Clausole premio e spese di lite: quando il compenso dell’avvocato diventa patto di quota lite

Nel rapporto avvocato‑cliente, il cliente deve essere considerato consumatore, salvo che l'incarico riguardi l'attività imprenditoriale o professionale del medesimo, con conseguente applicazione integrale della disciplina sulle clausole vessatorie.

La Corte di cassazione ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva ritenuto legittima la clausola di un preventivo professionale con cui il cliente si impegnava a riconoscere al difensore, oltre al compenso pattuito, anche tutte le spese di lite liquidate in suo favore, qualificate come “ premio ”. La Suprema Corte ribadisce anzitutto che, nel rapporto avvocato‑cliente, questo deve essere qualificato come “ consumatore ”, salvo che l'incarico sia conferito per esigenze strettamente connesse all'attività imprenditoriale o professionale dell'assistito, con conseguente piena applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie e dei principi stabiliti dalla direttiva 93/13/CEE . Ne deriva che l' onere di provare la non abusività della clausola, o l'esistenza di una trattativa individuale effettiva, grava sul professionista che ha predisposto il modulo o il formulario e non sul cliente, il quale non può essere chiamato a dimostrare la mancata negoziazione della clausola sfavorevole. Nel caso di specie, la Cassazione censura il Tribunale per non avere interpretato in modo coordinato le clausole sul compenso: da un lato, il preventivo limitava il diritto dell'avvocato alla differenza tra quanto liquidato giudizialmente e il pattuito; dall'altro, prevedeva un premio pari all'intero importo delle spese di lite poste a carico della controparte, con evidente rischio di sovracompenso. In presenza di clausole oscure o contraddittorie, ricorda la Corte, opera l'interpretazione contra proferentem in favore del consumatore. Il giudice del rinvio dovrà, ora, verificare se l'accordo integri un patto di quota lite, vietato dall' articolo 13, comma 4, legge professionale forense, con conseguente nullità parziale e applicazione dei parametri legali, ovvero un lecito palmario, ammissibile se proporzionato, giustificato dalla complessità dell'incarico e non collegato in modo totale o prevalente all'esito della lite.

Presidente Cavallino - Relatore Gigantesco  Il testo della sentenza sarà disponibile a breve.