L’avvocato è responsabile per l’errata trascrizione della domanda di regolamento dei confini

L'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento sia valutata e motivata dal giudice di merito.

La vicenda Nel giudizio di primo grado, parte attrice conveniva in giudizio l'avvocato chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in quanto il legale aveva promosso azione di regolamento di confini, dandole istruzioni di trascrivere la domanda giudiziale sull'immobile di proprietà della convenuta; giudizio conclusosi  con la sentenza di rigetto della domanda, condanna al rimborso delle spese processuali e al pagamento di una somma ex articolo 96, comma 2, c.p.c. a causa dell'imprudente trascrizione della domanda azionata. Difatti, secondo il giudicante, non era mai stata allegata la responsabilità dell'avvocato per aver violato il dovere di dissuasione della cliente dall'intraprendere un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Avverso il provvedimento in esame veniva proposto appello dalla ricorrente, la quale denunciava la condotta colposa dell'avvocato non soltanto per un'azione inidonea al raggiungimento dello scopo (ottenere la restituzione di una parte del terreno di sua proprietà occupato da terzi), ma anche nell'averle suggerito di trascriverla , nonostante l'azione di regolamento dei confini non fosse ricompresa nelle azioni soggette a tale formalità (articolo 2690 e 2652 c.c. ). Il ragionamento del Tribunale sulla domanda di rivendica La domanda era stata rigettata poiché il fondo era stato acquistato “nello stato di fatto e diritto in cui si trovava” ovvero con la delimitazione del confine mediante muretto e recinzione metallica, sicché il confine non era mai stato incerto ; dunque, nulla era mutato in seguito al denunciato errore tecnico nell'originario frazionamento del mappale che aveva dato origine ai due fondi limitrofi. Parimenti, secondo il primo giudice, non avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di rivendica di parte del terreno che si sarebbe esteso oltre il muretto e recinzione. Infine, indipendentemente dalle contrapposte allegazioni in merito a chi fosse imputabile la scelta di eseguire la trascrizione della domanda, se al consiglio del legale o autonoma da parte di quest'ultima, a parere del Tribunale, parte attrice non aveva provato che non avrebbe subìto la condanna ex articolo 96 c.p.c. anche nel caso in cui fosse stata proposta l'azione di rivendica, dato che la sanzione può essere inflitta a colui che ha agito in giudizio senza la normale prudenza. Il ragionamento della Corte territoriale sulla strategia dell'avvocato In generale, la predisposizione di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato, per essere fonte di responsabilità, va valutata ex ante in rapporto all'esito del giudizio, tenendo conto della sua inadeguatezza al raggiungimento dello scopo perseguito dal cliente, restando esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali o giurisprudenziali sono tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive. Premesso ciò, nella vicenda in esame, a seguito dell'istruttoria di causa era emerso che l'avvocato, anche se non aveva eseguito materialmente la trascrizione della domanda, aveva ritenuto fin dall'introduzione del giudizio che la tutela della cliente si giovasse della conoscibilità ai terzi della sua esistenza, la quale poteva essere garantita soltanto dalla sua trascrizione presso i registri immobiliari. In tal modo, aveva inserito nella strategia processuale anche la trascrizione della domanda di regolamento dei confini , nell'erronea convinzione che fosse trascrivibile, così assoggettando ad un vincolo l'immobile della convenuta, per tutta la durata del giudizio da lui patrocinato. Le responsabilità dell'avvocato Solo a distanza di un solo mese (prima) della pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio presupposto, il legale aveva chiesto alla propria cliente di verificare la possibilità di cancellare la formalità e omettendo di informarla del rischio determinato dal permanere della trascrizione. A parere della Corte territoriale, quest'ultima attività costituiva un chiaro indice di “ abuso del processo ”, inteso quale utilizzo di istituti giuridici deviati dalla loro naturale destinazione verso la garanzia del proprio diritto, con conseguente danno ingiustificato a carico della controparte, la quale era stata sanzionata dalla sentenza con la condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. Inoltre, in questa situazione, non costituiva una condotta concorsuale rilevante il fatto che la l'appellante non aveva seguito il suggerimento espresso dal suo legale. Difatti, se pure era possibile effettuare la cancellazione, (comunque) la cliente sino all'esito della lite confidava nelle indicazioni ricevute dal professionista al quale aveva conferito il mandato difensivo; sarebbe stato onere del legale indurla in termini ben più incisivi ad eliminare la trascrizione per poter ritenere che l'omissione sia a lei imputabile. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, l'appellato avvocato è stato condannato al pagamento dell'importo di circa 18 mila euro e al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi.

