Se il giudice dispone la rinnovazione di una notifica nulla e questa viene nuovamente eseguita nei confronti della persona sbagliata, è come se la procedura non fosse mai stata correttamente compiuta. In tal caso, infatti, non è possibile “sanare” l’errore mediante la concessione di un ulteriore termine.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che, «qualora sia concesso termine per la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. , l'esecuzione della notificazione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva, pur consistendo nell'errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice o in ipotesi anche prorogato ex lege in applicazione analogica dell' articolo 328, primo comma, c.p.c. , a meno che non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini della parte procedente ai sensi dell' articolo 153, secondo comma, c.p.c . ». La concessione di un termine perentorio Quando il giudice assegna un termine perentorio per effettuare o rinnovare la notifica nei confronti di un determinato contraddittore, l'eventuale accertamento del decesso di quest'ultimo, emerso proprio in occasione della notifica, comporta la decorrenza di un nuovo termine dalla conoscenza di tale evento . Questo effetto discende dall'applicazione analogica dell' articolo 328, primo comma, c.p.c. , e opera senza che sia necessario attendere la fissazione giudiziale di un ulteriore termine. Tuttavia, se, nonostante tale proroga, la notifica non viene validamente eseguita nei confronti della parte effettivamente legittimata, si verifica comunque la decadenza prevista dall' articolo 291 c.p.c. (o dall'articolo 331 c.p.c.). Non è quindi possibile ottenere un nuovo termine ai sensi dell'articolo 164, commi primo e secondo, c.p.c., fatta salva, ancora una volta, l'eventuale rimessione in termini ex articolo 153, secondo comma, c.p.c., ove ne sussistano le condizioni. Nel caso concreto, la notifica eseguita entro il termine concesso ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. non ha prodotto l'effetto di instaurare regolarmente il contraddittorio , essendo stata effettuata nei confronti di soggetti che erano stati semplicemente chiamati all'eredità ma vi avevano rinunciato; pertanto, non si trattava delle corrette controparti processuali dell'impugnazione proposta.
Presidente Di Paolantonio – Relatore Bellè Fatti di causa 1. V.G., ex dipendente della Regione (OMISSIS), ha agito dinanzi al Tribunale di Bari esponendo che: - il suo rapporto era stato risolto consensualmente a far data dal 1.2.2003 con la qualifica dirigenziale; - aveva ricevuto il 31.1.2019 determina regionale con cui era stato comunicato il ripristino dell'inquadramento giuridico nell'ex VIII q.f. in luogo della qualifica dirigenziale e ciò in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 ; - era stata illo tempore inquadrata nella I qualifica dirigenziale mediante determinazione n. 452 del 15 maggio 2002, a seguito del superamento del concorso interno ex articolo 95 della legge Regione (OMISSIS) n. 18 del 1974, al quale era stata ammessa a partecipare dopo l'esito favorevole di un decennale contenzioso, giusta sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001; - dopo la stipula degli atti di risoluzione consensuale dei rapporti, il Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 4888/2013 aveva annullato la sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001, cui avevano fatto seguito le determine regionali intese al ripristino dell'inquadramento contrattuale precedente (giuridico ed economico) e della successiva rideterminazione delle posizioni economiche. La V.G. deduceva che le risoluzioni dei rapporti con la qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 28 della L.R. Puglia n. 7/2002 avevano comportato la irretrattabilità degli inquadramenti che costituivano presupposto delle risoluzioni medesime (essendo l'articolo 28 destinato proprio ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato): si era in sostanza determinata la novazione dei rapporti con la qualifica dirigenziale e tali rapporti erano poi cessati per effetto delle menzionate risoluzioni consensuali. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto a mantenere l'inquadramento nella suddetta qualifica, denunciando l'illegittimità delle determine regionali, in quanto i contratti individuali di risoluzione consensuale dei rapporti, stipulati in un contesto legislativo di incentivazione all'esodo, erano stati espressamente qualificati come “non soggetti a revoca” e costituivano sopravvenienze che avevano definitivamente cristallizzato la posizione dei lavoratori, senza contare che il comportamento della Regione aveva violato il principio di buona fede e affidamento. Costituitasi in giudizio, la Regione (OMISSIS) chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, sul presupposto che, per effetto della sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato , gli ex dirigenti dovevano considerarsi esclusi dalla prova concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, i contratti individuali di lavoro al tempo stipulati erano nulli. 2. Il Tribunale di Bari accoglieva il ricorso della V.G., con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello della stessa città, avverso la quale la Regione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. 3. Con ordinanza interlocutoria, questa S.C., rilevando che il ricorso per cassazione era stato notificato a V.G. presso i difensori costituiti nel giudizio di primo grado, riteneva la nullità della notificazione e disponeva la sua rinnovazione. Ciò in quanto la V.G. risultava essere stata contumace in grado di appello e, dunque, secondo l'indirizzo di Cass., S.U., 29 aprile 2008, n. 10817 e Cass. 25 luglio 2006, n. 16952 , il vizio non era di inesistenza della notificazione, in quanto eseguita comunque presso persona non priva di collegamento alcuno con la parte e si giustificava l'ordine di rinnovazione ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. 4. In esito al disposto rinvio, la ricorrente provvedeva a notificare il ricorso per cassazione a P.G. e P.L.S., nella loro ritenuta veste di eredi di V.G.. Essi notificavano e depositavano tuttavia controricorso, con cui manifestavano di avere rinunciato all'eredità fin dal luglio 2020 ed insistevano per la declaratoria del loro difetto di legittimazione passiva. Ragioni della decisione 1. I tre motivi di ricorso per cassazione denunciano la violazione e\o falsa applicazione dell'articolo 35, co. 1, lett. a) del d. lgs., n. 165 del 2001 (primo motivo), l'errata valutazione ed interpretazione dei contratti di risoluzione consensuale (secondo motivo) e la violazione e\o falsa applicazione dell' articolo 2126 c.c. (terzo motivo). 2. È tuttavia da affrontare preliminarmente la questione in ordine alla validità della rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione e dei suoi effetti. 3. In fatto è accaduto, secondo quanto ora accertato sulla base dei documenti depositati dai controricorrenti quanto segue: - l'originaria ricorrente, V.G., costituita in primo grado mediante difensore, è deceduta nel 2020, quando il processo davanti al Tribunale era ancora in corso; - non risulta che l'evento fosse stato dichiarato nelle forme di rito dalla difesa della V.G. e dunque vi è stata pronuncia in primo grado di sentenza ad essa favorevole; - proposto appello dalla Regione (OMISSIS), evidentemente notificato come da rito presso la difesa della V.G., nessuna dichiarazione di morte della parte risulta ancora esservi stata e nessuno si è costituito in sua vece in sede di gravame; - V.G. è stata quindi considerata contumace e ciò è quanto risulta dalla sentenza di secondo grado qui impugnata. La Regione (OMISSIS) ha, quindi, proposto ricorso per cassazione notificandolo presso i difensori di primo grado della V.G. ed è poi accaduto ulteriormente quanto segue: - con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica in quanto nulla – ovviamente non potendosi sapere che la parte fosse deceduta; – la nuova notificazione è stata eseguita presso i figli della V.G., indicati nella veste di eredi della stessa; - questi ultimi si sono quindi costituiti, facendo rilevare di aver rinunciato all'eredità fin dal 2020 ed hanno insistito per veder riconoscere la carenza della loro legittimazione passiva, con vittoria di spese. 