Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo per la redazione degli atti, sottoscritto dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Corte di Cassazione, non costituisce di per sé causa di inammissibilità del ricorso.
Questo il principio chiarito dalla Suprema Corte con l'ordinanza in commento, nell'ambito di un procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre . Nel caso esaminato, la curatrice speciale dei minori aveva preliminarmente eccepito l' inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei criteri redazionali « richiesti dal protocollo in vigore », con particolare riferimento alla mancata indicazione della materia e all'assenza di una sintesi dei motivi e del paragrafo dedicato alla descrizione dello svolgimento del processo. La Prima sezione civile osserva tuttavia che la deduzione di inammissibilità per mancata osservanza dei canoni redazionali « non lascia intendere una censura diversa da quelle tipizzate dal codice di rito », richiamando in particolare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione previsti dall' articolo 366, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. Nel ricorso, peraltro, vi sarebbe un mero richiamo al protocollo, senza l'individuazione di una concreta violazione di disposizioni codicistiche. La Corte, inoltre, precisa che le regole fissate nel Protocollo d'intesa tra Avvocati e Corte di Cassazione, nelle sue varie versioni succedutesi nel tempo, non godendo di autonomia, non possono di per sé integrare ragioni di nullità, inammissibilità o improcedibilità , se non nella misura in cui trovino giustificazione nelle norme del codice di rito, potendo valere, al più, come strumento esplicativo del dato normativo. Ciò posto, la Suprema Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità . Le ragioni, si legge nella decisione, coincidono in sostanza con i criteri che il protocollo mira a garantire: chiarezza strutturale dell'atto, netta distinzione tra parte in fatto e parte in diritto, sintesi espositiva e puntuale raccordo con i passaggi del provvedimento impugnato. Nel caso concreto, la Corte censura la presenza, nella prima parte del ricorso, di ampi stralci – riportati in corsivo – della comparsa di costituzione in appello, nei quali si intrecciano senza distinzione narrazione dei fatti, argomentazioni difensive e richiami normativi . Emblematica è ritenuta la stessa rubrica del paragrafo, intitolata «Sintesi della decisione impugnata, dei motivi di ricorso e delle ragioni della sua fondatezza», che già rivela l'incongruità dell'impostazione. La commistione tra esposizione del fatto processuale e illustrazione dei motivi, sviluppati in modo autonomo soltanto nella parte finale dell'atto, non consente di realizzare il necessario raccordo tra i due elementi e determina, dunque, l'aspecificità della critica. La Cassazione richiama, infine, un proprio precedente (ordinanza n. 57224/2017), nel quale era già stato sottolineato il valore eminentemente esplicativo dei protocolli sottoscritti con il CNF. In quell'occasione, era stata dichiarata l'inammissibilità, per genericità dei motivi, di un ricorso redatto con una tecnica espositiva tale da rendere incomprensibili le ragioni dell'impugnazione , a causa della sovrapposizione di documenti e testi inconferenti, dell'uso di un argomentare meramente retorico e della trattazione ridondante e caotica di questioni eccentriche rispetto al nucleo della controversia.
Presidente Giusti – Relatore Scalia Fatti di causa 1.– M. G. ricorre, ai sensi dell' articolo 111, settimo comma, della Costituzione , con tre motivi per la cassazione del decreto n. 145 del 2025, con cui la Corte d'appello di Brescia, sezione famiglia e minori, adìta, ex articolo 739 cod. proc. civ. , in via d'urgenza, ne ha rigettato il reclamo e per l'effetto confermato il provvedimento del 20 gennaio 2025, con cui il Tribunale per i minorenni di Brescia aveva, per quanto d'interesse, dichiarato la ricorrente decaduta dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, N. O. e G. O., confermando, inoltre, la sospensione degli incontri tra madre e figli, il tutto in un più ampio quadro di positiva