Gratuito patrocinio: i limiti all’esclusione per reati tributari

Il GIP aveva escluso il beneficio richiamando l'articolo 91 d.P.R. n. 115/2002, sul presupposto di precedenti condanne per reati tributari; la Cassazione ricorda però che tale norma, secondo l'orientamento consolidato, preclude il patrocinio solo nei procedimenti aventi ad oggetto reati fiscali.

Nel corso di un procedimento penale, il GIP aveva rigettato l'istanza di accesso a gratuito patrocinio dell'indagato richiamando l' articolo 91 d.P.R. n. 115/2002 che esclude dal beneficio l'indagato o imputato che abbia riportato condanna per reati commessi in violazione della normativa di contrasto all'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto. La Corte di Cassazione, in sede di ricorso, rammenta la propria interpretazione dell' articolo 91 d.P.R. n. 115/2002 , secondo cui l'ammissione al patrocinio deve ritenersi preclusa solo nei procedimenti relativi a tale tipologia di reati, ritenuta ostativa , ma anche nel caso in cui il richiedente abbia riportato condanne per evasione dell'imposta sul valore aggiunto precedenti al procedimento per cui effettua l'istanza, dal momento che, ex articolo 91 d.P.R. n. 115/2002 , l'esclusione dal gratuito patrocinio riguarda i soli reati oggetto del procedimento ( sez. IV, n. 12 aprile 2012, n. 22065 ). Da ciò discende l'errato riferimento all' articolo 91 in questione nel provvedimento di rigetto. In sede di opposizione, invece, il Tribunale aveva rigettato il ricorso per motivi diversi, fondando la propria decisione sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dall' articolo 76, comma 4‑ bis , d.P.R. n. 115/2002 , introdotta dal d.lgs. n. 24/2019 . Tuttavia, l'introduzione di tale presunzione è successiva sia all'istanza sia al decreto di rigetto, sicché, la sua applicazione retroattiva risulta indebita. Come ribadito dalla Corte l'opposizione ex articolo 99 d.P.R. n. 115/2002 ha natura di mezzo di impugnazione, con la conseguente applicazione dei principi di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius propri del procedimento penale: il giudice dell'opposizione non può confermare il diniego per ragioni nuove e peggiorative rispetto a quelle poste a base del primo provvedimento. Inoltre, è da censurare l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti sulla reale non abbienza del richiedente, che il Tribunale aveva completamente ignorato. Alla luce di tali principi, l'ordinanza è annullata con rinvio al Presidente del Tribunale competente per un nuovo esame dell'istanza di gratuito patrocinio.

Presidente Di Salvo - Relatore Arena Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2018 il Gip del Tribunale di Patti aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da G.S., in data 8 settembre 2016, nell'ambito del procedimento penale per il reato di cui all'articolo 75 d.lgs. n. 159/ 2011 a suo carico, argomentando che dalla comunicazione della Questura di Messina in data 19.12.2017 risultava c he il richiedente era stato condannato per violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il Tribunale di Patti, in sede di opposizione ex articolo 99 T.U. Spese di Giustizia , ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di G.S.. 2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la violazione del combinato disposto degli articolo 91 e 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/ 2002, vigenti ratione temporis, e il vizio di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Patti non ha valutato gli elementi addotti dal ricorrente come idonei a fare ritenere superata la presunzione di cui all'articolo 4 bis dell'articolo 76 d.P.R. n. 115 del 2002. 3. Il P.G. ha concluso, per iscritto, come in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Il Gip del Tribunale di Patti, rigettando la richiesta di ammissione al patrocinio avanzata da G.S., ha motivato richiamando il disposto di cui all'articolo 91, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 che escludeva dall'ammissione al beneficio l'indagato o imputato che abbiano riportato condanna per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In proposito va ricordato che questa Corte aveva interpretato l'articolo 91 cit. nel senso che l'ammissione al patrocinio doveva ritenersi preclusa nei soli procedimenti relativi a tale categoria di reati ( Sez. 4, n. 2206 5 del 12/04/ 2012, Rv, 25 2969 secondo cui «È illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, ancorché il richiedente abbia riportato precedenti condanne per evasione dell'imposta sul valore aggiunto, considerato che, in virtù dell'articolo 91 d.P.R. n. 115 del 2002, l'esclusione del patrocinio a carico dello Stato - nei confronti di soggetti indagati, imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme concernenti la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e su valore aggiunto - riguarda i soli reati oggetto del procedimento per cui sia proposta richiesta di ammissione al gratuito patrocinio») . Da ciò discende l'erroneità del riferimento all' articolo 91 T.U. spese di giustizia contenuto nell'originario decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio. 3. L'opposizione proposta da G.S. è stata rigettata per motivi del tutto diversi da quelli che il primo giudice aveva posto a fondamento del provvedimento impugnato. Secondo i principi espressi da questa Corte di legittimità, il ricorso promosso ai sensi dell'articolo 99 d.P.R. n. 115/ 2002 ha natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo. Si è affermato che, pur costituendo l'opposizione ex articolo 99 un rimedio straordinario e atipico, non può dubitarsi che lo stesso debba essere catalogato nell'alveo degli strumenti impugnatori con cui si fa valere una censura avverso un atto decisorio. Ne consegue che sono applicabili i principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv. 287495; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134). La ratio di tale approdo giurisprudenziale risiede nella constatazione che per quanto nelle controversie aventi ad oggetto l'ammissione al patrocinio non manchi un profilo patrimoniale, ove innegabili riflessi che l'istituto produce sull'esercizio effettivo del diritto di difesa nel processo penale. Appare, dunque, conforme ai principi dell'ordinamento ritenere che, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell'ordinamento penale (Sez. 4, n. 36915 del 06/11/2025, non massimata). Si è, dunque, affermato il principio per cui è illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius. Ora, il rigetto da parte del Tribunale è motivato sul presupposto che l'articolo 76, comma 4 bis, d.P.R. citato, prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti per i soggetti già condannati per reati commessi in violazione delle norme in materia di evasione di imposte. E' però il caso di ricordare che la presunzione cui fa riferimento il Tribunale è stata introdotta dall' articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 24 del 7 marzo 2019 , dunque, successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione a spese dello Stato depositata dal G.S. in data 1 settembre 2016 e dello stesso provvedimento di rigetto, datato 10 gennaio 2018. Inoltre, nell'istanza originaria era stato dichiarato che la persona offesa aveva riportato condanna per reati di mafia ma erano stati allegati elementi in merito alla condizione di non abbienza dell'istante, totalmente obliterati dal giudice dell'opposizione. 4. Alla luce delle considerazioni espresse, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Patti per nuovo giudizio da condurre sulla base dei predetti principi. P.Q.M.  Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Patti.