La Corte di Cassazione affronta il tema della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c. nella notificazione all’estero con il servizio postale.
È noto che l' articolo 1335 c.c. pone una presunzione di conoscenza per la proposta, l'accettazione, la loro revoca e per ogni altra dichiarazione, nel momento in cui queste giungano all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. La pronuncia in commento si concentra proprio su questa disposizione, con riferimento alla particolare ipotesi della notificazione eseguita all'estero attraverso il servizio postale. La vicenda alla base della decisione è l'impugnazione della delibera assembleare di una comunione ereditaria promossa da una coerede residente negli Stati Uniti d'America, che lamentava di non essere stata convocata validamente e di essere venuta a conoscenza della delibera alcuni mesi dopo. Il Tribunale di Firenze aveva accolto l'impugnazione, dichiarando invalida la delibera, poiché una prima raccomandata conteneva una comunicazione diversa, fatto non contestato dalle controparti, mentre una seconda raccomandata, contenente il verbale della delibera e le chiavi di un immobile facente parte della comunione, era stata restituita al mittente con la dicitura “Refused – Returned to sender” senza che vi fossero elementi sufficienti per dimostrare un rifiuto di ricezione imputabile alla destinataria. La Corte di Appello di Firenze, invece, ha ritenuto operante la presunzione di conoscenza dell' articolo 1335 c.c. , perché la destinataria era stata comunque in condizione di conoscere la delibera attraverso la seconda raccomandata, per cui i termini per l'impugnazione potevano decorrere dalla data della spedizione; quindi, l'impugnazione è stata giudicata tardiva e la delibera assembleare valida. La questione è poi arrivata all'esame della Corte di Cassazione con il ricorso della destinataria, che deduce l'erronea applicazione della presunzione di conoscenza di cui all' articolo 1335 c.c. , poiché la raccomandata non è mai entrata nella sua sfera di conoscibilità ; infatti, la dichiarazione di rifiuto non sarebbe a lei attribuibile, mancando una valida attestazione dell'ufficio postale statunitense. La Suprema Corte accoglie questa impostazione ricordando che il presupposto affinché operi la presunzione è la certezza che il plico sia giunto all'indirizzo del destinatario; quindi, ricade sul mittente l'onere di provare detta circostanza anche mediante presunzioni, non essendo sufficiente, in caso di contestazione, la prova della spedizione (viene citata Cass. n. 20167/2014 ). Naturalmente, la Cassazione, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza, considera le risultanze inequivoche dell' avviso di ricevimento come il mezzo di prova per eccellenza della consegna del plico all'indirizzo del destinatario (v. Cass., sez. un., n. 10012/2001 ), per cui, una volta prodotto in giudizio l'avviso, spetta al destinatario stesso dimostrare che il plico non conteneva alcun atto o un atto diverso, in base al principio della vicinanza della prova , per cui ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti e le circostanze che ricadono nella propria sfera di azione. Ciò posto, la Corte affronta il tema della notificazione all'estero, affermando che per valutarne il perfezionamento non possono essere applicati automaticamente i principi sopra ricordati, essendo possibile che alcuni sistemi non prevedano un avviso di ricevimento come quello italiano. Principio fondamentale rimane comunque quello secondo cui la notificazione all'estero con il servizio postale può ritenersi legittima se assicura l' integrità del contraddittorio con la consegna dell'atto al destinatario o a persone che, secondo l'ordinamento dello stato estero, hanno un rapporto rilevante con esso. Visto però che l'ufficiale postale straniero non è tenuto agli adempimenti previsti dallo stato italiano, il giudice di merito deve valutare, in caso di contestazione della ricezione, se sussistono elementi probatori idonei a dimostrare che il plico sia giunto a conoscenza del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello risultante dall'avviso di ricevimento italiano. Ed è questo che la Corte fiorentina non ha fatto, perché la dicitura a stampa “Refused – Returned to sender” era priva di firma e riportata su di una etichetta adesiva, che non offriva alcuna certezza sul fatto che un incaricato del servizio postale statunitense avesse tentato la consegna all'indirizzo e sul fatto che la destinataria fosse presente e avesse rifiutato personalmente il plico o se il rifiuto fosse stato opposto da terzi non identificati. Tali elementi non consentono di dimostrare che il plico fosse giunto alla destinataria e di ritenere quindi applicabile la presunzione di conoscenza di cui all' articolo 1335 c.c. , per cui la Suprema Corte ha rinviato alla Corte di Appello di Firenze per una nuova valutazione del merito.
