Buoni fruttiferi postali: spetta al sottoscrittore informarsi sulla scadenza ed evitarne la prescrizione

Con l’ordinanza in commento, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità di Poste Italiane per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) relativo ai buoni fruttiferi postali e alle conseguenze sulla prescrizione del diritto al rimborso.

La Corte di Legittimità ha chiarito che l'omessa consegna del FIA da parte di Poste Italiane non fonda un diritto al risarcimento del danno coincidente con il credito al rimborso del buono prescritto, poiché la scadenza del titolo e il decorso della prescrizione sono conoscibili dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale e l'estinzione del diritto è imputabile all'inerzia del sottoscrittore. Sintesi della vicenda dibattuta Il Giudice di Pace di Potenza, in accoglimento delle domande avanzate da due sottoscrittori di buoni fruttiferi postali (BFP), aveva accertato la responsabilità di Poste Italiane per violazione degli obblighi informativi per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (c.d. FIA) con condanna di questa alla restituzione della somma investita. Poste Italiane proponeva appello innanzi al Tribunale di Potenza insistendo, in primo luogo, affinché venisse accertata la prescrizione del BFP , nel merito poi rilevando che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo della specifica serie del BFP in contestazione sarebbe stata sufficiente a garantire la corretta informativa del cliente, operando il meccanismo etero-integrativo ex articolo 1339 c.c. Il Tribunale disattendeva le argomentazioni di Poste Italiane e confermava la sentenza. Poste Italiane ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli fosse sufficiente ad assolvere gli obblighi informativi e che spettasse al sottoscrittore l'onere di attivarsi per conoscere le caratteristiche del rapporto, inclusa la scadenza e i termini di prescrizione; l'onere di provare la mancata consegna del foglio informativo spettasse ai sottoscrittori.   La mancata consegna del FIA: il difetto informativo incide sul termine di prescrizione? La Corte Suprema, in primo luogo, puntualizza il perimetro della propria indagine che non è quello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni bensì l'invocato diritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di Poste Italiane per non aver consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi . Osservano, infatti, i giudici di legittimità che la pretesa risarcitoria dei risparmiatori si fonda sulla prospettazione per cui Poste Italiane, al momento della sottoscrizione del BFP, aveva violato l'obbligo ex lege di consegnar loro il FIA contenente anche l'indicazione delle caratteristiche dettagliate del buono da essi sottoscritto, tra cui la relativa scadenza , quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla sua riscossione . Da ciò sarebbe derivata – secondo la prospettazione dei risparmiatori – l'impossibilità giuridica di conoscere le condizioni che avrebbero regolato il buono acquistato, soprattutto in ordine alla sua scadenza con conseguente decorso incolpevole del relativo termine di prescrizione. I precedenti della giurisprudenza di merito Rileva la Corte che sulla specifica questione appena illustrata, la giurisprudenza di merito ha offerto plurime soluzioni ermeneutiche , tra loro affatto eterogenee, che possono così sintetizzarsi: un primo orientamento esclude che il mancato assolvimento, da parte di Poste Italiane, dell'obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori di buoni, rispetto ai quali, poi, venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – precontrattuale o contrattuale – in capo alla predetta società. Questo orientamento ritiene che la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a rendere conoscibili le caratteristiche dei buoni . Di conseguenza, incombe sui risparmiatori l'onere di consultare tali decreti, e la loro inerzia nel farlo recide il nesso causale tra l'omissione informativa di Poste Italiane e i danni lamentati; secondo un altro orientamento (nel quale si iscrive la sentenza impugnata), la condotta inadempiente di Poste Italiane che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “ responsabilità (pre)contrattuale ”, con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei buoni stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario ex articolo 2946 c.c.; un terzo orientamento, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di Poste Italiane , bensì l' impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2935 c.c. Sulla base di siffatto orientamento, l'onere di attivarsi del sottoscrittore è condizionato alla possibilità di adempiere, garantita dagli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dagli articolo 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000. L'ignoranza del dies a quo della prescrizione, causata dall'assenza di indicazioni sul titolo e dal mancato FIA, sarebbe pertanto un impedimento giuridico rilevante.   Le coordinate normative di riferimento Ciò chiarito, la Corte ricorda quale sia il quadro normativo di riferimento ai fini della corretta definizione della vicenda che occupa. Sinteticamente: la natura dei buoni fruttiferi postali : i BFP sono considerati meri titoli di legittimazione ai sensi dell' articolo 2002 c.c. , privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Le loro condizioni possono essere integrate o modificate ab externo mediante decreti ministeriali, in virtù del meccanismo di integrazione automatica previsto dall' articolo 1339 c.c. (v. Cass. n. 33631/2024 ); la conoscenza della normativa e l'esclusione di obblighi informativi ulteriori : la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo, e la conoscenza del contenuto dei decreti ministeriali istitutivi delle varie serie di buoni è affidata alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale pubblicazione realizza l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali con esclusione di obblighi informativi ulteriori a carico di Poste Italiane ( Cass., S.U. n. 3963/2019 e più recentemente Cass. n. 9202/2025 ). In questo contesto, il FIA assume, secondo la Cassazione, una funzione essenzialmente riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto ; gli effetti derivanti dalla sottoscrizione del BFP : muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è – o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere – a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, non è configurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione , venendo in rilievo l'omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Coerentemente, la Corte afferma che la mancata consegna del FIA non può dar luogo ad un diritto al risarcimento del danno che abbia per contenuto il medesimo diritto di credito al rimborso dei buoni ormai estinto per prescrizione, quando la scadenza e la durata del titolo siano, comunque, desumibili dai decreti ministeriali istitutivi di serie, regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e il mancato esercizio tempestivo del diritto sia riconducibile all'inerzia del sottoscrittore; l'irrilevanza dell'ignoranza soggettiva per la prescrizione: l' articolo 2935 c.c. , che prevede l'impossibilità di far valere il diritto come causa di sospensione della prescrizione, si riferisce esclusivamente a impedimenti di natura legale , non all'incertezza, all'ignoranza del proprio diritto o alle modalità di esercizio. L'inerzia dovuta a ignoranza non impedisce il decorso della prescrizione. Solo il comportamento doloso del debitore ( ex articolo 2941, n. 8, c.c.) può sospendere la prescrizione, non la condotta colposa.   L'inerzia colpevole del risparmiatore Alla stregua delle suesposte considerazioni, ritiene pertanto la Corte che  il BFP oggetto di causa debba ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabile per causa imputabile ai soli sottoscrittori, i quali non hanno esercitato il diritto al suo rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né minimamente si sono attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione, il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di Poste Italiane. Aggiunge al riguardo la Corte che rispetto all'ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l'ordinamento rileva è l'onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l'informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito. Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile , atteso che sarebbe bastato consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, l' exordium praescriptionis , l'entità del cui termine applicabile è fissata direttamente dal legislatore all' articolo 2946 c.c. La decisione della Corte e i principi enunciati La Corte di Cassazione ha quindi: a) accolto il ricorso di Poste Italiane; b) cassato la sentenza impugnata del Tribunale di Potenza; c) deciso la causa nel merito ex articolo 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda di risarcimento del danno formulata dai sottoscrittori; d) enunciato i seguenti principi di diritto : «L' articolo 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo di fatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo del diritto». «In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'articolo 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2946 cod. civ. , non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto».

Presidente Scoditti – Relatore Campese Fatti di causa 1. POSTE ITALIANE Spa propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 568/2022, che, accogliendo la domanda di Ro.An. e Ro.Gi. (e non Gi., come per mero errore materiale ivi indicato), aveva dichiarato la responsabilità della prima per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna del Foglio Informativo Analitico o F.I.A.) in relazione ad un buono fruttifero postale, serie AA2, per la somma di Euro 5.000,00, emesso l'11 ottobre 2001, con durata di sette anni, e l'aveva condannata al pagamento, in loro favore, della medesima somma, oltre interessi. Costituitisi il Ro.An. e la Ro.Gi., che contestarono l'avverso appello, l'adito Tribunale di Potenza, con sentenza del 28 dicembre 2023, n. 1758, rigettò quell'impugnazione. Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice, rimarcata la irrilevanza, in quella sede, delle argomentazioni sviluppate dalla parte appellante in punto di prescrizione del buono (trattandosi di questione invero pacifica e non contestata, vertendo le doglianze dei risparmiatori e di conseguenza la sentenza qui gravata su un profilo distinto, costituita dall'inottemperanza agli obblighi informativi e dalla mancata consegna del F.I.A.... , disattese l'assunto con cui POSTE ITALIANE Spa aveva prospettato la sufficienza, al fine di ottemperare all'obbligo informativo e a prescindere dal F.I.A., della pubblicazione del D.M. istitutivo della nuova serie AA1 sulla relativa G.U., già operando, sulla scorta di tale onere pubblicitario e come poi emergerebbe dalla qui invocata Cass. n. 3963/2019 , il meccanismo etero-integrativo ex articolo 1339 c.c. . Osservò, infatti, in contrario, che tale ricostruzione ermeneutica: (A) si risolve in una vera e propria interpretatio abrogans dell'articolo 3 del D.M. 19.12.2000, privando di ogni portata precettiva l'obbligo normativo pur ivi espressamente previsto...; (B) non risulta poi in alcun modo coerente con la ratio e il quadro sistematico di cui al D.M. 19.12.2000, ove... il F.I.A. è essenziale e insurrogabile dalla pubblicazione in G.U., poiché è nel F.I.A. che risultano riportate tutte le condizioni del rapporto, al contrario non più in alcun modo menzionate nel buono (del tutto muto anche in punto di data di scadenza), ed è per tale ragione che la prescrizione normativa non consente il mero rinvio alla G.U., ma impone per il collocamento dei buoni fruttiferi la consegna, al contempo, di titolo e foglio informativo , poiché entrambi co-essenziali al sottoscrittore per avere contezza della disciplina e, in particolare, della scadenza del titolo acquistato... (cfr. ancora articolo 3 del D.M. 19.12.2000); (C) non può ritenersi utilmente fondata sull'arresto di Cass. n. 3963/2019 , afferendo quest'ultimo a una fattispecie del tutto diversa, considerando che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava di buoni del 1982 e del 1983 per i quali non era previsto alcun obbligo di consegna del F.I.A. (come, invece, per i buoni oggetto di causa, emessi