Quando il fondo è funzionalmente o strutturalmente destinato ad uso diverso da quello agricolo – come nel caso di un noto parco-museo internazionale – la recinzione non può assurgere a elemento dirimente dell’ animus possidendi ai fini dell’usucapione.
La II sez. civile della Cassazione interviene sul confine tra usucapione di fondi agricoli e usucapione di spazi museali all'aperto, in un caso che ha per oggetto l'opera “Montagna di Sale” di Mimmo Paladino, installata su un terreno sito in contrada Salinella (Santa Ninfa), divenuto parte di un parco d'arte contemporanea di rilevanza internazionale. Il proprietario risultante dai registri immobiliari aveva agito per ottenere la rimozione dell'opera e delle installazioni della Fondazione Istituto di Alta Cultura “Orestiadi” – Onlus; la Fondazione aveva reagito con domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero fondo, deducendo a sostegno della propria domanda la sussistenza di coltivazioni, impianti (antincendio, elettrico, videosorveglianza) e la collocazione stabile di più opere d'arte. Il Tribunale di Sciacca aveva accolto integralmente la domanda di usucapione della Fondazione. La Corte d'appello di Palermo aveva, invece, limitato l'acquisto usucapionale alla sola porzione su cui insiste la “Montagna di Sale”, reputando insufficienti – per il resto – le coltivazioni, il cavidotto e le altre opere realizzate in assenza di una recinzione integrale del fondo. Accogliendo il ricorso principale della Fondazione, la Cassazione cassa con rinvio e afferma il seguente principio di diritto: «Allorquando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo , la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente dell' animus rem sibi habendi ». La Corte richiama i consolidati criteri sul possesso ad usucapionem : valutazione in concreto, in rapporto alla destinazione economica del bene e alle utilità normalmente ricavabili, e considerazione dell'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, non riducibili alla sola chiusura fisica. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare l'estensione dell'usucapione tenendo conto della “nuova regola applicabile”: nei fondi destinati a spazio museale all'aperto, la recinzione è solo uno degli indici possibili e non il criterio decisivo dell' animus rem sibi habendi.
Presidente/Relatore Mocci Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.