La Cassazione interviene sulle conseguenze, in termini di assunzioni di personale, della violazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali.
La Corte di Cassazione, torna sul delicato rapporto tra vincoli di finanza pubblica e validità delle assunzioni nel pubblico impiego locale. Protagonista del giudizio è un Comune in provincia di Caserta, che aveva revocato l'assunzione , avvenuta nel febbraio 2015 a seguito di scorrimento di graduatoria concorsuale del 2010, di una dipendente sul presupposto della violazione del patto di stabilità interno per l'anno 2014, dovuta al mancato invio al MEF della certificazione del saldo finanziario. Sia il Tribunale di Napoli Nord sia la Corte d'appello di Napoli avevano ritenuto che il rapporto fosse colpito da “ nullità sopravvenuta ” e che la revoca costituisse mera attuazione automatica della sanzione legale. La Cassazione conferma l'impostazione secondo cui, in presenza di nullità, l'amministrazione può farla valere unilateralmente, ma censura il ragionamento sul quando operi il divieto di nuove assunzioni previsto dall'articolo 31, comma 26, lett. d), l. n. 183/2011. Richiamando il combinato disposto dei commi 20, 26, 28 e 30 dell'articolo 31, la Corte afferma che: la mancata trasmissione della certificazione entro il 31 marzo costituisce inadempimento al patto; il divieto di assumere vale per “l'anno successivo a quello dell'inadempienza”; l' inadempimento , se fondato sul mancato invio della certificazione, si perfeziona solo allo spirare del termine del 31 marzo ; il divieto non può quindi retroagire a colpire assunzioni intervenute tra il 1° gennaio e il 31 marzo di quell'anno. Ne deriva che vincoli e sanzioni del patto non possono incidere su rapporti già instaurati prima del perfezionarsi dell'inadempimento, coerentemente con il precedente orientamento sul limite di incidenza delle restrizioni finanziarie sui rapporti in essere. La Suprema Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, enunciando un principio di diritto destinato ad avere forte impatto sulla prassi assunzionale degli enti locali: «in materia di rispetto del patto di stabilità interno, l' articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 , nella parte in cui prevede che l'ente locale nell' anno successivo a quello dell'inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale (comma 26, lett. d), si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, da compiersi, ai sensi del comma 20 dello stesso articolo 31, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la certificazione si riferisce, il divieto opera solo successivamente all'inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione».
Presidente Di Paolantonio – Relatore Armone Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve