Elusione o mera inerzia? Limiti in materia di diritto di visita

Vi sono decisioni che non si limitano a risolvere un caso, ma intervengono a presidio della struttura stessa della fattispecie penale. La sentenza della Corte di Cassazione in commento si colloca in questa prospettiva, affrontando un nodo interpretativo che negli ultimi anni ha assunto crescente rilievo nelle aule giudiziarie: se la mancata presentazione del genitore non collocatario agli incontri stabiliti dal giudice civile integri, di per sé, il delitto di elusione di un provvedimento concernente l’affidamento di minori.

La Corte risponde in senso negativo, riaffermando con nettezza il principio di tipicità e circoscrivendo l'ambito applicativo dell' articolo 388, comma 2, c.p. La mera inerzia, anche se reiterata, non equivale a elusione, in mancanza di una condotta fraudolenta o aggiratoria idonea a frustrare l'effettività del comando giudiziale. Si tratta di un arresto che, al di là del caso concreto, impone una riflessione più ampia sul rapporto tra tutela penale dell'autorità delle decisioni e crisi della responsabilità genitoriale, evitando pericolose sovrapposizioni tra inadempimento relazionale e offesa al bene giuridico protetto. La questione, se la si guarda bene, non è di poco conto. Perché qui si toccano tre piani distinti che troppo spesso vengono confusi: l'effettività della giurisdizione, la responsabilità genitoriale e la tutela penale come extrema ratio . Mischiarli produce mostri interpretativi. Separarli – come fa la sentenza – restituisce al sistema una fisionomia più razionale. L' articolo 388, comma 2, c.p. non punisce l'inadempimento in quanto tale . Non è una norma sanzionatoria generica contro chi “non fa ciò che il giudice ha detto”. È collocata tra i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie e tutela qualcosa di preciso: l'effettività della tutela giurisdizionale. Il suo lessico non è neutro. Parla di “ elusione ”. E l'elusione, sul piano semantico prima ancora che tecnico, evoca un aggiramento, un comportamento fraudolento o simulato, un'azione diretta a svuotare di contenuto il provvedimento. La Corte lo ribadisce con chiarezza, richiamando l'orientamento secondo cui il mero inadempimento non basta . Occorre qualcosa di più: una condotta in mala fede, un artificio, una manovra diretta a frustrare l'attuazione della decisione. Non basta non fare. Bisogna fare qualcosa per sottrarsi, per aggirare, per sabotare. E qui arriva il passaggio che considero decisivo: quando il genitore non collocatario non esercita il diritto di visita, non sta eludendo il provvedimento in senso tecnico . Sta - semmai - non esercitando un potere-dovere . È un'omissione che incide sul rapporto con il figlio, non sull'effettività della decisione giudiziaria in quanto tale. C'è un dato che trovo particolarmente significativo: la Corte valorizza la qualificazione del diritto di visita come “potere-funzione”, espressione di autodeterminazione. Non è un obbligo coercibile nel senso classico . Non è un facere suscettibile di esecuzione forzata (nemmeno indiretta). È un segmento della responsabilità genitoriale che si radica nella relazione, non nella sanzione. Provare a trasformare questo potere-funzione in un obbligo penalmente coercibile significherebbe snaturarlo. Sarebbe come pretendere di imporre per decreto l'affetto. Il diritto può imporre il mantenimento, può imporre comportamenti economicamente determinati; ma la frequentazione, se svuotata di spontaneità, rischia di diventare una caricatura di sé stessa. Attenzione: ciò non significa che il comportamento sia neutro. La sentenza non è indulgente. Dice semplicemente che il luogo della risposta non è l' articolo 388, comma 2, c.p. Se quella omissione si traduce in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, tale da mettere seriamente in pericolo lo sviluppo equilibrato del minore, allora il discorso cambia. E cambia radicalmente. In quel caso entra in gioco l' articolo 570, comma 1, c.p. , che tutela direttamente l'interesse del minore all'assistenza morale e materiale. Qui la distinzione è fine, ma essenziale. L'articolo 388 protegge il provvedimento; l'articolo 570 protegge il minore. Nel primo caso il fulcro è l'autorità della decisione giudiziaria; nel secondo è la sostanza del rapporto genitoriale . Confondere i due piani significa attribuire al diritto penale una funzione surrogatoria che non gli compete. Nel caso concreto, la Corte annulla senza rinvio la condanna ex articolo 388, comma 2, c.p. perché il fatto non sussiste. È una formula che pesa. Significa che, anche prendendo per buona la ricostruzione fattuale, manca il tipico disvalore della fattispecie. Non è una questione di prova insufficiente. È una questione di tipicità. Mi pare una scelta coraggiosa, soprattutto in un clima culturale in cui il diritto penale è spesso