Guida sotto l’effetto di stupefacenti: come si dimostra lo stato di alterazione?

La dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti può essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato delle analisi delle urine con altri elementi indiziari, che costituiscono indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacente.

La Corte d'appello di Cagliari confermava la condanna di un imputato per lesioni personali, conseguenti a sinistro stradale, cagionati al passeggero mentre era alla guida in stato di alternazione psicofisica dovuta ad assunzione di stupefacenti. Con il ricorso in Cassazione viene sollevata la questione dell' omesso avviso all'indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dello svolgimento degli accertamenti sanitari. Inoltre, la difesa osserva che, anche se si volessero ritenere utilizzabili i risultati degli esami, non sarebbe comunque configurabile il reato di cui all' articolo 187 cod. strada , posto che non vi era la prova che il ricorrente guidasse in stato di alterazione psicofisica . Sul primo profilo la Corte esclude qualsiasi fondamento alla doglianza ricordando che «il mancato avviso di cui all' articolo 114 disp. att. cod. proc. pen. , in relazione agli atti indicati dall' articolo 356 cod. proc. pen. , che rinvia anche all' articolo 354 cod. proc. pen. , dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex articolo 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, deducibile, ai sensi dell' articolo 180 cod. proc. pen. , fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, per cui l'eccezione di nullità, sollevata solo in grado di appello, è tardiva ». Infondato risulta anche il secondo motivo sollevato dalla difesa. Posto che la condotta tipica del reato previsto dall' articolo 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione, «lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine. In altri termini, ferma l'indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari , costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente». Gli indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente, sono stati «individuati dalla giurisprudenza di legittimità, a titolo meramente esemplificativo, nelle pupille dilatate, negli occhi lucidi, nello stato di euforia, di ansia o di irrequietezza, nella eccessiva ed ingiustificata loquacità, nel difetto di attenzione, nell'anomala sudorazione, nello stato di torpore, nell'eloquio sconnesso, nell'andamento barcollante o instabile». Come precisa la Corte, «non si tratta, dunque, di un numerus clausus , ma di comportamenti o di caratteristiche di parti anatomiche che sono soggetti al prudente apprezzamento di soggetti qualificati, quali gli agenti operanti e che ovviamente risentono delle peculiarità del caso concreto, dovendo poi trovare conferma negli esiti degli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione della sostanza stupefacente». Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la sussistenza degli indici sintomatici dell'assunzione di stupefacenti evidenziando «lo stato di euforia in cui versava l'odierno ricorrente, caratterizzato da movimenti frenetici e da una sensazione di eccessiva sicurezza comportamenti questi giudicati del tutto incongrui rispetto al grave sinistro appena verificatosi».