Ad imitazione dell’ancipite giudice-legislatore, sfila a Piazza Cavour il “procedimento disciplinare in deroga”, riscrivendosi/sterilizzandosi la latitudine/cogenza dell’articolo 270 c.p.p. il cui divieto sanzionato non vincola il procedimento (tipico dell’antiaccusatorio, v. G. Ariolli, Il procedimento disciplinare dei magistrati , in DGCos t., 8-1-2026: «esso conserva anche tratti peculiari del modello cd. inquisitorio, annoverando profili strutturali e funzionali del tutto “atipici” »).
Le Sezioni Unite Civili (Cass., Sez. Un., Civ., Sent. 20 febbraio 2026, n. 3848, testo disponibile a breve ) si pronunciano sul ricorso proposto avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nel 2025. L'atto d'incolpazione riguarda: «C) degli illeciti disciplinari previsti dagli articolo 3, co. 1, lett. d), e 4, co. 1, lett. d), d.l. 23-2-2006, n. 109, per avere intrattenuto rapporti duraturi, reiterati, articolati ed accompagnati dal percepimento di rilevanti somme di denaro, tali da integrare, di fatto, lo svolgimento di funzioni consulenziali di cui non veniva informato il C.S.M.: frequentazione due/tre volte a 2 settimana della sede romana di ripetuti contatti telefonici, ovvero a mezzo sms, con un segretario generale e con il direttore della Regione Campania, dimostrativi della piena intimità ed estrema confidenza dell'incolpato con i soggetti, in posizione apicale all'interno di costanti contatti personali con chi settimanalmente si recava nel suo ufficio in posizione soggettiva a tutt'oggi estremamente accreditata del Dottore, tanto da ottenere, nel giugno 2015, l'invito a pranzo per circa 40 persone, nel padiglione allestito da tale associazione e avuto riguardo allo svolgimento di attività di mediazione per la liquidazione delle competenze professionali maturate da un determinato Avvocato per l'attività professionale da costei svolta ed effettuata attraverso ripetuti contatti telefonici ed a mezzo sms con l'interessato e allo svolgimento di attività di lobbing diretta ad assicurare un contatto con il consorzio per un'attività di promozione sul territorio di recupero di beni in polietilene; nonché percezione di rilevanti somme di denaro attraverso fatturazioni fittiziamente intestate e relative a prestazioni mai svolte». Tempus commissi delicti : sino al giugno 2015 ed accertati in data 16 dicembre 2015. «E) degli illeciti disciplinari previsti dagli articolo 1, co. 1, 2, co. 1, lett. e), 3, co. 1, lett. b), e 4, co. 1, lett. d), d.l. 23-2-2006, n. 109, per avere frequentato, intrattenendo con lei relazione sentimentale, persona indagata ex articolo 582 e 388, co. 2 c.p. , su denuncia del coniuge in corso di separazione trattati dal Dottore quale sost. proc. Trib. Santa Maria Capua Vetere (proc. assegnati originariamente a diversi magistrati e successivamente riuniti al proc. assegnato al Dottore che, nonostante tali gravi ragioni di convenienza, ometteva di astenersi), in cui la persona risultava a sua volta querelante del coniuge in corso di separazione per i reati di cui agli articolo 610, 612 e 594 c.p. ; ciò in violazione dell' art.52, c.p.p. Siffatto comportamento integra condotta penalmente rilevante, allo stato contestata dal P.M. ex articolo 81, co. 2, e 323, c.p. ». Tempus commissi delicti : sino al 7 maggio 2010 ed accertati in data 16 dicembre 2015. Il corrispondente processo ha tratto origine dal procedimento penale che ha visto il Dottore, indagato ex articolo 110, 416- bis , 319, 326, 323, c.p. , articolo 7 l. n. 203/1991 ed imputato articolo 323 c.p. e 8 del d.lgs . n. 74 del 2000. Il 18-7-2016 , il GIP di Roma in accoglimento della richiesta della Procura dopo stralcio, ha archiviato per gli articolo 110, 416- bis , 319, 326, 323 c.p. , articolo 7, della l. n. 203/1991 . Per i reati articolo 323 c.p. e 8 l. n. 74/2000, Corte App. Roma, sez. III, 15-10- 2020, in parziale riforma sent. Trib.13-11-2017, ha assolto il Dottore dai reati a lui ascritti con formula «perché il fatto non sussiste», pronuncia passata in giudicato. A seguito del promovimento dell'azione disciplinare (gli addebiti si fondavano sui medesimi fatti oggetto dell'accertamento in sede penale), è stata disposta, nella fase delle indagini disciplinari, la sospensione del procedimento per «pregiudizialità penale». A seguito del passaggio in giudicato della menzionata sentenza di assoluzione, revocata la sospensione, il procedimento disciplinare ha ripreso il proprio iter . Con la sentenza oggi impugnata, la Sezione Disciplinare del C.S.M.: a ) ha descritto la sentenza Trib. Roma13-11-2017; b ) ha riportato le dichiarazioni rese nel corrispondente giudizio; c ) ha evocato il vaglio Trib. Roma anche per i capi di imputazione contestati; d ) ha descritto la sentenza di C. App. Roma, citata. Successivamente, la stessa ha proceduto alle valutazioni ritenute di sua competenza in ordine agli addebiti ascritti al Dottore. In particolare: i) ha respinto alcune eccezioni (come l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese nel procedimento penale; i rapporti tra procedimento penale e disciplinare); ii) ha autonomamente valutato le dichiarazioni ritenute certamente utilizzabili in sede disciplinare; iii) ha dichiarato il Dottore responsabile delle incolpazioni di cui al già descritto capo E), limitatamente agli illeciti di cui agli articolo 1, comma 1, 2, comma 1, lett. c), e 3, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 109/2006, avendo considerato raggiunta, quanto a questi ultimi, la prova della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Lo ha assolto, invece, dalle incolpazioni di cui al già riportato capo C), nonché dall'illecito ex articolo 4 co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109/06 di cui al capo E), «per esclusione degli addebiti, posto che questi è stato assolto dal delitto ex articolo 323 c.p. perché il fatto non sussiste con sentenza 15.10.2020 C. App. Roma che ha integralmente riformato sul punto la sentenza penale di condanna di primo grado»; iv) alla luce del disvalore disciplinare degli illeciti ha ritenuto «congruo e proporzionato» irrogargli la sanzione della perdita di anzianità per anni due; v) ha giudicato insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'esimente della “scarsa rilevanza” di cui all'articolo 3- bis del d.lgs. n. 109 del 2006, posto che «la condotta globale del magistrato, perdurante nel tempo, si è rivelata disfunzionale, per la sua gravità, al punto tale da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario»; vi) infine, dopo aver rilevato che, «con ordinanza del 22.02.2016, è stata disposta la sospensione facoltativa dalla funzioni e dallo stipendio a carico del presente magistrato (anche) rispetto a tutte le incolpazioni, qui oggetto di valutazione», ha ritenuto di dover «disporre la revoca della medesima limitatamente alle contestazioni di cui al capo C) nonché all'illecito di cui all'articolo 4 co. 1, lett. d), D.L.vo 109/06 di cui al capo E), rispetto alle quali è qui intercorsa pronuncia di assoluzione, dovendosi, nel resto, mantenere inalterata l'efficacia della disposta sospensiva». Il Dottore e il P.G. presso questa Corte hanno promosso tempestivo ricorso, affidandosi, il primo, a sei motivi ed il secondo ad uno. In ordine all' eccepita utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche , il motivo addotto è infondato. Come ricordato da Cass., SS.UU., n. 13319/2024 , costituisce ius receptum l'orientamento secondo cui il procedimento disciplinare a carico dei magistrati si caratterizza per una indubbia specialità, che giustifica l'ampio potere di indagine del P.M., prima, e il non meno ampio potere officioso della Sezione disciplinare, poi, nell'acquisire la prova dell'illecito disciplinare. Se ne è tratta la conseguenza che il rispetto delle regole del c.p.p., prescritto tanto nella fase delle indagini (articolo 16 d.lgs. n. 109/ 2006) quanto in quella del giudizio (articolo 18 stesso decreto), va coordinato con la specialità del procedimento disciplinare ed è questa la ratio della clausola di compatibilità («si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale») contenuta in entrambe le disposizioni citate. La conseguenza è l'inapplicabilità della disciplina processuale richiamata sia in presenza di disposizioni speciali derogatorie, sia in caso di incompatibilità della stessa con la natura del procedimento. Va ricordato, altresì, che l'orientamento sull'inapplicabilità al procedimento disciplinare a carico di magistrati dell' articolo 270 c.p.p. è risalente (Cass., SU, nn. 12717 e 27292 del 2009). La ratio dell'articolo 270 cit.. non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni. Le Sezioni Unite in successive pronunce (Cass., SU. nn. 9390, 9391 e 22302 2021; SU, nn. 6910 e 12963 2022; SU, nn. 7768 e 8034 2023; SU, nn. 8492 e 13319 2024) hanno precisato che: la ratio della clausola di compatibilità è di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall' articolo 105 Cost. al C.S.M.; il diritto inviolabile dei singoli alla libertà ed alla segretezza delle loro comunicazioni è soggetto ad un bilanciamento con gli altri valori costituzionali; di questo bilanciamento è espressione la disciplina dettata dal legislatore per il procedimento disciplinare a carico di magistrati; la complessiva disciplina sulla responsabilità disciplinare dei magistrati dettata dal d.lgs. n. 109 del 2006 mira ad assicurare il prestigio dell'ordine giudiziario «che rientra senza dubbio tra i più rilevanti dei beni costituzionalmente protetti» ( C. cost. 15-6-1976 n. 145 ), in quanto volto a preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ( articolo 104 Cost. ), sicché la particolare natura del bene protetto giustifica una disciplina differenziata; e ) per le intercettazioni telefoniche ed ambientali, la clausola di compatibilità impedisce solo l'applicazione dell' articolo 270 c.p.p. , non già il controllo giurisdizionale imposto dal secondo comma dell' articolo 15 Cost. Quanto alla compatibilità di detto orientamento con il diritto convenzionale, ed in particolare con l'articolo 8 della CEDU , il tema è stato ampiamente trattato da queste Sezioni Unite nelle citate pronunce n. 9390/2021 e n. 22302/2021. Rebus sic stantibus , non vi è ragione per pervenire a conclusioni diverse da quelle già espresse da queste Sezioni Unite, perché l'utilizzo nel procedimento disciplinare a carico di magistrati delle intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni disposte nel procedimento penale si fonda sugli articolo 16 e 18 del d.lgs. n. 109 2006 , che integrano una base legale rispondente al criterio convenzionale, recentemente ribadito dalla Corte EDU con sentenza 12 gennaio 2023 Potoczká e Adamčo contro Slovacchia. Ne discende che, a fronte di un dato normativo chiaro nel riconoscere un ampio potere di acquisizione degli atti in entrambe le fasi che scandiscono il procedimento disciplinare e di un altrettanto chiaro orientamento espresso dalla giurisprudenza sull'utilizzabilità delle intercettazioni, non si può dubitare della sussistenza del requisito della prevedibilità, perché i magistrati ordinari, sono tenuti a conoscere principi e regole che disciplinano il loro ordinamento, anche in relazione agli aspetti inerenti all'esercizio del potere disciplinare (cfr. Cass. SU. n. 22302 del 2021 ). Nessuna incertezza, poi, può sussistere circa la ricorrenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla Corte EDU quanto al pieno diritto di difesa che nel procedimento a d quem deve essere assicurato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde , diritto che nell'ordinamento interno è garantito dal carattere giurisdizionale del procedimento nonché dall'applicazione dei principi, egualmente consolidati, enunciati da questa Corte. Orbene, la sentenza impugnata si rivela, in parte qua, assolutamente coerente con i suddetti principi, altresì dovendo rimarcarsi che nessuna puntuale doglianza risulta essere stata svolta in ordine ad una ipotetica illegale acquisizione contra legem delle intercettazioni di cui oggi si discute nello specifico procedimento penale nel quale furono disposte. Il terzo motivo di questo ricorso denuncia la «Violazione dell'articolo 606, co. 1, lett. c) ed e), c.p.p., per inosservanza del disposto dell' articolo 20, co. 3, d. lgs. n. 109 del 2006 , in relazione alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti dell'incolpato. Mancato rispetto dell'autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento che il fatto contestato non sussiste. Travisamento della prova, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione». Si deduce che la decisione impugnata è gravata da un ulteriore vizio laddove, a fronte di una sentenza di assoluzione con formula «perché il fatto non sussiste», ha ritenuto, in relazione a quelle stesse condotte, configurabile l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare di cui al capo sub E. Tanto, in evidente violazione del disposto di cui all' articolo 20, co. 3, del d. lgs. 109 del 2006 :«ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione». Si assume che «La Sezione Disciplinare, invero, ha erroneamente ritenuto provate le condotte contestate, pronunciando condanna nei confronti del Magistrato, sostenendo – immotivatamente e in spregio alla lettera della norma – la tesi di una rilevante discrezionalità nella decisione». In altri termini, «anziché prendere atto di tale esiziale accertamento, la Sezione Disciplinare è andata ben oltre, asserendo di poter autonomamente valutare quelle stesse prove raccolte nel processo penale, per pervenire ad un giudizio diametralmente opposto (da un lato – per gli stessi fatti – l'assoluzione piena, dall'altro lato, la condanna disciplinare). Tanto, utilizzando argomentazioni errate sia in fatto (evidenti i travisamenti), che in diritto, meramente strumentali all'aggiramento del chiaro disposto normativo». 3.1. Questa doglianza si rivela fondata ( amplius infra ). Il ricorso del Dottore deve essere accolto limitatamente al suo terzo motivo, respingendosene i primi due e dichiarandosene inammissibili gli altri, mentre va accolto l'unico motivo di ricorso del P.G. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai suddetti motivi accolti e la causa va rinviata alla Sez. Disc. C.S.M., in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame. Come sancito da Cass., SU, n. 5165 del 2004 , il P.G. non può essere condannato al pagamento delle spese di lite. È necessaria, invece, una statuizione riguardante le spese di questo giudizio di legittimità concernenti il rapporto tra l'incolpato ed il Ministro della giustizia, in relazione alle quali, ad avviso del Collegio, sussistono le condizioni di legge, in ragione della complessità delle questioni complessivamente trattate, per pronunciarne la integrale compensazione. 3. Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell' articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 .