nel febbraio 2001 e, dunque, già soggetti all'obbligo ex articolo 3 del D.M. 19.12.2000) e le cui condizioni regolative erano riportate su tali buoni (a differenza, pur a tal riguardo, dei buoni successivi al D.M. 19.12.2000 e, fra essi, i buoni del 2001 oggetto di causa, non riportando gli stessi alcuna condizione, trattandosi di profilo integralmente rimesso al F.I.A.), evocando, del resto, la Suprema Corte del 2019 il profilo del meccanismo etero-integrativo non già per sostenere l'irrilevanza della consegna del F.I.A., bensì in relazione allo ius variandi per D.M. sopravvenuti alla sottoscrizione del buono, essendo invece l'etero-integrazione, con riguardo a D.M. antecedenti e per surrogare buoni privi di condizioni (come nel caso di buoni successivi al D.M. 19.12.2000 in uno ai quali non venga consegnato il F.I.A.), invece pacificamente da escludersi - prevalendo in tale secondo caso il contenuto dei Buoni e l'accordo negoziale ivi espresso (v. Cass. civ., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979 , salve le precisazioni a tal riguardo di Cass. n. 4384 del 2022 , cit.), con conseguente applicabilità degli ordinari rimedi e, in particolare, del risarcimento del danno per le omissioni informative incidenti sul predetto accordo; (D) confligge, infine, anche con la più persuasiva giurisprudenza, nella quale si è evidenziato che la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza non ha rilevanza dirimente , né consente di ritenere irrilevante l'inottemperanza a uno specifico obbligo informativo previsto ex lege (v. ancora articolo 3 D.M. 19.12.2000), in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria e che era dovere dell'intermediario fornire mediante la consegna del F.I.A. (cfr., ex multis, Corte App. Sassari , 14.04.2023, n. 121) . 2. Per la cassazione di questa sentenza POSTE ITALIANE Spa ha proposto ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito, con unico controricorso, Ro.An. e Ro.Gi.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. 3. Con ordinanza interlocutoria del 10 luglio 2025, n. 18833, questa Sezione ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione del ricorso n.r.g. 12321-2024, rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria, in pari data, n. 18829/25, recante la questione, valutata come di rilevante valore nomofilattico, se il mancato adempimento, parte di POSTE ITALIANE Spa, dell'obbligo, sancito dagli articolo 3, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2946 cod. civ. , integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche. 4. Successivamente è stata fissata l'odierna adunanza camerale, nell'imminenza della quale i controricorrenti hanno depositato altra memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2935 cod. civ. , in materia di prescrizione e dei principi giurisprudenziali in materia di pretesi obblighi informativi relativi ai buoni postali fruttiferi (articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) . Si assume, in particolare, che deve escludersi la sussistenza, a carico di POSTE ITALIANE Spa, di obblighi informativi che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussiste il preciso onere del sottoscrittore di attivarsi per acquisire la corretta conoscenza degli elementi caratterizzanti il rapporto, tra cui la scadenza ed i termini di prescrizione; II) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 6 del D.M. 19.12.2000, relativo al foglio informativo analitico e dell' articolo 2697 c.c. , in materia di onere della prova (articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. . Si deduce che sarebbe stato comunque a carico degli appellati fornire la prova che, al momento della sottoscrizione dei buoni, non gli fosse stato consegnato il foglio informativo. 2. Il primo di tali motivi pone all'attenzione di questa Corte la questione - evidenziata nell'ordinanza interlocutoria n. 18833 del 2025 - concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, da parte di POSTE ITALIANE Spa, dell'obbligo, sancito dagli articolo 3, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2946 cod. civ. , integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche. Il tema da affrontare, dunque, giova puntualizzarlo immediatamente, non è quello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni bensì l'invocato diritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non aver consegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi. In particolare, come emerge dai rispettivi atti introduttivi di questo giudizio di legittimità, la pretesa risarcitoria degli odierni controricorrenti si fonda sulla prospettazione per cui POSTE ITALIANE Spa, al momento della sottoscrizione, da parte loro, del buono fruttifero postale, aveva violato l'obbligo ex lege - previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell' articolo 2 del D.Lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall'articolo 6 del medesimo d.m.) - di consegnargli il cd. Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente anche l'indicazione delle caratteristiche dettagliate del buono da essi sottoscritto, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla sua riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall'articolo 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, la mancanza di una corretta informazione circa le caratteristiche dell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA ai sottoscrittori, per cui i controricorrenti non avrebbero avuto conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato il buono acquistato, soprattutto della sua scadenza, e, quindi, sarebbero rimasti ignari del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del corrispondente capitale e degli interessi. POSTE ITALIANE Spa, invece, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda risarcitoria assumendo: a) di avere assolto all'obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; b) che gli odierni controricorrenti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche del buono postale sottoscritto mediante l'avviso sulle condizioni praticate disponibile negli Uffici Postali aperti al pubblico e, comunque, di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti internet di Cassa Depositi e Prestiti e di POSTE ITALIANE Spa; c) che l'onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, sarebbe spettata pur sempre ai medesimi controricorrenti. 