valutazione dell'evoluzione del ruolo paterno che aveva determinato la revoca dell'affidamento al Servizio Sociale e di monitoraggio del nucleo familiare, con avvio di un percorso di sostegno psicologico dei due minori. I due figli, nati nel 2010 e nel 2012 da una relazione della ricorrente – già madre di un tredicenne inabile nato da un precedente matrimonio, con N. O., che, nel tempo, si trasferiva per motivi di lavoro da Roma a Rovato (Brescia)– erano stati affidati dal tribunale al competente Servizio Sociale in territorio bresciano, nelle continue liti dei genitori, degenerate in aggressioni fisiche e verbali quasi sempre alla presenza dei figli, nell'abuso di sostanze stupefacenti da parte della madre e alcoliche del padre, entrambi indagati in vari procedimenti penali, pendenti anche per reati reciprocamente, tra loro, commessi. Nel corso del monitoraggio, durato alcuni anni, di genitori e figli, il Servizio Sociale rilevava, nel tempo, una maggiore capacità di gestione organizzativa della vita dei figli da parte del padre, che aveva costruito una nuova relazione affettiva con altra donna e che poteva godere dell'aiuto dei propri genitori, in Calabria durante il periodo estivo, e suggeriva l'affido dei minori a N. O., anche nella irreperibilità della madre di cui chiedeva di valutare una eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale. Della condotta della madre si stigmatizzava: l'avere trattenuto i figli a Roma, città presso cui lei risiedeva, oltre il termine concordato con l'altro genitore, impedendo ai minori la ripresa scolastica; l'indole manipolativa ai danni della figlia N., che veniva così spinta a denunciare il padre per comportamenti maltrattanti; la natura “abbandonica” che era seguita al rientro dei figli presso il padre. La reclamante si era resa irreperibile dall'aprile 2021 anche con i Servizi Sociali di Rovato (BS), incaricati di organizzare gli incontri vigilati con i figli, al cui mantenimento la madre aveva pure cessato di contribuire. 2.– Resistono con controricorso la curatrice speciale e il padre dei minori che ha depositato memoria illustrativa. 3.– È stata fissata la trattazione camerale del ricorso. Ragioni della decisione 1.– Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione articolo 330 cod. civ. per mancata esplicitazione del pregiudizio dei minori e difetto di prognosi sulla effettiva possibilità di recupero delle competenze genitoriali. La ricorrente richiama ampi stralci dell'atto di costituzione del suo “nuovo difensore” in sede di reclamo, in cui, si afferma, avrebbe trovato una diversa giustificazione la pure contestata mancata volontà della donna di incontrare i figli. La madre, infatti, attraverso il Servizio Sociale di Roma aveva comunicato a quello di Rovato, presso cui si trovavano i figli, collocati presso il padre, l'impossibilità di presenziare a taluni degli incontri protetti a causa, dapprima, di una contratta influenza, quindi, di un infortunio in seguito a caduta che l'aveva costretta a recarsi presso un pronto soccorso ospedaliero, e, successivamente, ad un controllo medico. La ricorrente avrebbe richiesto al personale del servizio Sociale di Roma di spostare ad altra data l'incontro con i figli, per poi apprendere dell'impossibilità di spostare l'appuntamento e, ancora, avrebbe denunciato ai medesimi Servizi Sociali l'impossibilità di parlare con i propri figli, lamentando il riscontrato blocco delle utenze dei figli e dell'ex compagno. Nella descritta situazione la parte avrebbe lasciato ripetuti messaggi ai Servizi Sociali senza essere ricontattata. Non vi sarebbe stata quindi la volontà della donna di abbandonare i figli e non sarebbe stato corrispondente al vero che la ricorrente si fosse resa irreperibile, disponendo i Servizi Sociali di tutti i suoi telefonici. Neppure poi la madre si sarebbe sottratta all'adempimento dell'obbligo «alimentare» verso i figli minori, vivendo ella con il figlio maggiore in una situazione di precarietà all'interno di un piccolo contesto abitativo, godendo di un reddito di cittadinanza e di un sussidio del Comune di Roma. La ricorrente ricorda la natura di rimedio estremo della decadenza genitoriale e la correlata violazione dell'articolo 8 CEDU posto a presidio della vita familiare e del diritto alla bigenitorialità. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell' articolo 330 cod. civ. , la corte territoriale avrebbe pronunciato la decadenza della ricorrente senza indicare il grave pregiudizio risentito dai minori. La Corte d'Appello di Brescia e, prima ancora, il locale tribunale avevano pronunciato la decadenza sulla sola circostanza dell'abbandono dei figli, nella mancata adesione della madre agli incontri proposti dal Servizio Sociale di Rovato e nella sua mancata richiesta di riaverli con sé. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione degli articolo 330, 337-octies, 315-bis, terzo comma, cod. proc. civ., 38 disp. att. cod. proc. civ. e «della normativa internazionale in materia di audizione di minore ( articolo 360 n. 3 c.p.c. )», per avere la corte di merito ritenuto superfluo l'ascolto della figlia minore N.. 4.– I controricorrenti deducono l'inammissibilità o comunque la non fondatezza dell'introdotto mezzo. 4.1.– La curatrice speciale in via preliminare fa valere l'inammissibilità del ricorso perché non rispettoso dei criteri redazionali «richiesti dal protocollo in vigore», nella mancata indicazione della materia, della sintesi dei motivi e del paragrafo relativo alla descrizione dello svolgimento del processo. La sezione dell'atto riservata ai tre motivi di ricorso, di tre sole pagine, non avrebbe poi soddisfatto i requisiti dell'autosufficienza e della specificità. I motivi di ricorso in ogni caso offrirebbero una inammissibile rilettura del merito, non si confronterebbero con le motivazioni di rigetto adeguatamente esposte dalla Corte d'appello che avrebbe indicato, in più punti dell'impugnato decreto, le ragioni del mancato ascolto della minore N.. 4.2.– Il controricorrente, N. O., deduce l'inammissibilità dell'introdotto mezzo nella integrata cd. doppia conforme, tra le pronunce di primo e secondo grado. I motivi sarebbero altresì inammissibili per difetto di specificità e anche perché il secondo motivo, avrebbe reiterato argomenti già portati a sostegno del precedente. Quanto al terzo, la corte di merito avrebbe ben motivato circa il carattere superfluo del mancato ascolto della minore, in applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'incombente non risponde ad un obbligo del giudice e la sua esclusione deve essere sostenuta da una motivazione rigorosa e adeguata (è citata, Cass. n. 4561 del 2025 ). 5.– La dedotta inammissibilità del ricorso per gli osservati canoni redazionali, che si vogliono non rispettosi dei criteri previsti dal “protocollo in vigore”, non lascia intendere una censura diversa da quelle tipizzata dal codice di rito, in punto di specificità ed autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione ( articolo 366, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. ). La critica, infatti, generica nella sua dizione, non riesce per il mero richiamo al “protocollo in vigore” a richiamare le regole fissate nel “Protocollo d'intesa tra Avvocati e Corte di cassazione”, rispetto alle quali comunque questa Corte ha già avuto occasione di affermare, nelle loro versioni nel tempo succedutesi, che esse, mancando di autonomia, non definiscono ragioni di nullità, inammissibilità o improcedibilità laddove non trovino giustificazione nelle regole del codice di rito ( Cass. 29 luglio 2021, n. 21831 ), dovendosi, al più, intendere quale strumento esplicativo del dato normativo (per il settore penale, Cass., Sez. VI, 9 novembre 2017, n. 57224). 2.– È irrilevante e quindi inammissibile l'eccezione con cui si contesta l'applicabilità al ricorso in esame della disciplina della cd. doppia conforme e quindi l'inammissibilità del mezzo dove proposto ex articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. , nella identità delle questioni di fatto esaminate dai giudici di primo e secondo caso, al fine di dare soluzione alla controversia. Si tratta infatti di censura non portata in ricorso che, negli articolati motivi, fa invece valere la violazione di norme di legge. 3.