invocato come risposta automatica a ogni disfunzione familiare. Ma il penale non è una protesi del conflitto genitoriale. Non può diventare l'arma di pressione in dinamiche già segnate da conflittualità esasperate. La sentenza, tuttavia, lascia aperto uno spazio problematico . Che accade quando l'inerzia del genitore non collocatario non raggiunge la soglia della “sostanziale dismissione”, ma produce comunque un danno relazionale significativo per il minore? Qui il diritto civile offre strumenti: provvedimenti modificativi, limitativi, persino ablativi della responsabilità genitoriale nei casi più gravi. Ma sul piano penale resta una zona grigia. È una lacuna? Forse. O forse è una scelta coerente con il principio di sussidiarietà . Non tutto ciò che è eticamente riprovevole o psicologicamente devastante deve essere tradotto in reato. Il diritto penale non è un moralizzatore delle relazioni affettive. Interviene quando il disvalore supera una soglia di offensività concreta e significativa. Personalmente (e qui mi permetto una nota più soggettiva), trovo che la pronuncia restituisca al sistema una misura che negli ultimi anni sembrava smarrirsi. C'è una linea sottile tra tutela e invasione. Tra protezione del minore e penalizzazione della fragilità umana. Non tutti i padri assenti sono criminali; alcuni sono inadeguati, altri immaturi, altri ancora semplicemente incapaci di reggere il conflitto. Il diritto deve distinguere. Sempre. In definitiva, la sentenza non ridimensiona la tutela del minore. La ricolloca. Dice che l'assenza non è, di per sé, elusione . Che l'elusione richiede artificio, aggiramento, frustrazione attiva del provvedimento. E che l'eventuale rilevanza penale dell'inerzia va cercata altrove, nell'ambito della violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando e solo quando l'omissione si traduca in una reale messa in pericolo dello sviluppo del figlio. È una decisione che invita a maneggiare con cura il diritto penale, soprattutto nelle vicende familiari. E in tempi in cui la tentazione di “penalizzare tutto” è forte, questo richiamo alla tipicità – rigoroso, quasi austero – merita di essere ascoltato.

Presidente Di Stefano – Relatore Natale Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, a seguito di impugnazione della sola parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello di Bari ha ritenuto dimostrata la responsabilità del ricorrente in relazione ai reati previsti dall' articolo 570-bis cod. pen. (capo A) e dall' articolo 388, secondo comma, cod. pen. (capo B), condannandolo al risarcimento del danno subito dalla parte civile appellante, da liquidare in separato giudizio civile. 2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando sei motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall' articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex articolo 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione all' articolo 97, commi 1-3, cod. proc. pen. e all' articolo 24, secondo comma, Cost. Prima della trattazione del giudizio di appello, il difensore di fiducia ha comunicato all'autorità giudiziaria la rinuncia al mandato difensivo; sennonché, la Corte di appello non ha provveduto alla nomina di un difensore di ufficio e il giudizio di appello è stato pertanto celebrato in assenza del difensore dell'imputato, determinando la nullità della sentenza. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, anch'essi esaminabili congiuntamente, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ribaltare la sentenza assolutoria resa dal giudice di primo grado, la Corte di appello è venuta meno al dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, trascurando di riassumere le prove dichiarative già raccolte nel giudizio di primo grado, ai sensi dell' articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (anche tenuto conto della giurisprudenza della Corte Edu e di quella di legittimità in materia di dovere di riassunzione della prova, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado). La mancata riassunzione delle prove che erano state valutate in senso assolutorio si riverbera in un vizio di motivazione della sentenza qui impugnata, viziata anche per il difetto di motivazione rafforzata . 2.3. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall' articolo 570-bis cod. pen. La fattispecie contestata non risulta integrata, ove si considerino: la condizione di impossibilità ad adempiere da parte dell'imputato; il carattere contingente - limitato a poche mensilità di contributi omessi, in concomitanza con la situazione di difficoltà economica - dell'omissione; il puntuale assolvimento dei propri obblighi nel periodo antecedente e successivo a quello oggetto di contestazione. 2.4. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale (in relazione all' articolo 388, secondo comma, cod. pen. ) e vizio di motivazione. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese del grado. 5. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 21 gennaio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. Considerato in diritto 1. Preliminarmente, va evidenziato che non trova applicazione il dettato dell' articolo 573 co 1-bis cod. proc. pen. nella versione modificata dall' articolo 33, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (a mente del quale, l'impugnazione proposta ai soli effetti civili, ove ritenuta ammissibile, deve essere trasmessa al giudice civile). Ciò in ragione del fatto che, nel presente giudizio, la costituzione di parte civile è avvenuta in epoca precedente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 -01). Trova pertanto applicazione il regime previgente. 2. Il primo e il secondo motivo - che sono esaminabili congiuntamente, proponendo la stessa questione dedotta alla luce di diversi parametri normativi - sono infondati. 2.1. Come già anticipato, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata ex articolo 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione all' articolo 97, commi 1-3, cod. proc. pen. e all' articolo 24, secondo comma, Cost. Il ricorrente rappresenta che - nell'imminenza della celebrazione del giudizio di secondo grado (calendarizzato per il giorno 1 ottobre 2024) - il suo difensore dell'epoca (l'Avv. Roberto De Lorenzis), aveva comunicato (in data 23 settembre 2024, con dichiarazione trasmessa a mezzo PEC alla Corte di appello), di avere rinunciato al mandato professionale, sin dal 14 dicembre 2023, sollecitando conseguentemente l'Autorità giudiziaria a provvedere alla nomina di un difensore di ufficio. Sennonché, la Corte di appello di Bari non ha nominato un difensore di ufficio a beneficio del ricorrente. Nel corso del giudizio di appello, celebrato con il c.d. rito cartolare, il difensore del ricorrente non ha rassegnato le proprie conclusioni che, viceversa, sono state rassegnate personalmente dallo stesso imputato De.Ma., di professione avvocato. Il ricorrente lamenta pertanto che la mancata designazione di un difensore di ufficio ha determinato un chiaro difetto di rappresentanza e assistenza per l'imputato, con conseguente nullità assoluta della sentenza. 2.2. Il Pubblico ministero - nella requisitoria scritta - ha sollecitato la declaratoria di manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, non avendo il difensore di fiducia che ha rinunciato al mandato professionale comunicato tempestivamente la circostanza all'autorità procedente, essendo egli conseguentemente onerato di assicurare la difesa dell'imputato sino al subentro del successivo difensore, ai sensi dell' articolo 107 cod. proc. pen. 2.3. I due motivi di ricorso sono infondati. Dagli atti - cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto - risulta che il difensore dell'imputato ha comunicato di avere rinunciato all'incarico professionale già in data 14 dicembre 2023. Sennonché, egli ha comunicato l'avvenuta rinuncia al mandato oltre nove mesi dopo, cioè, solo in data 24 settembre 2024, allorché erano già scaduti i termini previsti dall' articolo 598-bis cod. proc. pen. per chiedere la trattazione orale del giudizio di appello e quelli per depositare memorie scritte. Ciò posto, va ribadito che la mancata nomina di un difensore da parte del giudice che abbia ricevuto comunicazione del venir meno della precedente nomina fiduciaria può determinare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv. 286756 -01; conf. Sez. 5, n. 37438 del 25/05/2023, Mastromatteo, Rv. 285116 - 01; Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, B., Rv. 285025 -01). Tuttavia, tale condivisa affermazione di principio deve essere contemperata anche con le altre previsioni codicistiche che ascrivono alle parti doveri di comunicazione rivolti ad impedire che si possano determinare indebite dilatazioni dei tempi processuali. Nel caso in esame, la comunicazione dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale - avvenuta ben nove mesi dopo la rinuncia e comunicata solo nell'imminenza della celebrazione del giudizio - non è stata dunque tempestiva, sicché non può dirsi assolto l'onere previsto dall' articolo 107, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, sentenza n. 47441 del 20/11/2008 - dep. 22/12/2008, Panin, Rv. 241800 - 01). Da ciò consegue che il difensore rinunciante avrebbe dovuto garantire la continuità del ministero difensivo sino al subentro del nuovo difensore (Sez. 5, sentenza n. 35795 del 9/10/2025 - dep. 31/10/2025, V., Rv. 288730 - 01). Infatti, la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell' articolo 108 cod. proc. pen. , al nuovo difensore nominato (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093 - 01). Alle considerazioni che precedono, se ne deve aggiungere una ulteriore: come già