Alla lavoratrice è stata riconosciuta un’invalidità del 9% e, pur trattandosi di visite specialistiche svolte in ambito privato, il Giudice ha comunque condannato l’ente previdenziale al rimborso delle relative spese.
Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova ha definito un contenzioso tra una lavoratrice e l'INAIL in materia di infortunio sul lavoro . Il Giudice ha riconosciuto non solo la misura dell'invalidità accertata in sede collegiale, pari al 9%, ma ha anche condannato l'Istituto a rimborsare le spese mediche private sostenute per la perizia di parte, oltre alle spese legali . Si tratta di un passaggio significativo, in quanto l'INAIL aveva contestato la rimborsabilità di tali costi, sostenendo che le visite non potessero essere effettuate presso specialisti privati e che il rimborso fosse ammissibile solo qualora il Servizio sanitario nazionale (SSN) non fosse idoneo a garantire prestazioni adeguate. Il Giudice del lavoro ha invece adottato un orientamento diverso, fondato sulla valutazione concreta del caso e sulla necessità dell'accertamento tecnico , anche in relazione alla lentezza del servizio pubblico. Infortunio domestico in smart working La lavoratrice aveva subito un infortunio nell'aprile 2022, sul finire dell'emergenza pandemica, mentre svolgeva le proprie mansioni in smart working presso la propria abitazione. Il lavoro da remoto, ormai ampiamente diffuso, è pienamente equiparato al lavoro in presenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni , sicché l'evento doveva essere inquadrato e valutato secondo i criteri ordinari. La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di una menomazione del 12%, percentuale che, se accertata, le avrebbe consentito di accedere all'indennizzo in capitale previsto dalla normativa INAIL per danni superiori al 6%. L'Istituto, costituitosi in giudizio tramite il proprio legale, aveva tuttavia contestato il quantum dei postumi permanenti. Perizia collegiale e cessazione della materia del contendere Nel corso dell'istruttoria, il Giudice ha disposto una perizia medico‑legale collegiale, svolta in contraddittorio tra le parti, che ha riconosciuto alla lavoratrice un' invalidità permanente pari al 9% . All'udienza dell'8 maggio 2025, le parti hanno formalmente accettato l'esito peritale e, su tale base, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla percentuale del danno biologico. Restava tuttavia aperta la questione relativa al rimborso delle spese mediche sostenute dalla ricorrente per la propria perizia di parte. La posizione dell'INAIL L'INAIL aveva riconosciuto la rifusione delle spese legali , ma si era opposto alla liquidazione delle spese mediche, quantificate in 1.284,83 euro. Secondo l'Istituto, il rimborso di tali costi sarebbe stato ammissibile solo se: il Servizio sanitario nazionale non fosse stato in grado di fornire prestazioni adeguate ; il ricorso a prestazioni sanitarie private fosse stato giustificato da un' impossibilità o insufficienza documentata del percorso pubblico ; il ricorrente avesse provato la necessità di rivolgersi a medici o specialisti privati . In altre parole, nella prospettiva dell'INAIL, la valutazione medico‑legale di parte, svolta privatamente, costituiva una scelta volontaria della lavoratrice e, come tale, non avrebbe dovuto gravare sull'Istituto. La lentezza del servizio pubblico legittima il ricorso al privato Il Tribunale non ha condiviso l'impostazione giuridica e fattuale proposta dall'INAIL. Il Giudice ha concentrato l'attenzione su due profili ritenuti decisivi: le prestazioni sanitarie erano necessarie per agire in giudizio. La perizia di parte e le visite specialistiche private erano strettamente funzionali alla tutela dei diritti della ricorrente , che senza un adeguato supporto medico‑legale non avrebbe potuto contestare in modo efficace la valutazione dell'INAIL; il servizio sanitario pubblico non è sufficientemente celere . È stato riconosciuto che il SSN non sempre è in grado di garantire tempestività negli accertamenti specialistici, soprattutto quando si tratta di attività complesse e tecniche come quelle medico‑legali. Proprio la lentezza del servizio pubblico ha reso giustificato il ricorso a specialisti privati , rendendo le spese sostenute “congrue” e quindi rimborsabili. Nella motivazione il Giudice ha precisato che, pur trattandosi di prestazioni di natura privata, esse risultano congrue «in considerazione della particolarità del caso e della non celerità del servizio pubblico». Spese mediche e legali Nel dispositivo, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al riconoscimento del danno biologico nella misura del 9% e ha condannato l'INAIL al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in 3.500,00 euro oltre accessori di legge, nonché delle spese mediche pari a 1.284,83 euro, ritenute integralmente giustificate e necessarie. La sentenza del Tribunale di Padova rappresenta dunque un passaggio importante nella tutela effettiva delle vittime di infortunio sul lavoro. Il Giudice, infatti, ha riconosciuto non solo la congruità delle spese mediche sostenute privatamente , ma anche la loro necessità ai fini della difesa , ribadendo che l'accesso alla giustizia deve essere garantito senza che i ritardi del sistema pubblico si traducano in ostacoli per il lavoratore.
Giudice Pascali Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.