4. In diritto è pacifico che al processo di cassazione si applichi l' articolo 291 c.p.c. e che quindi, a fronte di una notificazione nulla, essa vada rinnovata, nel termine (perentorio) stabilito dal giudice (tra le molte, v. Cass. 18 gennaio 2016, n. 710 ; Cass. 3 luglio 2014, n. 15236 ). E' altresì pacifico che «la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell' articolo 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso» ( Cass. 29 maggio 2019, n. 14742 ; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625 ). Nessuna notifica, oltre a quella ai presunti eredi, è stata poi eseguita e dunque va verificato quali siano le conseguenze della notifica eseguita presso di loro. Essendovi prova che essi non erano eredi della V.G., ma semmai che sono stati in una certa fase chiamati all'eredità, l'inoltro presso di loro dell'atto di instaurazione del giudizio di cassazione non è rituale. Certamente, pur potendosi dire, sulla base delle conoscenze poi acquisite, che non vi poteva essere notificazione alla V.G., essendo la stessa deceduta e non costituita in appello, è da valutare il fatto che il ricorso per cassazione è stato notificato la prima volta con riferimento a soggetto non più esistente e poi, in sede di rinnovazione, a soggetti che non sono palesemente muniti di legittimazione sostanziale e neanche processuale a contraddire, perché non successori mortis causa della parte. In tale situazione, si sovrappone il tema del rinnovo della notificazione ( articolo 291 c.p.c. ), con quello del rinnovo dell'impugnazione nei riguardi della parte correttamente da evocare in giudizio. A quest'ultimo proposito può dirsi consolidato l'orientamento per cui l'impugnazione proposta «nei confronti di un soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione (...) anziché nei confronti dei suoi eredi, non è affetta da nullità della notifica, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius , stante il principio di cui all' articolo 328 c.p.c. , dovendo trovare applicazione (...) in assenza di specifica regolamentazione, la disciplina di cui all' articolo 164, commi 1 e 2, c.p.c. » ( Cass. 6 dicembre 2022, n. 35884 ; Cass. 14 gennaio 2011, n. 776 ), che comporta l'attribuzione di un termine per rimediare a tale (diverso) deficit processuale. Tale principio è stato formulato rispetto al caso di decesso verificatosi nella pendenza del termine di impugnazione, ma vale evidentemente anche per il caso in cui il decesso, pur avvenuto prima (qui, nel corso del giudizio di primo grado), assuma rilievo processuale, per mancanza di atti precedenti riguardanti il suo verificarsi che siano processualmente significativi (dichiarazione da parte del difensore; risultare del fatto in sede di notifica o dichiarazione ad opera della controparte: articolo 300, co. 4, c.p.c. ) solo in quel frangente temporale. Che è quanto accaduto nel caso di specie, perché l'appello, pur se la parte appellata era già deceduta, è stato ritualmente instaurato nei riguardi di essa e con notifica, in ragione della c.d. ultrattività del mandato, presso il suo difensore ( Cass, S.U., 4 luglio 2014, n. 15295 ). La trattazione dell'appello in contumacia è stata quindi in sé rituale. Un'applicazione dei principi di cui sopra calibrata sul modo in cui gli eventi si sono manifestati cronologicamente nel processo potrebbe allora far pensare che, concesso ritualmente dalla S.C. il termine per il rinnovo della notificazione ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. , quando nel processo non poteva essere nota la morte della parte, ed eseguita tale notificazione a soggetti che, stante la rinuncia all'eredità, non siano le corrette parti, si debba ora applicare l' articolo 164 c.p.c , con la concessione di un nuovo termine potenzialmente tale da realizzare la sanatoria con effetti ex tunc. Ci si deve tuttavia confrontare con la perentorietà del termine concesso ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. e con l'ulteriore consolidato principio per cui in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. , è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (da ultimo, Cass. 7 aprile 2023, n. 9541 ). In proposito viene in evidenza, in quanto riguardante situazione che presenta forti tratti di similitudine con la presente, il caso dell'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in cui nel termine stabilito dal giudice (pacificamente perentorio: da ultimo, Cass. 15 ottobre 2021, n. 28298 ) va eseguita la notificazione, seppure possa poi porsi un problema di identificazione della parte, specie qualora si realizzi l'interferenza con eventi estintivi della capacità giuridica dei destinatari (morte; cessazione dell'ente etc.). In proposito, Cass., S.U., 24 maggio 2019, n. 14266 ha delineato il principio per cui, nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell' articolo 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell' articolo 328 c.p.c. , comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. È, tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice ad quem . Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell' articolo 153, comma 2, c.p.c. La linea tracciata è chiara, nel senso che l'evento sopravvenuto e modificativo della capacità altrui può incidere sul termine per la notificazione in corso, nel senso di comportarne ipso iure un nuovo inizio dal momento in cui le attività svolte hanno consentito l'acquisizione di una notizia (ad es. il decesso) processualmente significativa e destinata a dispiegare effetti sulle persone da evocare in giudizio, ma non sul fatto che il termine (perentorio) sia stato fissato e dunque vada rispettato, salvo ricorrano i presupposti per la rimessione in termini. Quindi, se il giudice concede un termine perentorio per la notificazione o rinnovazione della notifica ad un dato contraddittore, l'accertamento del decesso in occasione di tale notificazione fa decorrere ex novo il termine per tale notificazione dal momento dell'acquisizione di tale notizia, per effetto dell'applicazione analogica dell' articolo 328, co. 1, c.p.c. , senza che si debba attendere la fissazione di un nuovo termine in sede giudiziale. Se però, nonostante tale proroga, la notificazione alla parte da evocare non sia efficacemente attuata, si completa comunque la fattispecie decadenziale di cui all' articolo 291 (o 331 c.p.c. ) c.p.c., senza che si possa ipotizzare la fissazione di un nuovo termine ai sensi dell'articolo 164, commi primo e secondo, c.p.c. e salva la rimessione in termini, ai sensi dell' articolo 153, co. 2, c.p.c. , se ne ricorrano i presupposti. Detto altrimenti, in tali evenienze, la dinamica processuale di cui all' articolo 291 c.p.c. (o 331 c.p.c.) prevale su quella di cui all' articolo 164 c.p.c. con le sole salvaguardie di cui all' articolo 328, comma primo, c.p.c. , 153, comma secondo, c.p.c. ed eventualmente, come si farà cenno, 328, co. 3, c.p.c. 5. Calando quanto sopra nel caso di specie, può dirsi che, in effetti, la notifica eseguita nel termine concesso ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. non ha sortito gli effetti di regolare instaurazione del contraddittorio che le sono propri. Infatti, essa è stata effettuata a persone che erano solo state chiamate all'eredità ma vi avevano rinunciato, sicché i soggetti intimati non sono le corrette controparti processuali dell'impugnazione proposta. Tuttavia, la fattispecie innescata dall'originaria notifica nulla eseguita presso i difensori di primo grado della V.G., si fonda su un errore originario della parte. La Regione, infatti, per quanto si è già detto, stante la contumacia in appello della V.G., avrebbe dovuto notificare ad essa personalmente l'impugnazione per cassazione e non ai difensori di primo grado ( Cass., S.U., 10817/2008 cit.). A parte la nullità della notificazione così verificatasi, da ciò si evidenzia che, se fosse stato tenuto il comportamento dovuto, si sarebbe avuta fin da allora la conoscenza della morte della parte e ciò, oltre all'eventuale dilazione del termine ai sensi dell' articolo 328, co. 3, c.p.c. , avrebbe consentito la notifica collettiva ed impersonale agli eredi nell'ultimo domicilio della de cuius ( articolo 330, co. 2, c.p.c. ) o avrebbe permesso di dare corso agli opportuni accertamenti. Tutto ciò non ha potuto avere corso per effetto della errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla presso i difensori di primo grado e l'evidenza dell'errore, oltre alla sua palese incidenza causale su tutto quanto si è poi verificato presso la S.C. esclude che si possa utilmente discorrere di una rimessione in termini. Ne deriva che il superamento del termine perentorio concesso ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. non può essere sanato e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 6. Può anche formularsi il seguente principio: «Qualora sia concesso termine per la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell' articolo 291 c.p.c. , l'esecuzione della notificazione nei riguardi di soggetti privi di legittimazione passiva, pur consistendo nell'errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice o in ipotesi anche prorogato ex lege in applicazione analogica dell' articolo 328, primo comma, c.p.c. , a meno che non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini della parte procedente ai sensi dell' articolo 153, secondo comma, c.p.c. ». P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di P.G. e P.L.S. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.