Tra libertà di movimento del genitore e interesse superiore del minore in caso di trasferimento unilaterale della residenza

La Corte di Cassazione interviene in una materia di importante attualità, delineando i confini del potere di intervento del giudice dinanzi al trasferimento di uno dei genitori insieme al figlio. La pronuncia affronta il delicato punto di equilibrio tra il diritto fondamentale alla libera circolazione e stabilimento del genitore, e il diritto del minore alla bigenitorialità, inteso come mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i rami genitoriali.

Il principio espresso dai giudici di legittimità rifugge da ogni automatismo sanzionatorio: l'unilateralità del trasferimento, pur costituendo una violazione dei doveri di cooperazione genitoriale, non comporta necessariamente l'ordine di rientro o il mutamento del collocamento, dovendo il giudice operare un bilanciamento concreto centrato sull'interesse preminente del minore e sulla stabilità del suo contesto di vita. La vicenda processuale trae origine dal ricorso per la regolamentazione dei ruoli genitoriali ex articolo 473- bis .12 c.p.c. proposto da un padre dinanzi al Tribunale di Siracusa. Il ricorrente deduceva che la madre del figlio minore, di soli due anni, aveva improvvisamente e unilateralmente trasferito la residenza del bambino dalla Sicilia a Volturara Irpina (AV), a oltre 500 km di distanza, senza alcun preventivo accordo o autorizzazione da parte del padre ovvero del Giudice.  Tale condotta, a dire del padre, configurava una palese violazione del regime di affidamento condiviso e del principio di bigenitorialità , rendendo di fatto impossibile l'esercizio del suo diritto di visita e la partecipazione alla quotidianità del figlio. Il Tribunale di Siracusa, con provvedimento temporaneo e urgente, accoglieva le doglianze paterne e ritenendo il trasferimento un atto arbitrario lesivo dell'interesse del minore, ordinava alla madre l'immediato rientro a Siracusa con il bambino. Disponeva, inoltre, che in caso di inottemperanza all'ordine di rientro, il minore sarebbe stato collocato presso il padre, con onere per quest'ultimo di avvalersi della rete familiare per l'assistenza. La madre proponeva reclamo avanti alla Corte d'Appello di Catania. I giudici di secondo grado riformavano integralmente la decisione, revocando l'ordine di rientro. La Corte territoriale osservava che, al momento della decisione, il minore si era ormai inserito nel nuovo contesto territoriale e che un nuovo spostamento forzato sarebbe stato traumatico. Inoltre, sottolineava che la madre aveva giustificato il trasferimento con ragioni di supporto familiare e lavorativo e che il bambino, ancora allattato, aveva la madre come principale figura di riferimento. Il padre e la curatrice speciale del minore proponevano quindi ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con una motivazione articolata, ha rigettato sia il ricorso principale del padre sia quello incidentale della curatrice speciale. Il punto di rottura focale di tale decisione risiede nel riconoscimento della libertà di stabilimento del genitore. La Corte chiarisce che il giudice non ha il potere di imporre ad un genitore dove stabilire la propria residenza. Il diritto di fissare la propria residenza è un diritto inviolabile garantito dall' articolo 16 Cost. , ne consegue che il giudice non può ordinare al genitore di far rientro, può solo valutare le conseguenze di tale spostamento sull'affidamento del minore. Se il genitore decide di trasferirsi, il giudice deve stabilire se sia nell' interesse del minore seguirlo nella nuova residenza o restare nella vecchia, mutando in questo caso il genitore collocatario. La Suprema Corte riconosce che il mutamento di residenza è una decisione di maggiore interesse che richiede il consenso di entrambi i genitori, tuttavia, la violazione di tale regola di condotta non può comportare una sorta di punizione a carico del genitore. Il criterio guida non è la liceità del comportamento del genitore, ma il best interest of the child , se il minore, nonostante l'illegalità iniziale dello spostamento, ha trovato stabilità, serenità e cure adeguate nel nuovo contesto e se il distacco dalla figura di riferimento prevalente, nel caso in esame la madre, causerebbe un danno maggiore rispetto alla perdita della frequentazione quotidiana con il padre, il trasferimento deve essere mantenuto. La Corte specifica che la bigenitorialità non va intesa come un diritto dei genitori a una ripartizione paritaria del tempo del figlio, né come un obbligo di vicinanza chilometrica costante. Essa è un diritto del minore a ricevere cura , educazione e istruzione da entrambi . Quando la distanza geografica rende difficile la frequentazione, il giudice deve intervenire non annullando la distanza, ma rimodulando i tempi di visita stabilendo periodi più lunghi durante le vacanze, utilizzo di strumenti tecnologici per mantenere un costante rapporto e una diversa ripartizione degli oneri di spostamento. La Cassazione neutralizza, inoltre, il rischio di incentivare il trasferimento illecito dei genitori richiamando il giudice di merito a un esame rigorosissimo della capacità genitoriale. Ciò significa che il genitore che si trasferisce deve dimostrare non solo che la scelta è dettata da ragioni serie, ma soprattutto di essere un genitore capace di favorire con ogni mezzo il rapporto del figlio con l'altro genitore rimasto lontano. Se il trasferimento fosse finalizzato esclusivamente a recidere il legame con l'altro genitore, scatterebbero i presupposti per la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva accertato che la madre non aveva intenti ostativi e che il bambino, molto piccolo, aveva superato positivamente la fase di adattamento. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica e non censurabile in sede di legittimità. In conclusione, la sentenza evidenzia che il trasferimento unilaterale del genitore insieme al figlio senza consenso dell'altro genitore è un illecito civile e procedurale, ma non determina ipso iure il mutamento del collocamento del minore, che la libertà di residenza del genitore è un limite esterno all'attività del giudice della famiglia e che il diritto alla bigenitorialità è un concetto qualitativo e non solo quantitativo/geografico. Solo una valutazione che privilegi la continuità delle cure e la stabilità emotiva del bambino può dirsi rispettosa dei dettami costituzionali e internazionali.

Presidente relatore Giusti  Fatti di causa 1. – Dinanzi al Tribunale di Siracusa è stato introdotto il procedimento NRG 193 del 2025, promosso dal prof. Ra.Ri. nei confronti dell'ex compagna dottoressa Ra.An. al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo all'affidamento e al mantenimento del figlio Ra.Lu., nato a S il (Omissis) dalla loro unione more uxorio. 2. - All'esito dell'udienza del 29 aprile 2025 e alla conseguente rimessione degli atti per l'adozione degli opportuni provvedimenti, il Tribunale di Siracusa, pronunciando ex articolo 473-bis 22 cod. proc. civ. , ha dato, con ordinanza depositata in data 9 maggio 2025, i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore, anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva richiesto l'adozione di provvedimenti urgenti volti a impedire l'ulteriore trattenimento non autorizzato del figlio a V (A) ove la madre lo aveva trasferito da S unilateralmente, senza il suo consenso e in difetto di previa autorizzazione del giudice. Il Tribunale di Siracusa, in via provvisoria e urgente, ha ordinato l'immediato rientro del piccolo Ra.Lu. nella città di S, unitamente alla madre, Ra.An., ove consenziente, entro e non oltre il giorno 9 giugno 2025; ha disposto l'affidamento del minore al Servizio sociale di Siracusa, incaricandolo di supportare il nucleo familiare e di monitorare approfonditamente la situazione personale, familiare e sociale del bambino, nonché di verificare le condizioni di vita di ciascuno dei genitori; ha collocato il minore presso la madre, ma in luogo diverso dall'abitazione familiare; ha disposto che, nel caso di mancato ritorno della madre in S, il minore sarebbe stato collocato presso il padre, Ra.Ri.; ha regolamentato il diritto di visita di quest'ultimo; infine, ha nominato un curatore speciale nella persona dell'avvocato Sa.El. e ha posto a carico di Ra.Ri. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, corrispondendo ad Ra.An., entro il 5 di ogni mese, la somma di Euro 1.200, oltre l'80% delle spese straordinarie. Con lo stesso provvedimento, il Tribunale ha nominato un c.t.u., incaricandolo di riferire sulla attuale condizione psico-fisica del minore e di ciascun genitore e ha disposto l'acquisizione, presso la Procura della Repubblica di Siracusa, del rapporto di intervento effettuato a Siracusa il 28 aprile 2025 con riferimento alle parti in causa. 3. – Il Tribunale ha osservato che dalla lettura del ricorso non emerge che il Ra.Ri. avesse dato il suo consenso al trasferimento del figlio a V, essendosi il padre limitato ad acconsentire a che il figlio trascorresse con la mamma e il nonno materno le festività natalizie e il Capodanno. Il Tribunale non ha mancato di rilevare una condizione di disagio familiare, caratterizzata, per un verso, da atteggiamenti e comportamenti iracondi del Ra.Ri. e da una incapacità dello stesso di gestire in maniera equilibrata le discussioni con la compagna e, per l'altro verso, da una fragilità emotiva e psicologica di entrambi. Il Tribunale ha ritenuto illegittimo l'allontanamento ingiustificato del minore dal luogo di residenza abituale, attuato dalla madre senza il consenso dell'altro genitore e in difetto dell'autorizzazione del giudice. Secondo il primo giudice, il comportamento assunto dalla Ra.An. denota una mancanza di consapevolezza del significato della bigenitorialità, che non consiste soltanto nel diritto del padre a mantenere un rapporto continuativo con il minore, ma soprattutto nel diritto di quest'ultimo di conservare con il genitore e con i parenti del ramo paterno un significativo rapporto affettivo. Posto che la decisione di ciascun individuo di attuare un proprio progetto di vita e di trasferirsi da una città all'altra non è sindacabile, in quanto corrispondente a un diritto costituzionalmente garantito, ove tale scelta coinvolga un minore, essa deve essere controbilanciata con l'esigenza primaria dello stesso a non essere sradicato dal luogo di residenza abituale e a esercitare concretamente il suo diritto alla bigenitorialità. 4.– Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo Ra.An., con ricorso depositato in data 23 maggio 2025. 5. - La Corte d'Appello di Catania, con ordinanza in data 19 giugno 2025, ha accolto parzialmente il reclamo. La Corte territoriale ha revocato l'ordine di rientro del minore Ra.Lu. nella città di S, disposto con il provvedimento impugnato; ha revocato l'affidamento del minore ai Servizi sociali di S; ha affidato il bambino ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, residente in V; ha disposto, in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre, incontri in loco, presso la residenza della madre, a settimane alterne il venerdì, il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle ore 13; ha previsto, quanto alle vacanze natalizie e pasquali e per due settimane consecutive durante l'estate, che la Ra.An. si impegni a portare il minore in S per consentire al bambino di stare con il padre; ha posto a carico di Ra.Ri. l'obbligo di versare ad Ra.An., entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 500 per il mantenimento del figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie; ha compensato le spese di lite. 6. - La Corte ha richiamato il diritto, costituzionalmente garantito, di libera scelta da parte di ogni individuo di potersi trasferire senza nessun condizionamento esterno, e, soprattutto, senza che ciò possa determinare in qualche modo un ostacolo in merito all'affido o al collocamento del figlio minore eventualmente coinvolto. Secondo la Corte distrettuale, il giudice deve limitarsi a valutare se sia più funzionale al preminente interesse del bambino il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, anche qualora ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Nel caso di specie, ha osservato la Corte d'Appello, l'avere, il Tribunale, previsto che il mancato trasferimento in Sicilia della Ra.An. (ove non consenziente) determini l'automatico collocamento del minore presso il padre, significa limitare e condizionare la libertà di scelta sopra delineata, nei fatti forzando la madre a rinunciare al trasferimento per non doversi separare dal bambino in tenera età, così comprimendo di fatto diritti inviolabili. Il collocamento del minore presso la madre è stato disposto in ragione anche della tenera età del piccolo. La Corte d'Appello ha sottolineato che il bambino è ancora allattato al seno materno, e questo indice di attaccamento alla madre impone che il distacco si accompagni a un percorso sereno e graduale. 7. - Per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello il prof. Ra.Ri. ha proposto ricorso ex articolo 111, settimo comma, Cost. , sulla base di otto motivi di censura. Ha resistito, con atto di controricorso, la dott.ssa Ra.An., mentre la curatrice speciale del minore ha proposto ricorso incidentale, articolato su cinque motivi. Il ricorrente in via principale e la controricorrente hanno depositato memorie in prossimità della camera di consiglio. Ragioni della decisione  1. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità, del ricorso principale e del ricorso incidentale, sollevate dalla difesa della controricorrente. Ad avviso di quest'ultima, il ricorso per cassazione, rimedio di natura eccezionale per l'impugnazione di provvedimenti diversi dalle sentenze, sarebbe contemplato solo all'interno del perimetro delineato dall'articolo 473-bis.24, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., sicché non sarebbe esperibile avverso le ordinanze della Corte d'Appello, rese ai sensi del primo comma, numero 1), dello stesso articolo 473 bis 24 cod. proc. civ. , ossia avverso le ordinanze contenenti i provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti dal giudice designato all'esito della comparizione delle parti, ex articolo 473-bis 22 cod. proc. civ. Il ricorso incidentale della curatrice speciale del minore sarebbe, sempre secondo la difesa della controricorrente, inammissibile anche per tardività. Poiché il ricorso principale del Ra.Ri. è stato notificato il 5 agosto 2025, sarebbe tardivo il deposito del controricorso recante il ricorso incidentale avvenuto il 9 ottobre 2025, non trovando applicazione, ad avviso della deducente, la sospensione dei termini processuali di cui alla legge n. 742 del 1969 . 1.1. – Entrambe le eccezioni devono essere disattese. 