2.1. Sulla specifica questione oggetto della odierna lite, la giurisprudenza di merito ha offerto finora plurime soluzioni ermeneutiche, tra loro affatto eterogenee, che possono così sintetizzarsi: i) un primo orientamento esclude che il mancato assolvimento, da parte di POSTE ITALIANE Spa, dell'obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori di buoni, rispetto ai quali, poi, venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità - precontrattuale o contrattuale - in capo alla predetta società. A tal riguardo, si sostiene che i decreti ministeriali regolanti l'emissione di ogni specifica serie di buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati) e ne dettano la disciplina normativa fondamentale. Ad essi, pertanto, occorre fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a ciascuna serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di POSTE ITALIANE Spa, che, pur essendo dovuta dall'intermediario ai sensi dell'articolo 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i buoni cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. In tale prospettiva, dunque, il comportamento di questi ultimi, non attivatisi diligentemente per conoscere la scadenza dei buoni mediante la consultazione dei decreti ministeriali, che ne regolano le singole serie, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti e la condotta omissiva di POSTE ITALIANE Spa circa la consegna del FIA. Si fa ricadere, così, sui risparmiatori l'onere di informarsi circa le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ivi compresa la loro scadenza , onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione. ii) secondo un altro orientamento (nel quale si iscrive, evidentemente, la sentenza oggi impugnata), la condotta inadempiente di POSTE ITALIANE Spa che abbia omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della responsabilità (pre)contrattuale , con conseguente obbligo di risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi a causa della maturata prescrizione, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della scadenza dei buoni stessi e, quindi, di esercitare il relativo diritto di credito entro il termine ordinario ex articolo 2946 cod. civ. In siffatta prospettiva, si è ritenuta priva di rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria. Non sarebbe pertinente, quindi, il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata prevalenza a quelli pubblicati nei D.M. rispetto a quelli indicati nel titolo , giacché, nella specie, rileva l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizionale - genera responsabilità per inadempimento. Sicché, per tale indirizzo ermeneutico, la consegna al cliente del FIA costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore, che viene concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare solo tramite detta documentazione, poiché i buoni postali fruttiferi non contengono normalmente l'indicazione della data di scadenza , né, tantomeno, quella della prescrizione del diritto in esso lato sensu incorporato; iii) altro orientamento, infine, reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore non implicherebbe alcuna responsabilità di POSTE ITALIANE Spa, bensì l'impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2935 cod. civ. Si è affermato, infatti, che, seppure sul sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono, un siffatto onere è possibile assolvere solo se l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere e, a tal fine, risultano funzionali a mettere il sottoscrittore/risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione gli obblighi di trasparenza e di pubblicità , di cui agli articolo 3 e 6 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, posti a carico di POSTE ITALIANE Spa anche a tutela del valore costituzionale del risparmio ( articolo 47 Cost. ). Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, alla luce del provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 18 ottobre 2022, comunicato il successivo 4 novembre 2022, che ha evidenziato come i buoni postali fruttiferi rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento a basso rischio , assumendo, quindi, interesse soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto, per cui la relativa disciplina opera un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica ( articolo 97, comma 1, Cost. ) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita ( articolo 47 Cost. ); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa - sia pure di rango secondario - di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni. Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di POSTE ITALIANE Spa all'obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei buoni e, segnatamente, sulla loro scadenza e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della scadenza sul titolo e sul D.M. ad esso relativo. Una tale circostanza, quindi, non potrebbe ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell' articolo 2935 cod. civ. , non avendo consentito ai sottoscrittori di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso. 2.2. Tanto premesso, occorre delineare, anche se brevemente, il quadro normativo di riferimento per la decisione della odierna controversia. Va ricordato, allora, che l' articolo 176 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale) prevedeva che i buoni postali fruttiferi potessero essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1 gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. Successivamente, con il riordino della Cassa Depositi e Prestiti operato con il D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si confermò la possibilità per la stessa di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche) di buoni fruttiferi postali per l'esercizio delle proprie funzioni, rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa medesima, l'individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (cfr. articolo 2 del menzionato D.Lgs., a tenore del quale Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari ) ed abrogando espressamente (cfr. articolo 7, comma 3, del medesimo D.Lgs.), dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabilivano le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del citato D.P.R. n. 156 del 1973 , che disciplinava i buoni postali fruttiferi sino ad allora emessi. Pertanto, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 stabilì: i) all'articolo 1, che i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa depositi e prestiti Spa con la garanzia dello Stato e collocati da POSTE ITALIANE sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale ; ii) all'articolo 2, che l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per serie con decreti del Ministro... ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario ; iii) all'articolo 3, che Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (comma 1), e che I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione (comma 3); iv) all'articolo 6, rubricato Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori , che, POSTE ITALIANE Spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a POSTE ITALIANE Spa le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente ; v) all'articolo 8, rubricato Prescrizione , che I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta . Va rimarcato, da ultimo, che il buono postale oggetto di questa controversia è della serie AA2 , istituita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 marzo 2001, il cui articolo 8 ha previsto che i buoni postali fruttiferi di detta serie possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione . Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni della serie AA2 , il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni a decorrere dal settimo anno successivo a quello di loro emissione. Nella specie, come si è già anticipato, non è più in discussione l'essere tale termine già maturato, sicché non si controverte sulla intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono de quo bensì sulla configurabilità, o meno, di un diritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità da inadempimento contrattuale di POSTE ITALIANE Spa per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna, appunto, del Foglio Informativo Analitico o FIA) in relazione al buono fruttifero postale, serie AA2, del valore di Euro 5.000,00, emesso l'11 ottobre 2001 ed in possesso del Ro.An. e della Ro.Gi.. Secondo il Tribunale, infatti, l'assenza di dati, o comunque di informazioni, su elementi essenziali del buono predetto (quali, specificamente, la data di scadenza e, quindi, il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione, nonché la durata di quest'ultimo), dovuta alla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all' articolo 3 del D.M. 19 dicembre 2000 , di cui l'odierna ricorrente, gravata del relativo onere, non aveva fornito dimostrazione, aveva determinato lo spirare del termine prescrizionale suddetto, con conseguente danno dei medesimi controricorrenti, ormai impossibilitati ad ottenere il rimborso del menzionato buono. 2.3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino di Cassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. articolo 3 del D.M. 19 dicembre 2000 ). Tali obblighi, dunque, assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa, consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione ed agevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediante l'applicazione di previsioni normative ed aventi una durata non trascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta - e talvolta spontaneamente fornita dagli operatori - al fine di favorire lo svolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente sui termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime. Va rimarcato, poi, che, come recentemente ribadito, affatto condivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss. della motivazione), ... Questa Corte ha ritenuto costantemente e concordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall' articolo 1339 c.c. A tale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali, a norma dell' articolo 2002 c.c. , essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall' articolo 1993 c.c. ): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall' articolo 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)..... Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle POSTE ITALIANE rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario . Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico ( Corte Cost., n. 508/1995 ), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell' articolo 81 Cost. ( Corte Cost., n. 26/2020 ). Ragione, questa, per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024). In punto di prescrizione ( Cass. 23006/2023 ), si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all' articolo 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000 , anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il dies a quo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) . In modo ancora più specifico, poi, la più recente Cass. 8 aprile 2025, n. 9202, ha opinato, tra l'altro, che (cfr. pag. 8-9) la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ. (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 3963 del 2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra POSTE ITALIANE Spa (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui al D.P.R. n. 156/1973, al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni. I diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'articolo 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass. SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia . Conseguentemente, ha concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che POSTE ITALIANE Spa sia onerata di attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi (conclusioni affatto analoghe si rinvengono nella successiva Cass. n. 21905 del 2025 ). 2.4. Occorre considerare, poi, che, come si è già detto, la pretesa risarcitoria degli odierni controricorrenti si è fondata sulla prospettazione per cui POSTE ITALIANE Spa, al momento della sottoscrizione del buono fruttifero postale, avrebbe violato l'obbligo ex lege - previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell' articolo 2 del D.Lgs. n. 284 del 1999 (e ribadito dall'articolo 6 del medesimo d.m.) - di consegnare loro il cd. Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente anche l'indicazione delle caratteristiche dettagliate del buono da essi sottoscritto, tra cui la relativa scadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), come stabilito dall'articolo 8 del citato decreto ministeriale. Muovendo da questo rilievo, dunque, è palese che la pretesa omessa informazione lamentata dai controricorrenti suddetti riguardava, soprattutto, la scadenza del buono in questione: in altri termini, POSTE ITALIANE Spa, non consegnando ad essi il FIA, gli avrebbe impedito di conoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) del buono da loro acquistato e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito di individuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso di quel buono. Circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione del rimborso del buono di cui si discute (negato da POSTE ITALIANE Spa proprio a motivo della maturazione del relativo termine prescrizionale), tuttavia, rileva il Collegio che già dalla disciplina recata dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affatto agevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo articolo 8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi ; il suo articolo 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie ; il suo articolo 18, che, con specifico riferimento alla serie allora emessa - AA1 -, prevedeva che i buoni possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione . A tanto deve aggiungersi che il successivo D.M. Tesoro 29 marzo 2001, nell'istituire (anche) la serie AA2 di buoni postali fruttiferi (quello, cioè, acquistato dagli odierni controricorrenti), aveva previsto, all'articolo 8, tra l'altro, che I buoni fruttiferi postali della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto . Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concreta fattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolare dall'articolo 2946 ( Prescrizione ordinaria ), a tenore del quale Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni , altresì ribadendosi che, come si è già riferito, l'articolo 8 del D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, rubricato Prescrizione , aveva sancito che I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi . Ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di una corretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a POSTE ITALIANE Spa per effetto della mancata consegna del FIA al momento dell'acquisto, da parte loro, dei buoni postali serie AA2 suddetti, aveva riguardato profili stabiliti direttamente dal D.M. Tesoro del 29 marzo 2001, istitutivo di quella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione del diritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termine prescrizionale di cui al citato suo articolo 2946). Proprio muovendo da questa considerazione, allora, deve osservarsi, in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e, dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (in particolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono state portate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante la pubblicazione di quei decreti sulla Gazzetta Ufficiale. È vero che una simile conclusione è stata raggiunta dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento a modifiche sopravvenute del tasso di interesse applicabile a determinati buoni, ma è innegabile che tale principio deve ritenersi ancor più rilevante in un caso, come quello di specie, dove non vi è stata alcuna modifica sopravvenuta della disciplina dei buoni, dovendosi ritenere, dunque, come conosciuta dal risparmiatore la normativa del buono sottoscritto. Nemmeno rileva, poi, che le fattispecie decise con le già citate pronunce rese da Cass. n. 33631 del 2024 e da Cass. nn. 9202 e 21905 del 2025 hanno riguardato buoni postali fruttiferi disciplinati da D.M. anteriori a quello del 19 dicembre 2000, e ciò perché l'integrazione ab externo del rapporto contrattuale tra POSTE ITALIANE Spa ed i risparmiatori opera in base all'articolo 1339 cod. civ., con la conseguente applicazione dei D.M. di volta in volta utilizzabili. Ecco, allora, che, sotto il vigore del D.M. 19 dicembre 2000 (ma la conclusione si rivela affatto analoga anche successivamente all'entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004, - qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis - il cui articolo 6, rubricato Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi , ha stabilito ai commi 2 e 3, che, laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito, mentre, laddove il buono è dematerializzato, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito; al comma 1, che l'ente collocatore metta a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali; al comma 4, infine, che le comunicazioni dell'ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengano effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale, nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell'ente collocatore e su quotidiani a diffusione nazionale), la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato, determinava il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore e l'emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti, in ordine ad un determinato programma negoziale, con conseguente operatività di eventuali obblighi informativi - tra cui, quello di consegna del foglio informativo di cui all'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale 19 dicembre 2000 - solo sul piano dell'esecuzione del contratto. Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nel D.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis, come si è già detto), in cui l'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è più presente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale. La sottoscrizione del buono, pertanto, postula che l'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro regolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell'emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la durata del titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parte che aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, la prima non fosse a conoscenza di tale elemento. Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi, altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto (solo quest'ultimo profilo essendo rimesso all'accertamento proprio del giudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propria della fattispecie risarcitoria - composta da fatto, evento e nesso causale tra essi -, come tale certamente verificabile da questa Corte), la sussistenza di un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioni che il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, o non, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 non ne indica in modo dettagliato il contenuto. Argomentazioni del tutto analoghe valgono, poi, anche per la individuazione del termine di prescrizione, quest'ultimo reperibile, quanto alla sua concreta entità, nell'articolo 2946 cod. civ., vale a dire in un una disposizione di indubbio carattere legislativo (ricordandosi che ignorantia legis neminem excusat). Da tanto è derivato, in capo ai titolari dei buoni, un onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nei buoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex articolo 1339 cod. civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine di prescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi; informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero del Tesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni Postali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e nel codice civile. I decreti ministeriali, infatti, costituiscono la disciplina normativa fondamentale cui fare riferimento per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi, anche a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte di POSTE ITALIANE Spa che, come è intuitivo, certamente non avrebbe potuto contenere, sugli specifici profili suddetti, previsioni difformi da quelle previste dai menzionati decreti ministeriali o dal codice civile. Alteris verbis, il nucleo essenziale sul quale si è formato (e si forma tuttora) il consenso all'acquisto non può che coincidere con il provvedimento amministrativo istitutivo, dal quale discendono, poi, le diverse forme di mera pubblicità e divulgazione curate dagli attori coinvolti (emittente e collocatore) nella gestione complessiva del rapporto. Questo aspetto, giova ribadirlo, è dirimente. Infatti, poiché i medesimi decreti ministeriali, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che potevano (e possono) agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa Gazzetta Ufficiale, per cui il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da POSTE ITALIANE Spa Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, dunque, il buono oggetto di causa deve ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabile per causa imputabile ai soli odierni controricorrenti, i quali non hanno esercitato il diritto al suo rimborso nei successivi dieci anni dalla data di scadenza, né minimamente si sono attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari si estinguesse per intervenuta prescrizione (come prevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmeno astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di POSTE ITALIANE Spa 2.5. A tanto deve aggiungersi che, pure volendosi prescindere dal rilievo, peraltro assai significativo, che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti da situazioni di incertezza, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21495 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. Del resto, è consolidato orientamento quello per cui l'inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto, e così all'incertezza di averlo, non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13343 del 2022 ; Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018): a maggior ragione, quindi, non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. In altri termini, è noto che la prescrizione rileva per il mero fatto dell'inerzia, senza che siano possibili connotazioni soggettive. Invero, dalla disciplina della prescrizione, facendo riferimento, in particolare, alla norma sulla sua interruzione di cui all' articolo 2943 cod. civ. , così come intesa nel diritto vivente, emerge che per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (articolo 2934 cod. civ.), non occorrendo, quindi, alcuna qualificazione o caratteristica del suddetto mancato esercizio. Pertanto, la legge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivo del mancato esercizio - o inerzia - non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano a questo fatto. Conferma della irrilevanza di elementi soggettivi per configurare l'inerzia si desume a contrario dalla norma sull'interruzione ( articolo 2943 cod. civ. ), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente, che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente, appunto, il mancato esercizio del diritto, cioè la mera inerzia, non richiedendosi che essa assuma agli occhi di altri soggetti il significato di un comportamento concludente. Muovendo da tale assunto, è ragionevole farne derivare che il legislatore considera la posizione del creditore, rispetto al decorso del tempo, solo in termini di onere. Rispetto all'ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinato dalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l'ordinamento rileva è l'onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, se del caso, l'informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito. Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, della individuazione del dies a quo del terme di prescrizione del diritto al suo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimo e, quindi, l'exordium praescriptionis, l'entità del cui termine qui applicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (articolo 2946). Del resto, appare significativo, a livello sistematico, che il legislatore ha dato rilievo solo alla condotta dolosa del debitore (articolo 2941, n. 8, cod. civ.), come elemento idoneo a determinare la sospensione della prescrizione, mentre analogo effetto non è ricollegato al comportamento colposo del medesimo debitore, sicché nemmeno è possibile recuperarlo come causa dell'ostacolo di fatto all'esercizio di un diritto, medio tempore estintosi per prescrizione, fondando proprio su di esso - come concretamente hanno inteso fare le odierne controricorrenti - una pretesa risarcitoria invece inconfigurabile. 