Presidente D'Ascola - Relatore Campese Fatti di causa 1. Il dott. Ce.Do. è stato incolpato, per quanto ancora di interesse in questa sede: - C) degli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d) , e 4, comma 1, lettera d), decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 , per avere intrattenuto rapporti duraturi, reiterati, articolati ed accompagnati dal percepimento di rilevanti somme di denaro, tali da integrare sostanzialmente lo svolgimento di funzioni consulenziali in favore di Coldiretti, rapporti articolatisi attraverso le attività sottoindicate di cui non veniva informato il Consiglio Superiore della Magistratura: frequentazione due/tre volte a settimana della sede romana di Coldiretti; ripetuti contatti telefonici, ovvero a mezzo sms, con Ge.Vi.,..., segretario generale di Coldiretti, e con Am.Vi.,..., direttore di Coldiretti della Regione Campania, che dimostrano piena intimità ed estrema confidenza del dr. Ce.Do. con i suddetti personaggi, in posizione apicale all'interno di Coldiretti; costanti contatti personali con Am.Vi., che settimanalmente si recava nell'ufficio del dr. Ce.Do. in S; posizione soggettiva a tutt'oggi estremamente accreditata del dr. Ce.Do. nell'ambito di Coldiretti, tanto da ottenere, nel giugno 2015, l'invito a pranzo per circa 40 persone, a spese di Coldiretti, nel padiglione allestito da tale associazione presso Expo 2015 in Milano; intromissione e svolgimento di attività di mediazione per la liquidazione delle competenze professionali maturate dall'Avv. Vera Sticco per l'attività professionale da costei svolta in favore di Coldiretti, effettuata attraverso ripetuti contatti telefonici ed a mezzo sms con l'Am.Vi. e con il commissario liquidatore di Federconsorzi, dr. Ba.An.; svolgimento di attività di lobbing diretta a mettere in contatto Coldiretti ed il consorzio Polieco (con sede in R, piazza (Omissis), presso cui egli svolgeva corsi di formazione professionale) per un'attività di promozione sul territorio di recupero di beni in polietilene; nonché percezione di rilevanti somme di denaro attraverso fatturazioni fittiziamente intestate a Ru.Ra. e relative a prestazioni da questi mai svolte, somme accreditate al Ru.Ra. che provvedeva, sostanzialmente nel medesimo contesto temporale, a trasferire al dr. Ce.Do. la quasi totalità delle somme accreditategli mediante dazioni di denaro contante al Magistrato; ciò attraverso prelievi in contanti ovvero emissione di assegni in favore di sé stesso tratti sui propri conti correnti, accesi presso Cariparma e presso Banca popolare di Bari, filiale di S. Trattasi, in particolare, delle fatture n.ri 5, 11 e 12 del 2010 (importo complessivo pari ad Euro 35.180,00), n.ri 1 e 2 del 2011 (importo complessivo pari ad Euro 16.640,00) e n. 11 del 2009 (importo complessivo pari ad Euro 14.248,00), indicate nella annotazione del Comando provinciale CC di Caserta del 21 ottobre 2015 e nei relativi allegati richiamati nella annotazione nonché nell'invito a comparire notificato al dr. Ce.Do. il 9 novembre 2015, emesse dal Ru.Ra. nei confronti delle articolazioni territoriali di Coldiretti che in quel momento avevano la disponibilità di risorse finanziarie per il pagamento, secondo le indicazioni che gli venivano di volta in volta fornite in proposito dal dr. Ce.Do. Tale attività, continuativa, reiterata e multiforme, integra svolgimento di attività professionale di natura consulenziale, vietata dall' articolo 16, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modifiche, perché incompatibile con le funzioni di magistrato, nonché condotta penalmente rilevante, allo stato contestata dal pubblico ministero come violazione degli articoli 81, secondo comma, 110, cod. pen., 8, decreto legislativo n. 74 del 2000 nell'invito a comparire notificato il 9 novembre 2015. Fatti commessi sino al giugno 2015 ed accertati in data 16 dicembre 2015. - E) degli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 1, comma 1, 2 , comma 1, lettera e), 3, comma 1, lettera b) , e 4, comma 1, lettera d), decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 , per avere frequentato, intrattenendo con lei relazione sentimentale, Fu.Sa.,... dipendente ASL di Caserta, persona sottoposta a procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 582 e 388, comma secondo, cod. pen., su denuncia del coniuge in corso di separazione Le.Lu., trattati dal dr. Ce.Do. quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (proc. n.ri 1708/07-21 e 15546/07-21, assegnati originariamente a diversi magistrati e successivamente riuniti al proc. n. 10342/07-21, assegnato al dr. Ce.Do.), che, nonostante tali gravi ragioni di convenienza e pertanto in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, ometteva di astenersi dalla trattazione dei suddetti procedimenti nonché dalla trattazione del procedimento n. 10342/2007-21 (cui vennero riuniti i procedimenti originariamente rubricati con i diversi numeri di R.G. di cui si è detto e definito dal Magistrato con richiesta di archiviazione in data 7 maggio 2010), in cui la Fu.Sa. risultava a sua volta querelante del coniuge in corso di separazione per i reati di cui agli articoli 610 , 612 e 594 cod. pen. ; ciò in violazione dell'articolo 52, comma primo, cod. proc. pen., come interpretato, a fini disciplinari, dalla sentenza Sez. Un. n. 21853 del 2012 e dalla sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 126 del 14 luglio 2014. Tale comportamento costituisce condotta penalmente rilevante, allo stato contestata dal pubblico ministero come violazione degli articoli 81, secondo comma, e 323, cod. pen., nell'invito a comparire notificato il 9 novembre 2015. Fatti commessi sino al 7 maggio 2010 ed accertati in data 16 dicembre 2015 . Il corrispondente processo ha tratto origine dal procedimento penale n. 48023/14 R.G.N.R., iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha visto il dott. Ce.Do. persona sottoposta ad indagini in relazione alle ipotesi di reato ex articolo 110, 416-bis, 319, 326, 323, cod. pen., articolo 7 della legge n. 203/1991 ed imputato dei delitti di cui agli articolo 323 cod. pen. e 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Il 18 luglio 2016, il Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta formulata dall'Ufficio di Procura a seguito di stralcio, ha disposto con decreto l'archiviazione del procedimento in relazione alle ipotesi di cui agli articolo 110, 416-bis, 319, 326, 323 cod. pen., articolo 7, della legge n. 203/1991. Con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli articolo 323 cod. pen. e 8 della legge n. 74 del 2000, la Corte di Appello di Roma, sezione III penale, il 15 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 13 novembre 2017, ha assolto il dott. Ce.Do. dai reati a lui ascritti con formula perché il fatto non sussiste , con pronuncia passata in giudicato. A seguito del promovimento dell'azione disciplinare, posto che gli addebiti si fondavano sui medesimi fatti oggetto dell'accertamento in sede penale, è stata disposta, nella fase delle indagini disciplinari, la sospensione del procedimento (rectius: dei termini del procedimento) per pregiudizialità penale . Solo a seguito del passaggio in giudicato della menzionata sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Roma, revocata la sospensione per pregiudizialità della vicenda, il procedimento disciplinare ha ripreso il proprio iter. 2. Con la sentenza oggi impugnata, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo aver premesso che, Per comprendere,..., con la dovuta cognizione di causa, l'intera vicenda qui oggetto di complessiva trattazione, è necessario, anzitutto, prendere le mosse e dare atto dell'origine, dello sviluppo e dei risvolti di cui all'istruito (e definito) giudizio penale : a) ha descritto il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma del 13 novembre 2017; b) ha riportato le dichiarazioni rese nel corrispondente giudizio da Ru.Ra.: i) in generale , in ordine ai rapporti intercorsi con il dott. Ce.Do.; ii) relative alla vicenda riguardanti, in particolare, il rapporto tra il dott. Ce.Do. e la dott.ssa Fu.Sa., inizialmente solo di tipo lavorativo, poi evolutosi in rapporto sentimentale; iii) concernenti l'insorgere dei rapporti tra l'incolpato ed i vertici nazionali dell'associazione Coldiretti, nonché il meccanismo della cd. retrocessione in base al quale la Coldiretti, non potendo erogare, attesa la qualità di magistrato, una somma economica a titolo di corrispettivo per le prestazioni tecniche e scientifiche espletate dal dott. Ce.Do. in favore della medesima Confederazione agraria, aggira l'ostacolo sulla base del seguente meccanismo: il Ru.Ra. emette delle fatture per prestazioni inesistenti in favore delle singole Coldiretti locali e l'associazione Coldiretti Centrale, attraverso lo schermo dei predetti documenti contabili, eroga la somma, ivi contenuta, in favore dell'emittente che, poi, una volta ricevuto il corrispettivo sul proprio conto corrente, provvede a consegnarlo in contanti al suo mentore dott. Ce.Do. ; c) ha ricordato la valutazione del Tribunale di Roma in ordine sia alle dichiarazioni rese da Ru.Ra. che ai capi di imputazione contestati all'incolpato; d) ha descritto il contenuto della sentenza della Corte di appello di Roma del 15 ottobre 2020. 2.1. Successivamente, la stessa ha proceduto alle valutazioni ritenute di sua competenza in ordine agli addebiti ascritti al dott. Ce.Do. In particolare: i) ha disatteso alcune eccezioni preliminari e processuali formulate da quest'ultimo (aventi ad oggetto: la decadenza del termine di conclusione del procedimento previsto dall' articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006 ; l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese da Ru.Ra. nel procedimento penale; i rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare); ii) ha autonomamente valutato le dichiarazioni del Ru.Ra., ritenute certamente utilizzabili in sede disciplinare, vagliandone l'attendibilità (intrinseca ed estrinseca), ricercandone i cd. riscontri esterni e considerando pure le obiezioni sollevate, su tali punti, dalla difesa dell'incolpato. Ha opinato, in proposito, che, In definitiva, si può affermare che, alla stregua della verifica compiuta e delle eccezioni elevate a riguardo, Ru.Ra. è dichiarante che si rivela attendibile tanto sotto il profilo intrinseco, vale a dire in ordine alla genuinità, spontaneità e precisione del suo narrato, quanto sotto quello estrinseco, avuto riguardo, cioè, alla compatibilità della sua versione con i dati del contesto di riferimento , puntualizzando, altresì, che Naturalmente,..., altro è la credibilità in sé del propalante, altra e diversa cosa è l'acquisizione della prova che, al di là di ogni ordinaria incertezza, è volta ad attestare l'integrazione del singolo illecito disciplinare ascritto nella specie al magistrato incolpato..., quest'ultima e decisiva verifica presuppone, com'è naturale che sia e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nei termini introduttivi riferiti, il vaglio dell'esistenza di eventuali riscontri esterni alla tesi del dichiarante in uno alla disamina complessiva delle risultanze raccolte e della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa ; iii) ha dichiarato il dott. Ce.Do. responsabile delle incolpazioni di cui al già descritto capo E), limitatamente agli illeciti di cui agli articolo 1, comma 1, 2 , comma 1, lett. c), e 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 109 del 2006 , avendo considerato raggiunta, quanto a questi ultimi, la prova della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Lo ha assolto, invece, dalle incolpazioni di cui al già riportato capo C), non essendo stata raggiunta, in ordine ad esse, analoga prova, nonché dall'illecito di cui all' articolo 4 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109/06 di cui al predetto capo E), per esclusione degli addebiti, posto che, come si è rilevato a suo tempo, questi è stato assolto dal delitto di cui all' articolo 323 c.p. perché il fatto non sussiste con sentenza del 15.10.2020 della Corte di Appello di Roma che ha integralmente riformato sul punto la sentenza penale di condanna di primo grado ; iv) alla luce del disvalore disciplinare degli illeciti concretamente accertati come commessi dall'incolpato, ha ritenuto congruo e proporzionato irrogargli la sanzione della perdita di anzianità per anni due, spiegando le ragioni di tale suo convincimento e le regole di diritto tenute in considerazione; v) ha giudicato insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'esimente della scarsa rilevanza di cui all' articolo 3-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006 , posto che la condotta globale del magistrato, perdurante nel tempo, ad una valutazione complessiva e non atomistica della vicenda, si è rivelata disfunzionale, per la sua gravità, al punto tale da compromettere (sempre in concreto) l'immagine del giudice e il prestigio dell'ordine giudiziario, di talché è giocoforza inferire l'insussistenza della scarsa rilevanza di cui sopra si è detto ; vi) infine, dopo aver rilevato che, con ordinanza del 22.02.2016, è stata disposta la sospensione facoltativa dalla funzioni e dallo stipendio a carico del presente magistrato (anche) rispetto a tutte le incolpazioni, qui oggetto di valutazione , ha ritenuto di dover disporre la revoca della medesima limitatamente alle contestazioni di cui al capo C) nonché all'illecito di cui all' articolo 4 comma 1, lett. d), D.Lgs. 109/06 di cui al capo E), rispetto alle quali, come visto, è qui intercorsa pronuncia di assoluzione, dovendosi, nel resto, e per quanto qui occupa, mantenere inalterata l'efficacia della disposta sospensiva, ricorrendone tutti i presupposti applicativi a seguito dell'intercorso riconoscimento di responsabilità . 