1.2. - Con riguardo alla prima eccezione, va ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione anche avverso l'ordinanza del giudice del reclamo resa sui provvedimenti sommari adottati all'esito della prima udienza. L' articolo 473-bis 24 cod. proc. civ. ammette espressamente il ricorso per cassazione avverso tutti i provvedimenti pronunciati in sede di reclamo a carattere temporaneo emessi in corso di causa, non solo sulla sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, ma anche sulle modifiche dell'affidamento o della collocazione dei minori ovvero dell'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Questa Corte ( Cass., Sez. I, 21 gennaio 2025, n. 1486 ) ha già statuito che, in tema di ricorso per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell' articolo 473-bis 24, quinto comma, cod. proc. civ. , nella parte in cui tale norma menziona i provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori , si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli. L' articolo 473-bis 24, ultimo comma, cod. proc. civ. deve essere interpretato, come consentito dal tenore letterale della disposizione, non con riferimento alla tipologia dei provvedimenti temporanei adottati, ma avendo riguardo al contenuto delle statuizioni emesse. Ne consegue che anche i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all' articolo 473-bis 22 cod. proc. civ. sono egualmente impugnabili per cassazione qualora presentino lo stesso contenuto sostanziale di quelli resi in corso di causa. In altri termini, il riferimento ai provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma serve ad individuare i casi in cui il giudice ha pronunciato provvedimenti che abbiano quel carattere particolarmente incisivo sul rapporto tra genitore e figli individuato dalla norma. Il ricorso per cassazione è, pertanto, ammissibile in presenza di decisioni che si occupano di disciplinare la responsabilità genitoriale e solo quando tali decisioni determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori. A tale riguardo, può ritenersi che il ricorso per cassazione sia ammissibile allorché vengano disposti o siano richiesti: la sospensione della responsabilità genitoriale o una sua sostanziale limitazione a carico anche di un solo genitore; l'affidamento extrafamiliare; l'affidamento esclusivo o superesclusivo; un regime di frequentazione che incida significativamente sul diritto del minore alla bigenitorialità (ad esempio nel caso in cui si autorizzi il genitore collocatario al cambio di residenza, allontanando il minore dall'altro genitore, o in ogni caso in cui, al di là della qualificazione formale della decisione, di fatto la determinazione giudiziale assegni ad un genitore una posizione di assoluta prevalenza nell'esercizio del potere-dovere di istruire, educare ed assistere moralmente i figli). La citata disposizione non introduce una distinzione ontologica, tra provvedimenti ricorribili e provvedimenti non ricorribili, fondata sulla loro genesi procedimentale, ma guarda al dato funzionale. In presenza di provvedimenti sommari aventi contenuto idoneo, per la loro invasività e la loro portata, a incidere su diritti fondamentali della persona attinenti alla relazione tra genitore e figlio, i principi di eguaglianza e ragionevolezza esigono che le garanzie processuali ricevano, nel momento applicativo, una pienezza di estensione, versandosi in una materia nella quale entrano in gioco interessi particolarmente meritevoli di tutela della persona nel contesto di vita della famiglia. Nella specie è la stessa decisione impugnata a dare atto (a pagina 9) che i provvedimenti impugnati hanno una ricaduta forte e immediata sulle parti . Sono, pertanto, ricorribili per cassazione i provvedimenti di natura personalissima che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori legati all'esercizio della responsabilità genitoriale; ed il controllo di legittimità mira a rendere effettivi tali diritti e ad evitare il rischio che le posizioni soggettive che vengono in rilievo siano relegate ad aspetto della quaestio facti e che, in materia, finisca per prevalere, se non addirittura per dominare, un mero e indistinto interesse, di per sé incapace di dare il giusto peso alla posizione soggettiva, davvero meritevole, del minore. 1.3. - Per l'altro verso, con riguardo alla seconda eccezione (di inammissibilità per tardività), il Collegio ritiene che al procedimento volto a ottenere il controllo di legittimità in sede di ricorso per cassazione dei provvedimenti temporanei e urgenti come declinati in esito al proposto reclamo, si applichi la sospensione feriale dei termini, non potendo, tali provvedimenti, essere ricondotti alla categoria dei procedimenti cautelari e non essendo ammissibile un'interpretazione analogica o estensiva del disposto dell' articolo 3 della legge n. 742 del 1969 , là dove vengono individuati i procedimenti sottratti alla predetta sospensione feriale. Le decisioni sulla responsabilità genitoriale e quelle, in generale, che vedono coinvolto il minore restano, tuttavia, intrinsecamente connotate da una celerità che, sebbene di natura non cautelare, sollecita l'esigenza di risposte di giustizia tempestive. Le relazioni familiari sono, infatti, contraddistinte nelle loro fasi di crisi dalla rappresentazione di bisogni, necessità e istanze che richiedono per la loro regolamentazione una celerità di intervento superiore rispetto a quella che tradizionalmente può riguardare gli ordinari processi civili. 2. – Passando all'esame dei motivi, con il primo di essi il ricorrente in via principale, Ra.Ri., denuncia la violazione o la falsa applicazione degli articoli 112 e 91 cod. proc. civ. in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'inammissibilità o improcedibilità della domanda di sospensione, in particolare perché la Corte d'Appello non avrebbe dichiarato formalmente l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecutorietà avanzata dalla reclamante, pur avendola rilevata in motivazione. Il ricorrente censura che tale omissione avrebbe determinato un onere a suo carico, avendo egli dovuto sostenere inutilmente i relativi costi difensivi, con aggravio della sua posizione processuale. 2.1. – Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha interesse a dolersi della mancata espressa declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della richiesta inibitoria, avendo le parti, all'udienza del 12 giugno 2025, concordemente chiesto la decisione nel merito dell'intera controversia, di talché la causa è stata posta direttamente in decisione, nel contraddittorio pieno delle parti, senza alcuna trattazione, in via preliminare e prioritaria, sull'inibitoria avanzata dalla Ra.An. La Corte di Catania ha, in tal modo, revocato il decreto di comparizione con cui aveva fissato una data per la discussione sulla sospensione della esecutività del provvedimento impugnato e una successiva data per la trattazione nel merito. La censura non può trovare ingresso neppure là dove prospetta una doglianza sulla mancata condanna della Ra.An. alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. La Corte territoriale, infatti, decidendo nel merito, ha parzialmente accolto il reclamo proposto dalla madre del bambino, revocando l'ordine di rientro del minore disposto in primo grado, revocando l'affidamento del minore ai Servizi sociali e collocando il minore presso la madre. E, regolando le spese, le ha interamente compensate, atteso l'esito della decisione. Il regolamento delle spese, con la disposta compensazione in esito a una decisione che ha visto la prevalente soccombenza, nel merito, del Ra.Ri., non è suscettibile di assumere un verso differente per effetto di quanto si sarebbe potuto o dovuto statuire sulla sorte della richiesta inibitoria. Una volta che le parti abbiano concordato sull'iter suggerito dalla Corte del reclamo, che aveva garantito l'immediata decisione sul fondo della controversia nella piena osservanza della scansione temporale delineata dal codice di procedura civile, l'ordinamento non lascia residuare alcun interesse a una analisi ipotetica sulla virtuale soccombenza con riguardo alla inibitoria ai fini di una regolamentazione delle spese, già calibrata dal giudice sul fondo della contesa. 