I crediti d’imposta per le parti che ricorrono alla mediazione rappresentano uno degli strumenti più incisivi di incentivazione fiscale del sistema ADR, rafforzato dal DM 1° agosto 2023 in attuazione del d.lgs. 28/2010. Le istruzioni operative diffuse dal Coordinamento della Conciliazione Forense offrono un quadro puntuale delle condizioni, dei limiti e delle modalità di accesso al beneficio.
Sul piano oggettivo, il credito d’imposta copre tre voci distinte. In primo luogo, l’ indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a 600 euro in caso di accordo, importo ridotto della metà in caso di mancata conciliazione. In secondo luogo, la parcella versata all’avvocato , anch’essa fino a 600 euro in caso di accordo (ridotta a 300 euro in caso di insuccesso), nei limiti dei parametri professionali e nelle ipotesi di mediazione obbligatoria o delegata. Infine, è previsto un credito commisurato al contributo unificato versato nel giudizio poi estinto a seguito dell’accordo, fino a un massimo di 518 euro. Il beneficio è cumulabile entro un tetto annuo significativo: fino a 2.400 euro per le persone fisiche e fino a 24.000 euro per le persone giuridiche . Un dato che rende lo strumento particolarmente interessante per le imprese coinvolte in più procedure nel corso dell’anno. Sotto il profilo procedurale , il credito riguarda le mediazioni concluse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo, esclusivamente tramite la piattaforma ministeriale accessibile dal portale giustizia.it, utilizzando l’applicativo “Istanza credito di imposta” e autenticandosi con identità digitale (SPID, CNS o CIE) . L’invio con modalità diverse comporta l’inammissibilità dell’istanza. L’utente deve inserire i dati identificativi della mediazione (Organismo, numero di procedimento, valore della lite, materia, esito) e i dati di fatturazione e pagamento, inclusi gli estremi del versamento (bonifico, carta, assegno o pagoPA). È inoltre necessario indicare un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni. Effettuate le verifiche, il Ministero della Giustizia comunica entro il 30 aprile l’importo del credito riconosciuto. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 , a decorrere dalla comunicazione, e non dà diritto a rimborso. In un’ottica sistemica, la disciplina conferma la scelta del legislatore di sostenere economicamente la mediazione non solo come filtro deflattivo, ma come sede fisiologica di composizione delle controversie, premiando concretamente le parti che investono nella soluzione negoziata del conflitto.
Coordinamento della Conciliazione Forense, istruzioni per il credito di imposta