3. Per la cassazione dell'appena descritta sentenza, sia il dott. Ce.Do. che, successivamente, il Procuratore Generale presso questa Corte hanno promosso tempestivo ricorso, affidandosi, il primo, a sei motivi ed il secondo ad uno. Il Ministro della Giustizia non ha svolto difese in questa sede. Sono state depositate memorie. Ragioni della decisione Esigenze di chiarezza della motivazione impongono la trattazione separata dei descritti ricorsi proposti dal dott. Ce.Do. e, successivamente, dal Procuratore Generale presso questa Corte avverso la medesima sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. n. 26/2025. A) Il ricorso del dott. Ce.Do. 1. Il primo motivo di questo ricorso prospetta la Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 15, commi 2 (prima parte) e 7 del D.Lgs. n. 109 del 2006. Vizio di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del procedimento per violazione dei termini dell'azione disciplinare . Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la Sezione disciplinare ha respinto l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'incolpato, di decadenza del termine previsto dall'articolo 15, comma 2 (prima parte), del D.Lgs. n. 109 del 2006. Si sostiene che tra la data dell'esercizio dell'azione disciplinare (27 gennaio 2016) e l'ordinanza di sospensione per pregiudizialità penale (17 dicembre 2017) risultano decorsi 1 anno, 10 mesi e 20 giorni. A tale durata... s'impone poi aggiungere un ulteriore periodo di 8 mesi e 20 giorni, pari all'intervallo di tempo intercorso tra la data del passaggio in giudicato della sentenza penale (29 gennaio 2021) e la richiesta di fissazione dell'udienza per la discussione del procedimento avanzata dal Procuratore Generale (18 ottobre 2021). La somma dei due periodi, per un totale di 2 anni, 7 mesi e 10 giorni, supera ampiamente il termine biennale previsto dalla norma. Ebbene, a fronte di tale specifica deduzione, la sentenza ricorsa si limita ad affermare l'asserito rispetto del termine in parola, assumendo, tuttavia, quale dies a quo del secondo periodo la data della revoca dell'ordinanza di sospensione (disposta, inopinatamente dal Procuratore Generale ben nove mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale), e non già dalla data di irrevocabilità di quest'ultima. E così, la Sezione disciplinare non solo non ha fatto buon governo dei canoni normativi di riferimento, ma ha altresì omesso di rispondere al difensore dell'incolpato, la cui eccezione era perimetrata a tale specifica deduzione... A nulla può rilevare, poi, l'effetto retroattivo, a far data dall'8 marzo 2016, attribuito alla sospensione disposta con ordinanza del 17 dicembre 2017. La disposta (e ingiustificata) irretroattività, infatti, si porrebbe, al più, come un mero strumento per recuperare il termine biennale, altrimenti spirato. Si tratta di una discrezionalità non consentita dal sistema normativo di riferimento. Evidente, pertanto, la violazione del termine biennale di cui all'articolo 15, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 109 del 2009 e s'impone, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato . 1.1. Questa doglianza si rivela infondata. Invero, giova ricordare che l' articolo 15 del D.Lgs. n. 109 del 2006 , rubricato Termini dell'azione disciplinare , dopo aver previsto, al comma 1, tra l'altro, che L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia.... , ed aver precisato, al comma 1-bis, che Non può comunque essere promossa l'azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto , dispone: i) al comma 2, che Entro due anni dall'inizio del procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro due anni dalla richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella composizione di cui all' articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , si pronuncia ; ii) al comma 7, che Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta ; iii) al comma 8, tra l'altro, che Il corso dei termini, compreso quello di cui al comma 1-bis, è sospeso: a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il magistrato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;...; d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; d-bis) se, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo; d-ter) se il procedimento è sospeso a seguito di provvedimento a norma dell'articolo 16 . Alla luce della difesa del ricorrente, innanzi illustrata, è decisivo chiarire quale sia la natura del provvedimento di sospensione. Orbene, si è già spiegato, in proposito (cfr., amplius, Cass., SU, n. 9716 del 2024), che, nell'anteriore sistema normativo, di vigenza del principio di pregiudizialità della giurisdizione penale nei confronti delle altre ( articolo 3 cod. proc. pen. ), la sospensione dei termini ha operato in modo automatico, in corrispondenza dell'apertura del processo penale (cfr. Cass., SU, n. 7310 del 2014, in motivazione sub p.to 8.2), sicché il costante orientamento della giurisprudenza ha riconosciuto all'apertura di un procedimento penale, per lo stesso fatto materiale oggetto di verifica disciplinare, l'efficacia sospensiva ipso iure del procedimento disciplinare e la natura meramente dichiarativa del formale provvedimento di richiesta di sospensione assunto dal Procuratore Generale, con la conseguente decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione (allora annuale, giusta il R.D.Lgs. n. 511/1946 ) dalla definizione del procedimento penale (cfr. Cass., SU, n. 6613 del 1993; Cass., SU, n. 13860 del 1991 e la costante giurisprudenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. fino alla sentenza 23 febbraio 2006 n. 40). Il venir meno, con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale con D.P.R. n. 447 del 1988 , di detta pregiudizialità ha avuto come conseguenza la cessazione di un tale automatismo. Per attivare l'effetto sospensivo, in attesa della definizione del giudizio penale relativo agli stessi fatti, del procedimento disciplinare non più necessariamente determinato dalla sua pendenza, per la diversità nelle due ipotesi dei criteri di accertamento della responsabilità in ragione della differenza di bene tutelato (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, nn. 6962 e 15048 del 2019), occorre, quindi, l'assunzione di un provvedimento di sospensione, la cui finalità risiede nell'accertamento di sussistenza in concreto del presupposto della medesimezza del fatto, consistente nell'indagine di identità della vicenda storica dalla quale abbiano tratto origine il procedimento penale e quello disciplinare, a giustificazione della necessaria sospensione del secondo in attesa della definizione del primo (cfr. Cass., SU, n. 9277 del 2020, sub p.ti 13.2, 13.3 della motivazione). Infatti, con principio enunciato nell'esegesi dell'abrogato articolo 59, ultimo comma, del D.P.R. n. 916/1958, mai smentito neppure in riferimento all' articolo 15, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 109/2006 , l'accreditata interpretazione della medesimezza del fatto è in senso non restrittivo: operando la norma non solo in caso di identità tra i fatti oggetto dei due procedimenti, ma anche in presenza della loro comune riferibilità ad una medesima vicenda storica (cfr. Cass., SU, n. 7310 del 2014; Cass., SU, n. 18302 del 2020). Ebbene, il provvedimento di sospensione, necessario per la ragione detta, ha un'evidente natura dichiarativa, occorrendo che si coordini con la disposizione dell'appena citato articolo 15, comma 8, del D.Lgs. n 109 del 2006, secondo cui (giova ribadirlo): Il corso dei termini del procedimento disciplinare è sospeso... se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale... . Sicché, l'effetto sospensivo ope legis ( è sospeso ), stabilito dalla legge in dipendenza dell'avvenuto esercizio ( è stata esercitata ) dell'azione penale per il medesimo fatto , è assicurato da un provvedimento (necessario) di sospensione di natura dichiarativa, che è ricognitivo della medesimezza del fatto e che quindi opera con effetto retroattivo dalla data di esercizio dell'azione penale. È innegabile, peraltro, - come osservato, affatto condivisibilmente, nella memoria del Procuratore Generale datata 16 settembre 2025 - la validità di questo principio anche in relazione al provvedimento con cui, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale, è disposta la revoca dell'ordinanza di sospensione, quale atto propedeutico alla richiesta di fissazione dell'udienza per la discussione orale del procedimento: invero, la ratio della natura dichiarativa del provvedimento di sospensione deriva dal carattere meramente ricognitivo (della medesimezza del fatto penale/disciplinare) di detto provvedimento ed essa non muta in relazione al provvedimento di revoca che consegue al passaggio in giudicato della sentenza con identico effetto ricognitivo. Fermo quanto precede, ne consegue, allora, che, nell'odierna fattispecie, se, da un lato, ai fini del calcolo del periodo di sospensione ex articolo 15, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 109 del 2006 , occorre doverosamente fare riferimento alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nel caso di specie, 29 gennaio 2021), prescindendo dalla data di emissione del provvedimento di revoca della sospensione, dall'altro, e correttamente, il computo di quel periodo deve tenere conto che la sospensione per pregiudizialità penale di cui al provvedimento del 17 dicembre 2017 è stata operante, in virtù della sua natura dichiarativa, fin dall'8 marzo 2016, avuto riguardo alla data (incontroversa tra le parti) di esercizio dell'azione penale. Ne deriva, così, che tra la data di esercizio dell'azione disciplinare (27 gennaio 2016) e quella di operatività dell'ordinanza di sospensione per pregiudizialità penale (8 marzo 2016) erano decorsi un mese e dieci giorni, sicché, pure aggiungendo a tale periodo quello di 8 mesi e 20 giorni, pari all'intervallo di tempo tra la data del passaggio in giudicato della sentenza penale emessa (dalla Corte di appello, di Roma, III Sezione penale, il 15 ottobre 2020) nei confronti dell'incolpato (29 gennaio 2021) e la richiesta di fissazione dell'udienza per la discussione del procedimento (18 ottobre 2021), il termine di due anni in esame risulta essere stato certamente rispettato. 2. Il secondo motivo di questo ricorso prospetta la Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., per inosservanza di norme processuali previste a pena d'inutilizzabilità, laddove la sentenza ricorsa ha ritenuto di utilizzare le intercettazioni telefoniche per affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato, in contrasto con gli articolo 266 , 270 e 271 c.p.p. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione . Viene contestata alla Sezione Disciplinare la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche al fine di fondare il pronunciamento di condanna in relazione all'incolpazione sub E). Il riferimento è alle risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale n. 48023/14 R.G.N.R., pregiudiziale rispetto a questo giudizio disciplinare, già dichiarate inutilizzabili, da parte della Corte di Appello di Roma, con la sentenza di assoluzione n. 7552/2020 proprio in relazione a quegli stessi e specifici fatti di cui alla cd. vicenda Fu.Sa. Si assume che la sentenza impugnata ha omesso di fornire idonea risposta agli interrogativi posti dalla difesa dell'incolpato, limitandosi ad invocare il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto (cfr. Cass., SU, n. 741 del 2020; Cass., SU, n. 14552 del 2017; Cass., SU, n. 3271 del 2013; Cass., SU, n. 15314 del 2010), senza tuttavia affrontare e, meno che mai superare, le deduzioni di quella difesa. Richiamandosi il contenuto della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Emina c. Turchia, 9 marzo 2021), intervenuta sull'assetto del procedimento disciplinare a carico dei magistrati nell'ordinamento turco, si deduce che: i) la Corte EDU ha affermato che le intercettazioni non possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare, dal momento che quest'ultimo altro non è che una branca del penale e dunque parificabile ad esso ; ii) D'altra parte, si è al cospetto di norme del codice di procedura penale e quindi di norme generali dell'ordinamento. E così, se ne ricava che l'attività intercettiva debba sempre essere eseguita nel rispetto dei diritti fondamentali, i quali potrebbero essere limitati solo compatibilmente con la riserva di legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Ci si chiede, dunque, se e in che misura le disposizioni contenute negli articolo 16 e 18 del decreto legislativo 109 del 2006 , possano comportare in modo costituzionalmente orientato l'utilizzo delle intercettazioni in sede disciplinare, trattandosi di una estensione in malam partem del dettato codicistico che richiederebbe invece l'intervento del legislatore. Illegittima è, pertanto, l'utilizzazione delle intercettazioni operata dalla Sezione giudicante: l'istruttoria disciplinare deve, pertanto, essere depurata da tutto ciò che nella motivazione viene riferito alle intercettazioni e, così operando, non residua che una decisione la quale, poiché già zoppa, ha provato maldestramente ad utilizzare protesi non consentite . 2.1. Questa doglianza si rivela infondata. Invero, come ancora ricordato da Cass., SU, n. 13319 del 2024 (cfr. pag. 47, par. 7.2. della motivazione), costituisce ius receptum l'orientamento alla stregua del quale il procedimento disciplinare a carico dei magistrati si caratterizza per una indubbia specialità, essendo marcatamente orientato all'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'addebito disciplinare, al fine di consentire il controllo più penetrante sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati e, in tal modo, alimentare la fiducia dei consociati nell'Ordine giudiziario. Ciò giustifica l'ampio potere di indagine del Pubblico Ministero, prima, e il non meno ampio potere officioso della Sezione disciplinare, poi, nell'acquisire la prova dell'illecito disciplinare. Se ne è tratta la conseguenza che il rispetto delle regole del codice di procedura penale, prescritto tanto nella fase delle indagini ( articolo 16 D.Lgs. n. 109 del 2006 ) quanto in quella del giudizio (articolo 18 dello stesso decreto), va coniugato con la specialità del procedimento disciplinare ed è questa la ratio della clausola di compatibilità ( si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale ) contenuta in entrambe le disposizioni citate. Il legislatore ha inteso salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall' articolo 105 Cost. al Consiglio Superiore della Magistratura e, pertanto, i richiami al codice di procedura penale vanno interpretati restrittivamente (cfr., fra le tante, Cass., SU, nn. 28263 e 7768 del 2023; Cass., SU, n. 18203 del 2020), con la conseguenza dell'inapplicabilità della disciplina processuale richiamata sia in presenza di disposizioni speciali derogatorie, sia in caso di incompatibilità della stessa con la natura del procedimento. Va ricordato, altresì, che l'orientamento espresso da queste Sezioni Unite sull'inapplicabilità al procedimento disciplinare a carico di magistrati dell' articolo 270 cod. proc. pen. è risalente nel tempo (cfr. Cass., SU, nn. 12717 e 27292 del 2009) e fin dalle prime pronunce si è fatto leva, da un lato, proprio sull'accentuato potere d'ufficio, prima dell'inquirente e poi dello stesso organo giudicante, riconosciuto, quanto alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di prova dell'illecito disciplinare del magistrato, dagli articolo 16 e 18 del D.Lgs. n. 109 del 2006 , potere rilevante, come si è appena spiegato, ai fini dell'applicazione della clausola di riserva di compatibilità nell'applicazione della disciplina processuale penalistica; dall'altro, sulla finalità e sulla ratio dell'articolo 270 cod. proc. che, si è detto, non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni, ma impedisce solo che sulle stesse possa essere fondato l'accertamento della responsabilità penale, giacché in tal caso, venendo in rilievo la libertà personale dell'indagato o dell'imputato, possono essere giustificate limitazioni più stringenti all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Le argomentazioni poste a fondamento del principio enunciato sono state riprese e sviluppate da queste Sezioni Unite in successive pronunce (cfr. Cass., SU. nn. 9390, 9391 e 22302 del 2021; Cass., SU, nn. 6910 e 12963 del 2022; Cass., SU, nn. 7768 e 8034 del 2023; Cass., SU, nn. 8492 e 13319 del 2024), con le quali si è ulteriormente precisato che: a) la ratio della clausola di compatibilità va individuata nella volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire, nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato assicurato dalla natura giurisdizionale dell'intero procedimento, l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall' articolo 105 Cost. al C.S.M.; b) il diritto inviolabile dei singoli alla libertà ed alla segretezza delle loro comunicazioni è soggetto ad un bilanciamento con gli altri valori costituzionali, perché, come evidenziato dal Giudice delle leggi nella motivazione della sentenza 9 maggio 2013 n. 85, tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona ; c) di questo bilanciamento è espressione la disciplina dettata dal legislatore per il procedimento disciplinare a carico di magistrati, che tende a garantire il corretto funzionamento della giustizia ed è funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione, specialmente quando l'incolpazione disciplinare abbia ad oggetto l'interferenza nella attività giudiziaria, che attenta ai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità del giudice ( articolo 101, comma 2 , e 111, comma 2, Cost. ) e di parità delle parti ( articolo 111, comma 2, Cost. ), consustanziali allo stesso principio di eguaglianza davanti alla legge scolpito nel comma 1 dell' articolo 3 della Costituzione ; d) la complessiva disciplina sulla responsabilità disciplinare dei magistrati dettata dal D.Lgs. n. 109 del 2006 mira ad assicurare il prestigio dell'ordine giudiziario che rientra senza dubbio tra i più rilevanti dei beni costituzionalmente protetti (così già Corte cost. 15 giugno 1976 n. 145), in quanto volto a preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nel suo complesso ( articolo 104 Cost. ), sicché la particolare natura del bene protetto giustifica una disciplina differenziata ed il bilanciamento fra l'esigenza di una più rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario ed il diritto di difesa del singolo magistrato si realizza attraverso la previsione del carattere giurisdizionale del procedimento, che implica il riconoscimento in favore dell'incolpato di garanzie ignote ad altri settori (in tal senso la citata Corte cost. n. 145/1976 ); e) dette garanzie, quanto alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, comportano che, nel procedimento disciplinare, l'incolpato ha la piena facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta, giacché la clausola di compatibilità impedisce solo l'applicazione dell' articolo 270 cod. proc. pen. , non già il controllo giurisdizionale imposto dal secondo comma dell' articolo 15 Cost. Si tratta, dunque, di un orientamento dal quale queste Sezioni Unite non hanno motivo di discostarsi, perché lo stesso valorizza il particolare rilievo assunto nell'attuale assetto costituzionale dai principi sanciti dal titolo IV della parte II della Costituzione, alla luce dei quali si coglie la peculiarità del potere disciplinare esercitato nei confronti del magistrato, potere con il quale non ci si limita a far valere l'inadempimento degli obblighi che derivano in capo al prestatore dal rapporto di lavoro, bensì si agisce a tutela di interessi generali, in quanto i comportamenti che minano il prestigio dell'ordine giudiziario, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si risolvono in una lesione dei diritti e delle libertà dei cittadini, alla cui tutela le disposizioni dettate dal Costituente sulla giurisdizione e sull'ordinamento giurisdizionale sono finalizzate. È significativo sottolineare, al riguardo, che, nella motivazione della citata pronuncia n. 157 del 2023, la Corte costituzionale ha ritenuto necessario richiamare in premessa il principio enunciato da queste Sezioni Unite e dalla Sezione disciplinare del C.S.M. sull'utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento disciplinare perché funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione , mostrando, quindi, di condividerne il fondamento. D'altro canto, come è stato già evidenziato, la strumentalità delle garanzie riconosciute alla magistratura rispetto alla tutela degli interessi generali della collettività appartiene al patrimonio comune della tradizione giuridica Europea (e non solo), come la stessa Corte EDU ha avuto modo di ribadire, affermando che le questioni che riguardano il funzionamento della giustizia, istituzione essenziale in qualsiasi società democratica, rientrano nell'interesse generale e che l'azione del potere giudiziario, garante della giustizia, valore fondamentale in uno Stato di diritto,... ha bisogno della fiducia dei cittadini per prosperare (sentenza 9 luglio 2013, Di Giovanni c. la Repubblica italiana, p. 71) (cfr. Cass., SU, n. 22302/2021). Sul piano del diritto interno, quindi, il bilanciamento operato dal D.Lgs. n. 109 del 2006 , come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fra l'esigenza di rendere efficace l'attività di accertamento e di repressione degli illeciti disciplinari e la tutela del diritto del singolo alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni è pienamente conforme al dettato costituzionale e si giustifica in ragione degli interessi che vengono in rilievo. Quanto alla compatibilità di detto orientamento con il diritto convenzionale, ed in particolare con l'articolo 8 della CEDU, il tema è stato ampiamente trattato da queste Sezioni Unite nelle citate pronunce n. 9390/2021 e n. 22302/2021, nonché nei successivi arresti che alle stesse hanno fatto rinvio, e, all'esito di un'approfondita disamina della giurisprudenza della Corte EDU, è stato escluso che possano essere utilmente invocate, in relazione all'utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, le decisioni della Corte alle quali anche in questa sede ha fatto riferimento la difesa del ricorrente. In continuità con quanto evidenziato nelle pronunce sopra citate, occorre qui ribadire che: a) nella giurisprudenza della Corte EDU, la dedotta violazione dell'articolo 8 della Convenzione è stata apprezzata, in riferimento alle intercettazioni disposte nel processo penale e poi utilizzate in un procedimento disciplinare, sotto due distinti profili, ossia, da un lato, la presenza, o meno, di una base legale per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem, dall'altro la possibilità di esercitare sulle intercettazioni, disposte nel giudizio a quo, un controllo efficace anche nel diverso procedimento nel quale le intercettazioni medesime sono state acquisite; b) è in relazione alla mancanza di una o di entrambe dette condizioni che la Corte ha ritenuto integrata la denunciata violazione dell'articolo 8, perché l'utilizzazione era avvenuta in violazione del diritto nazionale che prevedeva la distruzione delle risultanze dell'attività di captazione (sentenza 5 luglio 2021 Emina contro Turchia; sentenza 7 giugno 2016 Karabeyo contro Turchia) o perché non era stato consentito alla parte di esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento ad quem quanto alla validità delle intercettazioni (sentenza 29 marzo 2005 Matheron contro Francia); c) sulla base dei principi richiamati alla lettera a), la Corte di Strasburgo, invece, con le sentenze Versini-Campinchi et Crasnianskì contro Francia (del 16 giugno 2016) e Terrazzoni contro Francia (del 29 giugno 2016), ha escluso la sussistenza della dedotta violazione del diritto tutelato dall'articolo 8 CEDU, in quanto alle ricorrenti era stato consentito di: chiedere l'esclusione dal procedimento disciplinare della trascrizione dell'intercettazione in quanto illegale; consultare la registrazione e la trascrizione dell'intercettazione, nonché spiegare dinanzi al Consiglio Superiore la conversazione intercettata, ricevendo comunicazione di tutti gli atti e con la facoltà di chiedere, sempre nell'ambito del procedimento disciplinare, l'esclusione della trascrizione controversa. Se questi sono i principi alla stregua dei quali deve essere valutata la conformità del diritto interno a quello convenzionale, non vi è ragione per pervenire a conclusioni diverse da quelle già espresse da queste Sezioni Unite, perché l'utilizzo nel procedimento disciplinare a carico di magistrati delle intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni disposte nel procedimento penale si fonda sugli articolo 16 e 18 del D.Lgs. n. 109 del 2006 , che integrano una base legale rispondente al criterio