3. - Con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la violazione o la falsa applicazione dell' articolo 112 cod. proc. civ. , in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. per l'omessa pronuncia sulla competenza territoriale, per non avere la Corte etnea rigettato espressamente l'eccezione di incompetenza territoriale, sebbene abbia implicitamente accertato la residenza abituale del minore in Siracusa dichiarandosi competente per la decisione. 3.1. - La doglianza deve essere disattesa. La reclamante, con il proprio quarto motivo, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per l'errata valutazione della residenza abituale del minore, chiedendo alla Corte d'Appello di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale, già formalizzata in primo grado, per essere, a suo avviso, competente il Tribunale di Avellino. Poiché nella specie ha pronunciato sul merito del reclamo, parzialmente accogliendolo, e ha modificato il provvedimento impugnato, la Corte di Catania ha implicitamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. La decisione adottata, infatti, comporta, logicamente, la reiezione dell'eccezione pregiudiziale di rito di incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa, di cui la Corte territoriale ha riconosciuto implicitamente la competenza a occuparsi del fondo della contesa. La mancanza di una espressa statuizione non costituisce omessa pronuncia, perché la decisione adottata, sul merito del reclamo, dalla Corte d'Appello è inequivocabilmente rivelatrice del fatto che la controversia è stata introdotta dinanzi al giudice che ne aveva la competenza. 4. – Con il terzo motivo, il ricorrente prof. Ra.Ri. denuncia la violazione o la falsa applicazione dell' articolo 337-ter cod. civ. , dell'articolo 574 cod. pen., dell'articolo 8 CEDU e dell'articolo 24 della Carta di Nizza , in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ. , sulla sottrazione di minore, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il trasferimento arbitrario del minore a oltre 600 km dalla residenza abituale, operato dalla madre, senza autorizzazione del giudice e con l'opposizione del padre, contrariamente alle norme di diritto vigenti così come applicate dalla giurisprudenza, anche internazionale, connotandosi detto unilaterale trasferimento, a suo avviso, come sottrazione di minore per le gravissime ripercussioni sui diritti fondamentali del minore e del padre. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell' articolo 337-ter cod. civ. , in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale revocato ingiustamente l'ordine di rientro del minore disposto dal Tribunale di Siracusa, violando il suo diritto alla bigenitorialità, per una supposta, quanto inconferente, tutela del diritto costituzionale della madre alla libera circolazione, mai contestato né messo in discussione da alcuno. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente ai primi tre motivi del ricorso incidentale, data la convergenza delle censure. Con i primi tre motivi dell'incidentale, infatti, la curatrice speciale ha posto in evidenza che, in regime di responsabilità genitoriale condivisa, il trasferimento della residenza abituale del minore integra una decisione di maggiore interesse , ex articolo 316 cod. civ. , legittima solo se concordata tra i genitori o autorizzata dal giudice; diversamente, la scelta unilaterale è illegittima e non può essere neutralizzata per effetto del mero trascorrere del tempo. Con la prima doglianza, in particolare, viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell' articolo 337-ter cod. civ. , per avere, la Corte d'Appello, collocato il minore con la madre a centinaia di chilometri dal padre senza comprovato motivo giustificativo. Con il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale si censura la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 316 cod. civ. (che richiede il consenso di entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per il figlio), per non avere tenuto conto, il provvedimento reso in sede di reclamo, dell'assenza del consenso del padre al trasferimento. Con il terzo motivo si assume violato l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 (che stabilisce che in tutte le decisioni che riguardano il fanciullo deve essere preminentemente considerato il suo superiore interesse ), per non avere il provvedimento impugnato illustrato il preminente interesse del minore nel caso deciso, con particolare riguardo alla valutazione dell'impatto del trasferimento sul benessere psicofisico di Ra.Lu. Ra.Ri., illustrando piuttosto l'interesse degli adulti. 4.1. – I compendiati motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale sono infondati. Ai sensi dell' articolo 337-ter cod. civ. , le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. La citata disposizione espressamente comprende, dunque, tra le decisioni che i genitori devono assumere congiuntamente, la scelta della residenza del minore. Si tratta, infatti, di una decisione che riveste, nella vita del minore, rilievo fondamentale. La decisione circa la residenza abituale del minore rientra tra quelle di maggiore interesse , ed è, come tale, soggetta alla regola del comune accordo, perché essa incide sul contesto di vita del minore e sulle relazioni che ad esso fanno capo. Il luogo di residenza del minore vale a definire il contesto relazionale che concorre a rendere possibile, o ad agevolare, lo svolgimento delle funzioni genitoriali, con i relativi compiti educativi e di cura. La regola dell'agire congiunto esprime una doverosità in funzione dell'altro, oltre che del progetto familiare, ed è rivelatrice di una dimensione prospettica della responsabilità genitoriale che caratterizza non solo i rapporti di coppia (pure nell'esperienza della convivenza di fatto), ma anche quelli tra genitori, una volta che la coppia è entrata in crisi. Anche nella crisi o nella dissoluzione del rapporto di coppia, pertanto, entrambi i genitori devono tenere un comportamento rispettoso del principio di cogenitorialità: principio che impone il dovere di concordare le decisioni di maggiore interesse per il minore. Con riguardo all'affidamento del figlio minore nella crisi della famiglia nonché al regime della responsabilità genitoriale, va altresì considerato il diritto proprio del minore alla bigenitorialità, intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del bambino, onde garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive, riflesso del dovere di solidarietà tra genitori, secondo una logica improntata alla condivisione in vista del superiore e preminente interesse del figlio. Quello del minore è, infatti, un diritto essenzialmente relazionale e la relazionalità è propria e intrinseca alla natura fondamentale dei diritti, tra cui appunto quello del minore alla realizzazione del suo best interest. Il minore – è stato sottolineato – non è un atomo isolato , che possa immaginarsi staccato e scisso dal complessivo sistema di relazioni familiari che, come una rete, lo rendono compartecipe di tutta una serie di legami esistenzialmente significativi. E la rete richiama l'idea di centralità dell'interesse del minore, di un interesse cioè che si colloca al centro del sistema con tutti gli altri interessi disponentisi a forma di raggiera intorno a questo centro per restare con esso in rapporto di relazione permanente. 