioni dei pubblici dipendenti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti si estende a tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto. Al fine di delineare un quadro completo relativo al riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, i Giudici hanno poi precisato un ulteriore aspetto. Nell’eventualità in cui la domanda venga proposta nel corso del rapporto di lavoro e nel caso in cui la stessa attenga agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro, la giurisdizione deve essere necessariamente devoluta al giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo per tutte quelle vicende anteriori al 30.6.1998 e al giudice ordinario per tutte le vicende successive a tale data. Nell’ipotesi in cui, invece, la domanda venga formulata dal dipendente già in quiescenza e la medesima sia volta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, la giurisdizione appartiene pacificamente alla Corte dei Conti ( Cass., Sez. U. 19.6.2017, n. 15057 ; Cass., Sez. U. 20.6.2012 n. 10131 ). Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente in primo grado riguardava esclusivamente la prestazione pensionistica che si assumeva dovuta per effetto dei contributi previdenziali che erano stati versati, i quali – come riconosciuto anche nel separato giudizio dalla Corte dei Conti – “restano comunque a vantaggio del lavoratore”. Per tale ragione, gli Ermellini hanno precisato che, nel caso di specie, il petitum sostanziale comprende sì la denuncia di illegittimità della nota Inps di sospensione del trattamento pensionistico, ma unicamente quale conseguenza dell’invocato diritto da parte del funzionario pubblico ad ottenere il trattamento pensionistico e il suo ripristino. Sulla base di tali presupposti, i Giudici hanno affermato che nella fattispecie esaminata non poteva ravvisarsi alcuna ipotesi di « sconfinamento dallo spazio di giurisdizione contabile ». La presente decisione assunta dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite consente di cristallizzare, con ancora maggiore chiarezza, il riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice contabile in tutte le controversie correlate al riconoscimento del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, anche a seguito della riconosciuta nullità del rapporto d’ impiego.