convenzionale, recentemente ribadito dalla Corte EDU con sentenza 12 gennaio 2023 Potoczká e Adame contro Slovacchia, secondo cui l'espressione prevista dalla legge esige in generale, in primo luogo, che la misura contestata debba avere qualche base nel diritto interno; ciò rinvia anche alla qualità della legge in questione, esigendo che essa debba essere compatibile con lo stato di diritto e accessibile alla persona interessata, la quale deve, inoltre, essere in grado di prevederne le conseguenze per lei....Pertanto, il diritto interno deve essere sufficientemente chiaro nei suoi termini per fornire alle persone un'adeguata indicazione delle circostanze e delle condizioni alle quali le autorità pubbliche sono autorizzate a ricorrere a tali misure . La costante interpretazione del diritto interno alla quale si è già fatto riferimento va apprezzata ai fini dell'individuazione della base legale perché, sempre secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il termine legge va inteso nella sua accezione materiale e non formale ; in un ambito coperto dal diritto scritto, la legge è il testo in vigore come i giudici competenti lo hanno interpretato (sentenza 17 marzo 2016 Capriotti contro Italia). Ne discende che, a fronte di un dato normativo chiaro nel riconoscere un ampio potere di acquisizione degli atti in entrambe le fasi che scandiscono il procedimento disciplinare e di un altrettanto chiaro orientamento espresso dalla giurisprudenza sull'utilizzabilità delle intercettazioni, non si può dubitare della sussistenza del requisito della prevedibilità, perché, come già queste Sezioni Unite hanno rimarcato, i magistrati ordinari, in ragione dello status professionale rivestito, sono tenuti a conoscere principi e regole che disciplinano il loro ordinamento, anche in relazione agli aspetti inerenti all'esercizio del potere disciplinare (cfr. Cass. SU. n. 22302 del 2021). Nessuna incertezza, poi, può sussistere circa la ricorrenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla Corte EDU quanto al pieno diritto di difesa che nel procedimento ad quem deve essere assicurato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è garantito dal carattere giurisdizionale del procedimento nonché dall'applicazione dei principi, egualmente consolidati, enunciati da questa Corte e già descritti precedentemente (cfr. pag. 18, ultima parte, di questa motivazione). Orbene, la sentenza impugnata si rivela, in parte qua, assolutamente coerente con i suddetti principi, sicché la stessa non merita censura sul punto in quanto conforme a diritto e priva di qualsivoglia confutazione difensiva concretamente idonea a contrastare il descritto, costante orientamento del massimo consesso di legittimità, altresì dovendo rimarcarsi che nessuna puntuale doglianza risulta essere stata svolta in ordine ad una ipotetica illegale acquisizione contra legem delle intercettazioni di cui oggi si discute nello specifico procedimento penale nel quale furono disposte. 3. Il terzo motivo di questo ricorso denuncia la Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., per inosservanza del disposto dell' articolo 20, comma 3, D.Lgs. n. 109 del 2006 , in relazione alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti dell'incolpato. Mancato rispetto dell'autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento che il fatto contestato non sussiste. Travisamento della prova, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione . Si deduce che la decisione impugnata è gravata da un ulteriore vizio laddove, a fronte di una sentenza di assoluzione con formula perché il fatto non sussiste , ha ritenuto, in relazione a quelle stesse condotte, configurabile l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare di cui al capo sub E. Tanto, in evidente violazione del disposto di cui all' articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 109 del 2006 che, come noto, dispone che ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione . Si assume che La Sezione Disciplinare, invero, ha erroneamente ritenuto provate le condotte contestate, pronunciando condanna nei confronti del Magistrato, sostenendo - immotivatamente e in spregio alla lettera della norma - la tesi di una rilevante discrezionalità nella decisione . In altri termini, anziché prendere atto di tale esiziale accertamento, la Sezione Disciplinare è andata ben oltre, asserendo di poter autonomamente valutare quelle stesse prove raccolte nel processo penale, per pervenire ad un giudizio diametralmente opposto (da un lato - per gli stessi fatti - l'assoluzione piena, dall'altro lato, la condanna disciplinare). Tanto, utilizzando argomentazioni errate sia in fatto (evidenti i travisamenti), che in diritto, meramente strumentali all'aggiramento del chiaro disposto normativo . 3.1. Questa doglianza si rivela fondata nei sensi di cui appresso. L'addebito mosso all'incolpato ex articolo 1, comma 1, 2 , comma 1, lett. e), e 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 109/06 (unica contestazione oggi residuata proprio a seguito ed in ragione del pieno proscioglimento in sede penale per i fatti oggetto delle ulteriori contestazioni disciplinari originarie), riguarda il fatto della sussistenza e protrazione di una sua frequentazione con la dott.ssa Fu.Sa., intrattenendo con quest'ultima una relazione sentimentale, e della connessione di tale relazione con il perfezionamento delle fattispecie disciplinarmente rilevante, ex articolo 2, comma 1, lett. c), e 3, comma 1, lett. b), cit. Nessun dubbio, poi, è ravvisabile quanto alla sostanziale coincidenza tra i fatti riguardanti la suddetta contestazione disciplinare e quelli posti a base della imputazione penale del dott. Ce.Do. In proposito, è sufficiente il mero raffronto tra il capo penale sub A) di imputazione, dal quale l'odierno ricorrente è stato assolto con la formula il fatto non sussiste , ed il capo disciplinare sub E) della incolpazione, per il quale, invece, è intervenuta condanna da parte della Sezione disciplinare: entrambi tali capi, del resto, sono stati riprodotti in ricorso proprio a questo fine (cfr., amplius, pag. 13-15). Il quadro di riferimento è costituito dalla pronuncia assolutoria dell'odierno ricorrente, per insussistenza di fatti di abuso d'ufficio, resa dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 15 ottobre 2020, pacificamente divenuta definitiva. In particolare, si legge nella decisione oggi impugnata (cfr. pag. 29 e ss.) che la indicata Corte d'Appello, con l'appena menzionata statuizione, ha integralmente riformato la sentenza di condanna del 13.11.17 di primo grado, posto che, a seguito dell'appello proposto dal solo imputato, la medesima corte lo ha assolto, perché il fatto non sussiste , dal reato (abuso di ufficio) suddetto, in relazione al quale in prime cure vi era stata una pronuncia di n.l.p. per sopravvenuta prescrizione con ritenuta sussistenza del fatto ascritto . In ordine a quell'addebito, la corte capitolina: i) ha dichiarato l'inutilizzabilità, ai fini di prova, del contenuto delle intercettazioni poste a sostegno del delitto di abuso d'ufficio, ritenendo il Giudice che tali captazioni fossero state validamente disposte in un altro procedimento penale che, sempre a carico dell'incolpato, aveva ad oggetto, nondimeno, l'ipotizzata realizzazione dei reati di cui agli articolo 416-bis e 319-quater c.p. , di talché le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini dell'accusa di cui al reato previsto (al tempo) dall' articolo 323 cod. pen. , per il quale non era consentita l'attivazione, ex articolo 266 cod. proc. pen. , dell'attività di intercettazione e le cui vicende fattuali (come descritte nel corrispondente capo d'imputazione) non presentavano alcuna connessione rispetto ai fatti oggetto dell'originaria (e diversa) indagine che aveva giustificato la loro attivazione. Pertanto, la corte di appello ha ritenuto violato il disposto, vigente in materia, di cui all' articolo 270 cod. proc. pen. , come modificato dalla novella di cui alla L. n. 7/2020 ; ii) una volta espunto dalla cornice probatoria il contenuto delle intercettazioni, sulla cui base il Tribunale di Roma aveva fondato il suo giudizio di responsabilità, il Giudice di secondo grado ha assolto il dott. Ce.Do. dal delitto di abuso di ufficio, valutando le residue risultanze esistenti in materia, vale a dire: a) le dichiarazioni della dott.ssa Fu.Sa., che ha collocato la relazione sentimentale con il P.M. a partire dal 2013, e, dunque, in epoca successiva ai fatti incriminati, laddove la stessa era stata ritenuta inattendibile in primo grado rispetto al contenuto delle intercettazioni assunte in atti; b) la deposizione del teste Palmiero, operante di p.g. delegato alle indagini nei procedimenti riuniti ed inerenti alle reciproche accuse tra gli ex coniugi Fu.Sa./Le.Lu. di cui al capo di imputazione predetto, che ha confermato in giudizio la correttezza professionale dell'operato dell'imputato rispetto alla trattazione dei suddetti procedimenti, mentre, seppure per una tema probatorio diverso, relativo al vaglio della credibilità di Ru.Ra., lo stesso era stato ritenuto nel primo giudizio parzialmente inattendibile per la sua vicinanza lavorativa al medesimo dott. Ce.Do.; c) il contenuto delle dichiarazioni spontanee dell'odierno ricorrente che, in ordine all'addebito in questione, ha riferito di non avere mai inteso aiutare o danneggiare arbitrariamente, illegalmente o abusivamente alcuno . Da ultimo, il Giudice penale di secondo grado ha ritenuto che la prova a carico, nel caso di specie, giammai potesse rinvenirsi nelle congetturali deduzioni in proposito tratte dal Ru.Ra., allorquando, in assenza di precisa contestualizzazione cronologica, avrebbe più volte notato la vettura della Fu.Sa. parcheggiata nei pressi della propria dependance, ove l'imputato dimorava, ovvero affidandosi alle sue personali sensazioni, allorquando avrebbe percepito una particolare attenzione, cura e riservatezza da parte del Ce.Do. nella gestione dei fascicoli in parola; quanto, infine, alle asserite confidenze che la Fu.Sa. gli avrebbe fatto in proposito, qui richiamandosi le condivisibili argomentazioni illustrate dalla difesa con il sesto motivo di appello in punto di dubbia attendibilità del Ru.Ra., le stesse sono state, invero, decisamente smentite al dibattimento dalla Fu.Sa. medesima . Allo stesso tempo, non ha ravvisato, nel caso di specie, l'elemento costitutivo dell'ingiusto vantaggio patrimoniale procurato alla Fu.Sa. né il correlativo ingiusto danno arrecato all'ex coniuge Le.Lu., quali requisiti posti a base dell'imputazione di abuso di ufficio. In definitiva, quindi, la Corte d'Appello penale di Roma, una volta considerato inutilizzabile il contenuto delle già più volte citate intercettazioni telefoniche, ha ritenuto, all'esito della disamina delle residue emergenze in atti, l'assoluta mancanza di prova in ordine alla sussistenza del reato di abuso di ufficio contestato al dott. Ce.Do. e del conseguente obbligo di astensione gravante su quest'ultimo (cfr. pag. 26 della sentenza n. 7552/2020 della medesima corte, laddove si legge, tra l'altro, che dovendosi espungere, in quanto inutilizzabili, a fini di prova, tanto la conversazione intercettata e trascritta intervenuta tra il Ce.Do. e la Fu.Sa. in data 20.10.2014... rilevante con riferimento al reato contestato sub A), quanto le dichiarazioni accusatorie rese dal Ru.Ra. con riferimento al reato contestato al capo C), osserva la Corte come, nel merito, alla luce delle residue risultanze emerse dall'espletata istruttoria dibattimentale, all'evidenza tali ipotesi accusatorie non risultino provate. Segnatamente, con particolare riferimento ai fatti di abuso d'ufficio contestati al Ce.Do. al capo A), una volta espunta quella prova dallo stesso Tribunale definita decisiva al fine di ritenere acclarata la posizione di conflitto di interesse - e del conseguente obbligo di astensione gravante sull'imputato - che il Ce.Do. avrebbe rivestito a cagione della relazione sentimentale intrattenuta con la Fu.Sa. nella concomitanza temporale di quella relazione rispetto alla trattazione dei procedimenti che la stessa riguardavano, ne consegue l'assoluta mancanza di prova in ordine alla sussistenza del reato contestato al Ce.Do. . Conclusione sostanzialmente analoga si rinviene anche alla successiva sua pagina n. 28). 3.1. Orbene, costituisce costante indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati ex articolo 20 della legge n. 109/06, che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi sia i presupposti delle rispettive responsabilità sia i beni giuridici protetti, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare (cfr. Cass., SU. n. 23778/2010; Cass., SU, n. 14344/2015; Cass., SU, n. 20385 del 201). La decisione impugnata, allora, si rivela erronea laddove ha osservato, a pag. 45, che ... l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva del 15.10.2020 della Corte di Appello non può vincolare in questa sede, posto che esso non è stato compiuto con riguardo alla materialità del fatto nell'accezione intesa, laddove, come visto, la pronuncia si è basata su ragioni processuali che, nel dichiarare inutilizzabili le precipue fonti di prova poste a sostegno dell'accusa, hanno fortemente ridotto l'alveo probatorio suscettibile di valutazione, cosa che, di contro, non ricorre nel presente giudizio nel quale le suddette precipue fonti sono pienamente vagliabili, in quanto tali, dalla Sez. Consiliare . Invero, trattasi di affermazione non coerente con il richiamato indirizzo ermeneutico nella misura in cui ha preteso di considerare come non vincolante per la Sezione disciplinare l'esito assolutorio predetto perché dovuto, sostanzialmente, alle modalità procedimentali (inutilizzabilità di alcuni elementi istruttori ed impossibilità di ricavare da quelli residui la prova della sussistenza del fatto reato e del conseguente obbligo di astensione) con cui quella corte è giunta a ritenere insussistente la prova del fatto reato e del conseguente obbligo di astensione contestati all'incolpato (cfr. pag. 46 della decisione oggi impugnata, dove si legge che non c'è alcun vincolo in materia del giudicato assolutorio penale rispetto agli addebiti qui in contestazione, laddove in questa sede saranno peraltro valutate le risultanze ritenute non utilizzabili nel giudizio di incriminazione , l'omessa valutazione delle quali non ha condotto la Corte di Appello ad un accertamento globale in ordine alla materialità delle vicende ivi ascritte, unicamente rilevante in questa sede ai sensi del disposto di cui all'articolo 20 comma 3 cit. D.Lgs. (cfr. Pag. 46 della decisione qui impugnata). È evidente, allora, che, così opinando e, per l'effetto, operando, la Sezione disciplinare, lungi dal procedere ad una mera, sebbene nuova, valutazione dei medesimi accadimenti, già ponderati dal giudice penale, nell'ottica dell'illecito disciplinare, - attività, questa, certamente consentitale, stante la diversità della sua prospettiva rispetto a quella del processo penale in ragione della diversità di interessi da esse rispettivamente tutelati - ha inteso ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione dell'odierno ricorrente (affatto corrispondente, giova ribadirlo, a quello oggetto di imputazione penale a carico dell'odierno ricorrente) in modo differente da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, procedendo al relativo accertamento secondo modalità diverse da quelle fondanti la decisione penale divenuta definitiva, così compiendo, tuttavia, un'attività preclusa alla Sezione stessa giusta l' articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 109 del 2006 . Ragione, per cui, nemmeno persuade l'osservazione del Procuratore Generale (cfr. pag. 7 della sua memoria datata 16 settembre 2025) secondo cui se è vero che la Corte territoriale, nel pronunciare l'assoluzione, ha tenuto conto anche di elementi probatori ulteriori rispetto all'indicata conversazione del 20.10.2014 - ovvero sia della testimonianza della Fu.Sa., che ha negato di aver intrattenuto all'epoca dei fatti una relazione sentimentale con il Ce.Do., sia della deposizione del suo ex coniuge, che pure si è espresso in termini negatori, sia ancora delle spontanee dichiarazioni rese dal Ce.Do. - nondimeno ciò che in sede penale si è rivelato dirimente è la valutazione di decisività della prova ritenuta inutilizzabile, rispetto alla quale i menzionati elementi dichiarativi hanno assunto valore meramente sussidiario e, comunque, non tale da giustificare di per sé soli l'assoluzione . Ne consegue, quindi, la illegittimità delle modalità di autonoma ricostruzione del fatto (piuttosto che di mera valutazione di quanto già accertato dal Giudice penale), oggetto di contestazione, da parte del Giudice disciplinare che, espunti (per quanto si è già riferito) i profili processuali che avevano condotto la Corte d'Appello penale di Roma a negare la utilizzabilità della principale risultanza probatoria (la conversazione tra l'incolpato e la Fu.Sa. del 20 ottobre 2014), ha proceduto - benché non consentitole per le ragioni già esposte - ad un nuovo accertamento globale dei fatti oggetto della vicenda in trattazione, nella loro concretezza materiale, tenendo conto anche di tale risultanza. 4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di questo ricorso lamentano, rispettivamente: IV) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all' articolo 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 109 del 2006 di cui al capo sub E), per avere la sentenza impugnata, previo vizio di motivazione, ritenuto provato l'addebito e, per l'effetto, affermato la responsabilità dell'incolpato . Questa doglianza contiene una pluralità di censure concernenti, rispettivamente: 1) Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova narrativa di Ru.Ra. . Si sostiene che, Quanto alla prova narrativa del Ru.Ra.,..., la sentenza ricorsa ha omesso di far buon governo dei canoni normativi e giurisprudenziali di riferimento, finendo per utilizzare tali dichiarazioni accusatorie, a titolo di prova e a riscontro dei fatti sussunti nell'ipotesi di addebito sub E) e, segnatamente, in ordine alla collocazione temporale della relazione intercorsa tra l'incolpato e la dottoressa Fu.Sa. ; 1.1) Travisamento della prova rappresentata dall'accertamento in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ru.Ra., di cui alla sentenza penale di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Roma , laddove la decisione impugnata ha attestato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Ru.Ra. travisando quanto affermato nella stessa sentenza penale di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Roma; 1.2) Vizio della sentenza in relazione alla ritenuta credibilità soggettiva di Ru.Ra. L'erronea valutazione in ordine all'assenza di malanimo serbato nei confronti del magistrato Ce.Do., alle condizioni socio-economiche del dichiarante e alle ragioni di induzione alle dichiarazioni. Motivazione apparente, contradditoria e illogica . Si deduce che, Anche a voler prescindere dal testé dedotto travisamento della prova, la sentenza ricorsa omette di far buon governo dei corretti canoni di valutazione della stessa, finendo per considerare le dichiarazioni di Ru.Ra. credibili e, per l'effetto, utilizzandole ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'incolpato, quale riscontro individualizzante ai fatti della cd. vicenda Fu.Sa. (assolvendolo, tuttavia, dagli addebiti di cui alla cd. vicenda Coldiretti). Tanto, senza porsi minimamente nell'ottica di una rigorosa confutazione delle numerose e puntuali doglianze difensive, che, d'altra, parte, già in diverse ed eterogenee sedi giudiziarie hanno trovato piena condivisione ; 1.3) Vulnus della sentenza in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca di Ru.Ra.. Motivazione apparente, contradditoria e illogica , posto che, pure volendosi prescindere dal giudizio di credibilità del Ru.Ra., la valutazione operata dal Collegio disciplinare s'infrange contro un vero e proprio muro probatorio , in relazione alla verifica dell'attendibilità intrinseca . Vengono rimarcate, in particolare, le smentite al narrato del Ru.Ra., che si assumono essere state completamente travisate dalla sentenza impugnata, con ogni evidente conseguenza sul piano del difetto di motivazione. Le stesse riguardano: a) la sconfessione del meccanismo di retrocessione delle somme, in relazione alla cd. vicenda Coldiretti; b) la sconfessione relativa alla cartella esattoriale da 120.000 euro , collegata alla prima quale sua presunta scaturigine; c) La sconfessione relativa al consiglio sulla fatturazione richiesto al commercialista Falco ; d) la datazione dell'interruzione del rapporto del Ru.Ra. con il Ce.Do.; e) la sconfessione relativa alla postazione fissa del Ru.Ra. nella segreteria del magistrato ; f) la sconfessione relativa all'accompagnamento del magistrato in Procura da parte del Ru.Ra. e, più in generale, l'asservimento nei trasporti; g) la sconfessione relativa all'incarico extragiudiziario dell'Agenzia Spaziale Italiana; V) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per avere la sentenza ricorsa, previo vizio di motivazione, ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi all'illecito di cui al capo sub E dell'incolpazione. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova narrativa degli ulteriori dichiaranti . Si assume che Anche a prescindere dall'erronea utilizzazione del narrato del Ru.Ra., quale riscontro individualizzante all'ipotesi contestata all'incolpato, rilevano - ben prima - le plurime argomentazioni a sostegno dell'infondatezza dell'illecito, allegate dalla difesa . Si afferma che, riepilogati ed ordinati i contributi probatori raccolti, la Sezione disciplinare avrebbe dovuto concludere così: non vi è alcun rigore probatorio che attesti l'esistenza di una relazione sentimentale tra l'incolpato e la dottoressa Fu.Sa. alla data indicata (2006/2007), rispetto al basilare principio di giudizio dell'al di là del ragionevole dubbio , richiamato dalla stessa sentenza ricorsa ; VI) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c) ed e), per avere la sentenza ricorsa, previo vizio di motivazione, omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell' articolo 300, comma 4, c.p.p. . Si rappresenta che, con ordinanza emessa il 22 febbraio 2016, la Sezione Disciplinare ha disposto la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, nonché il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura dell'incolpato, ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, tenuto conto della gravità delle incolpazioni, della consistenza del quadro indiziario e della compromissione della considerazione di cui il magistrato deve godere. L'odierno ricorrente, pertanto, risulta sospeso dalle proprie funzioni (e dallo stipendio) da oltre nove anni. Ebbene, con la sentenza ricorsa, la Sezione disciplinare ha mandato assolto il Magistrato dall'illecito disciplinare contestato al capo sub C dell'incolpazione, nonché dall'illecito di cui all' articolo 4, c. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109 del 2006 contestato al capo sub E, disponendo, per l'effetto, la revoca dell'ordinanza di sospensione facoltativa limitatamente alle richiamate incolpazioni per cui è intervenuta assoluzione. Invece, con riferimento ai residui illeciti per cui è stata pronunciata condanna, nonostante la pena irrogata sia di gran lunga meno afflittiva, la misura cautelare è rimasta in essere. Si lamenta, pertanto, l'errore in cui è incorsa la Sezione, laddove, a fronte della sospensione dalle funzioni disposta a far data dal 22 febbraio 2016 e della sanzione disciplinare della perdita di anzianità di anni 2, ha omesso di dichiarare, ai sensi dell' articolo 300, c. 4, c.p.p. , la perdita di efficacia della misura. È infatti evidente che la sospensione presofferta per oltre nove anni ecceda di gran lunga l'entità della sanzione irrogata . 4.1. Tutte queste doglianze - che investono il concreto accertamento dei fatti svolto (illegittimamente per quanto si è detto in precedenza) dalla Sezione Disciplinare per giungere alla declaratoria di ritenuta responsabilità del dott. Ce.Do. in relazione al capo E) dell'atto di incolpazione, alla individuazione della sanzione poi irrogatagli ed al diniego opposto alla sua richiesta di inefficacia della misura cautelare della sospensione facoltativa dalle funzioni e dalla stipendio applicatagli fin dal 22 febbraio 2026 - devono considerarsi evidentemente assorbite per effetto dell'avvenuto accoglimento del precedente terzo motivo. Mere ragioni di completezza, peraltro, impongono di rimarcare che, successivamente al deposito delle sentenze della Sezione Disciplinare del C.S.M. n. 26/2025 e 27/2025 e nelle more di questo procedimento, l'odierno ricorrente, in data 21 marzo 2025, ha chiesto alla menzionata Sezione la revoca e, in subordine, la sostituzione della suddetta misura cautelare in atto con quella del trasferimento provvisorio ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni. L'istanza è stata parzialmente accolta dalla Sezione Disciplinare con l'ordinanza n. 59/2025, resa in data 8 maggio 2025 e depositata il successivo 9 giugno 2025, con la quale all'odierno ricorrente è stata applicata la misura del trasferimento provvisorio al Tribunale di Cagliari con funzioni di giudice civile, provvedimento che non risulta essere stato impugnato ed è, pertanto, irrevocabile. In ordine al sesto motivo di questo ricorso, dunque, è comunque cessata la materia del contendere. B) Il ricorso del Procuratore Generale presso questa Corte. 