2.6. All'esclusione, nel caso in esame, di una responsabilità di POSTE ITALIANE Spa per inadempimento contrattuale per mancata consegna del foglio informativo non osta il provvedimento dell'A.G.C.M. adottato nell'adunanza del 18 ottobre 2002, confermato dal T.A.R. Lazio con sentenza dell'1 settembre 2025, n. 15916, il quale ha accertato che detta società aveva posto in essere le seguenti pratiche commerciali scorrette: A) in fase di collocamento dei buoni, aveva omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o aveva fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva; B) con riferimento ai buoni caduti in prescrizione nell'ultimo quinquennio, aveva omesso di informare i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene - avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela - POSTE ITALIANE Spa fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri buoni. In proposito, infatti, va osservato, in primo luogo, che il menzionato provvedimento dell'Autorità non risulta essere divenuto definitivo, né, comunque, costituisce prova legale della scorrettezza della pratica commerciale, avuto riguardo all'assenza di una specifica disposizione relativa agli effetti dell'accertamento dell'Autorità garante sulla cognizione del giudice civile ed alla salvezza della competenza di tale giudice sull'applicazione della disposizioni normative in materia contrattuale e degli eventuali rimedi prevista dagli articolo 19, comma 2, e 27, commi 15 e 15-bis, Cod. cons. (cfr., sia pure con riferimento all'accertamento della vessatorietà di una clausola contrattuale compiuto dall'Autorità, Cass. 22 gennaio 2025, n. 1580). Inoltre, l'accertamento dell'Autorità ha investito la condotta complessiva osservata dalle POSTE ITALIANE Spa prima e dopo la conclusione del contratto, ma non si è occupato, specificamente, della mancata consegna del foglio informativo, in quanto i fatti oggetto del suo esame riguardavano buoni emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004, per i quali, dunque, non sussisteva più l'obbligo di consegna di tale documento. Ciò che la Autorità ha rilevato è stata la ambiguità ed omissioni che possono indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche dei BPF , nonché l'(omessa) adozione di iniziative finalizzate ad informare i risparmiatori dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in loro possesso , evidenziando che i professionisti sono tenuti non solo al rispetto della disciplina di settore, ma anche di modelli di comportamento desumibili dall'esperienza propria del settore di attività, nonché dalla finalità di tutela perseguita dal codice del consumo. Si tratta, all'evidenza, di fatti la cui allegazione in questo giudizio ad opera della originaria parte attrice non è menzionata nella sentenza impugnata, né è dedotta nel ricorso. Va osservato, poi, che il divieto di pratiche commerciale scorrette è espressione di una regolazione orientata in senso macroeconomico, volta a conformare la condotta del professionista al mercato a vantaggio della generalità dei suoi attori, ed il relativo accertamento da parte dell'Autorità è compiuto con riferimento al parametro del consumatore medio. Il divieto risponde all'esigenza di tutelare l'interesse diffuso sui consumatori destinatari della pratica commerciale scorretta, senza che rilevino i singoli che ne fanno parte. L'accertata lesività della condotta del professionista a cagionare un danno si pone, dunque, a livello potenziale, essendo calibrata con riferimento ad un parametro astratto, per cui il riconoscimento di una sua responsabilità richiede che, con riferimento al singolo rapporto commerciale, tale condotta abbia inciso sulla scelta operata dal singolo consumatore e cagionato a questi un danno risarcibile. Pertanto, dovrà verificarsi sia l'esistenza di un nesso tra tale pratica commerciale scorretta ed il danno lamentato dal singolo consumatore, da valutarsi alla luce di tutte le specifiche circostanze del caso e, dunque, anche delle informazioni di cui il consumatore medesimo è a conoscenza o è tenuto a conoscere, sia la risarcibilità danno lamentato, che non può riconoscersi, come osservato in precedenza, laddove tale danno consiste nella perdita del diritto di credito per prescrizione conseguente ad una condotta non dolosa del debitore. 2.7. La sentenza del Tribunale di Potenza oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con la conclusione fin qui argomentata, sicché, previo assorbimento del secondo motivo, l'odierno ricorso di POSTE ITALIANE Spa deve essere accolto limitatamente al primo. Pertanto, la sentenza suddetta va cassata, contestualmente ribadendosi i seguenti principi di diritto (già enunciati da Cass. n. 3686 del 2026 , che ha deciso il ricorso n. 12321 del 2024, discusso nella pubblica udienza tenutasi lo stesso giorno dell'odierna adunanza camerale): L'articolo 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo di fatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo del diritto . In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico di cui all'articolo 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirente dei buoni, da parte di POSTE ITALIANE Spa, che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell' articolo 2946 cod. civ. , non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto . Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex articolo 384, comma 2, cod. proc. civ. , rigettandosi la domanda di risarcimento del danno formulata da Ro.An. e Ro.Gi. sul presupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattuale della società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momento dell'acquisto del buono postale fruttifero. 2.8. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso di POSTE ITALIANE Spa, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di Ro.An. e Ro.Gi. Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimità.