Dopo Foodinho-Glovo, controllo giudiziario anti-caporalato anche per Deliveroo Italy

La Procura della Repubblica di Milano ha ottenuto un secondo decreto di controllo giudiziario in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 199/2016 nei confronti di Deliveroo Italy S.r.l., per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex articolo 603- bis c.p. ai danni di circa 20mila rider.

Il secondo commissariamento nel food delivery A poche settimane dal decreto riguardante Foodinho S.r.l. — società riconducibile al gruppo spagnolo Glovo — la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ( ordinanza 23/02/2026 ) ha ottenuto un nuovo provvedimento di controllo giudiziario in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199. In questa occasione al centro della relativa indagine Deliveroo Italy S.r.l. , piattaforma digitale di food delivery operante su scala nazionale. Si tratta del secondo decreto riguardante il settore del delivery, a conferma di criticità presenti nell’ intero comparto. In precedenza, altri operatori del medesimo settore erano stati coinvolti in vicende giudiziarie di diversa natura, senza che si fosse mai fatto ricorso al controllo giudiziario anti-caporalato. Just Eat era stata destinataria di prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, archiviate a seguito dell'adempimento e del pagamento delle relative ammende. Uber Italy, a sua volta, era stata sottoposta all'amministrazione giudiziaria ex articolo 34 d.lgs. n. 159/2011 , misura antimafia più invasiva ma con differente finalità. L'imputazione: articolo 603-bis c.p. e responsabilità dell'ente L'ipotesi di reato contestata all'amministratore unico di Deliveroo Italy è quella di cui all'articolo 603-bis, commi 1, 3 n. 1 e 4 n. 1, del codice penale: avere impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Secondo l’ipotesi accusatoria la piattaforma avrebbe corrisposto ai riders — circa 3.000 sul territorio milanese e 20.000 a livello nazionale — retribuzioni inferiori fino al 90% rispetto alla soglia di povertà ed alla contrattazione collettiva, in palese violazione dell' articolo 36 della Costituzione . I ciclo fattorini sono stati inquadrati come lavoratori autonomi con partita IVA in regime forfettario, privi di iscrizione INAIL e dunque sprovvisti di copertura assicurativa contro gli infortuni. La Procura di Milano contesta anche l'aggravante del numero di lavoratori reclutati, superiore a tre. Parallelamente, la società è indagata ai sensi degli articolo 5, lett. a) , e 25-quinquies, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001 , per avere adottato una politica d'impresa inidonea a prevenire condotte riconducibili alla fattispecie di cui all' articolo 603-bis c.p. , situazioni anzi — secondo l'accusa — deliberatamente ricercate e attuate. Le differenze rispetto al caso Foodinho-Glovo Il “decreto Deliveroo” presenta analogie strutturali con quello riguardante Foodinho, ma anche differenze significative. Nel caso Foodinho-Glovo, i riders coinvolti sono circa 2.000 nell'area milanese e 40.000 su scala nazionale, con retribuzioni inferiori fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e fino all'81,62% rispetto al CCNL. Nel caso Deliveroo, il numero complessivo dei lavoratori è inferiore (20.000 contro 40.000), ma lo scostamento retributivo appare ancora più marcato, raggiungendo il 90% rispetto a entrambi i parametri. In ambedue i procedimenti, la qualificazione del rapporto poggia sull' articolo 2 del d.lgs. n. 81/2015 , che estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate dal committente, anche qualora le modalità esecutive siano organizzate mediante piattaforme digitali. La giurisprudenza di merito — da ultimo, Trib. Milano, ord. 18 agosto 2025 — ha confermato che la persistenza dell'etero-organizzazione non è esclusa neppure dall'eliminazione del sistema di prenotazione degli slot o dei meccanismi premiali. In entrambi i casi, la Procura ha contestato la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. n. 231/2001, ravvisando un modello organizzativo strutturalmente inadeguato a impedire le condotte di sfruttamento. Il contenuto del controllo giudiziario ex articolo 3 l. n. 199/2016 Il controllo giudiziario disposto ai sensi dell' articolo 3 della legge n. 199/2016 costituisce una misura cautelare reale, sostitutiva del sequestro preventivo; la sua applicazione si concretizza quando l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. L'amministratore giudiziario nominato affianca l'imprenditore nella gestione, controlla il rispetto delle norme la cui violazione integra indice di sfruttamento ai sensi dell' articolo 603-bis c.p. e procede alla regolarizzazione dei lavoratori privi di regolare contratto, adottando le misure necessarie anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore ( Cass. n. 40544/2021 ; Cass. Sez. IV, n. 6894/2021). L' articolo 603-bis c.p. e gli indici di sfruttamento nel lavoro tramite piattaforma Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, riformulato dalla legge n. 199/2016, punisce chiunque recluti o utilizzi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. La giurisprudenza ha chiarito che lo stato di bisogno non richiede l'annientamento assoluto della libertà di scelta, bensì una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e indurla ad accettare condizioni svantaggiose ( Cass. n. 24441/2021 ). Gli indici di sfruttamento tipizzati dal secondo comma — retribuzione sproporzionata, violazione dell'orario, delle norme di sicurezza, condizioni degradanti — trovano nei decreti contro le piattaforme di delivery un'applicazione paradigmatica, poiché l'intera prestazione risulta etero-organizzata dall'infrastruttura digitale tramite geolocalizzazione, assegnazione algoritmica degli ordini e meccanismi reputazionali opachi. Il quadro normativo è destinato a modificarsi con il prossimo recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 che dovrà avvenire entro il 2 dicembre 2026. Come già illustrato su questa rivista, in questo modo si introdurrà una presunzione legale relativa di subordinazione con inversione dell'onere della prova a carico della piattaforma e si imporrà la supervisione umana sulla gestione algoritmica.   * Il presente elaborato rappresenta esclusivamente il pensiero dell’autore non impegnando l’amministrazione di appartenenza