Presidente Serao - Relatore Cannella Svolgimento del processo Parte_1 conveniva in giudizio l'avvocato CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno di € 24.519,75 causatole dall'inadempimento al contratto d'opera professionale di tutelarla nella controversia insorta (omissis) con proprietaria di una villetta in Comune di S. Paolo D'Argon limitrofa a quella di sua proprietà in merito all'estensione dei rispettivi fondi. Allegava che l'avvocato CP_1 aveva promosso azione di regolamento di confini ex articolo 950 c.c. , dandole istruzioni di trascrivere la domanda giudiziale sull'immobile di proprietà della convenuta, che il giudizio promosso si era concluso con la sentenza n. 554/16 del Tribunale di Bergamo, di rigetto della domanda, condanna al rimborso delle spese processuali e al pagamento di € 15.000 ex articolo 96 comma II c.p.c. a causa dell'imprudente trascrizione della domanda azionata. Costituitosi il convenuto, rigettate le istanze istruttorie di prova per interpello e testi, il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1998/24 rigettava la domanda, condannando Parte_1 al pagamento delle spese processuali, con questa motivazione. Le censure della cliente verso la condotta del legale erano: I) aver proposto azione di regolamento di confini e non di rivendica; II) aver trascritto una domanda in assenza del presupposto della corretta azione di rivendica, mentre l'azione di regolamento di confini non ne è soggetta secondo l' articolo 2653 comma I c.c. La domanda era stata rigettata poiché il fondo era stato acquistato “nello stato di fatto e diritto in cui si trovava” ovvero con la delimitazione del confine mediante muretto e recinzione metallica, sicchè il confine non era mai stato incerto; nulla era mutato in seguito al denunciato errore tecnico nell'originario frazionamento del mappale che aveva dato origine ai due fondi limitrofi, di proprietà Parte_1 e (omissis). Parimenti non avrebbe potuto trovare accoglimento la domanda di rivendica di parte del terreno che si sarebbe esteso oltre il muretto e recinzione. Non era mai stata mai allegata la responsabilità dell'avvocato Cp_1 per aver violato il dovere di dissuasione della cliente dall'intraprendere un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Infine, indipendentemente dalle contrapposte allegazioni in merito a chi fosse imputabile la scelta di eseguire la trascrizione della domanda, se al consiglio del legale, o autonoma da parte di Parte_1 quest'ultima non aveva provato che non avrebbe subito la condanna ex articolo 96 c.p.c. anche nel caso in cui fosse stata proposta l'azione di rivendica, dato che la sanzione può essere inflitta a colui che ha agito in giudizio senza la normale prudenza. La sentenza veniva gravata da Parte_1 Si costituiva CP_1 resistendo all'impugnazione. All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte, la Corte riservava il deposito della sentenza. Motivi della decisione  Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità professionale dell'avvocato CP_1 in esito alla strategia processuale adottata, consistita nell'aver promosso l'azione di regolamento di confini unitamente ad aver istruito la cliente a procedere alla trascrizione della domanda. Sostiene che se nessuna azione giudiziaria, neppure la rivendica, a tutela del diritto di proprietà sul suo fondo, per ottenere il rilascio della ex porzione occupata da (omissis) situata oltre la recinzione, l'attuale appellato avrebbe dovuto sconsigliare di promuovere l'azione di regolamento di confini, né di procedere alla sua trascrizione. Con il secondo motivo lamenta erronea interpretazione dei fatti, inversione dei principi regolatori dell'onere della prova oltre che del nesso eziologico del danno in tema di responsabilità professionale dell'avvocato quanto alla trascrizione della domanda di accertamento dei confini proposta nel giudizio contro (omissis). Allega che la strategia processuale predisposta dall'avvocato Cp_1 era quella di proporre l'azione di regolamento di confini di trascrivere la domanda, che sebbene sia stata eseguita dal notaio (omissis) di Brescia era da imputarsi alle indicazioni ricevute dal legale, che soltanto in prossimità dell'esito negativo della controversia le aveva chiesto di cancellare, senza considerare che per questa operazione era necessario il consenso della controparte. Con il terzo motivo chiede l'ammissione delle prove testimoniali rigettate dal Tribunale. -.- I motivi si prestano a trattazione congiunta. Le doglianze dell'appellante si accentrano nell'imputare ad errata condotta colposa dell'avvocato CP_1 l'aver improntato la strategia difensiva per tutelare le ragioni della propria cliente alla scelta non soltanto di un'azione inidonea al raggiungimento dello scopo (ottenere la restituzione di una parte del terreno di sua proprietà occupato da terzi); ma anche nell'averle suggerito di trascriverla, nonostante l'azione di regolamento dei confini non fosse ricompresa nelle azioni soggette a tale formalità ( articolo 2690 e 2652 c.c. ). La Corte reputa che tale assunto trovi pieno riscontro nei documenti prodotti. La predisposizione di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato, per essere fonte di responsabilità, va valutata ex ante in rapporto all'esito del giudizio, tenendo conto della sua inadeguatezza al raggiungimento dello scopo perseguito dal cliente, restando esclusa in caso di questioni rispetto alle quali la soluzioni dottrinali o giurisprudenziali sono tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive (V. Cass. 20.3.2025 n. 7462 ). Nella mail inviata a Parte_1 il 26 marzo 2010 l'appellato rappresentava di aver predisposto l'atto introduttivo del giudizio contro (omissis) aggiungendo “ho preferito svolgere azione di regolamento di confini e contestuale domanda restitutoria della porzione di terreno occupata… La domanda giudiziale ex articolo 950 c.c. di regolamento di confini comprende già nella propria natura domanda restitutoria…, svolgere domanda di rivendicazione invece comporta aggravare la nostra posizione probatoria processuale: chi agisce per rivendicazione ha l'onere di dimostrare di essere proprietaria in forza di un titolo, ma deve altresì dimostrare che i propri danti causa erano proprietari dell'immobile e avevano titolo per trasferirlo; chi agisce con la rivendica deve sostenere quella che i professionisti del diritto definiscono probatio diabolica della titolarità, evitabile svolgendo domanda di regolamento di confini. Come avrà modo di verificare, le nostre conclusioni denotano comunque intento rivendicatorio, chiunque volesse acquistare l'immobile vedrà che abbiamo chiesto la restituzione di parte del terreno e la demolizione delle opere sottostanti”. L'atto di citazione veniva notificato il 25.3.2010. La trascrizione è stata eseguita in data 11.5.2010. Il 15 gennaio 2016, con altra mail, l'avvocato informava l'appellante della prossima chiusura del giudizio, paventandone l'esito negativo, evidenziando che il giudice non aveva ammesso la consulenza tecnica, specificando che “ non sarà assolutamente possibile che la sentenza accolga le nostre domande di accertamento della proprietà, proprio perché manca nel giudizio l'indagine essenziale del tema che ci occupa…Per questa ragione le avevo chiesto di valutare un paio di anni orsono la possibilità di liberare l'immobile della vicina della trascrizione, perché stando così le cose non v'è possibilità che la sentenza ridetermini i confini..” Dal contenuto delle due mail si ricava che l'avvocato CP_1, se anche non aveva eseguito materialmente la trascrizione della domanda, ha ritenuto fin dall'introduzione del giudizio che la tutela della cliente si giovasse della conoscibilità ai terzi della sua esistenza, che può essere garantita soltanto dalla sua trascrizione presso i registri immobiliari. In tal modo, ha inserito nella strategia processuale anche la trascrizione della domanda di regolamento dei confini, nell'erronea convinzione che fosse trascrivibile, così assoggettando ad un vincolo l'immobile della convenuta, per tutta la durata del giudizio da lui patrocinato. Nella mail del febbraio 2016, che precede di un solo mese la pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio presupposto ( pubblicata il 13 febbraio 2016) il legale chiedeva alla propria cliente di verificare la possibilità di cancellare la formalità, richiamando un consiglio già propostole un paio di anni prima, omettendo di informarla del rischio determinato dal permanere della trascrizione. Quest'ultima costituiva un chiaro indice di abuso del processo, inteso quale utilizzo di istituti giuridici deviati dalla loro naturale destinazione verso la garanzia del proprio diritto, con conseguente danno ingiustificato a carico della controparte, che è stato sanzionato dalla sentenza con la condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. In questa situazione, non costituisce una condotta concorsuale rilevante ex articolo 1227 c.c. il fatto che Parte_1 non abbia seguito il suggerimento espresso dal suo legale. Se pure era possibile effettuare la cancellazione anche in assenza del consenso della convenuta, la cliente sino all'esito della lite confidava nelle indicazioni ricevute dal professionista al quale aveva conferito il mandato difensivo; sarebbe stato onere del legale indurla in termini ben più incisivi ad eliminare la trascrizione per poter ritenere che l'omissione sia a lei imputabile. Il danno patrimoniale collegato alla condotta colposa del professionista non comprende gli esborsi sostenuti per la rifusione delle spese processuali, che sarebbero state a carico dell'appellante anche nel caso in cui fosse stata proposta l'azione di rivendica, ma è limitato all'importo della sanzione ex articolo 96 c.p.c. , pari ad € 15.000, oltre alle spese documentate occorse per la cancellazione, di € 294,00 ( doc.5) L'appellato va pertanto condannato al pagamento dell'importo di € 15.294, che, trattandosi di credito risarcitorio, va rivalutato in 18.561,92 ( calcolato alla data della cancellazione 16.9.2016). Su detta somma decorrono gli interessi al tasso legale ( articolo 1284 comma I c.c. ) sulla somma anno per anno rivalutata, previa devalutazione alla data del 16.9.2016 sino alla data della sentenza e da questa sino al saldo. Dall'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato. P.Q.M. La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1998/2024, emessa dal Tribunale di Bergamo in data 29/10/2024, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Cp_1 al pagamento in favore di Parte_1 di € 18.561,92 oltre interessi dal calcolarsi come in parte motiva; al rimborso delle spese di entrambi i gradi, che liquida: - quanto al primo grado, in € 5.077 ( di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase di trattazione, € 1.701 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni IVA e CPA; - quanto al presente grado, in € 3.966 ( di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni IVA e CPA. Brescia, 22.10.2025