evidenziato, la comunicazione dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale è stata (tardivamente) effettuata nell'imminenza della celebrazione del giudizio cartolare, allorché erano già spirati i termini previsti dall' articolo 598-bis cod. proc. pen. Ciò porta ad escludere che vi sia stata una concreta lesione del diritto di difesa, posto che, trattandosi di un processo cartolare già incardinato, non era comunque prevista la comparizione delle parti, né era possibile presentare le memorie previste dall' articolo 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. , né poteva assumere rilievo l'eventuale allegazione di impedimenti a comparire (Sez. 6, sentenza n. 38270 del 9/7/2024 - dep. 18/10/2024, Di Giorgio, Rv. 286969 - 01). 3. Prima di passare all'esame del merito dei motivi di ricorso proposti avverso la decisione qui impugnata, occorre, seppur schematicamente, dare conto del contenuto delle due decisioni di merito. 3.1. Il sig. De.Ma. è stato accusato della violazione dell' articolo 570­bis cod. pen. (all'epoca incriminato dall' articolo 3 della legge n. 54/2006 ) per avere omesso di versare la somma determinata dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori per cinque mesi (da settembre 2015 a gennaio 2016) e della violazione dell' articolo 388, secondo comma, cod. pen. (per avere eluso il provvedimento del giudice civile, trascurando di incontrare i figli per sette mesi, da agosto 2015 a febbraio 2016). 3.2. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 12 luglio 2023, ha assolto l'imputato da entrambi gli addebiti. Con riferimento all'addebito relativo alla omessa contribuzione al mantenimento dei figli minori, il Tribunale - tratteggiata la contingente situazione di grave difficoltà economica del ricorrente e dato atto che vi era stata la dovuta contribuzione allorché ciò gli è stato possibile - ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, conseguentemente assolvendo l'imputato. Con riferimento alla contestata elusione del provvedimento giudiziario in materia di disciplina dei rapporti con i figli, il Tribunale ha nuovamente dubitato della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ipotizzando che la mancata frequentazione dei figli minori potesse essere conseguenza non di una scelta dell'imputato, bensì dello scenario di estrema conflittualità con l'altro genitore; tale conflittualità sembrerebbe essersi riverberata in una difficoltà relazionale tra i minori e il sig. De.Ma., che - secondo quanto riportato dal giudice di primo grado - percepiva una sorta di rifiuto dei figli a frequentarlo. 3.3. La Corte di appello, provvedendo su appello della sola parte civile (e non recependo la richiesta di conferma della sentenza assolutoria), ha riformato la sentenza di primo grado e condannato l'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile per i fatti contestati ai capi A) e B). Sulla scorta dell'esame dello stesso materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado, la Corte di appello ha infatti ritenuto provato che: (i) nel periodo compreso tra settembre 2015 e gennaio 2016, il ricorrente non abbia corrisposto alla moglie la somma di 1.000 Euro al mese, stabilita dal Tribunale di Bari a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori; (ii) che non sia rilevabile, in relazione a quel lasso di tempo, una impossibilità assoluta ad adempiere a tale obbligo: infatti, l'imputato - in quei mesi - aveva affrontato alcune spese (750 Euro al mese, come canone di locazione) per avviare la propria attività professionale (a seguito della fuoriuscita dallo studio professionale precedentemente condiviso con la coniuge da cui si era separato); (iii) che l'inesistenza di una impossibilità assoluta di adempiere era confermata anche dal fatto che lo stesso giudice civile aveva solo ridimensionato, ma non del tutto eliminato, l'obbligo di contribuzione al mantenimento posto a carico dell'imputato (ridotto da 1000 Euro al mese a 700 Euro al mese); (iv) che l'imputato ricorrente abbia eluso le disposizioni contenute nel provvedimento del Tribunale di Bari relative all'affidamento dei minori e alla disciplina degli incontri con il padre, non incontrando i figli nel periodo compreso tra agosto 2015 e febbraio 2016; (v) che l'imputato - trascurando l'esplicito ammonimento formulato dal giudice civile, che lo sollecitava a seguire meglio i figli -aveva omesso di frequentarli, non già per assicurare il perseguimento dell'interesse dei figli, ma solo perché condizionato dalla propria rigidità caratteriale e perché forse maggiormente interessato a coltivare le vicende che lo vedevano contrapposto alla moglie da cui si era separato. 4. È necessario ora dare conto dei motivi di ricorso proposti rispetto al merito della decisione relativamente al capo A) (violazione dell'articolo 570-bis cod. proc. pen.). 4.1. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nel ribaltare la sentenza assolutoria resa dal giudice di primo grado, la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, trascurando di riassumere le prove dichiarative già raccolte nel giudizio di primo grado, ai sensi dell' articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (anche tenuto conto della giurisprudenza della Corte Edu e di quella di legittimità in materia di dovere di riassunzione della prova, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado). La mancata riassunzione delle prove che erano state valutate in senso assolutorio si riverbera in un vizio di motivazione della sentenza qui impugnata, viziata anche per il difetto di motivazione rafforzata . Con il quinto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto previsto dall' articolo 570-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe trascurato che l'inadempimento all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli, stabilito dal giudice civile, sarebbe stato circoscritto ad un limitato periodo di tempo - a fronte di una puntualità contributiva per il restante periodo - e sarebbe giustificato da un improvviso, repentino e documentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente (posto che, in conseguenza della separazione, egli ha dovuto affrontare spese per reperire un alloggio, un veicolo, uno studio professionale, sino a quel punto condiviso con la moglie, come dimostrato da un drastico decremento del fatturato dell'attività professionale svolta). 4.2. Il Pubblico ministero, nella requisitoria depositata, rileva la non fondatezza del terzo e del quarto motivo, posto che la riforma della sentenza assolutoria è conseguente non ad una diversa valutazione delle prove dichiarative, bensì ad una diversa valutazione giuridica data ai fatti, per come già accertati dal giudice che aveva assolto l'imputato in primo grado. Il quinto motivo sarebbe inammissibile, ivi deducendosi questioni di fatto che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, sono sottratte al sindacato di legittimità. 4.3. La motivazione della sentenza impugnata risulta viziata. 4.3.1. Il Pubblico ministero ritiene che la Corte di appello non fosse tenuta a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato che il ribaltamento della sentenza è giustificato non da una diversa valutazione dell'attendibilità di una determinata fonte di prova dichiarativa, bensì da una diversa valutazione giuridica dei fatti. 4.3.2. Con riferimento al caso concreto, il rilievo del Procuratore generale - pur coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità - è solo parzialmente esatto. Va anzitutto premesso che in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta per il caso di riforma, sia pure ai soli effetti civili, di sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, oltre che nella predisposizione di un apparato giustificativo valevole a dare conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina di istituti, sostanziali o processuali, idonei a conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (Sez. 4, n. 39522 del 19/11/2025, Di, Rv. 288870 -01). 4.3.3. Nel caso in esame, la Corte di appello di Bari non ha offerto una motivazione rafforzata rispetto allo specifico tema che il giudice di primo grado aveva valorizzato in senso assolutorio. Per sovvertire la ratio decidendi dell'assoluzione di primo grado (che, come detto, muoveva dalla considerazione di tre dati: durata limitata nel tempo dell'inadempimento; pregresso e successivo adempimento; contingente situazione di difficoltà economica), la Corte di appello si è, in sostanza, limitata a valorizzare che: il giudice civile aveva ridotto, ma non eliminato l'obbligo di contribuzione; il ricorrente aveva sopportato altre spese per avviare un nuovo studio professionale. Tali elementi dimostrano - secondo la Corte di appello - che il ricorrente era in grado di adempiere. La motivazione della Corte di appello pecca, invero, di eccessivo schematismo e trascura di considerare quale fosse la contingente situazione economica del ricorrente nei cinque mesi in cui egli non ha pagato l'esatta somma stabilita dal giudice. In particolare, la Corte di appello non ha sovvertito il rilievo di alcuni elementi - valorizzati dal Tribunale in senso assolutorio - trascurando di: (i) considerare che esistevano segni indicativi di una impossidenza del ricorrente (nella sentenza di primo grado si menziona l'esito infruttuoso di alcune procedure esecutive avviate dalla coniuge separata del ricorrente); (ii) di considerare un elemento potenzialmente favorevole alla tesi del ricorrente (che allega di avere pagato qualcosa anche nei mesi oggetto di contestazione, allorquando ne ha avuto la possibilità, come avvenuto con il pagamento di 700 euro, nel mese di novembre 2015); (iii) di dare conto di quando il giudice civile abbia rideterminato l'assegno (posto che potrebbe non assumere rilievo l'eventuale capacità economica del ricorrente, ove questa risulti essere sopravvenuta rispetto ai cinque mesi oggetto di considerazione al capo A). 