4.2. – Si tratta di stabilire quale rilievo debba essere attribuito, nella decisione circa il collocamento del figlio minore e la sua residenza, alla condotta della madre che, in conseguenza della crisi in atto fra i genitori, abbia trasferito la residenza del figlio insieme alla sua senza il consenso del padre e senza la preventiva autorizzazione del Tribunale. 4.3.1. – Nel dare risposta all'interrogativo, il Collegio ritiene, in primo luogo, che debbano essere evitate letture assolutizzanti. Il giudice comune, di merito o di legittimità, deve sempre avere uno sguardo capace di leggere, e di far vivere, il sistema dei diritti proclamati dalla Costituzione come un tutto unitario, rivolto ad assicurare garanzie e tutele in modo non parcellizzato. La salvaguardia di un singolo diritto individuale non può mai andare a discapito di una lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico. Non essendo concepibile una visione monistica dell'esistenza, il giudice deve considerare anche i diritti dell'altro implicati nella vicenda, procedendo al relativo bilanciamento, affinché la decisione che è chiamato ad adottare non produca indiretti effetti collaterali contrastanti con il sistema. Occorre, nello stesso tempo, sfuggire all'alternativa, drastica, tra un formalismo rigido, che rischia di non dare ascolto alle istanze dei principi, e una giustizia del caso concreto, che non lascia intravedere un percorso garante della compresenza dell'altro e della calcolabilità del diritto. Per sua stessa natura ed essenza il diritto è sempre contemperamento di interessi, soprattutto quando la vicenda esibisce una tensione tra libertà individuale e responsabilità genitoriale condivisa. Nella ricerca di una soluzione di equilibrio risiede la ratio dello stesso principio di uguaglianza anche sostanziale, il quale non ammette che la tutela dell'interesse di un determinato soggetto possa comportare il sacrificio sistematico e incondizionato del contrapposto e meritevole interesse altrui. 4.3.2. – In secondo luogo, non può farsi derivare, dalle disposizioni in tema di bigenitorialità, una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza. Di per sé, la scelta di un genitore di determinare una nuova residenza a livello personale, anche in assenza di un accordo con il partner, è atto normalmente legittimo, tenuto conto dei principi di libertà individuale e di libera circolazione (e dunque, con essi, anche di libera scelta della residenza) fissati in Costituzione. Non v'è spazio, in altri termini, per una lettura segregante, che obblighi il genitore, tanto più dopo che la convivenza con il partner sia cessata, alla conservazione della propria residenza in un luogo ben determinato, vicino alla residenza dell'altro genitore. Certamente il figlio minore ha il diritto, anche dopo che i suoi genitori hanno posto fine alla loro relazione di coppia, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo familiare. Da questo diritto fondamentale non può, tuttavia, farsi derivare che il giudice possa porre un limite al diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, o addirittura possa inibire detto mutamento, o sanzionarlo, stabilendo, a suo carico, nel caso di attuazione del progettato mutamento di residenza, preclusioni automatiche e invalicabili a rendersi affidatario o collocatario del figlio. Non è possibile, in altri termini, al fine di attuare il diritto del minore alla bigenitorialità, limitare l'insopprimibile libertà di ciascun genitore a fissare ove meglio ritenga la propria residenza. Né la lontananza tra le abitazioni dei genitori può rappresentare, in sé e per sé considerata, fattore ostativo all'applicabilità dell'affidamento condiviso. Occorre però considerare, per quella necessità di una visione di sistema alla quale prima si accennava, che la libertà del genitore di trasferire altrove la propria residenza non è espressione di un diritto di autodeterminazione senza confini, ma va contemperato, in un ordinamento che ha una vocazione alla realizzazione della solidarietà e che non ammette diritti tiranni , con l'interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In questo senso, la libertà del genitore, sebbene in sé non coercibile, può non essere priva di conseguenze ove, nel caso concreto, si riveli pregiudizievole per il minore. 4.3.3. – In terzo luogo, ove il genitore, in occasione della crisi della coppia, abbia attuato il trasferimento della residenza del minore deciso unilateralmente, senza concordarlo con l'altro genitore, ciò, come non implica, di per sé solo, in capo al genitore che lo ha posto in essere, un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o ad essere collocatario del minore, così, allo stesso modo, non impone un automatico rientro del minore nel luogo di originaria residenza. Per restituire alla bigenitorialità una dignità concreta, in conformità dello spirito stesso delle previsioni contenute anche in Carte di diritti internazionali, e affinché essa non sia relegata al rango di un ideale utopico, l'attuato cambio di residenza deve essere il frutto di una scelta razionale, occorrendo analizzare le ragioni che abbiano indotto il genitore a propendere per un cambio di residenza insieme al minore. Il giudice deve escludere intenti emulativi e condotte ostruzionistiche, non potendo, il cambio di residenza, risolversi in un espediente strumentale a estromettere l'altro genitore, ostacolando il rapporto con il figlio. Il mutamento di residenza deve essere giustificato da ragioni serie e non da futili motivi o da una mera esigenza egoistica dell'adulto, il quale non potrà portare con sé il minore, semplicemente adducendo la prospettiva di cambiare ambiente per capriccio. Il canone al quale il giudice deve ispirarsi è, esclusivamente, la valutazione, nella nuova situazione conseguente al venir meno della convivenza della coppia genitoriale, della miglior modalità di vita del minore in funzione delle sue esigenze, nella conservazione della relazione e nella salvaguardia della possibilità di esplicazione della responsabilità genitoriale di entrambi. Escluso ogni automatismo valutativo, la decisione sulla residenza del minore, mancando l'accordo dei genitori, verrà assunta dal giudice, il quale ben potrà accertare la miglior rispondenza all'interesse del minore della decisione già attuata. La reazione inflitta per la scelta unilaterale conseguente al mancato accordo e alla attuazione in via unilaterale non può risolversi in una ritorsione in danno del minore. Difatti, spetta al giudice valutare se, in ragione del proposto (o addirittura attuato) trasferimento, sia maggiormente funzionale all'interesse del bambino il collocamento presso il genitore trasferito ovvero presso l'altro, per quanto la soluzione possa incidere sulla quotidianità dei rapporti con il genitore che, all'esito del provvedimento, risulti non collocatario. 4.4. – A tali principi, già presenti nella giurisprudenza di legittimità, si è attenuta la Corte d'Appello con il provvedimento qui impugnato. 