Anche se la contrattazione collettiva impone al dirigente l’obbligo di comunicare la pianificazione delle ferie in coerenza con le esigenze di servizio, la valutazione del diritto all’indennità per ferie non godute deve concentrarsi sulla condotta del datore di lavoro e sulle iniziative da lui adottate per rendere effettiva la fruizione delle ferie.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, con sentenza del 27 gennaio 2026, n. 73, ha innanzitutto ricordato che i contratti collettivi del pubblico impiego sono inderogabili e dotati di efficacia erga omnes . Ciò in quanto le amministrazioni pubbliche sono vincolate ex lege a conformarsi agli impegni assunti con i contratti stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ( articolo 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ). Ne consegue che tali contratti collettivi, in quanto fonte normativa eteronoma, devono essere applicati nel lavoro pubblico anche se non vengono materialmente prodotti in giudizio. Il dirigente pubblico e il diritto alle ferie Per quanto riguarda il dirigente pubblico, il fatto che disponga di un potere autonomo di organizzare il godimento delle proprie ferie non comporta, di per sé, la perdita del diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto. Tale perdita può configurarsi solo se il datore di lavoro dimostra di avere assolto ai propri doveri di vigilanza , e cioè di avere formalmente invitato il dirigente a fruire del periodo di riposo , garantendo al contempo l'efficienza del servizio durante il periodo di congedo. In altri termini, il potere del dirigente di programmare autonomamente ferie e riposi – pur se accompagnato dall'obbligo, previsto dalla contrattazione collettiva, di comunicare al datore di lavoro la pianificazione delle attività e dei periodi di assenza – non è sufficiente , alla cessazione del rapporto, a escludere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute . Perché tale diritto venga meno, è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere: formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie; organizzato il lavoro in modo tale che le esigenze del servizio cui il dirigente è preposto non impedissero, in concreto, il godimento delle ferie. I principi di diritto richiamati In materia, la Corte richiama i seguenti principi di diritt o: le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e, specularmente, un obbligo del datore di lavoro . Il diritto all'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto è strettamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; è il datore di lavoro il soggetto tenuto a dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di consentire la fruizione delle ferie annuali retribuite ; la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può verificarsi solo se il datore di lavoro prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie , se necessario in forma formale, e di averlo avvisato in modo accurato e tempestivo che, in mancanza di fruizione, le ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento (o dell'eventuale periodo di riporto autorizzato), in modo tale che esse potessero ancora svolgere la loro funzione di riposo e recupero psico-fisico. In conclusione, la valutazione del caso concreto deve partire dall'esame di quanto effettivamente fatto dal datore di lavoro per consentire la fruizione delle ferie. Occorre, in particolare, verificare: quali iniziative siano state adottate perché le ferie potessero essere godute; quale sia il rapporto tra l'eventuale cronica carenza di organico (non imputabile al lavoratore) e l'esigenza di garantire la continuità del servizio . La regola di giudizio finale prevede che, nei casi dubbi, l'onere della prova gravi sul datore di lavoro e non sul lavoratore . Alla luce di tale impostazione, anche quando la contrattazione collettiva ponga a carico del dirigente uno specifico obbligo di comunicare la pianificazione delle ferie compatibilmente con le esigenze di servizio, la decisione sull'indennità per ferie non godute deve comunque fondarsi , in via prioritaria, sulla verifica della condotta del datore di lavoro e sulle misure da questo adottate affinché le ferie fossero effettivamente fruite .
Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.