È inammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore Generale per i sistemi informatici automatizzati, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla.
Con ordinanza resa in data 20 maggio 2025, il Tribunale del Riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata – a mezzo posta elettronica certificata – dal difensore dell'indagato avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal competente giudice per le indagini preliminari. Nella specie, l'impugnazione incidentale è stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello individuato nel decreto adottato il 9 novembre 2020 dal Direttore della Direzione Generale sistemi informatizzati del Ministero della Giustizia (di seguito, Direttore della DGSIA) Di conseguenza, in applicazione dell' articolo 87- bis , comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 , il Tribunale del Riesame ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, nonostante l'atto fosse pervenuto in tempo alla cancelleria. Avverso tale ordinanza di inammissibilità, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione all'articolo 87- bis , comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 Nel ricorso, il ricorrente ha valorizzato il precedente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. VI, 17 aprile 2025, n. 19415 , in dejure.it ), secondo cui non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dal Direttore della DGSIA, qualora l'atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente. La prima sezione della Suprema Corte, rilevato il contrasto sull'interpretazione dell'articolo 87- bis , comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, enunciando il seguente quesito: «Se nel sistema dell'articolo 87- bis , comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificato non compreso nell' elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto il deposito dell'impugnazione». La corretta trasmissione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di impugnazione e le ipotesi d'inammissibilità Il punto di partenza per una corretta disamina della pronuncia in commento è rappresentato delle analitiche indicazioni previste per il deposito dell'impugnazione a mezzo posta elettronica certificata (ai sensi dell'articolo 87- bis , d.lgs. n. 150/2022) e dai relativi oneri formali, così sintetizzabili: a) l'atto deve essere presentato in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale qualificata (Pades e Cades) e inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio giudiziario destinatario indicato nel provvedimento del Direttore Generale della DGSIA. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare per mezzo del servizio di posta elettronica certificata presso gli Uffici giudiziari competenti deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, per cui «non è ammessa la scansione di immagini» (Così, testualmente, L. Giordano, Quale indirizzo PEC deve usare il difensore per inviare l'atto di impugnazione? , in IUS Penale , 14 febbraio 2023; b) gli atti che sono proposti da più soggetti possono essere firmati digitalmente dagli stessi, purché almeno uno sia il depositante; c) l'impugnazione deve contenere la specifica indicazione degli allegati e gli stessi sono trasmessi per immagini e sottoscritti digitalmente dal difensore per conformità all'originale (Cfr. in dottrina, L. Giordano, Quali atti di impugnazione possono essere presentati a mezzo PEC? , in IUS Penale , 6 febbraio 2023). L'articolo 87- bis , comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto tre cause di inammissibilità dell'impugnazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata: quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata degli Uffici giudiziari destinatari e indicati in apposito provvedimento del Direttore generale della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale della DGSIA, all'Ufficio che emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta o di appello contro i provvedimenti resi in materia cautelare (personale o reale), ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, sempre secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore generale della DGSIA, all'Ufficio competente a decidere l'impugnazione incidentale. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale, la Suprema Corte ha in più occasioni precisato che il valore legale del deposito tramite PEC è subordinato alla validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata di provenienza dell'atto ovvero che lo stesso sia inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento Ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44. (v. Cass., sez. IV, 9 novembre 2021, n. 46118, in IUS Penale, con nota di L. Giordano. La cassazione torna sulla presentazione dell'impugnazione cautelare a mezzo PEC, 4 marzo 2022). Quanto, poi, alla sottoscrizione dell'atto allegato alla posta elettronica, il personale di segreteria e di cancelleria degli Uffici giudiziari destinatari del documento devono provvedere ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserirlo nel fascicolo telematico (sul punto, v. in dottrina, v. A. Marandola, Riforma Cartabia: le nuove norme e il nuovo regime transitorio , in IUS Penale , 13 gennaio 2023). L'orientamento minoritario I due opposti orientamenti, richiamati nella pronuncia in commento, concordano