Cassa Forense: ricongiungibili anche i contributi versati con gestione separata INPS

La nuova circolare INPS n. 15/2026 introduce l'estensione della ricongiunzione ex l. n. 45/1990 anche ai contributi versati tramite Gestione Separata.

L'applicazione della l. n. 45/1990 anche alla gestione separata comporta l'inapplicabilità della ricongiunzione parziale per cui, in caso di contributi versati in più gestioni previdenziali, questi dovranno essere tutti ricongiunti nella gestione previdenziale di destinazione con il calcolo dell'onere in base alla disciplina già in vigore. Non potranno però essere ricongiunti nella gestione separata i contributi versati prima del 1996 (anno della sua istituzione). Gli iscritti alla Cassa Forense avranno ora un'ulteriore possibilità di ottenere una sola pensione, liquidata secondo le regole della Cassa e con effetti normativi retroattivi. L'operazione è onerosa e l'interessato avrà a disposizione un termine per decidere se accettare o meno, in caso di rinuncia potrà presentare una nuova domanda, ma non prima di dieci anni o al momento del pensionamento. A breve il sito della Cassa Forense pubblicherà le istruzioni operative per presentare la richiesta. Le nuove disposizioni si applicano alle domande di ricongiunzione e ai ricorsi presentati a partire dalla data di pubblicazione della circolare e alle domande e ricorsi pendenti alla stessa data, gestiti in autotutela, purché non conclusi con sentenza passata in giudicato.

Circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 15