L’articolo, dopo aver tratteggiato la nozione e la natura giuridica della rinunzia all’eredità, si sofferma ad analizzare i profili essenziali dell’istituto, ossia i presupposti, i limiti di validità, i termini di prescrizione e di decadenza, gli effetti giuridici e l’impugnabilità, non senza affrontare anche la questione dell’eventuale revoca della rinunzia all’eredità. Si segnala, inoltre, che la nuova disciplina della c.d. Legge Semplificazioni 2025 (articolo 41 l. n. 182/2025), pur contenendo importanti novità in materia di successioni ereditarie, non incide direttamente sulla rinunzia all'eredità.
La rinunzia all'eredità: nozione e natura giuridica La rinunzia all'eredità è un negozio giuridico unilaterale non recettizio , con cui il chiamato all'eredità manifesta la propria volontà di non assumere la qualità di erede , dismettendo con effetto retroattivo il diritto di accettare l'eredità. In conseguenza della rinunzia all'eredità, la delazione rimane vacante e reclama l'ingresso nello scenario successorio di chiamati ulteriori (o in subordine), i quali a loro volta potranno accettare l'eredità o rinunziarvi (salva l'ipotesi della delazione dell'eredità a favore dello Stato ex articolo 586 c.c., che è incompatibile non una rinunzia). Soggetti legittimati a rinunciare all'eredità Non si può rinunziare all'eredità se la si è già accettata (quale che sia il modo di accettazione). In base al principio “ semel heres, semper heres ”, il chiamato che abbia accettato, anche con beneficio d'inventario, l'eredità non può più rinunziarvi (in tal senso, da ultimo, v. ad es. Cass. 15 dicembre 2025, n. 32703 ; Cass. 9 giugno 2025, n. 15301 ; Trib. Bologna, 7 gennaio 2025, n. 16 ). Per poter esercitare il potere di rinunzia all'eredità, è necessaria la piena capacità legale di agire . I soggetti totalmente incapaci di agire ( minori d'età e interdetti ) possono rinunziare all'eredità per mezzo dei loro rappresentanti, previa autorizzazione del giudice tutelare (articolo 320, comma 3 e 374 n. 6 c.c. ). I soggetti parzialmente incapaci di agire ( minori emancipati e inabilitati ) potranno manifestare personalmente la volontà di rinunziare, ma dovranno essere assistiti dal curatore ed autorizzati dal giudice tutelare (articolo 394, comma 3 e 424, comma 1, c.c. ). Anche i beneficiari dell'amministrazione di sostegno possono rinunciare all'eredità con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare. I nascituri non potranno rinunziare per mezzo dei legali rappresentanti, essendo la delazione differita al momento della nascita. Le persone giuridiche chiamate all'eredità possono rinunziarvi a mezzo del proprio legale rappresentante. Dal 1997, nessuna autorizzazione è più richiesta a tal fine. La rinunzia all'eredità può essere compiuta anche a mezzo di un rappresentante volontario , munito di procura speciale o generale, contenente l'espressa previsione della facoltà di rinunzia all'eredità. Forma della rinunzia all'eredità La rinunzia all'eredità deve essere compiuta, a pena di nullità, in forma solenne , ossia con dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui la successione si è aperta e deve essere inserita nel registro delle successioni ( articolo 519, comma 1, c.c. ). La rinunzia all'eredità fatta contrattualmente e gratuitamente a favore dei soggetti cui l'eredità si sarebbe egualmente devoluta è soggetta al medesimo rigore formale ( articolo 519, comma 3, c.c. ). Si ritiene per lo più inammissibile una rinunzia tacita all'eredità ( Cass., ord. 28 dicembre 2022, n. 37927 ; Cass. 4 luglio 2016, n. 13599 ; Cass. 12 ottobre 2011, n. 21014 ; Cass. 29 marzo 2003, n. 4846 ). Va segnalato che la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (c.d. Legge Semplificazioni 2025 ) ha introdotto novità significative anche in materia di successioni ereditarie, ampliando le modalità di trascrizione dell'accettazione di eredità (v. la nuova versione dell' articolo 2648 c.c. ) e rendendola possibile anche per l'accettazione tacita o presunta (o per l'acquisto dell'eredità senza accettazione), ma senza incidere sulla rinunzia all'eredità , che non beneficia di semplificazioni. Nullità della rinunzia parziale e condizionata Al pari dell'accettazione dell'eredità, anche la rinunzia all'eredità è “ actus legitimus ” ed è pertanto nulla ove fatta sotto condizione o a termine ( articolo 520 c.c. ). È, altresì, nulla la rinunzia parziale ( articolo 520 c.c. ), per tale intendendosi anche quella compiuta in ordine a determinati beni o passività od oneri. Il termine entro il quale rinunziare all'eredità Una eventuale rinunzia all'eredità compiuta prima dell'apertura della successione è nulla , in quanto integra una delle ipotesi di patto successorio vietato ex articolo 458 c.c. Il termine entro il quale effettuare la rinunzia all'eredità è quello prescrizionale previsto per l'accettazione, ossia, di regola, dieci anni dall'apertura della successione (v. articolo 480 c.c. ). Se, però, il chiamato all'eredità si trovi nel possesso di beni ereditari, decorsi tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità senza che sia compiuto l'inventario, egli non può più rinunciare all'eredità, essendosi già verificato l'acquisto dell'eredità a suo favore, ai sensi dell' articolo 485 c.c. (questo è l'orientamento maggioritario della giurisprudenza: Cass. 23 novembre 2021, n. 36080 ; Cass., ord. 11 maggio 2021, n. 12437 ; Cass., ord. 23 luglio 2020, n. 15690 ; Cass. 29 marzo 2003, n. 4845 ). Effetti giuridici della rinunzia all'eredità Al pari dell'accettazione dell'eredità, il principio della retroattività della rinunzia all'eredità è volto ad assicurare la continuità nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo al de cuius e così ad evitare che i beni relitti possano essere considerati, anche temporaneamente, res nullius . Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato ( articolo 521, 1° comma, c.c. ). Il rinunziante all'eredità non può , quindi, esercitare atti di amministrazione e di conservazione del patrimonio relitto dal de cuius , né il possesso dei beni ereditari potrà sortire gli effetti di cui all' articolo 485 c.c. Ciò non toglie che gli eventuali atti di amministrazione e conservazione compiuti dal chiamato anteriormente alla rinunzia vengano meno, in quanto il rinunziante è da considerare, nelle more, negotiorum gestor . Il rinunziante può trattenere le donazioni ricevute e domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile ( articolo 521, comma 2, c.c. ). E ciò, del resto, in applicazione del principio dell'indipendenza tra le qualifiche di erede e legatario, salve le disposizioni degli articolo 551 (legato in sostituzione di legittima) e 552 (donazioni e legati in conto di legittima) c.c. Si ritiene, infine, che il rinunziante non sia tenuto alla collazione , gravando tale obbligo unicamente su alcuni eredi (coniuge, unito civilmente, figli e discendenti del de cuius ) e a favore degli altri coeredi. Per effetto dell'apertura della successione e della rinunzia all'eredità, la donazione o il legato possono, tuttavia, essere ridotti ad istanza del legittimario leso, nei limiti della quota disponibile. Infine, va segnalato che chi ha rinunciato all'eredità, in forza della retroattività della rinunzia, non è tenuto al pagamento dell'imposta di successione ( Cass., sez. trib., 14 agosto 2024, n. 22839 ; Cass., sez. trib., 12 aprile 2022, n. 11832 ), né di altri oneri fiscali (Corte giust. trib. II grado Torino-Piemonte, 20 ottobre 2022, n. 960; Comm. trib. prov. Milano, 14 aprile 2022, n. 1099 ). Impugnazione della rinunzia all'eredità La rinunzia all'eredità può essere impugnata sia dal rinunziante , sia dai suoi creditori . Nella prima ipotesi , la rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo ( articolo 526 c.c. ). L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Legittimati ad esperire tale azione sono il rinunziante, i suoi eredi e, in via surrogatoria, i suoi creditori. È peraltro da escludersi che l'azione possa essere esercitata finché la rinunzia all'eredità sia revocabile, ai sensi dell' articolo 525 c.c. Secondo la giurisprudenza, poi, è esclusa la configurabilità della simulazione della rinunzia all'eredità , essendo questa un atto unilaterale non recettizio (Cass. 9 marzo 1956, n. 701; Cass. 11 maggio 1967, n. 970; Cass. 2 marzo 2015, n. 4162 ; Comm. trib. reg. Napoli-Campania, 25 novembre 2021, n. 8417 ). Nella seconda ipotesi (impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori), l' articolo 524 c.c. prevede che, se taluno rinunzia, anche senza frode, ad un'eredità con danno dei suoi creditori , questi ultimi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante , al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Non si tratta, tuttavia, di una vera e propria accettazione dell'eredità: a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione, il titolo di erede non viene conseguito né dal rinunziante, né dai suoi creditori. Tale azione di impugnazione ha carattere peculiare e deve essere distinta sia dall'azione revocatoria ordinaria (la rinunzia all'eredità non produce l'effetto della dismissione di beni già entrati nel patrimonio del debitore, ma unicamente quello di impedirne l'ingresso) sia dall'azione surrogatoria (l'accettazione non comporta l'acquisto della qualità di erede in capo al rinunziante ed è ammissibile anche qualora l'eredità sia stata acquistata dagli altri chiamati) (Cass. 10 agosto 1974, n. 2395). La revoca della rinunzia all'eredità A differenza dell'accettazione di eredità, che è irrevocabile, la rinunzia all'eredità può essere revocata , ai sensi dell' articolo 525 c.c. , purché non sia prescritto il diritto di accettare e l'eredità non sia stata, nel frattempo, acquistata dai chiamati ulteriori o in subordine. Benché la disposizione citata parli di ‘revoca', si ritiene che non si tratti di una vera e propria revoca, ché altrimenti sarebbe consentito al soggetto di accettare l'eredità o meno, in quanto rivivrebbe la posizione di chiamato: la “revoca” della rinunzia, prevista dall' articolo 525 c.c. , produce, invece, gli effetti propri dell'accettazione dell'eredità . La giurisprudenza ha precisato che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può successivamente accettarla , in tal modo revocando la precedente rinuncia, in forza dell'originaria delazione, e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato, ma non anche in forza di un accordo concluso tra il rinunziante e i soggetti acquirenti dell'eredità, dovendo, in tal caso, escludersi ogni possibilità di revoca della precedente rinuncia per effetto del carattere indisponibile della delazione che, una volta venuta meno, non può efficacemente rivivere per volontà dei privati ( Cass. 9 settembre 1998, n. 8912 ; Trib. Tivoli, 11 gennaio 2011; Trib. Tivoli, 30 dicembre 2010, n. 1790 ). Tradizionalmente, si ritiene le forme della revoca della rinunzia all'eredità siano quelle previste per l'accettazione di eredità. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l'atto di rinunzia all'eredità deve essere sempre rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con conseguente inammissibilità di una revoca tacita della rinunzia all'eredità ( Cass. 28 dicembre 2022, n. 37927 ; Cass. 12 ottobre 2011, n. 21014 ; Trib. Napoli, 30 gennaio 2018, n. 982 ).