Calunnia e diritto di difesa: la Cassazione delinea i confini

Il diritto di difesa consente di negare i fatti a sé addebitati, anche mentendo, ma non legittima la formulazione di false accuse specifiche e circostanziate a carico di terzi, che integrano, invece, il delitto di calunnia.

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro una sentenza che aveva confermato la responsabilità per calunnia di un imputato, autore di gravi accuse contro un ispettore di polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento di riesame di sequestro preventivo.  L'imputato, in spontanee dichiarazioni rese come persona sottoposta a indagini , aveva contestato la veridicità della relazione di servizio redatta dall'operante, affermando che l'atto fosse falso in punti centrali (telefonata, consegna e lettura del decreto di sequestro), pur avendo piena consapevolezza della non rispondenza delle dichiarazioni agli accadimenti reali, puntualmente ricostruiti dai giudici di merito. La difesa invocava l'esimente dell'esercizio del diritto di difesa ( articolo 51 c.p. ), almeno in forma putativa, sostenendo che le dichiarazioni rientrassero nella legittima strategia difensiva dell'indagato, che avrebbe ritenuto scorretta la procedura seguita. La Cassazione ha precisato, invece, che il diritto di difesa non è illimitato: l'imputato può negare le accuse e anche mentire sul fatto proprio, ma travalica i confini leciti quando formula una imputazione specifica, circostanziata e falsa a carico di un terzo, da lui conosciuto innocente. Richiamando il quadro sistematico dell' articolo 384 c.p. , la Corte sottolinea che la calunnia non rientra tra i reati per i quali è prevista la speciale causa di esclusione della punibilità legata alla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà o nell'onore e ciò conferma che la falsa accusa a terzi non è coperta dall'“ombrello” difensivo. La condanna viene quindi confermata.

