Dopo il correttivo di cui alla l. 177/2024 e le modifiche apportate dal d.l. 48/2025 (c.d. decreto sicurezza 2025), dalla l. 58/2025, dal d.l. 116/2025 (c.d. decreto Terra dei fuochi) e dalla l. 182/2025, anche il d.l. 24/2/2026 n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, c.d. decreto sicurezza 2026, in vigore dal 25/2/2026, apporta modifiche al Codice della Strada. L’articolo 8 del testo, infatti, tra le Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevede Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Sull'articolo 192 Codice della Strada: le modifiche recate dal decreto sicurezza 2025 Il decreto sicurezza 2025 ( D.L. 48/2025 ) aveva già recato un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192. Con l'integrale sostituzione del comma 6, la sanzione pecuniaria per la violazione dei commi 2, 3 e 5 recanti gli obblighi di: esibire i documenti di circolazione; consentire ispezioni del veicolo; rispettare l'ordine di non proseguire la marcia; rispettare l'ordine di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele; ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare; è passata (da 87) a 100 euro nel minimo e (da 344) a 400 euro nel massimo - per la sola ipotesi di violazione del comma 2, ai sensi dell' articolo 202 c. 3 C.d.S. , non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Mediante l'introduzione di un nuovo comma 6- bis , l'inosservanza dell'intimazione a fermarsi da parte degli operatori in servizio di polizia stradale, effettuata in uniforme o con l'apposito segnale distintivo (paletta) di cui all' articolo 24 Reg. C.d.S. , di cui al comma 1, ha trovato autonomo presidio punitivo. La sanzione pecuniaria è passata (da 87) a 200 euro nel minimo e (da 344) a 600 euro nel massimo - ai sensi dell' articolo 202 c. 3 C.d.S. , non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Inoltre, in caso “recidiva” - rectius reiterazione - infrabiennale della violazione, si è prevista l'introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Con l'integrale sostituzione del comma 7, la sanzione pecuniaria per la violazione del comma 4 concernente l'obbligo di fermarsi ai posti di blocco per controlli di polizia giudiziaria o esigenze di pubblica sicurezza, è passata (da 1.362) a 1.500 euro nel minimo e (da 5.456) a 6.000 euro nel massimo - ai sensi dell' articolo 202 c. 3 C.d.S. , non è ammesso il pagamento in misura ridotta. All'accertamento della violazione è stata affiancata l'introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 1 anno. Entrambi i commi 6- bis e 7 sono stati presidiati dalla clausola di riserva “ ove il fatto non costituisca reato ”. Infatti, secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, quando la condotta non si limiti a integrare un mero inadempimento dell'ordine di arrestare la marcia (resistenza passiva), ma si traduca in un comportamento oppositivo violento del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga ponendo deliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli altri utenti della strada, risulta integrato l'elemento materiale della violenza diretta a ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio, di cui al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell' articolo 337 c.p. ( Cass. Pen., sez. I, 4/7/2019 n. 41408 ; conf. più di recente, Cass. Pen., sez. IV, 16/2/2023, n. 6700 , Cass. Pen., sez. VI, 4/4/2024, n. 15389 e Cass. Pen., sez. III, 22/1/2025, n. 5842 ). Infine, è stata modificata la tabella allegata all'articolo 126- bis C.d.S., recando la riarticolazione della decurtazione di punti prevista per la violazione dell'articolo 192 pari a: 3 punti per la violazione del comma 6; 5 punti per la violazione del comma 6-bis, I periodo; 10 punti in caso di ripetizione infrabiennale, ai sensi del comma 6-bis, II periodo; 10 punti per la violazione del comma 7. L'autonoma criminalizzazione della fuga pericolosa all'alt L' articolo 8, comma 1, D.L. 23/2026 introduce nell' articolo 192 C.d.S. l' inedito comma 7- bis - che, integrando un'ipotesi aggiunta dopo l'ultimo comma 7, avrebbe potuto, più elegantemente, prendere la numerazione di comma 8 - recante un nuovo reato stradale . L'inosservanza dell'obbligo di fermarsi: su intimazione degli operatori in servizio di polizia stradale, di cui al comma 1, o ai posti di blocco formati per controlli di polizia giudiziaria o esigenze di pubblica sicurezza, di cui al comma 4, dandosi alla fuga, con modalità che mettono in pericolo l'incolumità altrui, integra un reato punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni . Si tratta di delitto che si pone in concorso apparente di norme con l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, che deve essere risolto in forza del principio di specialità di cui all' articolo 15 c.p. D'altronde anche i limiti edittali di pena risultano coincidenti, sia nel minimo che nel massimo, con quelli previsti dall' articolo 337 c.p. , e consentono l'arresto facoltativo in flagranza ex articolo 381 c. 1 c.p.p. - sempre che la misura sia giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto. La clausola di riserva “ove il fatto non costituisca reato” contenuta nei commi 6- bis (che continua a disciplinare l'illecito amministrativo di cui al comma 1) e 7 (che continua a disciplinare l'illecito amministrativo di cui al comma 4) risulta, quindi, ora, riferibile all'ipotesi di reato di cui al nuovo comma 7- bis . Si applicano, inoltre, le sanzioni amministrative accessorie: della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni , e della confisca del veicolo , salvo che (non) appartenga a persona estranea al reato - per quanto evidente, del tutto inopportuno risulta l'utilizzo dell'avverbio negativo “non”. Trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a reato, la disciplina applicabile, come espressamente previsto dalla norma, risulta quella disciplinata dagli articolo 222, 223 e 224 C.d.S. per la sospensione della patente, e quella recata dall'articolo 224- ter C.d.S. per la confisca. Sull'articolo 382-bis c.p.p.: il contesto storico della flagranza differita L'istituto della flagranza «differita» - quale tertium genus rispetto ai concetti di “ flagranza ” e “ quasi flagranza ” - è stato introdotto nell'ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, dal D.L. 28/2003 , che ha sostituito i commi 1- bis e 1- ter dell' articolo 8 L. 401/1989 . I n caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è previsto l'arresto, obbligatorio o facoltativo, ai sensi degli articolo 380 e 381 c.p.p. , quando non sia possibile procedervi immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell' articolo 382 c.p.p. , colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto. Originariamente, il singolare istituto era stato introdotto in via provvisoria: la misura poteva essere applicata fino al 30/6/2005. Tale termine è stato sottoposto a continue proroghe, in perdurante temporaneità, con provvedimenti d'urgenza, fino a quando il D.L. 53/2019 , previa soppressione di ogni riferimento temporale, ha definitivamente stabilizzato l'ipotesi di arresto ritardato. A distanza di quindici anni, l'articolo 10 c. 6- quater D.L. 14/2017, nella prospettiva del rafforzamento dei poteri di contrasto attribuiti agli organi di polizia funzionali a soddisfare lo scopo di sicurezza pubblica, ha esteso la possibilità di procedere con l'arresto in flagranza differita entro le 48 ore dal fatto, ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto. Anche in questo caso, l'efficacia dell'istituto, inizialmente prevista fino al 30/6/2020, è stata definitivamente stabilizzata dal D.L. 53/2019 . Successivamente, il D.L. 130/2020 , nell'introdurre il comma 7- bis all' articolo 14 D.Lgs. 286/1998 , ha esteso la possibilità di procedere con l'arresto in flagranza differita ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS). L'introduzione dell'istituto nel codice di procedura penale L'ipertrofia normativa che ha interessato l'istituto ha permesso di oltrepassare l'ambito di assoluta specialità in cui era inizialmente racchiuso e consentire il trapianto delle nuove regole “dalla periferia della legislazione complementare al centro del sistema”. Infatti, la L. 168/2023 ha introdotto nel codice di rito penale il nuovo articolo 382- bis , recante Arresto in flagranza differita , ai sensi del quale si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto criminoso, risulti autore di uno dei 3 reati di violenza di genere recati dagli articolo 387- bis , 572 e 612- bis c.p., per i quali l'articolo 380 c. 2 lett. lter ) c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro la fase temporalmente espansa di 48 ore dal fatto. Successivamente, il D.L. 137/2024 , previo inserimento nell'articolo 382- bis c.p.p. di un nuovo comma 1- bis , ha esteso l'applicazione della misura precautelare anche in relazione ai reati di cui agli articolo 583- quater c. 2 e 635 c. 4 c.p. Infatti, in relazione a tali delitti, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - ai sensi delle nuove lettere ater ) e aquater ) inserite nel comma 2 dell' articolo 380 c.p.p. dallo stesso D.L. 137/2024 - trova applicazione l'istituto quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. Inoltre, il D.L. 116/2025 , ha introdotto nell'articolo 382- bis c.p.p. un nuovo comma 1.1, che estende l'applicazione dell'istituto anche in relazione ai delitti contro l'ambiente, previsti dagli articolo 452- bis , 452- ter , 452- quater , 452- sexies e 452- quaterdecies c.p., nonché dagli articolo 255- bis , 255- ter , 256 cc. 1, II periodo, 1- bis , 3 e 3- bis , 256- bis e 259 del Testo Unico Ambiente ( D.Lgs. 152/2006 ). L'estensione dell'arresto in flagranza differita L' articolo 8, comma 2, D.L. 23/2026 , previo inserimento nell'articolo 382- bis c.p.p. di un nuovo comma 1- ter , estende ulteriormente l' applicazione della misura precautelare anche in relazione alla nuova ipotesi di reato introdotta nel comma 7- bis dell' articolo 192 C.d.S. , laddove non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale. La legittimità dell'istituto non convince e si presta a molteplici censure. Infatti, la fictio iuris dell'arresto ritardato è stata, sin dalla sua introduzione, oggetto di aspre critiche stante lo stravolgimento dei connotati tipici del concetto di “flagranza” (da flagrans , ardente), risultando, peraltro, di difficile compatibilità con il canone di cui all' articolo 13 c. 3 Cost. . Anche in questo caso si ripropongono quelle perplessità sollevate in sede esegetica visto che si verifica una sorta di “evaporazione” delle condizioni di contestualità che consente alla polizia giudiziaria di riconoscere il soggetto sulla base di una mera ripresa videofotografica (flagranza tecnologica), che implica la rappresentazione di un evento passato e che sconta la mancanza di un'evidenza epistemologica sufficiente a giustificare la sicura riconducibilità del reato al suo autore. In conclusione, i ripetuti interventi legislativi d'urgenza, stratificatisi in soli 3 anni, per rimodellare la “flagranza differita” (ossimoro ontologico), progressivamente estesa nell'ambito di operatività, recano una differenziazione del rito attraverso l'introduzione di regole specifiche, derogatorie rispetto a quelle ordinarie, che risulta censurabile sotto il profilo della coerenza sistematica e dell'omogeneità del sistema processuale.
Decreto legge n. 23/2026; in G.U. del 24 febbraio 2026, n. 45