Ad imitazione dell’ancipite giudice-legislatore, sfila a Piazza Cavour il “procedimento disciplinare in deroga”, riscrivendosi/sterilizzandosi la latitudine/cogenza dell’articolo 270 c.p.p. il cui divieto sanzionato non vincola il procedimento (tipico dell’antiaccusatorio, v. G. Ariolli, Il procedimento disciplinare dei magistrati , in DGCos t., 8-1-2026: «esso conserva anche tratti peculiari del modello cd. inquisitorio, annoverando profili strutturali e funzionali del tutto “atipici” »).
Le Sezioni Unite Civili (Cass., Sez. Un., Civ., Sent. 20 febbraio 2026, n. 3848, testo disponibile a breve ) si pronunciano sul ricorso proposto avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nel 2025. L'atto d'incolpazione riguarda: «C) degli illeciti disciplinari previsti dagli articolo 3, co. 1, lett. d), e 4, co. 1, lett. d), d.l. 23-2-2006, n. 109, per avere intrattenuto rapporti duraturi, reiterati, articolati ed accompagnati dal percepimento di rilevanti somme di denaro, tali da integrare, di fatto, lo svolgimento di funzioni consulenziali di cui non veniva informato il C.S.M.: frequentazione due/tre volte a 2 settimana della sede romana di ripetuti contatti telefonici, ovvero a mezzo sms, con un segretario generale e con il direttore della Regione Campania, dimostrativi della piena intimità ed estrema confidenza dell'incolpato con i soggetti, in posizione apicale all'interno di costanti contatti personali con chi settimanalmente si recava nel suo ufficio in posizione soggettiva a tutt'oggi estremamente accreditata del Dottore, tanto da ottenere, nel giugno 2015, l'invito a pranzo per circa 40 persone, nel padiglione allestito da tale associazione e avuto riguardo allo svolgimento di attività di mediazione per la liquidazione delle competenze professionali maturate da un determinato Avvocato per l'attività professionale da costei svolta ed effettuata attraverso ripetuti contatti telefonici ed a mezzo sms con l'interessato e allo svolgimento di attività di lobbing diretta ad assicurare un contatto con il consorzio per un'attività di promozione sul territorio di recupero di beni in polietilene; nonché percezione di rilevanti somme di denaro attraverso fatturazioni fittiziamente intestate e relative a prestazioni mai svolte». Tempus commissi delicti : sino al giugno 2015 ed accertati in data 16 dicembre 2015. «E) degli illeciti disciplinari previsti dagli articolo 1, co. 1, 2, co. 1, lett. e), 3, co. 1, lett. b), e 4, co. 1, lett. d), d.l. 23-2-2006, n. 109, per avere frequentato, intrattenendo con lei relazione sentimentale, persona indagata ex articolo 582 e 388, co. 2 c.p. , su denuncia del coniuge in corso di separazione trattati dal Dottore quale sost. proc. Trib. Santa Maria Capua Vetere (proc. assegnati originariamente a diversi magistrati e successivamente riuniti al proc. assegnato al Dottore che, nonostante tali gravi ragioni di convenienza, ometteva di astenersi), in cui la persona risultava a sua volta querelante del coniuge in corso di separazione per i reati di cui agli articolo 610, 612 e 594 c.p. ; ciò in violazione dell' art.52, c.p.p. Siffatto comportamento integra condotta penalmente rilevante, allo stato contestata dal P.M. ex articolo 81, co. 2, e 323, c.p. ». Tempus commissi delicti : sino al 7 maggio 2010 ed accertati in data 16 dicembre 2015. Il corrispondente processo ha tratto origine dal procedimento penale che ha visto il Dottore, indagato ex articolo 110, 416- bis , 319, 326, 323, c.p. , articolo 7 l. n. 203/1991 ed imputato articolo 323 c.p. e 8 del d.lgs . n. 74 del 2000. Il 18-7-2016 , il GIP di Roma in accoglimento della richiesta della Procura dopo stralcio, ha archiviato per gli articolo 110, 416- bis , 319, 326, 323 c.p. , articolo 7, della l. n. 203/1991 . Per i reati articolo 323 c.p. e 8 l. n. 74/2000, Corte App. Roma, sez. III, 15-10- 2020, in parziale riforma sent. Trib.13-11-2017, ha assolto il Dottore dai reati a lui ascritti con formula «perché il fatto non sussiste», pronuncia passata in giudicato. A seguito del promovimento dell'azione disciplinare (gli addebiti si fondavano sui medesimi fatti oggetto dell'accertamento in sede penale), è stata disposta, nella fase delle indagini disciplinari, la sospensione del procedimento per «pregiudizialità penale». A seguito del passaggio in giudicato della menzionata sentenza di assoluzione, revocata la sospensione, il procedimento disciplinare ha ripreso il proprio iter . Con la sentenza oggi impugnata, la Sezione Disciplinare del C.S.M.: a ) ha descritto la sentenza Trib. Roma13-11-2017; b ) ha riportato le dichiarazioni rese nel corrispondente giudizio; c ) ha evocato il vaglio Trib. Roma anche per i capi di imputazione contestati; d ) ha descritto la sentenza di C. App. Roma, citata. Successivamente, la stessa ha proceduto alle valutazioni ritenute di sua competenza in ordine agli addebiti ascritti al Dottore. In particolare: i) ha respinto alcune eccezioni (come l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese nel procedimento penale; i rapporti tra procedimento penale e disciplinare); ii) ha autonomamente valutato le dichiarazioni ritenute certamente utilizzabili in sede disciplinare; iii) ha dichiarato il Dottore responsabile delle incolpazioni di cui al già descritto capo E), limitatamente agli illeciti di cui agli articolo 1, comma 1, 2, comma 1, lett. c), e 3, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 109/2006, avendo considerato raggiunta, quanto a questi ultimi, la prova della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Lo ha assolto, invece, dalle incolpazioni di cui al già riportato capo C), nonché dall'illecito ex articolo 4 co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109/06 di cui al capo E), «per esclusione degli addebiti, posto che questi è stato assolto dal delitto ex articolo 323 c.p. perché il fatto non sussiste con sentenza 15.10.2020 C. App. Roma che ha integralmente riformato sul punto la sentenza penale di condanna di primo grado»; iv) alla luce del disvalore disciplinare degli illeciti ha ritenuto «congruo e proporzionato» irrogargli la sanzione della perdita di anzianità per anni due; v) ha giudicato insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'esimente della “scarsa rilevanza” di cui all'articolo 3- bis del d.lgs. n. 109 del 2006, posto che «la condotta globale del magistrato, perdurante nel tempo, si è rivelata disfunzionale, per la sua gravità, al punto tale da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario»; vi) infine, dopo aver rilevato che, «con ordinanza del 22.02.2016, è stata disposta la sospensione facoltativa dalla funzioni e dallo stipendio a carico del presente magistrato (anche) rispetto a tutte le incolpazioni, qui oggetto di valutazione», ha ritenuto di dover «disporre la revoca della medesima limitatamente alle contestazioni di cui al capo C) nonché all'illecito di cui all'articolo 4 co. 1, lett. d), D.L.vo 109/06 di cui al capo E), rispetto alle quali è qui intercorsa pronuncia di assoluzione, dovendosi, nel resto, mantenere inalterata l'efficacia della disposta sospensiva». Il Dottore e il P.G. presso questa Corte hanno promosso tempestivo ricorso, affidandosi, il primo, a sei motivi ed il secondo ad uno. In ordine all' eccepita utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche , il motivo addotto è infondato. Come ricordato da Cass., SS.UU., n. 13319/2024 , costituisce ius receptum l'orientamento secondo cui il procedimento disciplinare a carico dei magistrati si caratterizza per una indubbia specialità, che giustifica l'ampio potere di indagine del P.M., prima, e il non meno ampio potere officioso della Sezione disciplinare, poi, nell'acquisire la prova dell'illecito disciplinare. Se ne è tratta la conseguenza che il rispetto delle regole del c.p.p., prescritto tanto nella fase delle indagini (articolo 16 d.lgs. n. 109/ 2006) quanto in quella del giudizio (articolo 18 stesso decreto), va coordinato con la specialità del procedimento disciplinare ed è questa la ratio della clausola di compatibilità («si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale») contenuta in entrambe le disposizioni citate. La conseguenza è l'inapplicabilità della disciplina processuale richiamata sia in presenza di disposizioni speciali derogatorie, sia in caso di incompatibilità della stessa con la natura del procedimento. Va ricordato, altresì, che l'orientamento sull'inapplicabilità al procedimento disciplinare a carico di magistrati dell' articolo 270 c.p.p. è risalente (Cass., SU, nn. 12717 e 27292 del 2009). La ratio dell'articolo 270 cit.. non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni. Le Sezioni Unite in successive pronunce (Cass., SU. nn. 9390, 9391 e 22302 2021; SU, nn. 6910 e 12963 2022; SU, nn. 7768 e 8034 2023; SU, nn. 8492 e 13319 2024) hanno precisato che: la ratio della clausola di compatibilità è di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall' articolo 105 Cost. al C.S.M.; il diritto inviolabile dei singoli alla libertà ed alla segretezza delle loro comunicazioni è soggetto ad un bilanciamento con gli altri valori costituzionali; di questo bilanciamento è espressione la disciplina dettata dal legislatore per il procedimento disciplinare a carico di magistrati; la complessiva disciplina sulla responsabilità disciplinare dei magistrati dettata dal d.lgs. n. 109 del 2006 mira ad assicurare il prestigio dell'ordine giudiziario «che rientra senza dubbio tra i più rilevanti dei beni costituzionalmente protetti» ( C. cost. 15-6-1976 n. 145 ), in quanto volto a preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ( articolo 104 Cost. ), sicché la particolare natura del bene protetto giustifica una disciplina differenziata; e ) per le intercettazioni telefoniche ed ambientali, la clausola di compatibilità impedisce solo l'applicazione dell' articolo 270 c.p.p. , non già il controllo giurisdizionale imposto dal secondo comma dell' articolo 15 Cost. Quanto alla compatibilità di detto orientamento con il diritto convenzionale, ed in particolare con l'articolo 8 della CEDU , il tema è stato ampiamente trattato da queste Sezioni Unite nelle citate pronunce n. 9390/2021 e n. 22302/2021. Rebus sic stantibus , non vi è ragione per pervenire a conclusioni diverse da quelle già espresse da queste Sezioni Unite, perché l'utilizzo nel procedimento disciplinare a carico di magistrati delle intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni disposte nel procedimento penale si fonda sugli articolo 16 e 18 del d.lgs. n. 109 2006 , che integrano una base legale rispondente al criterio convenzionale, recentemente ribadito dalla Corte EDU con sentenza 12 gennaio 2023 Potoczká e Adamčo contro Slovacchia. Ne discende che, a fronte di un dato normativo chiaro nel riconoscere un ampio potere di acquisizione degli atti in entrambe le fasi che scandiscono il procedimento disciplinare e di un altrettanto chiaro orientamento espresso dalla giurisprudenza sull'utilizzabilità delle intercettazioni, non si può dubitare della sussistenza del requisito della prevedibilità, perché i magistrati ordinari, sono tenuti a conoscere principi e regole che disciplinano il loro ordinamento, anche in relazione agli aspetti inerenti all'esercizio del potere disciplinare (cfr. Cass. SU. n. 22302 del 2021 ). Nessuna incertezza, poi, può sussistere circa la ricorrenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla Corte EDU quanto al pieno diritto di difesa che nel procedimento a d quem deve essere assicurato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde , diritto che nell'ordinamento interno è garantito dal carattere giurisdizionale del procedimento nonché dall'applicazione dei principi, egualmente consolidati, enunciati da questa Corte. Orbene, la sentenza impugnata si rivela, in parte qua, assolutamente coerente con i suddetti principi, altresì dovendo rimarcarsi che nessuna puntuale doglianza risulta essere stata svolta in ordine ad una ipotetica illegale acquisizione contra legem delle intercettazioni di cui oggi si discute nello specifico procedimento penale nel quale furono disposte. Il terzo motivo di questo ricorso denuncia la «Violazione dell'articolo 606, co. 1, lett. c) ed e), c.p.p., per inosservanza del disposto dell' articolo 20, co. 3, d. lgs. n. 109 del 2006 , in relazione alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti dell'incolpato. Mancato rispetto dell'autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento che il fatto contestato non sussiste. Travisamento della prova, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione». Si deduce che la decisione impugnata è gravata da un ulteriore vizio laddove, a fronte di una sentenza di assoluzione con formula «perché il fatto non sussiste», ha ritenuto, in relazione a quelle stesse condotte, configurabile l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare di cui al capo sub E. Tanto, in evidente violazione del disposto di cui all' articolo 20, co. 3, del d. lgs. 109 del 2006 :«ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione». Si assume che «La Sezione Disciplinare, invero, ha erroneamente ritenuto provate le condotte contestate, pronunciando condanna nei confronti del Magistrato, sostenendo – immotivatamente e in spregio alla lettera della norma – la tesi di una rilevante discrezionalità nella decisione». In altri termini, «anziché prendere atto di tale esiziale accertamento, la Sezione Disciplinare è andata ben oltre, asserendo di poter autonomamente valutare quelle stesse prove raccolte nel processo penale, per pervenire ad un giudizio diametralmente opposto (da un lato – per gli stessi fatti – l'assoluzione piena, dall'altro lato, la condanna disciplinare). Tanto, utilizzando argomentazioni errate sia in fatto (evidenti i travisamenti), che in diritto, meramente strumentali all'aggiramento del chiaro disposto normativo». 3.1. Questa doglianza si rivela fondata ( amplius infra ). Il ricorso del Dottore deve essere accolto limitatamente al suo terzo motivo, respingendosene i primi due e dichiarandosene inammissibili gli altri, mentre va accolto l'unico motivo di ricorso del P.G. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai suddetti motivi accolti e la causa va rinviata alla Sez. Disc. C.S.M., in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame. Come sancito da Cass., SU, n. 5165 del 2004 , il P.G. non può essere condannato al pagamento delle spese di lite. È necessaria, invece, una statuizione riguardante le spese di questo giudizio di legittimità concernenti il rapporto tra l'incolpato ed il Ministro della giustizia, in relazione alle quali, ad avviso del Collegio, sussistono le condizioni di legge, in ragione della complessità delle questioni complessivamente trattate, per pronunciarne la integrale compensazione. 3. Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell' articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 .