4.3.4. Non avendo la Corte di appello considerato i dati sopra evidenziati, non può dirsi soddisfatto il dovere di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello che ritenga di dovere riformare una sentenza assolutoria. La sentenza impugnata, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, deve pertanto essere annullata con rinvio. Sarà cura del giudice del rinvio valutare se, per offrire una motivazione rafforzata , si renda necessario assumere nuovi mezzi di prova (con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso). Il quinto motivo di ricorso, relativo a vizi motivazionali relativi alla affermazione di responsabilità civile per il delitto contestato al capo A), è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso. 5. Con riferimento al capo B), si deve osservare quanto segue. 5.1. Con il sesto motivo di ricorso, relativo alla contestata violazione dell' articolo 388, secondo comma, cod. pen. , il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Con riferimento all'elusione del provvedimento del giudice in materia di affidamento e visite dei figli minori, il ricorrente contesta che si tratti di condotta elusiva ed emulativa in danno della moglie, trovando tale interruzione dei rapporti con i figli spiegazioni alternative: più in particolare, la Corte di appello avrebbe trascurato che l'interruzione delle visite è legata al clima familiare grandemente conflittuale, all'atteggiamento ostile della moglie, che osteggiava la relazione padre-figli, il rifiuto dei figli ad incontrare il ricorrente e la condizione di difficoltà emotiva e psicologica in cui versava il ricorrente. Detti elementi - secondo il ricorrente - avrebbero imposto alla Corte di appello di escludere la sussistenza del fatto o, quantomeno, di dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo. 5.2. Il Pubblico ministero, nella requisitoria depositata, rileva l'infondatezza del sesto motivo di ricorso: non emergono elementi utili a smentire il congruo ragionamento effettuato dai giudici di merito. 5.3. Il motivo di ricorso è fondato. Va premesso che la Corte di appello si sofferma in modo invero piuttosto assertivo su due aspetti dedotti dal ricorrente (lamentando quest'ultimo la carenza di elemento soggettivo del reato, per l'esistenza di una difficoltà relazionale riscontrata anche dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede civile e ventilando anche la possibile esistenza di una condotta di alienazione genitoriale ascrivibile all'altro genitore. Al netto di tale premessa, occorre tuttavia soffermarsi sulla nozione di elusione . 5.3.1. Per giurisprudenza consolidata, il mero inadempimento di un provvedimento giudiziario non integra il reato di cui all' articolo 388, comma secondo, cod. pen. , occorrendo il compimento di atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede (Sez. 6, n. 24388 del 13/03/2024, A., Rv. 286648 - 01, che ha ritenuto non qualificabile come violazione dell' articolo 388, secondo comma, cod. pen. la condotta di un genitore che aveva prolungato la permanenza della minore presso di sé nonostante il mancato accordo con l'altro genitore; conf. Sez. 6, n. 38126 del 11/07/2023, M., Rv. 285214 - 02, con riferimento alla condotta di un genitore che, in difetto di mala fede, non aveva assicurato il diritto di visita a beneficio del genitore non collocatario ; Sez. 6, n. 10905 del 31/01/2023, C., Rv. 284467 - 02, che ha escluso la sussistenza del reato in presenza di un unico rifiuto - da parte di un genitore - di assicurare il diritto di visita al genitore non affidatario). Dunque, non ogni inadempimento integra, per ciò solo, un'elusione. 5.3.2. A tali considerazioni se ne deve aggiungere una ulteriore. Nel caso in esame, non si versa in una situazione - come quelle tradizionalmente esaminate dalla giurisprudenza - in cui un genitore affidatario (o collocatario ) frustra, con comportamenti elusivi, il diritto di incontro dei figli con l'altro genitore (che, dunque, vede compromesso dalle altrui condotte elusive il proprio diritto/responsabilità a coltivare la relazione genitoriale). Nel caso in esame, infatti, si versa in una situazione profondamente differente. I figli minori sono collocati presso un genitore (la madre) e il genitore non collocatario (l'odierno ricorrente) non esercita il proprio diritto/responsabilità di coltivare rapporti con i figli. 