Con l’ordinanza in commento, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità di Poste Italiane per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) relativo ai buoni fruttiferi postali e alle conseguenze sulla prescrizione del diritto al rimborso.
La Corte di Legittimità ha chiarito che l'omessa consegna del FIA da parte di Poste Italiane non fonda un diritto al risarcimento del danno coincidente con il credito al rimborso del buono prescritto, poiché la scadenza del titolo e il decorso della prescrizione sono conoscibili dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale e l'estinzione del diritto è imputabile all'inerzia del sottoscrittore. Sintesi della vicenda dibattuta Il Giudice di Pace di Potenza, in accoglimento delle domande avanzate da due sottoscrittori di buoni fruttiferi postali (BFP), aveva accertato la responsabilità di Poste Italiane per violazione degli obblighi informativi per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (c.d. FIA) con condanna di questa alla restituzione della somma investita. Poste Italiane proponeva appello innanzi al Tribunale di Potenza insistendo, in primo luogo, affinché venisse accertata la prescrizione del BFP , nel merito poi rilevando che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo della specifica serie del BFP in contestazione sarebbe stata sufficiente a garantire la corretta informativa del cliente, operando il meccanismo etero-integrativo ex articolo 1339 c.c. Il Tribunale disattendeva le argomentazioni di Poste Italiane e confermava la sentenza. Poste Italiane ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli fosse sufficiente ad assolvere gli obblighi informativi e che spettasse al sottoscrittore l'onere di attivarsi per conoscere le caratteristiche del rapporto, inclusa la scadenza e i termini di prescrizione; l'onere di provare la mancata consegna del foglio informativo spettasse ai sottoscrittori. La mancata consegna del FIA: il difetto informativo incide sul termine di prescrizione? La Corte Suprema, in primo luogo, puntualizza il perimetro della propria indagine che non è quello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni bensì l'invocato diritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di Poste Italiane per non aver consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi . Osservano, infatti, i giudici di legittimità che la pretesa risarcitoria dei risparmiatori si fonda sulla prospettazione per cui Poste Italiane, al momento della sottoscrizione del BFP, aveva violato l'obbligo ex lege di consegnar loro il FIA contenente anche l'indicazione delle caratteristiche dettagliate del buono da essi sottoscritto, tra cui la relativa scadenza , quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla sua riscossione . Da ciò sarebbe derivata – secondo la prospettazione dei risparmiatori – l'impossibilità giuridica di conoscere le condizioni che avrebbero regolato il buono acquistato, soprattutto in ordine alla sua scadenza con conseguente decorso incolpevole del relativo termine di prescrizione. I precedenti della giurisprudenza di merito Rileva la Corte che sulla specifica questione appena illustrata, la giurisprudenza di merito ha offerto plurime soluzioni ermeneutiche , tra loro affatto eterogenee, che possono così sintetizzarsi: un primo orientamento esclude che il mancato assolvimento, da parte di Poste Italiane, dell'obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori di buoni, rispetto ai quali, poi, venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – precontrattuale o contrattuale – in capo alla predetta società. Questo orientamento ritiene che la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a rendere conoscibili le caratteristiche dei buoni . Di conseguenza, incombe sui risparmiatori l'onere di consultare tali decreti, e la loro inerzia nel farlo recide il nesso causale tra l'omissione informativa di Poste Italiane e i danni lamentati; secondo un altro orientamento (nel quale si iscrive la sentenza impugnata), la condotta inadempiente di Poste Italiane che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “ responsabilità (pre)contrattuale ”, con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei buoni stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario ex articolo 2946 c.c.; un terzo orientamento, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di Poste Italiane , bensì l' impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2935 c.c. Sulla base di siffatto orientamento, l'onere di attivarsi del sottoscrittore è condizionato alla possibilità di adempiere, garantita dagli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dagli articolo 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000. L'ignoranza del dies a quo della prescrizione, causata dall'assenza di indicazioni sul titolo e dal mancato FIA, sarebbe pertanto un impedimento giuridico rilevante. Le coordinate normative di riferimento Ciò chiarito, la Corte ricorda quale sia il quadro normativo di riferimento ai fini della corretta definizione della vicenda che occupa. Sinteticamente: la natura dei buoni fruttiferi postali : i BFP sono considerati meri titoli di legittimazione ai sensi dell' articolo 2002 c.c. , privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Le loro condizioni possono essere integrate o modificate ab externo mediante decreti ministeriali, in virtù del meccanismo di integrazione automatica previsto dall' articolo 1339 c.c. (v. Cass. n. 33631/2024 ); la conoscenza della normativa e l'esclusione di obblighi informativi ulteriori : la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo, e la conoscenza del contenuto dei decreti ministeriali istitutivi delle varie serie di buoni è affidata alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione realizza l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali con esclusione di obblighi informativi ulteriori a carico di Poste Italiane ( Cass., S.U. n. 3963/2019 e più recentemente Cass. n. 9202/2025 ). In questo contesto, il FIA assume, secondo la Cassazione, una funzione essenzialmente riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto ; gli effetti derivanti dalla sottoscrizione del BFP : muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere – a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, non è configurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione , venendo in rilievo l'omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Coerentemente, la Corte afferma che la mancata consegna del FIA non può dar luogo ad un diritto al risarcimento del danno che abbia per contenuto il medesimo diritto di credito al rimborso dei buoni ormai estinto per prescrizione, quando la scadenza e la durata del titolo siano, comunque, desumibili dai decreti ministeriali istitutivi di serie, regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e il mancato esercizio tempestivo del diritto sia riconducibile all'inerzia del sottoscrittore; l'irrilevanza dell'ignoranza soggettiva per la prescrizione: l' articolo 2935 c.c. , che prevede l'impossibilità di far valere il diritto come causa di sospensione della prescrizione, si riferisce esclusivamente a impedimenti di natura legale , non all'incertezza, all'ignoranza del proprio diritto o alle modalità di esercizio. L'inerzia dovuta a ignoranza non impedisce il decorso della prescrizione. Solo il comportamento doloso del debitore ( ex articolo 2941, n. 8, c.c.) può sospendere la prescrizione, non la condotta colposa. L'inerzia colpevole del risparmiatore Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene pertanto la Corte che il BFP oggetto di causa debba ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabile per causa imputabile ai soli sottoscrittori, i quali non hanno esercitato il diritto al suo rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né minimamente si sono attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione, il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di Poste Italiane. Aggiunge al riguardo la Corte che rispetto all'ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l'ordinamento rileva è l'onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l'informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito. Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile , atteso che sarebbe bastato consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, l' exordium praescriptionis , l'entità del cui termine applicabile è fissata direttamente dal legislatore all' articolo 2946 c.c. La decisione della Corte e i principi enunciati La Corte di Cassazione ha quindi: a) accolto il ricorso di Poste Italiane; b) cassato la sentenza impugnata del Tribunale di Potenza; c) deciso la causa nel merito ex articolo 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda di risarcimento del danno formulata dai sottoscrittori; d) enunciato i seguenti principi di diritto : «L' articolo 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo di fatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo del diritto». «In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'articolo 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2946 cod. civ. , non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto».
Presidente Scoditti – Relatore Campese Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.