4.5. - La Corte di Catania ha premesso che nessuna norma impone di privare il genitore che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido e del collocamento del figlio presso di sé: di fronte alla scelta sulla propria residenza compiuta dal genitore all'atto della cessazione della convivenza more uxorio, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta . Escluso che il Tribunale di Siracusa potesse disporre di far rientrare il minore a Siracusa entro un termine perentorio e che, come conseguenza necessitata, potesse imporre nei fatti tale adempimento anche alla madre presso cui il minore è collocato , la Corte del reclamo ha colto l'errore del primo giudice nell' avere subordinato il mancato trasferimento in S della Ra.An. (ove non consenziente) all'automatico collocamento del minore presso il padre , perché ciò significa limitare e condizionare la libertà di scelta , nei fatti forzando la madre a rinunciare al trasferimento per non doversi separare dal minore, così compimento diritti ineludibili . In questo ambito, la Corte territoriale ha proseguito osservando che non rileva la circostanza, in sé considerata, che il minore, illo tempore, fosse residente a S, così come non rileva affatto che la madre si sia trasferita in Campania, portando con sé il minore, senza chiedere la preventiva autorizzazione al giudice, visto che non si versa in un'ipotesi in cui venga in questione la disciplina della sottrazione di minore. Si è invece di fronte, secondo la Corte d'Appello, a un caso di controversia concernente l'individuazione del miglior collocatario, e tale operazione va compiuta solo ed esclusivamente nell'interesse del minore. A tale riguardo, il giudice del reclamo ha, inoltre, sottolineato che, a prescindere dalle questioni sull'eventuale consenso prestato dal Ra.Ri. alla permanenza della compagna in Campania, il trasferimento non appare di per sé né pretestuoso né illegittimo. E ciò per un duplice ordine di ragioni: non solo per la libertà dell'individuo di fissare la propria dimore ove ritiene più opportuno (tanto più all'esito di forti cambiamenti di vita come la separazione dolorosa dal proprio compagno), ma anche perché nel luogo di attuale residenza della Ra.An. esiste un elemento di sostegno affettivo (dato che vi abita il padre di lei) e c'è un centro di interessi lavorativi (atteso che, nelle more, la stessa ha conseguito una borsa di studio di ricerca presso l'Università che si trova nelle immediate vicinanze). A spingere la Corte d'Appello a collocare il piccolo presso la madre in V (con ampia possibilità per il padre non collocatario di esercitare la bigenitorialità) è stata, esplicitamente, la considerazione della tenera età della creatura, di soli quindici mesi, e il suo essere ancora in fase di primissimo approccio alla realtà e alle abitudini di vita, unitamente al fatto che, al momento dell'adozione del provvedimento in sede di reclamo, il bambino era ancora allattato al seno materno (elemento, questo, indicativo di un naturale attaccamento alla madre e della necessità che il distacco segua un percorso sereno e graduale). Nel provvedimento della Corte territoriale, l'elemento biologico dell'allattamento assume un rilievo determinante: non tanto quale criterio preferenziale in sé, quanto come dato fattuale che rende oggettivamente più complesso un distacco immediato. È un fattore concreto, non ideologico. Nel contempo, affidando il minore a entrambi i genitori, la Corte del reclamo ha garantito al padre (abituato agli spostamenti per motivi di lavoro, essendo un professore universitario, come dimostra la vicenda del viaggio per ragioni di studio e di ricerca a B e poi a F, al termine del quale il figlio e la compagna sono stati condotti a V dallo stesso Ra.Ri.) ampio diritto di visita, da esercitare con la collaborazione della Ra.An.. 4.5. – Il provvedimento reso dalla Corte d'Appello si è uniformato ai principi già enunciati da questa Corte. Preme ricordare che Cass., Sez. I, 14 settembre 2016, n. 18087 , ha chiarito che, in una situazione di crisi della convivenza more uxorio, il partner che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella del compagno, non perde – per ciò solo – l'idoneità ad avere in affidamento il figlio minore o ad esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Pertanto, ove tale profilo non sia oggetto di contestazione, il giudice deve limitarsi a valutare quale soluzione di collocamento risulti maggiormente conforme all'interesse del minore, anche laddove ciò comporti inevitabili ripercussioni sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Cass., Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132 , a sua volta, ha statuito che le decisioni riguardanti il figlio minore, compresa la scelta della sua residenza, devono tenere conto dell'interesse del minore stesso, anche nei casi in cui questo possa eventualmente coincidere, in via di fatto, con quello di uno dei genitori affidatari che non abbia rispettato il metodo dell'accordo dopo l'interruzione della convivenza dei genitori non coniugati. Nella sentenza 12 maggio 2015, n. 9633, questa Corte, in un caso di trasferimento da R a L, ha già avuto modo di porre in evidenza che il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro dei coniugi stessi di rinunziare a un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Il giudice non può che prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dell'interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione, che gli compete, sull'affido e il collocamento dei figli minori. Nessuna norma, inoltre, impone di privare il coniuge che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé; la decisione del giudice è discrezionale e deve ispirarsi al superiore interesse dei figli minori. In altri termini, di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta. Cass., Sez. I, 1 luglio 2022, n. 21054 , ha ribadito che, in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Nella specie, è stata confermata la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2021, n. 27142 , a sua volta, precisa che allorquando i genitori divertunt, anche localizzando le proprie residenze in luoghi remoti l'uno dall'altro , si versa in caso di controversia concernente l'individuazione del miglior collocatario, individuazione da effettuarsi... nell'interesse esclusivo del minore . 4.6. – A torto, dunque, il ricorrente principale e la curatrice speciale lamentano la lesione di una pluralità di fonti normative, interne e sovranazionali, sinteticamente dolendosi del pregiudizio che avrebbe cagionato all'interesse superiore del minore la scelta, condivisa dalla Corte di appello di Catania in sede di reclamo, di assecondare la volontà della madre di trasferirsi da Siracusa a Volturara Irpina insieme al figlio Ra.Lu. Le censure esposte dai ricorrenti non trovano conferma alcuna nel provvedimento adottato dalla Corte di appello, essendosi quest'ultima data carico di esplicitare le ragioni che hanno reso non solo privo di pregiudizio, ma anche favorevole per il benessere del minore detto trasferimento, nella nuova situazione conseguente alla fine della convivenza tra il padre e la madre. La Corte di merito, avuto riguardo al preminente interesse del minore ed in continuità con la giurisprudenza appena ricordata, ha ritenuto, sulla base di un compendio di elementi fattuali valutati con apprezzamento incensurabile nella concretezza e nella specificità della situazione, che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva legata all'avere, colà, il sostegno affettivo della sua famiglia di origine, oltre che la vicinanza al luogo di studio e di ricerca, non pregiudica affatto il preminente interesse del minore, considerata la tenera età del piccolo, ancora allattato al seno, e la circostanza che negli ultimi mesi il bambino è sempre stato con la madre, che costituisce un punto di riferimento primario, e non si rivela essere di ostacolo al rapporto padre-figlio. Il giudice di appello ha quindi valutato la non opportunità di ordinare il ritorno del bambino a S, sua città natale dove ha trascorso i primi mesi di vita, in mancanza di elementi dai quali inferire la volontà della madre di attentare al legame del minore con il padre. D'altra parte, la stessa Corte territoriale ha ponderato l'esistenza della possibilità per il padre di organizzare liberamente gli spostamenti per stare con il figlio, perciò ritenendo la propria decisione, in sostanziale riforma di quella resa dal giudice di primo grado, idonea a garantire la bigenitorialità, pur con i limiti oggettivi derivanti dalla distanza tra le residenze dei due genitori, considerato che l'affidamento condiviso non postula una equipartizione dei tempi che il minore trascorre presso ciascun genitore, dovendosi trattare di tempi sufficienti affinché costui possa svolgere, concretamente e tenuto conto dell'età del bambino, un ruolo di significativo rilievo. 5. - Con il quinto motivo, il ricorrente prof. Ra.Ri. censura l'omessa valutazione o l'omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. La Corte d'Appello, dopo aver illegittimamente omesso di valutare elementi decisivi relativi alla condotta materna (sottrazione del minore, ostacolo reiterato al diritto di visita paterno, false accuse al padre), avrebbe attribuito valore positivo al fatto che il minore si trovasse già da mesi con la madre in seguito all'eseguita sottrazione. L'omissione e la decisione della Corte etnea avrebbero di fatto eseguito una vera e propria sanatoria per effetto del decorso del tempo, trasformando condotte gravemente pregiudizievoli in elementi favorevoli alla madre, anziché riconoscerle come palesi motivi di addebito. La Corte d'Appello avrebbe cristallizzato una situazione di fatto, premiando un atto illecito e consolidando l'illegittimo criterio del passare del tempo . Ad avviso del ricorrente, non avrebbe alcun valore l'effetto di radicamento altrove che la situazione produce. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. La Corte etnea avrebbe sostanzialmente ignorato fatti fondamentali ai fini della valutazione della capacità genitoriale materna, come le acclarate false accuse a gravissima denigrazione del padre, la violazione del criterio di garantire l'accesso all'altro genitore e le comprovate menzogne sulla relazione padre-figlio. La decisione finale, ignorando la CTU già in corso e le indicazioni del curatore speciale, avrebbe prodotto una motivazione palesemente apparente e irrazionale, in contrasto con gli stessi criteri scientifici e giuridici di affidamento del minore. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe considerato che tra i requisiti dell'idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena, dovendosi privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore; laddove, nella fattispecie, la madre avrebbe addirittura reciso il rapporto padre-figlio e intenderebbe continuare a farlo. Con il quarto motivo, a sua volta, la curatrice speciale censura la violazione e la falsa applicazione dell' articolo 333 cod. civ. , ai cui sensi, in caso di condotte comunque pregiudizievoli al figlio , il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti , nella misura in cui la Corte ha ritenuto di escludere totalmente alcun intervento di monitoraggio o di supporto e sostegno alla famiglia da parte dei Servizi sociali. 5.1. – I motivi – i quali possono essere esaminati congiuntamente in ragione del loro collegamento – sono privi di fondamento. La Corte d'Appello, nella determinazione, ex articolo 473-bis 22 cod. proc. civ. , degli opportuni provvedimenti, in sede di reclamo, in punto di affido, collocamento e visita, si è lasciata guidare dalla tutela dell'interesse preminente del minore ad una crescita equilibrata nel rapporto con entrambi i genitori, vale a dire (come si legge a pagina 14 dell'ordinanza impugnata) dell'interesse del minore a mantenere un'ampia e opportuna possibilità di essere curato e seguito nella crescita da entrambi i genitori pur residenti in regioni diverse, specie ove – come nel caso che ci occupa – le indagini sulla capacità sono allo stato tuttora in itinere e non sussistono evidenze tali da acclarare la inidoneità genitoriale né della Ra.An. né del Ra.Ri. . Lungi dal fondare la decisione su un astratto criterio di aprioristico favor verso la figura materna, la Corte etnea, con motivazione congrua, priva di mende logiche e giuridiche e rispettosa del minimo costituzionale , ha disposto il collocamento del bambino presso la madre in forza di diverse ragioni oggettive , dando rilievo a circostanze di fatto: (a) la tenerissima età del bambino, nato nel gennaio 2024, e quindi in fase di primissimo approccio alla realtà e alle abitudini di vita; (b) il fatto che il minore è ancora allattato al seno materno (elemento che rivela attaccamento alla madre e necessità di un percorso sereno e graduale di distacco); (c) il fatto, ancora, che negli ultimi tempi il piccolo è sempre vissuto con la madre, che costituisce un punto di riferimento primario. Nel contempo, il provvedimento reso in sede di reclamo ha stabilito in favore del padre un ampio diritto di visita (da esercitare con la collaborazione della Ra.An. ), disponendo che il Ra.Ri. possa vedere il figlio – al momento ancora troppo piccolo – raggiungendolo presso la residenza della madre a settimane alterne per tre giorni consecutivi e prevedendo l'obbligo della madre di portare il minore in S durante le festività natalizie, del Capodanno e pasquali nonché due settimane durante le ferie estive, per consentire al minore di stare in compagnia del padre. Le censure mosse finiscono, in tal modo, con il risolversi, anche là dove ci si duole della mancata attivazione di un sostegno o di un monitoraggio dei genitori da parte dei Servizi sociali, in un inammissibile tentativo di introdurre un sindacato sulla ponderazione di merito attraverso la contrapposizione di una personale ricostruzione e valutazione dei fatti alternativa alla valutazione operata dalla Corte etnea, alla luce del compendio degli elementi raccolti, con congruo e motivato apprezzamento, nella concretezza e nella specificità della situazione e nel contraddittorio di tutte le parti, compreso il curatore speciale. 6. – Con il settimo motivo il ricorrente prof. Ra.Ri. si duole della violazione e/o falsa applicazione dell' art 337-ter c.c. , in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 3), cod. civ. , lamentando che l'esercizio del diritto di visita paterno sia stato disposto con modalità mortificanti e dannose. La Corte etnea, ad avviso della difesa del prof. Ra.Ri., avrebbe nella sostanza mortificato enormemente il diritto di visita del padre, ignorando di fatto la distanza tra la sua residenza e quella del minore. Il ricorrente lamenta che il calendario, le modalità e la pianificazione disposti impedirebbero ogni significativo rapporto padre-figlio, con gravissimi, nefasti e irreparabili danni al minore. Strettamente collegata è la censura veicolata con il quinto ed ultimo motivo del ricorso incidentale della curatrice speciale. Con tale motivo, infatti, si prospetta la violazione dell'articolo 8 CEDU (che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare), per avere il provvedimento reso in sede individuato modalità di frequentazione che, secondo la curatrice speciale, ledono il detto diritto, incidendo sulla sfera familiare del minore a tal punto da compromettere la bigenitorialità effettiva e il mantenimento di rapporti significativi con i rami parentali. 6.1. – Entrambi i motivi sono inammissibili. Questa Corte ha chiarito che, in caso di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto diversamente modulato e declinato in concreto, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo migliore benessere e alla sua crescita armoniosa e serena ( Cass., Sez. I, 16 settembre 2025, n. 25403 ). Nell'affido condiviso del minore, infatti, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non deve necessariamente avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo ( Cass., Sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3652 ; Cass., Sez. I, 17 settembre 2020, n. 19323 ; Cass., Sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4790 ). Nel caso di specie, la Corte di merito ha rettamente applicato questo principio, in quanto ha motivatamente disposto il collocamento del piccolo Ra.Lu. presso la madre, a V, in considerazione della condizione di prima infanzia e dell'esigenza di garantire una certa stabilità, trovandosi il bambino ancora in una fase di primissimo approccio alla realtà ed essendo stato, nell'ultimo periodo, sempre con la mamma, che costituisce, quindi, un punto di riferimento primario. Nel contempo, ha garantito al padre un congruo diritto di visita, anche con tempi di permanenza del minore in S, nella salvaguardia di un diritto alla bigenitorialità che è un interesse anzitutto del figlio. La modulazione in concreto dei tempi di visita del padre in C e la determinazione dei periodi di permanenza del minore, accompagnato dalla madre, in S, e la valutazione di adeguatezza compiuta dal giudice del reclamo ai fini del soddisfacimento dell'interesse primario del bambino, si risolvono in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità, a meno che – ma si tratta di ipotesi non riscontrabile nel caso all'esame (non apparendo i tempi e le modalità di permanenza con il padre manifestamente irragionevoli né contrastanti con il principio di proporzionalità) – la valutazione di sintesi formulata e i criteri orientativi considerati si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (specchio e motore dell'evoluzione del diritto delle famiglie e delle persone) che concorrono, con detti principi, a comporre il diritto vivente. Con il ricorso per cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto compiuto dai giudici di merito, contrapponendone uno difforme, quando esso risulti fondato, come nella specie, sull'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed espresso in modo logicamente coerente e non pervenga ad un esito manifestamente irragionevole o sproporzionato. Il giudizio di legittimità, infatti, non attribuisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della controversia né di procedere a una nuova valutazione delle prove, ma si esprime attraverso il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica dell'operazione di concretizzazione di principi e di disposizioni dalla trama aperta al confronto con i casi della vita. Al riguardo, l'operazione compiuta dal giudice del merito - incentrata sull'interesse attuale del bambino, ancora in simbiosi con la madre nella fase della prima infanzia, sul bene della stabilità delle sue abitudini di vita e, al contempo, sulla salvaguardia della relazione con la figura paterna in termini di continuità e frequentazione non meramente episodica - non appare viziata da incoerenza rispetto al modello assiologico cui è informato il nostro ordinamento. 7. – Con l'ottavo motivo del ricorso del padre, viene censurata la violazione o la falsa applicazione dell' articolo 345 cod. proc. civ. , in relazione all' articolo 360, primo comma, numero 4), cod. proc. civ. Secondo la difesa del prof. Ra.Ri., avrebbe sbagliato la Corte territoriale a valutare – in contrasto con il disposto dell'articolo 473-bis.24 cod. proc. civ., il cui terzo comma prevede che eventuali circostanze sopravvenute siano dedotte davanti al giudice di merito – la borsa di studio ottenuta dalla Ra.An. nelle more, trattandosi di un fatto nuovo, non valutato e non discusso in contraddittorio in primo grado, oltre che comunque sostanzialmente irrilevante. 7.1. – il motivo è infondato. Occorre considerare che il reclamo non si risolve in un mero strumento di controllo ab externo della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato ( Cass., Sez. I, 21 gennaio 2025, n. 1486 , cit.). L'articolo 473-bis.24, secondo comma, cod. proc. civ. specifica che eventuali circostanze sopravvenute debbono essere dedotte davanti al giudice di merito. Da tale previsione deriva che, dinanzi al giudice del reclamo, non possono essere dedotte circostanze sopravvenute al deposito del relativo ricorso. La disposizione è in linea con la previsione, contenuta nel terzo comma della medesima disposizione, che affida al collegio del reclamo il potere di assumere sommarie informazioni, ma solo ove indispensabili ai fini della decisione. Ed è coerente con la disposizione del codice (articolo 473-bis.23) che consente, in presenza di fatti sopravvenuti (o di nuovi accertamenti istruttori), la possibilità di modificare o revocare i provvedimenti temporanei e urgenti. Da tanto consegue che ove siano simultaneamente pendenti il giudizio di reclamo e una istanza di revoca o di modifica, l'accoglimento di quest'ultima determinerà la cessazione della materia del contendere del primo. Tanto premesso, risulta per tabulas che la documentazione attestante la vittoria della borsa di ricerca, da parte della dott.ssa Ra.An., nell'ambito dei Beni Culturali, è stata presentata al giudice del merito, ossia al Tribunale di Siracusa, in data 7 maggio 2025, e quindi anteriormente al (sia pure nell'imminenza del) deposito della ordinanza da parte del Tribunale di Siracusa. E poiché non si tratta di un fatto nuovo dedotto per la prima volta in sede di reclamo, ma di un fatto già prospettato dinanzi al giudice del merito anteriormente al deposito dell'ordinanza oggetto di reclamo, ritualmente la documentazione che lo veicola è stata tenuta nella dovuta considerazione dalla Corte d'Appello in sede di reclamo. Senza incorrere nel denunciato vizio in procedendo, pertanto, la Corte, nell'assumere una decisione rilevante per il minore, ha ritenuto di dover prendere in considerazione anche l'incarico conferito alla Ra.An., al fine di dimostrare la non irragionevolezza delle ragioni addotte per il trasferimento della propria residenza in C. Si tratta di una conclusione che, consentendo l'utilizzo, ai fini della decisione in sede di reclamo, di documentazione indispensabile per chiarire le ragioni del mutamento di residenza della madre, ma con una ricaduta sul collocamento del figlio, si rivela maggiormente in linea con il senso di un processo dove vengono in rilievo le situazioni soggettive indisponibili del minore, quindi di un soggetto vulnerabile, richiedente una specifica salvaguardia, anche attraverso una più libera flessibilità dell'iter iudicii, con la possibilità di assicurare un controllo effettivo (e dunque un rinnovato giudizio) sui provvedimenti emessi in via rapida e con cognizione sommaria, quali sono per definizione i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all' articolo 473-bis 22 cod. proc. civ. pronunciati alla prima udienza. 9. – Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono, entrambi, rigettati. Sussistono i motivi di legge per ritenere giustificata e doverosa la compensazione tra le parti delle spese della fase di legittimità. A tutela della privacy, va disposto l'oscuramento dei nominativi e di ogni altro elemento identificativo delle parti e del minore in caso di pubblicazione della presente ordinanza. Poiché il processo risulta esente, non si applica il raddoppio del contributo. P.Q.M. rigetta entrambi i ricorsi e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione. Ordina l'oscuramento dei nominativi e di ogni altro elemento identificativo delle parti e del minore in caso di pubblicazione della presente ordinanza. Dà atto che, poiché il processo risulta esente, non si applica il raddoppio del contributo. Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 e, in sede di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2026.