Presidente Capozzi - Relatore Tondin  Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Oristano, con in sentenza del 28 febbraio 2022, ha condannato M. G. per il delitto di calunnia, per aver incolpato, con dichiarazioni rese all'udienza del 7 settembre 2017, nell'ambito del procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo eseguito a suo carico, l'ispettore di polizia giudiziaria G. A. del delitto di falsità ideologica commessa nella relazione di servizio redatta l'( omissis ), pur sapendolo innocente. La Corte di appello di Cagliari ha ritenuto la continuazione tra il reato oggetto della sentenza sopra indicata e quello oggetto della sentenza della stessa Corte di appello l'8 giugno 2023 e, conseguentemente, ha rideterminato la pena complessiva. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, attraverso il proprio difensore, M. G., denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di violazione degli articolo 51,  59 e 368 cod. pen. Nella prospettazione difensiva manca, in primo luogo, l'elemento materiale della fattispecie contestata, in quanto il ricorrente non ha sporto formale querela nei confronti della persona offesa ma ha tenuto la condotta asseritamente calunniosa in sede di spontanee dichiarazioni, rese, in qualità di persona sottoposta ad indagini, innanzi al Tribunale del riesame, per cui la sua condotta sarebbe scriminata. In ogni caso la scriminante dell'esercizio del diritto dovrebbe essere ritenuta sussistente nella forma putativa, in quanto il ricorrente era pienamente convinto di essere vittima di una ingiustizia. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione dell' articolo 368 cod. pen. , per inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non sussistendo un concreto pericolo di iscrizione di un procedimento penale a carico dell'incolpato per effetto della falsa incolpazione. 2.3 Con il terzo motivo si rileva la violazione degli articolo 43 e 368 cod. pen. per difetto dell'elemento soggettivo del reato, essendo le dichiarazioni basate sul convincimento della scorrettezza della procedura adottata. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ritiene irrilevante che il decreto di sequestro non sia stato notificato al ricorrente, mentre la mancata notifica è il fondamento del suo convincimento sulla scorrettezza della procedura. Il secondo luogo la difesa rileva che non vi è certezza che la mattina del 31 luglio 2017 il ricorrente sia stato effettivamente contattato dall'ispettore A. Infine, la difesa si duole della totale carenza di motivazione in riferimento alle istanze di rinnovazione dell'istruttoria in sede di giudizio di appello, mediante escussione di un tecnico fonico e della moglie del ricorrente. 3. Sono stati depositati motivi nuovi, con cui si deduce la violazione negli articolo 178 e 179 cod. proc. pen. e 23-bis, comma 4, del d.l. n. 137/2020 per omessa traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, all'udienza del 15 ottobre 2024 celebrata innanzi alla Corte d'appello. Rileva la difesa che il decreto di fissazione dell'udienza è stato emesso in epoca antecedente allo stato dì detenzione e che il ricorrente, in data 1 ottobre 2024, tramite la Direzione della Casa circondariale, ha chiesto di essere tradotto all'udienza; la richiesta è stata reiterata il successivo 7 ottobre 2024. In ottemperanza al disposto dell' articolo 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 , il difensore aveva presentato istanza dì discussione orale del processo nel termine di 15 giorni antecedenti l'udienza. All'udienza il difensore dell'appellante ha rilevato lo stato di detenzione del ricorrente ma, poiché nel fascicolo non vi era la richiesta di traduzione, probabilmente non trasmessa in dalla Casa circondariale, la Corte di appello ha qualificato l'appellante come rinunciante a comparire . 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza dì richiesta dì discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 2.1. Nella prospettazione difensiva la condotta dell'imputato sarebbe scriminata, in quanto, in sede di spontanee dichiarazioni rilasciate in qualità di persona sottoposta ad indagini, aveva diritto di mentire ( articolo 51 cod. pen. ). La scriminante, in ogni caso, è invocata anche sotto il profilo putativo. Tale prospettazione non può essere condivisa. Il diritto di difesa ha dei limiti esterni, imposti dalla necessità di tutelare altri beni che godono di pari tutela, per cui il suo esercizio deve avere ad oggetto il tema di accusa e mantenersi all'interno dei dati fattuali ad esso riconducibili, senza travalicare la sfera di tutela di altri soggetti. Così, l'imputato, cui è parificata la persona sottoposta ad indagini, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire l'insussistenza delle accuse a lui addebitate e assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272755; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De Erede, Rv. 283336). In altri termini, è sempre legittima la negazione della validità degli elementi a carico ma non la formulazione di false accuse specifiche a carico di terzi. Tale impostazione trova conferma nell' articolo 384 cod. pen. , che, al primo comma, prevede che chiunque commetta uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia specificamente indicati non è punibile se ha agito in quanto costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Ebbene, tra i reati elencati all'articolo 384 citato non vi è il delitto di calunnia. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1038, del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), l' articolo 384, comma 1, cod. pen. non configura una generica causa di non punibilità e neppure una scriminante, tale da elidere l'antigiuridicità della condotta, ma una causa di esclusione della colpevolezza, correlata all'inesigibilità di una condotta rispettosa delle norme. «In tale prospettiva risulta evidente come l'esplicazione della difesa non possa dirsi scriminata, con l'effetto di eliderne l'antigiuridicità, nel caso della formulazione di false accuse a carico di terzi, giacché proprio la mancata inclusione dell' articolo 368 cod. pen. nella sfera di operatività dell' articolo 384 comma primo, cod. pen. dimostra che quel tipo di difesa esula dal suo legittimo alveo, tanto che non potrebbe dirsi esclusa la colpevolezza: ciò a fortiori attesta che giammai potrebbe venir meno l'antigiuridicità della condotta, essendo evidente che non avrebbe senso interrogarsi sulla colpevolezza ove in radice mancasse sul piano oggettivo la contrarietà all'ordinamento» (Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, De Mitri, Rv. 285637 - 01). Pertanto, si deve concludere che le false e specifiche dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato, in sede di spontanee dichiarazioni all'udienza innanzi al Tribunale per il riesame, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell' articolo 51 cod. pen. La difesa rileva che la scriminante dovrebbe essere ritenuta sussistente quanto meno sotto il profilo putativo perché ciò che intendeva evidenziare l'imputato innanzi al Tribunale per il riesame era l'omessa notifica del decreto di sequestro, strettamente funzionale alla sua difesa. Tale prospettazione è generica, in quanto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ricorrente non si è limitato a sostenere di non aver ricevuto la notifica del decreto, ma ha affermato la falsità del contenuto della relazione di servizio redatta dall'ispettore A. il 31 luglio 2017, nella quale sono riportati gli accadimenti della medesima giornata e, in particolare: a) la circostanza che l'ispettore A. gli aveva telefonato dicendogli di dovergli notificare un decreto di sequestro preventivo; b) il fatto che il decreto gli era stato effettivamente consegnato, quando si era presentato in ufficio, qualche ora dopo la telefonata; c) il fatto che aveva preso in mano il decreto e aveva iniziato a leggerlo, per poi lanciarlo via. Tali fatti storici, inequivocabilmente provati sulla base delle prove analiticamente indicate nella sentenza impugnata, e di cui il ricorrente non poteva non avere consapevolezza, sono stati negati innanzi al Tribunale del riesame, con condotta necessariamente sorretta da dolo. 2.2. Da ciò consegue l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, non potendo l'elemento soggettivo del reato essere escluso dalla, dedotta, convinzione della scorrettezza della procedura utilizzata, cui il ricorrente non ha mai fatto cenno, limitandosi a accusare il pubblico ufficiale di aver redatto un atto falso. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. in quanto in appello era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed era stata censurata la credibilità della persona offesa. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'oggetto della contestazione non attiene alla notifica del decreto di sequestro ma all'accusa di aver redatto una relazione di servizio falsa in merito agli accadimenti del 31 luglio 2021 sopra riportati. Né può essere messa in dubbio la circostanza che il ricorrente sia stato contattato telefonicamente quella mattina, alla luce delle deposizioni testimoniali e delle acquisizioni documentali evidenziate nella sentenza impugnata, con cui il ricorso non si confronta. 4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto dalla ricostruzione dei motivi di ricorso contenuta nella sentenza impugnata, che il ricorrente non ha contestato, non emerge che sia stata avanzata alcuna richiesta di integrazione istruttoria innanzi alla Corte di appello. 5. I motivi nuovi sono inammissibili, in quanto non inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare. (Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, Comitini Rv. 262343 - 01). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.