1. L'unico formulato motivo di questo ricorso denuncia la Mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, emergente dal testo del provvedimento e dagli atti del procedimento, ai sensi dell' articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. , per violazione della regola di giudizio dell' oltre ogni ragionevole dubbio con riferimento all'assoluzione dell'incolpato dall'illecito disciplinare di cui all' articolo 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 , contestato al capo C) della incolpazione . Si sostiene che la Sezione Disciplinare ha violato l' articolo 533, comma 1, c.p.p. quale regola di giudizio ed inoltre non ha osservato il canone dell'oltre ragionevole dubbio quale metodo di accertamento del fatto, in quanto ha posto a fondamento del proprio giudizio una verifica probatoria incompleta. Il discorso giustificativo della sentenza in ordine al mancato raggiungimento dello standard di elevata credibilità razionale dell'ipotesi accusatoria e alla corretta osservanza del metodo dialettico di verifica di tale ipotesi e di quella prospettata come alternativa, dunque, non è soddisfacente ed è degenerato in una motivazione non razionale . Più specificamente, si opina che la conclusione adottata circa la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto sia frutto di una disamina incompleta e non attenta da parte della Sezione disciplinare che, nel valutare la ragionevolezza della tesi prospettata come alternativa, si è sostanzialmente limitata a prenderne atto, omettendo sia di soppesarne la tenuta sia di procedere a quella indispensabile, verifica falsificazionista che deve riguardare la tesi assolutoria... Nel caso di specie, le perplessità che investono l'ipotesi alternativa a quella accusatoria sono tali e tante che la loro obiettiva consistenza priva tale ipotesi del requisito della ragionevolezza, che non va inteso in senso astratto - come invece sembra fare la sentenza impugnata - ma va declinato in concreto sulla base delle emergenze processuali acquisite; e queste ultime, nella fattispecie in esame, disvelano una realtà fattuale sia in positivo - rappresentata dall'esistenza delle sei fatture di cui si è detto e degli esiti dell'attività di riconciliazione - sia in negativo - stante l'assenza di prove documentali a conforto delle prestazioni asseritamente erogate dal Ru.Ra. per diversi anni - che consente, obiettivamente, di pervenire ad un giudizio di falsificazione della tesi assolutoria alternativa, che si basa su elementi dichiarativi non solo ontologicamente perplessi e non convergenti ma provenienti da fonti di dubbia attendibilità, il cui vaglio di credibilità è stato del tutto pretermesso dalla sentenza impugnata . 1.1. Allo scrutinio di questa doglianza giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 7051 del 2025), il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell' articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. , è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha portato, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (cfr. Cass., SU, n. 7691 del 2019; Cass., SU, n. 24148 del 2013). In particolare, si è precisato che il perimetro del sindacato consentito dal motivo di ricorso in esame non permette alla parte di dedurre vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), con la conseguenza che sono inammissibili tutte le doglianze che investano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità della motivazione quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Cass. pen. n. 9106 del 2021 ; Cass. pen. n. 13809 del 2015 ). Più specificamente, si è opinato (cfr. Cass. n. 13319 del 2024, pag. 45-47 della motivazione) che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è limitato, ai sensi dell'articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell' articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46 del 2006 (cfr., fra le tante, Cass., SU, n. 5808 del 2025; Cass., SU, nn. 31016, 24823 e 13319 del 2024; Cass., SU, n. 24631 del 2020; Cass., SU, n. 7691 del 2019). Si è precisato che detto sindacato deve mirare a verificare che la stessa a) sia effettiva e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia manifestamente illogica , in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente incompatibile con altri atti del processo (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 27012 del 2022; Cass. pen. n. 23236 del 2022 ). Non è sufficiente, dunque, che gli atti invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quelle della sentenza impugnata perché al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass. pen. n. 24437 del 2016 ). Ne discende che l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, contrarie a quelle prese in considerazione dalla decisione gravata, integra il vizio motivazionale solo a condizione che gli elementi trascurati o disattesi dal giudice di merito abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente condurre ad una decisione più favorevole di quella adottata (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. 9 ottobre 2023 n. 28263 e la giurisprudenza ivi richiamata). In definitiva, il vizio di motivazione si configura inammissibile nell'ipotesi di censure dirette a contestare la difformità del risultato della valutazione delle prove rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte, risolvendosi, in tal caso, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento espressi dal giudice di merito, teso all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione. Ciò perché la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Cass., SU, n. 13319 del 2024, pag. 97 della motivazione; Cass. pen. n. 45331 del 2023 ). In altri termini, il controllo di legittimità non mira a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, bensì a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto coretto uso di regole logiche, massime d'esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive (cfr. Cass., SU, n. 22302 del 2021; Cass., SU, nn. 33017 e 9557 del 2018; Cass., SU, n. 14430 del 2017). 1.2. È opportuno ricordare, poi, che, giusta l' articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006 , La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito . 1.3. Va ricordato, infine, che, come si legge in Cass. Pen. n. 16414 del 2025 (cfr. pag. 14 della motivazione, con richiamo ivi a Cass., SU, sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018), la disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all'esclusivo ambito di applicazione dell' articolo 533 cod. proc. pen. , che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall' articolo 530 cod. proc. pen. , che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò che equivale a descrivere - dalla prospettiva dell'assoluzione - il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio . In sostanza, presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. Si legge ancora nell'appena menzionata decisione (cfr. pag. 16 della motivazione, nuovamente richiamandosi, in parte qua, l'anzidetta sentenza SU n. 14800/2017) che La diversità tra le regole valutative nel caso di assoluzione o di condanna si ripercuote anche sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione , pur con la necessità di fare ricorso a ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza . Si è osservato pure che l'asimmetrica incidenza del principio del ragionevole dubbio, operante in favore del solo imputato, discende dalla scelta del nostro ordinamento costituzionale di delineare il processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell'innocenza, nel senso che è la pubblica accusa a dover provare la responsabilità penale, al di là di ogni ragionevole dubbio, appunto, mentre all'imputato è sufficiente insinuare il dubbio ragionevole, al fine di veder dichiarata la sua innocenza (cfr. Cass. Pen. 25272 del 19/04/2021 ). Più di recente, si è ulteriormente declinata la vocazione di viatico valutativo del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel senso che esso enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese; il dubbio ragionevole è sgomberato alla sola condizione che siano reputate irrilevanti in senso liberatorio soltanto eventualità remote, prive di qualsiasi aggancio alle emergenze probatorie ( Cass. Pen. n. 45506 del 27/04/2023 ). In definitiva, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone al giudice, per pervenire alla condanna, una duplice verifica: da un lato, considerare come non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione; dall'altro, ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole. In altri termini, come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale (cfr., amplius, pag. 13 del suo ricorso), al giudice si impone,..., un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria che deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza sia di dubbi interni - la motivazione, quindi, deve essere non contraddittoria e linearmente esplicativa - sia di dubbi esterni in relazione alla razionalità e plausibilità dell'ipotesi prospettata come alternativa che, per invalidare quella contraria, deve avere un carattere non congetturale o astratto e deve essere saldamente correlata al compendio conoscitivo acquisito al processo . Il giudice, cioè, attraverso il corretto esercizio dell'obbligo di motivazione, deve definire la qualità del dubbio che investe l'ipotesi alternativa a quella accusatoria; e solo quando siffatta qualità assuma connotati tali da risultare processualmente plausibile - sia in termini di ragionevolezza, sia in termini di obiettivo riscontro delle emergenze fattuali acquisite - sarà, allora, obbligato l'epilogo assolutorio. Quest'ultimo, dunque, dovrà essere sorretto da un dubbio che, per un verso, risulti ancorato alla oggettiva consistenza delle risultanze processuali assunte e, per altro verso, dia corpo ad una ipotesi alternativa ragionevole intorno allo stesso fatto. Un dubbio privo di tale duplice qualità non è tale da giustificare l'assoluzione . Il complesso delle regole sopra riportate segna, allora, l'itinerario ed i confini dello scrutinio di questa Corte sulla motivazione della sentenza assolutoria oggi impugnata, la cui tenuta deve essere soppesata tenendo presente quale dovesse e potesse essere la prospettiva valutativa e giustificativa della Sezione Disciplinare; una prospettiva, cioè, aperta alla verifica di plausibili ricostruzioni alternative rispetto a quella accusatoria e pronta a cogliere ogni sollecitazione, fondata su dati probatori concreti, che insinuasse una crepa significativa nell'impianto della sentenza di primo grado. 1.4. Fermo quanto precede, va rimarcato che la Sezione Disciplinare ha assolto l'incolpato, per esclusione degli addebiti, con riguardo a tutte le contestazioni a lui ascritte al capo C) d'incolpazione, precisando, in particolare, che, mentre nessun problema si è posto in ordine all'addebito di cui all' articolo 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109/06 , più complesse e articolate sono le ragioni alla base dell'esclusione dell'accusa disciplinare di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d). A quest'ultimo riguardo, lo si dice subito a titolo anticipatorio, gli elementi assunti alla base della contestazione, lungi dall'essere privi di consistenza, sussistono e presentano una certa rilevanza che, tuttavia, non è tale da vincere e superare la tesi alternativa a discarico la quale, sostenuta dalla difesa, risulta suffragata da apposite emergenze assunte in giudizio ed è, in questo senso, altrettanto sostenibile e non irragionevole in materia. Insomma, per dirla in una parola, lo svolgimento di funzioni consulenziali da parte dell'incolpato in favore dell'associazione Coldiretti, come a questi ascritto, si è risolto in un costrutto accusatorio che, seppur dotato di una certa consistenza probatoria, non è stato comprovato oltre il ragionevole dubbio alla luce del vaglio delle risultanze di segno opposto acquisite nel corso del presente giudizio . Orbene, del principio secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio , introdotto dall' articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (che in tali sensi ha modificato l' articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. ), sembra avere fatto sostanziale applicazione al giudizio disciplinare dei magistrati già Cass., SU, n. 15056 del 2017 (cfr. amplius, pag. 16 e ss. della motivazione). Più recentemente, poi, queste Sezioni Unite hanno chiarito che l' articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 2006 , prima parte, nel disporre che La Sezione disciplinare provvede con sentenza, irrogando una sanzione disciplinare ovvero, se non è raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito , ha dettato una regola di giudizio modellata sulla disciplina del processo penale e improntata a ragioni di favor nei confronti dell'incolpato (cfr. Cass., SU, n. 8929 del 2021, che, sul punto, al par. 72, richiama Cass., SU, n. 27493 del 2013. Negli stessi sensi, vedasi anche la recente Cass., SU, n. 27538 del 2025). Resta escluso, così, in ogni caso, che la sanzione disciplinare possa essere irrogata in presenza di una serie incompleta di elementi di responsabilità, ovvero di una contrapposizione fra elementi contrari ed elementi favorevoli all'incolpato. In questa chiave, la regola dell' oltre ogni ragionevole dubbio rispecchia, quindi, quella dell'esclusione della responsabilità in ogni caso di insufficienza probatoria . Non a caso le Sezioni Unite penali, sia pure in tema di responsabilità da reato degli enti, hanno affermato che il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l'illecito fu commesso, e, verificata, in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell'illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio , ai sensi dell'art. articolo 533 cod. proc. pen., regola che trova applicazione non solo in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli articolo 34 e 35, D.Lgs. n. 231 del 2001 , ma anche in forza dell'articolo 66 dello stesso D.Lgs., che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza (cfr. Cass., SU penali, 26/02/2025, n. 14343, pag. 5). Sul piano sistematico, quindi, il criterio logico normativo per stabilire quando la prova è, o meno, sufficiente, è quello discusso, che accumuna queste ipotesi di diritto punitivo. La coerenza di sistema, dunque, costituisce, già da sola, la ragione di fondo che sorregge l'indicata conclusione. È vero che un esito probatorio più rigoroso - quale quello di cui all' articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. , che risponde alla logica che l'affermazione di responsabilità penale comporta, di regola, la privazione della libertà personale, sicché è richiesto uno standard probatorio più (e così) elevato - non esclude, secondo parametri di logica astratta, che, in assenza di giudicato penale di condanna, nel diverso giudizio disciplinare si possa applicare uno standard meno rigoroso. Ma, come sancito da Cass., SU, 15 ottobre 2025, n. 27538, è proprio la complessiva ricostruzione ordinamentale descritta che, nel caso i cui difettino vincoli di giudicato penale, porta a concludere nel senso di leggere la insufficienza probatoria che determina l'esclusione della condanna disciplinare, in senso sovrapponibile al richiamato criterio penalistico (cfr. pag. 7 della motivazione). 