– Tanto premesso, tutti i motivi di ricorso si prestano ad una prima loro comune valutazione di inammissibilità. Essi pagano la scelta, condivisa da tutti i motivi, di riportare nella prima e diffusa parte del ricorso, contrassegnata dall'utilizzo del carattere corsivo, ampi stralci della esposizione contenuta nella comparsa di costituzione del “nuovo difensore” dell'allora reclamante in grado di appello, in cui confluiscono, indistintamente, racconto in fatto, argomentazioni difensive, norme e principi di diritto che si assumono violati. Il paragrafo in oggetto, il secondo del ricorso, rubricato come “Sintesi della decisione impugnata, dei motivi di ricorso e delle ragioni della sua fondatezza” denuncia, già per la sua stessa titolazione, l'indicato carattere. La tecnica prescelta nella operata commistione, per una loro iniziale comune trattazione, tra l'esposizione del fatto processuale e quella dei motivi, che vengono poi singolarmente tratteggiati solo nella parte finale dell'atto, manca di realizzare il necessario raccordo tra i due elementi, incorrendo nella aspecificità della critica. Nel resto. 3.1.– Il primo motivo manca di definire, con puntuale richiamo ai passaggi del decreto impugnato, dove la Corte d'appello avrebbe violato l' articolo 330 cod. civ. omettendo di valutare il “grave pregiudizio” risentito dai figli minori all'esito della condotta contestata alla madre, e affastella in via argomentativa dati di fatto che nella descritta fattispecie valgono, al più, a ricomporre una alternativa lettura del merito della lite. 3.2.– Il secondo motivo realizza una mera reiterazione del primo, declinato con riguardo al pregiudizio risentito dai minori quanto ai mancati incontri con la madre, e risente nella sua struttura della medesima genericità. 3.3.- Il terzo motivo sull'omesso ascolto è anch'esso inammissibile perché aspecifico e generico. Il ricorrente non si fa carico di dedurre come e dove abbia richiesto, e sostenuto in via argomentativa, l'ascolto della minore, nata nel 2010, davanti alla corte d'appello, limitandosi a evocare i principi che assume come violati e tanto a fronte di una motivazione, piena e adeguata – con cui, pertanto, il ricorrente neppure si confronta – attraverso la quale i giudici di merito danno conto della natura destabilizzante che l'ascolto avrebbe per N., riportando, altresì, in senso convergente, il parere espresso dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, il tutto rispetto ad un incombente la cui ammissione è comunque rimessa alla discrezionalità del giudice del merito. In tema di procedimenti minorili, il giudice che deve adottare un provvedimento nei confronti di un minore che abbia compiuto i dodici anni di età non è tenuto obbligatoriamente al suo ascolto; l'ascolto infatti, declinato nel nostro sistema come diritto del minore, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, è strumento che può essere escluso nel caso in cui venga ritenuto dal giudice manifestamente superfluo o contrario all'interesse del minore per una motivazione, forte, che operi un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruire la volontà del minore e quella di tutelarne l'equilibrio non rinnovando, in suo pregiudizio, situazioni fonte di sofferenza fisica e psicologica ( Cass., Sez. I, 08/01/2024, n. 437 ; Cass., Sez. I, 31 luglio 2023, n. 23247 ). La corte d'appello con motivazione piena e adeguata ha dato conto del carattere destabilizzante che l'ascolto avrebbe per la minore, in un contesto familiare di faticosa ricostruzione di una solidità affettiva e di abitudini presso il padre, e la ricorrente non censura in alcun modo l'indicata motivazione in tal modo rendendo la sua critica finanche inconcludente. 4.– Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese vanno liquidate come in dispositivo in favore dello Stato, quanto alla controricorrente curatrice speciale dei minori, ammessa al relativo beneficio. Essendo il procedimento esente, non si applica l'articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. Si dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, da liquidarsi in favore dello Stato, quanto alla curatrice speciale dei minori, ammessa al relativo beneficio.