Liste elettorali: la donna va identifica solo con il suo cognome

La donna coniugata va identificata senza l’indicazione aggiuntiva del cognome del marito. Questo il principio fissato dai Giudici, i quali hanno dato ragione ad una signora che, ritenutasi “offesa” dal comportamento di uno scrutatore che l’aveva identificata anche con il cognome del marito, ha citato in giudizio Comune e Ministero dell’Interno.

Scenario dell’assai singolare vicenda è un piccolo paese in provincia di Padova, o, meglio, una sezione elettorale del Comune, allestita e regolarmente funzionante per il referendum costituzionale del 20 settembre 2020. In quel contesto, difatti, una signora, presentatasi al seggio elettorale per esercitare il diritto di voto, viene identificata da uno scrutatore «non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito », dettaglio, questo, che «viene letto ad alta voce». A seguito dell’episodio, per lei poco gradevole, la donna richiede, nei giorni successivi, al Comune il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, che le viene regolarmente trasmesso e in cui non figura il cognome del marito. Subito dopo, chiede ed ottiene via e-mail anche l’ estratto delle liste elettorali sezionali , estratto in cui si conferma che alla dicitura ‘nome cognome’ è aggiunto anche il cognome del marito. A fronte di tali elementi documentali, la donna decide di adire le vie legali, chiamando in causa Comune e Ministero dell’Interno, per vedere riconosciuto il « diritto ad essere individuata, anche nell’ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome, senza l’aggiunta del cognome del marito ». Allo stesso tempo, chiede la condanna delle due amministrazioni alla rettifica dei dati presso le liste elettorali sezionali e a versarle un risarcimento quantificato in 5mila e 150 euro. Per i giudici di merito, però, le pretese avanzate dalla ricorrente sono assolutamente prive di fondamento. In primo grado viene chiarito che «non ricorrono i presupposti per la tutela del diritto al nome », tutela prevista dal Codice Civile e che «contempla due ipotesi di violazione del diritto al nome (azione di reclamo e azione di usurpazione), alle quali può accompagnarsi l’ azione risarcitoria in caso di illecito ». Analizzando lo specifico episodio, difatti, secondo i giudici del Tribunale, «non vi è stato alcun atto impeditivo dell’uso del nome proprio della signora, essendo stato aggiunto il cognome del marito», in coerenza con quanto previsto dal Codice Civile in materia di cognome della moglie. E, poi, «il Comune si è attenuto al “Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, risalente al 1967 ma «non abrogato dalla legge del 1999 istitutiva della tessera elettorale, avendo tali leggi oggetti e finalità distinte», precisano ancora i giudici del Tribunale. Sulla stessa linea, successivamente, anche i giudici d’appello, i quali, non a caso, sottolineano che la normativa del 1967 e quella del 1999 «perseguono due finalità differenti : il “testo unico” disciplina la tenuta delle liste elettorali ed ha finalità organizzativa dell’attività amministrativa ai fini dello svolgimento delle elezioni; la legge del 1999 riguarda, invece, la tessera elettorale quale condizione per l’esercizio del voto del singolo elettore». Analizzando, poi, le obiezioni sollevate dalla ricorrente, i giudici d’appello chiariscono che la normativa del 1967 non viola in alcun modo « la corretta identificazione dell’elettrice » ed escludono si possa parlare di «disparità di trattamento» tra elettore ed elettrice o ipotizzare un «ancoraggio ad una concezione patriarcale». Al contrario, ci si trova, secondo i giudici d’appello, «nell’ambito di un più ampio contesto del diritto di famiglia , ove assume significato centrale» il riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di cognome della moglie, poiché «la norma non attribuisce una mera facoltà alla moglie, ma anzi impone l’aggiunta del cognome del marito». E, poi, «l’aggiunta del cognome del marito è una mera integrazione che non menoma il diritto al nome della donna, la cui identità risulta comunque pienamente tutelata», chiosano i giudici d’appello. Di parere opposto, invece, sono i magistrati di Cassazione, i quali ritengono solide le obiezioni sollevate dalla donna. Il tema sollevato impone la ricostruzione della disciplina riguardante la formazione delle liste elettorali ed il rilascio della tessera elettorale , con specifico riguardo alla previsione dell’aggiunta del cognome del marito accanto a quello della donna coniugata. Tale aggiunta affonda le radici nel lontano 1947 e ha trovato poi conferma con la normativa del 1967, alla luce di una impostazione che «si collocava nel solco del diritto di famiglia anteriore alla riforma del 1975, in cui il cognome del marito assumeva rilievo quale segno identificativo del nucleo familiare e, correlativamente, della posizione giuridica della moglie». Evidente, riconoscono i Giudici di Cassazione, «la connotazione di oggettiva disparità tra i coniugi », poiché «tale meccanismo», ancorché attenuato da quanto poi previsto dal Codice Civile in materia di cognome della moglie, «ha risentito dell’originaria opzione legislativa per il primato del cognome maritale». Successivamente, però, si è registrata una prima significativa discontinuità normativa , con la legge del 1999 istitutiva della tessera elettorale personale, tessera che deve recare «i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato». La disposizione, nel delineare il contenuto necessario del documento, «non contempla, dunque, alcun riferimento alla necessaria aggiunta del cognome del coniuge, segnando così un evidente arretramento della rilevanza giuridica del cognome del marito e una maggiore attenzione al profilo dell’identità individuale dell’elettrice, in coerenza con il principio di eguaglianza tra i sessi», annotano i Giudici di Cassazione. Più nel dettaglio, poi, si è sancito che «la tessera deve contenere i seguenti dati relativi al titolare: nome e cognome; per le donne coniugate, il cognome può essere seguito da quello del marito». E tale scelta lessicale del legislatore, mediante l’utilizzo del verbo “può”, « assume , in tale contesto, valore dirimente , escludendo qualsivoglia automatismo nell’indicazione del cognome maritale e qualificando tale aggiunta come una mera facoltà, rimessa alla libera determinazione della donna». Impossibile occultare l’antinomia esistente: « mentre la disciplina delle liste elettorali continua a prevedere l’indicazione automatica del cognome del marito, quella della tessera elettorale subordina tale indicazione a una espressa richiesta dell’elettrice », riconoscono i Giudici di Cassazione. Ma tale contrasto «ha subito un significativo ridimensionamento ad opera della circolare numero 75 del 6 settembre 2024 del Ministero dell’Interno, circolare che ricostruisce l’evoluzione dell’indicazione del cognome maritale negli atti del procedimento elettorale, muovendo dal precedente assetto interpretativo, elaborato proprio dal Ministero con una circolare del 1986, recante le coordinate interpretative e applicative del “Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali”. Invero, in tale atto si afferma la necessità che, per le donne, l’indicazione nelle liste elettorali del cognome da nubile sia accompagnata da quello del marito, in quanto, in occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali per la mancata indicazione dei dati in parola , cosa che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito». Con la circolare più recente, però, il Ministero dell’Interno ha precisato che «sebbene all’epoca la disposizione trovasse giustificazione nella finalità di assicurare una corretta e tempestiva individuazione dell’abitazione presso cui consegnare il plico contenente la tessera elettorale, tale prassi, alla luce del mutato contesto storico e sociale, non appare più in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l’elettorato attivo ». Per questo, nel 2024, il Ministero dell’Interno ha aderito ad «un’interpretazione evolutiva della normativa di riferimento, in virtù della quale nelle tessere elettorali il cognome del marito deve essere riportato esclusivamente in caso di espressa richiesta da parte dell’elettrice». Ma «tale indicazione, seppur riferita formalmente alla sola tessera elettorale, è destinata», chiariscono i giudici di Cassazione, «a spiegare effetti di ordine sistematico : tessera e liste elettorali, infatti, costituiscono strumenti entrambi preordinati all’identificazione dell’elettore ai fini dell’esercizio del diritto di voto. Ne consegue che non risulta coerente che l’uno rispetti il dato anagrafico personale della donna, mentre l’altro continui a veicolare un automatismo fondato sull’assunzione del cognome maritale». Non a caso, nel 2025 «è stata soppressa quella previsione», risalente al 1967, che «imponeva l’indicazione del cognome del marito nelle liste elettorali». E ciò rende evidente, sempre secondo i Giudici di Cassazione, come « la normativa del 1967 avrebbe dovuto essere interpretata in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno , fonti che impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali». Il riferimento è, in particolare, alla “ Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna ”, che sancisce per gli Stati «l’obbligo di assicurare, in condizioni di piena parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, ivi inclusa la libertà di scelta del cognome». Senza dimenticare, poi, che il Consiglio d’Europa ha ritenuto « non conforme al principio di eguaglianza il permanere di previsioni normative che introducano differenze di trattamento tra donne e uomini in relazione alla scelta del cognome di famiglia » e, in tale prospettiva, ha raccomandato agli Stati di «garantire la piena parità tra i genitori nell’attribuzione del cognome ai figli, assicurare l’eguaglianza dei coniugi al momento del matrimonio quanto alla scelta del cognome comune ed eliminare ogni discriminazione nel regime giuridico applicabile ai figli, indipendentemente dal vincolo matrimoniale». Per i Giudici di Cassazione, poi, è evidente «la vocazione discriminatoria del modello che identifica la famiglia attraverso il cognome del marito », poiché «la normativa storica, nel porre il cognome dell’uomo a baricentro dell’identificazione familiare, ha determinato una posizione di evidente disparità tra i coniugi. E, pur dopo la riforma del 1975, la regola dell’aggiunta, prevista dal Codice Civile, è stata letta come disposizione di per sé non sufficiente a rovesciare l’assetto discriminatorio». E «neppure l’argomento dell’unità familiare giustifica la disciplina censurata. Infatti, l’esercizio del diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto personale, eguale, libero e segreto, rispetto al quale le formazioni sociali cui l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee», sanciscono i giudici di Cassazione. Tirando le somme, e tornando alla vicenda in esame, non appare compatibile con i principi generali  richiamati per definire il quadro normativo sull’uso del cognome maritale «la valorizzazione, in termini prevalenti e decisivi – fatta dai giudici di merito – della finalità organizzativa della pubblica amministrazione per ritenere giustificata la sopravvivenza di una chiara discriminazione per le elettrici coniugate», così come «non è condivisibile l’interpretazione resa in appello circa l’automatismo dell’aggiunta del cognome» alla luce del Codice Civile. Di conseguenza, sono legittime le obiezioni sollevate dalla donna nei confronti del Ministero dell’Interno e del Comune, obiezioni destinate ad essere accolte in un appello bis, anche alla luce del conclusivo principio tracciato dai giudici di Cassazione, principio secondo cui «in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente del nostro ordinamento giuridico – ex articoli 3 della Costituzione, 21 della Carta di Nizza e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anche nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione del cognome del marito».

Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.