1.5. Tanto premesso, occorre stabilire se la motivazione della decisione di assoluzione del dott. Ce.Do., adottata dalla Sezione disciplinare con riferimento al capo C) dell'incolpazione, si riveli effettivamente caratterizzata da un dubbio che, per un verso, sia ancorato alla oggettiva consistenza delle risultanze processuali assunte e, per altro verso, dia corpo ad una ipotesi alternativa ragionevole intorno allo stesso fatto. La Sezione, infatti, dopo aver ampiamente esposto gli elementi istruttori a sostegno del costrutto accusatorio (cfr. pag. 90-95 della sentenza impugnata), altresì, rimarcando che, rispetto a questa piattaforma probatoria (che rappresenta, è bene dirlo da subito, il fulcro accusatorio a carico), vi sono, peraltro, dei riscontri di diversa valenza confermativa) , di cui pure ha dato conto esaustivamente (cfr. pag. 95-98 della medesima sentenza), ha così proseguito: Si può, a questo punto, tracciare una prima conclusione in relazione alla prospettazione accusatoria volta a sostenere l'esercizio di una funzione consulenziale svolta a tutto tondo, con carattere oneroso e retributivo, dal presente incolpato in favore della predetta Associazione di categoria. Vi è una parte di tale assunto che può dirsi provata e non messa in discussione , vale a dire la partecipazione ad una serie di iniziative (convegni, seminari, attività scientifiche di libera manifestazione del pensiero) da parte di costui che, avvalendosi della sua esperienza in materia e degli intercorsi rapporti di conoscenza con i relativi vertici Campani e Centrali, ha certamente preso parte alle varie attività organizzate a riguardo dalla Coldiretti nelle sue articolazioni locali e nazionali. Lo snodo nondimeno controverso (e probatoriamente decisivo) si identifica, di contro, nella natura e qualità di tale descritto apporto, laddove, secondo l'accusa disciplinare tale apporto ha avuto un carattere strettamente oneroso e retributivo, posto che il dott. Ce.Do. non avrebbe messo solo a disposizione in modo del tutto libero e gratuito la propria esperienza e le proprie capacità, ma sarebbe stato, di contro, a tutti gli effetti pagato in via occulta dalla suddetta associazione (con il meccanismo della retrocessione), di talché costui avrebbe di fatto (ed in modo vietato dalla relativa normativa di riferimento valevole per i magistrati in servizio) assunto indebite funzioni di consulenza della medesima Confederazione, quale circostanza disciplinarmente rilevante ex articolo 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 109/06 . Tale specifico ed essenziale snodo, inerente alla natura onerosa della prestazione assunta, si fonda, come visto, sulle (attendibili) dichiarazioni di Ru.Ra. in uno ad una serie di rilievi di carattere meramente logico (di cui sopra si è detto), in assenza, nondimeno, di ulteriori riscontri che, specificamente confermativi del fatto ascritto, siano del tutto esterni e provenienti aliunde rispetto alla menzionata fonte dichiarativa. Ora, rispetto a tale ricostruito quadro probatorio si oppone una serie di risultanze a discarico che, in ordine allo specifico profilo retributivo ed oneroso della menzionata messa a disposizione del dott. Ce.Do., offrono - bisogna riconoscere - una diversa e non insostenibile versione dei fatti occorsi . Pure di tali risultanze a discarico la sezione ha fornito esauriente descrizione (cfr. pag. 100-106 della sua sentenza), successivamente così opinando: Ciò detto, s'impone qualche osservazione finale a corredo dell'insieme delle risultanze a discarico, su cui si fonda la tesi difensiva obiettivamente contrapposta alla versione di Ru.Ra. che nega di avere compiuto alcun attività in favore della Coldiretti Campana e riferisce di non essere mai stato retribuito per la risoluzione del problema tecnico informatico che, subìto dalla Coldiretti, è stato dal medesimo risolto in pochissimo tempo, senza la realizzazione di alcuna particolare operazione tecnica. Si tratta, a riguardo, di emergenze difensive che, certamente, suscitano qualche perplessità: Si pensi all'entità del corrispettivo erogato, che appare piuttosto consistente a fronte della collaborazione resa da Ru.Ra., alla necessità di camuffare il corrispettivo sulla base di fatture con causale diversa, quale circostanza distonica rispetto al livello e serietà della Coldiretti, alla discrasia in ordine alla quantità, della somma effettivamente elargita, con una sostanziale differenza tra quanto in origine dichiarato e quanto espresso nel giudizio disciplinare; si pensi, soprattutto, all'assenza di alcuna prova documentale a conforto delle prestazioni erogate per diversi anni quale dato che appare, del pari, incongruo con il tipo di servizio assunto e la trasparenza (anche economica) che deve essere alla base dell'agire di una Confederazione del livello della predetta associazione. Negli stessi termini, stupisce che una società del calibro della Bluarancio (e della stessa Coldiretti), con decine (già al tempo) di dipendenti a suo carico, si sia rifatta ad un unico soggetto, ritenendolo esperto informatico , senza, di contro, rifarsi a società di comprovata esperienza capaci in sé di risolvere con celerità il problema tecnico che ha attanagliato per anni la predetta Confederazione. Ciò detto, bisogna riconoscere, con altrettanta obiettività e trasparenza, che il complesso delle risultanze in esame assunte in giudizio suscita il dubbio , ingenera il sospetto che le cose possano essere andate in modo diverso rispetto all'assunto accusatorio, fornendo, nel loro complesso, come visto, la prospettazione di una tesi alternativa, non in sé irragionevole, ma, anzi, capace di porsi come contraltare non illogico, fondato su una pluralità di dichiarazioni convergenti, senza che sia possibile smentire l'essenza stessa delle medesime, come rese in giudizio da persone qualificate e che hanno direttamente fornito una versione dei fatti diversa, ai medesimi direttamente riconducibile. Insomma, da una parte si ha Ru.Ra. , con la sua attendibilità e con dei riscontri che, tuttavia, non sono a lui completamente esterni e/o specificatamente individualizzanti , per mutuare il linguaggio penalistico, dall'altra una tesi difensiva che, se non convince fino in fondo, non appare inconsistente ed è in grado, in questo senso, di ingenerare il dubbio ragionevole della versione alternativa che, alla luce degli atti assunti, permane senza possibilità di definitiva risoluzione. Per tutto quanto sopra esposto, non risulta comprovata con la richiesta certezza la contestazione accusatoria, sussistendo due tesi contrapposte che non consentono di attestare che l'incolpato abbia svolto, come da incolpazione, la funzione di consulente di fatto indebitamente remunerata dalla Coldiretti, e non abbia, di contro, limitato il suo agire ad un'ordinaria offerta della propria libera esperienza e capacità professionale sfociata nella partecipazione ad alcuni convegni ed attività scientifiche organizzate dalla predetta associazione, senza percepire alcun corrispettivo, ma operando in modo gratuito ed indipendente, non integrando, per ciò solo, alcuna attività incompatibile con la sua funzione di magistrato, con la conseguenza che il dott. Ce.Do. va mandato assolto dall'illecito di cui all'articolo 3 comma 1 lett. d) per esclusione degli addebiti . Orbene, rileva il Collegio che la Sezione disciplinare, pur avendo sottolineato chiaramente e reiteratamente la piena attendibilità del Ru.Ra., poggiando tale conclusione sull'ampia illustrazione di elementi fattuali e logici assolutamente convergenti in quel senso, si è contraddetta, poi, laddove, invocando l'assenza di ulteriori riscontri esterni e provenienti aliunde e/o specificamente individualizzanti, ha finito con lo svilire la valenza di tutti quegli elementi di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del Ru.Ra. medesimo da essa valutati precedentemente. La stessa, inoltre, ha preso atto delle dichiarazioni, che ha definito convergenti , rese dai soggetti ritenuti qualificati, in punto di gratuità dell'attività di collaborazione del dott. Ce.Do. nell'ambito del progetto agromafie, ma non ha mancato di osservare che, rispetto ai pagamenti effettuati dalle singole Coldiretti ed oggetto delle fatture emesse dal Ru.Ra., sono state rese, al contrario, dichiarazioni non convergenti, essendo state fornite giustificazioni diverse. Infine, nel valutare le dichiarazioni rese, sul punto, dai testi Am.Vi. e Gr., ha evidenziato diverse perplessità e ciò avrebbe dovuto indurla ad una espressa e compiuta valutazione di attendibilità di quei testi, invece completamente mancata. Ad avviso di queste Sezioni Unite, dunque, la valutazione della ragionevolezza della tesi difensiva alternativa a quella accusatoria è avvenuta, da parte della Sezione Disciplinare, esclusivamente prendendo atto della sua possibilità, ma omettendo di valutarne l'effettiva tenuta, dovendo qui ricordarsi che al giudice si impone un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria che deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza sia di dubbi interni - la motivazione, quindi, deve essere non contraddittoria e linearmente esplicativa - sia di dubbi esterni in relazione alla razionalità e plausibilità dell'ipotesi prospettata come alternativa: quest'ultima, cioè, per invalidare quella contraria, deve avere un carattere non congetturale o astratto e deve essere saldamente correlata al compendio conoscitivo acquisito al processo. Nella specie, le perplessità che investono l'ipotesi alternativa a quella accusatoria si rivelano tali che la loro obiettiva consistenza priva detta ipotesi del requisito della ragionevolezza, da intendersi non già in senso astratto, bensì in concreto, sulla base, cioè, delle emergenze processuali acquisite, le quali, nella vicenda in esame, mostrano una realtà fattuale sia in positivo (esistenza delle fatture indicate dalla sezione disciplinare), sia in negativo (assenza di prove documentali a corredo delle prestazioni asseritamente erogate dal Ru.Ra. per diversi anni) fondata su elementi dichiarativi ontologicamente perplessi e non convergenti, oltre che provenienti da soggetti il cui vaglio di credibilità è stato completamente omesso. In definitiva, la prospettazione alternativa difensiva, benché astrattamente plausibile, è rimasta priva di una concreta prova sufficiente, perché contrastata da risultanze processuali, documentali e non, di spessore decisamente maggiore rispetto alla prima. Pertanto non è rinvenibile in quest'ultima la qualità del dubbio ragionevole, necessaria a farla prevalere, ai fini assolutori, sulla prospettazione accusatoria. C) Conclusioni e regime delle spese. 1. Alla stregua delle considerazioni tutte fin qui svolte, ne deriva che l'odierno ricorso del dott. Ce.Do. deve essere accolto limitatamente al suo terzo motivo, respingendosene i primi due e dichiarandosene inammissibili gli altri, mentre va accolto l'unico motivo di ricorso del Procuratore Generale presso questa Corte. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai suddetti motivi accolti e la causa va rinviata alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame. 2. Come sancito da Cass., SU, n. 5165 del 2004, il Procuratore Generale non può essere condannato al pagamento delle spese di lite, né essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle stesse, in quanto parte solo in senso formale, essendo un organo propulsore dell'attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico e dei quali non può disporre. È necessaria, invece, una statuizione riguardante le spese di questo giudizio di legittimità concernenti il rapporto tra l'incolpato ed il Ministro della giustizia, in relazione alle quali, ad avviso del Collegio, sussistono le condizioni di legge, in ragione della complessità delle questioni complessivamente trattate, per pronunciarne la integrale compensazione. 3. Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell' articolo 52 del D.Lgs. n. 196/2003 . P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso del dott. Ce.Do., dichiarandone infondati i primi due ed assorbiti gli altri. Accoglie l'unico motivo di ricorso del Procuratore Generale presso questa Corte. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai suddetti motivi accolti e rinvia la causa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame. Compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità concernenti il rapporto tra l'incolpato ed il Ministro della giustizia. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del dott. Ce.Do., in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 7 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2026.