5.3.3. Anche la giurisprudenza civile ha avuto modo di affrontare la questione, soffermandosi sulle conseguenze del mancato rispetto delle previsioni dei provvedimenti adottati ex articolo 337-ter cod. civ. in materia di disciplina dei tempi e dei modi con cui ciascuno dei genitori può incontrare il figlio minore (e, in particolare, sull'applicabilità o meno delle c.d. astreintes, previste dall' articolo 614-bis cod. proc. civ ). In una decisione si è affermato che in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall' articolo 614-bis cod. proc. civ. , trattandosi di un potere-funzione che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex articolo 709-ter cod. proc. civ. , è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata ( Cass. Civ., Sez. 1, 06/03/2020, n. 6471 , Rv. 657421 - 01, in un caso in cui è stato cassato il provvedimento civile del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore). Per il vero, altra decisione ha viceversa ritenuto applicabile la misura di coercizione indiretta prevista dall' articolo 614-bis cod. proc. civ. ( Cass. Civ. Sez. 1, 19/11/2024, n. 29690 , Rv. 673135 - 01), ma in un caso in cui uno dei due genitori ostacolava la relazione con l'altro genitore, non assicurando dunque il diritto alla bigenitorialità. È utile però evidenziare alcuni passaggi della prima delle due decisioni di legittimità appena evocate, perché ben inquadrano la regolamentazione dei rapporti tra figli e genitore non collocatario all'interno del prisma delle relazioni familiari, informato al principio del diritto alla bi-genitorialità, al migliore interesse del minore e al fascio di diritti e di responsabilità che gravano sulle figure adulte. Si legge in Cass. Civ., Sez. 1, 06/03/2020, n. 6471 , cit. che nel caso in cui... venga in considerazione il dovere di frequentazione e visita del figlio minore non deve sfuggire all'interprete che esso, per siffatta sua accezione, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato... Ogni diversa lettura del dovere di visita che volesse affermarne la natura di vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell'altro genitore o dello stesso figlio minore, urterebbe con la qualificazione adottata e con la stessa finalità di quel dovere, strumento di realizzazione dell'interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza... La non coercibilità del diritto di visita non vale... ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore ( articolo 316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (articolo 330 e 333 cod. civ. ), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ( articolo 570 cod. pen. ) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore ( Cass. Civ. Sez. 1, 06/03/2020, n. 6471 , Rv. 657421 - 01, considerato in diritto 7 e 8.3). 5.3.4. Del resto, un comportamento omissivo quale ascritto al ricorrente in questo giudizio - quand'anche risultasse ingiustificato - non assumerebbe comunque portata lesiva rispetto al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice; non si tratterebbe, cioè, di una omissione che determina una elusione del provvedimento civile che concerna l'affidamento dei minori , bensì del mancato esercizio di uno degli aspetti che compongono la responsabilità genitoriale. A tutto concedere, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, potrebbe assumere rilievo una diversa fattispecie (quella codificata dall' articolo 570, primo comma, cod. pen. ), ove la condotta omissiva rappresenti una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, tale da mettere seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, M., Rv. 257392 -01). È il caso di segnalare che una precedente decisione di questa Corte - seppur alludendo al mancato esercizio di un diritto , anziché al mancato esercizio di una responsabilità - ha già avuto modo di raggiungere, in un caso analogo a quello ora in esame, un approdo interpretativo analogo a quello qui affermato (Sez. 6, n. 13439 del 28/01/2021, B., Rv. 280846 -01). 5.4. Deve pertanto essere affermato il principio di diritto secondo non integra il delitto di elusione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento di minori la condotta del genitore che, trascurando di esercitare la propria responsabilità genitoriale, ometta di presentarsi agli incontri con i figli minori previsti dal provvedimento civile che disciplina la regolamentazione dei rapporti tra questi ultimi e il genitore non affidatario o non collocatario , potendo tale condotta, ove ne ricorrano i presupposti, integrare eventualmente la violazione dell' articolo 570, primo comma, cod. pen. . La sentenza impugnata, seppure ai soli fini civili, non si è conformata a tale principio di diritto. 6. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 -01). Il giudice del rinvio - nel valutare la sussistenza dei presupposti per eventualmente condannare il ricorrente al risarcimento del danno preteso dalle parti civili - provvederà altresì alla liquidazione delle spese relative al presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/0 3 e ss.mm. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2026.