nel ritenere che l'impugnazione incidentale trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata, diverso da quello individuato dal Direttore della DGSIA, determini l'inammissibilità dell'impugnazione, ma divergono sulla sanabilità o meno dell'errore. L'orientamento minoritario ha ritenuto il superamento dell'errore in ragione dell'applicabilità del principio del “ raggiungimento dello scopo ” ( ex articolo 156, comma 3, c.p.c. ) declinato della Sezioni Unite anche nel processo penale (Cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2021, Bottari, n. 1626, in dejure.it ). La Suprema Corte ha valorizzato tale principio, ritenendo che lo stesso assuma una valenza generale e trovi «[…] implicita affermazione anche nel processo penale, come è dato evincere, ad esempio, dall' articolo 184, comma 1, c.p.c. » (Cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2021, Bottari, cit.). Dunque, secondo l'interpretazione meno restrittiva non si verifica l'inammissibilità se l'atto di impugnazione sia inviato non all'indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo indicato nel provvedimento del Direttore della DGSIA (in questo senso, Cass., sez. VI, 15 ottobre 2025, n. 37358, in d ejure.it ; Id., sez. VI, 1° ottobre 2025, n.34303 , in dejure.it ). Ciò perché l'atto raggiunge l'obiettivo – seppur con un « percorso telematico » irregolare – che l'impugnante (o il ricorrente) si era prefisso ed assume efficacia attraverso l'inoltro alla cancelleria competente a riceverlo ( Cass., sez. IV, 23 maggio 2025, n. 19415 , in dejure.it ). L'orientamento maggioritario Stando, invece, all'orientamento più rigoroso (e largamente maggioritario), alle tassative ipotesi d'inammissibilità innanzi richiamate (v. supra ) non sarebbe possibile attribuire un significato diverso da quello indicato dal tenore testuale della norma, in ossequio all'articolo 12 preleggi (cfr. Cass., sez. V, 1° luglio 2025, n. 28163 , in dejure.it ; Id., sez. III, 26 marzo 2025, n. 24604, in dejure.it ; Id. , sez. V, 31 ottobre 2024, n. 2458 , in dejure.it ; Id., sez. I, 9 febbraio 2024, n. 25527 , in dejure.it ; Id., sez. II, 21 febbraio 2024, n. 11795 , in dejure.it ). Sarebbe, altresì, inapplicabile al caso di specie il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (Cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2021, Bottari, cit.) in quanto lo stesso è riferibile esclusivamente al deposto presso “ luoghi fisici ” e non al deposito “telematico”, disciplinato, in modo analitico, dall'articolo 87- bis d.lgs. n. 150/2022. Si è osservato, in particolare, che la richiamata sentenza delle Sezioni Unite si riferiva alla disciplina prevista dagli articolo 311 e 324 c.p.p. che non ha contemplato alcuna causa di inammissibilità legata all'errata individuazione del luogo di deposito dell'impugnazione ( Cass., sez. V, 31 ottobre 2024, n. 2458 , cit.). Dunque, le specifiche cause di inammissibilità tipizzate dal legislatore non possono essere superate dall'evocato principio del “ raggiungimento dello scopo ” quale criterio di sanatoria. Le conclusioni della Corte La pronuncia in commento ha aderito alle motivazioni espresse dall'orientamento maggioritario, ritenendo tassative (e non sanabili) le ipotesi di inammissibilità consacrate dall'articolo 87- bis d.lgs. n. 150/2022. Oltre ad aver recepito in toto le argomentazioni addotte a sostegno dell'inammissibilità dell'impugnazione a mezzo PEC, inoltrata ad un indirizzo diverso da quello individuato dal Direttore Generale del DGSIA, la Corte ha posto l'accento sulla ratio sottesa al più volte menzionato articolo 87- bis del d.lgs. n. 150/2022. In questo senso, il decisum ha valorizzato l'ottica efficientista cui la riforma s'ispira attraverso uno «smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione degli uffici giudiziari». Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato come la disposizione in esame sia conforme all' articolo 111 Cost. – sia sotto il profilo della prevedibilità, ex ante , delle modalità e delle forme di accesso al giudice – e si coniughi, altresì, al principio della ragionevole durata del processo in quanto «la preventiva individuazione degli indirizzi PEC abilitati permette al cittadino, assistito da un difensore tecnico, di confidare in una rapida instaurazione del procedimento, grazie alla tassatività dei mezzi e delle modalità di impugnazione». Il Collegio ha ritenuto, invece, “sanabile” l'errore inizialmente commesso all'atto dell'inoltro telematico dell'impugnazione (ad un indirizzo di posta elettronica non contemplato dal decreto DGSIA, ma riferibile all'ufficio competente a decidere sull'impugnazione), quando il personale di cancelleria inoltri all'indirizzo corretto, entro il termine di decadenza previsto dalla legge, la PEC corredata dall'allegata impugnazione. Ciò perché la trasmissione interna tra caselle PEC riferibili all'Ufficio competente a ricevere l'impugnazione è idonea a garantire il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l'efficace esercizio del diritto di difesa. A giudizio della Suprema Corte, la “ continuità digitale ” rappresenterebbe una mera eventualità, non avendo la cancelleria alcun obbligo di trasmettere il gravame all'indirizzo di posta elettronica certificata corretto.
Presidente Andreazza - Relatore Casa Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.