Presidente Falaschi - Relatore Caponi Fatti di causa Nel 2007 mancava ai vivi Ma.An. Egli aveva lasciato un testamento ove designava Da.Mi., sua nipote ex filia, erede per la quota disponibile con riferimento ad un immobile a F. La comunione ereditaria vedeva come partecipanti, oltre a Da.Mi., le figlie di Ma.An., Ma.An. e Ma.Ma. (rispettivamente zia e madre di Da.Mi.). Amministratore era il commercialista Cr.St. Il testamento veniva impugnato dalle figlie di Ma.An., ma la sua validità veniva confermata dal Tribunale di Prato nel 2014. Nel 2013, Da.Mi. otteneva una sentenza dal Tribunale di Firenze che ordinava alla zia e alla madre la consegna a lei delle chiavi dell'immobile di F. Nella fase esecutiva, nel novembre del 2013, Da.Mi. veniva a conoscenza di una delibera dei partecipanti alla comunione ereditaria, adottata in sua assenza il 13/08/2013. A questa riunione erano presenti la zia e la madre, mentre risultava assente (oltre a Da.Mi.) anche l'amministratore. In tale riunione le due sorelle avevano deliberato di riconoscere a Da.Ri., padre di Da.Mi., un credito di circa Euro 87.450,00 per spese da lui sostenute per interventi sull'immobile e deciso di compensare tale credito con i canoni di un contratto di locazione dell'immobile tra le sorelle e Da.Ri., stipulato poi il 17/08/2013. Nel capoverso precedente sono riassunti gli antefatti della controversia attuale, promossa nel dicembre 2013 da Da.Mi., che conveniva Ma.An. e Ma.Ma., Da.Ri. e Cr.St. dinanzi al Tribunale di Firenze, per l'impugnazione della delibera assembleare del 13/08/2013, chiedendo di escludere ogni debito nei confronti di Da.Ri. L'attrice sosteneva di non essere mai stata convocata validamente e di essere appunto venuta a conoscenza della delibera solo a novembre 2013, in occasione dell'esecuzione per la consegna delle chiavi dell'immobile. Da.Ri. e Ma.Ma. eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze sulla questione della locazione, indicando la competenza del Tribunale di Lucca. Contestavano inoltre la loro legittimazione passiva e affermavano di aver inviato regolare convocazione. Da.Ri. proponeva domanda riconvenzionale per il credito verso Da.Mi., pari a Euro 19.433,33, corrispondente alla rispettiva quota del credito complessivo. Ma.An. riconosceva la validità della delibera per la propria quota. Cr.St. rimaneva contumace. Nel 2016 il Tribunale di Firenze dichiarava invalida la delibera del 13/08/2013, inopponibile a Da.Mi. il contratto di locazione e prescritto il credito di Da.Ri. Quanto alla motivazione, era riscontrata l'esistenza di due lettere raccomandate inviate dai genitori a Da.Mi.. La prima lettera era stata redatta il 3/8/2013 e spedita il 5/8/2013 all'indirizzo statunitense di Da.Mi. Il Tribunale riteneva che tale lettera non contenesse la convocazione dell'assemblea del 13/8/2013, bensì una comunicazione diversa (una lettera personale del padre). Questa interpretazione si basava sul documento prodotto da Da.Mi., che non è stato specificamente contestato dai genitori. La seconda lettera è stata spedita il 2/9/2013 e conteneva il verbale della delibera assembleare e le chiavi dell'immobile. Questo plico è stato restituito al mittente con la dicitura 'Refused - Returned to sender', e successivamente consegnato da Da.Ri. all'ufficiale giudiziario durante la menzionata fase esecutiva. Il Tribunale riteneva invalida la delibera del 13/8/2013 per mancanza di prova di una valida convocazione dell'assemblea e per l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare un rifiuto di ricezione imputabile a Da.Mi. in relazione al plico del 2/9/2013. Di conseguenza, escludeva che potesse operare la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c. La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la mancata ricezione della convocazione non fosse decisiva ai fini della validità della delibera, in quanto Da.Mi. era comunque stata posta in condizione di conoscerla attraverso il plico del 2/9/2013. Ha applicato la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. in relazione a quest'ultimo, giudicando che la spedizione fosse sufficiente a far decorrere i termini per l'impugnazione. Pertanto, ha considerato tardiva l'impugnazione della delibera da parte di Da.Mi. e ha dichiarato valida la delibera del 13/8/2013. Di conseguenza, il contratto di locazione derivante dalla delibera è stato riconosciuto opponibile a Da.Mi.. Tuttavia, la Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale di Da.Ri., confermando la prescrizione del credito. Ricorre in cassazione Da.Mi. con tre motivi, illustrati da memoria depositata in prossimità della pubblica udienza. Resistono Ma.Ma. e Da.Ri. con controricorso. Resiste Ma.An. con controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, in esito alla quale la trattazione del ricorso è stata rimessa alla udienza pubblica. Il Sostituto P.G. ha depositato conclusioni nel senso delm rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.1. - Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 1335 c.c., nonché degli articolo 5, 6 e 17 e ss. della Convenzione dell'Aja del 15/11/1965 (resa esecutiva con L. n. 42/1981 ), della Convenzione postale universale (D.P.R. n. 358/1981), degli articolo 1109 co. 1 n. 2, 1105 co. 3 c.c., e 2697 c.c. Si censura altresì omesso esame circa fatti decisivi relativi al mancato perfezionamento del procedimento notificatolo. Si afferma che la Corte di appello abbia erroneamente applicato la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., ritenendo tardiva l'impugnazione della delibera assembleare nonostante il plico raccomandato non sia mai entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria. Si rileva che la raccomandata contenente la delibera è stata restituita al mittente con un'indicazione di 'rifiuto'non attribuibile alla destinataria, mancando una valida attestazione da parte dell'ufficio postale statunitense. Si osserva inoltre che l'assenza di elementi probatori sull'effettiva conoscenza da parte di Da.Mi. avrebbe dovuto spostare l'onere probatorio sul mittente, impedendo l'applicazione della presunzione. Si contesta, altresì, l'applicazione impropria del D.Lgs. n. 261/1999 , che disciplina la liberalizzazione del servizio postale senza regolare le modalità di esecuzione delle notifiche internazionali. Si richiama invece la Convenzione dell'Aja, che prevede specifiche formalità per garantire l'effettivo recapito degli atti all'estero. La mancata osservanza di tali formalità avrebbe dovuto condurre a dichiarare l'inesistenza di una valida notificazione. Si conclude che la sentenza impugnata ha indebitamente compresso i diritti difensivi della destinataria, invertendo l'onere probatorio e applicando una presunzione in assenza dei necessari presupposti, con evidente violazione di legge. 1.2. - Il primo motivo è accolto nei termini seguenti. Il presupposto indefettibile affinché operi la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. è che si abbia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo del destinatario. Nel caso di specie si tratta del plico contenente - non già l'avviso di convocazione dell'assemblea, bensì - la deliberazione assembleare della comunione ereditaria del 13 agosto 2013 e le chiavi dell'immobile di F, spedito all'indirizzo della Signora Da.Mi. negli Stati Uniti d'America, il quale risulta essere stato inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) e restituito al mittente con la dicitura a stampa 'refused - returned to sender', priva di firma, dicitura riportata su un'etichetta adesiva apposta sul plico. Orbene, affinché operi la presunzione di conoscenza (rectius: di conoscibilità) ex articolo 1335 c.c. deve darsi attestazione che il plico contenente la 'dichiarazione' (in questo caso: la delibera assembleare) sia appunto giunto all'indirizzo del destinatario . Se vi è contestazione specifica su ciò, il rischio della mancata prova dell'arrivo del plico ricade sul mittente. Cfr. Cass. n. 20167/2014 : 'La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all' articolo 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza'. Se questo è vero in linea di principio, è altrettanto vero che la giurisprudenza di questa Corte fa operare il criterio della vicinanza della prova per mitigare gli oneri di dimostrazione a carico del mittente. Si è così statuito: 'la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'articolo 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione' (così, Cass. n. 6251/2025 , in tema notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale); 'la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex articolo 1335 c.c. , la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento (cosi, Cass n. 964/2025); 'la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile'. (così, Cass. n. 28580/2024 ). Il nucleo centrale comune alle tre pronunce riferite nel capoverso precedente - che sono state selezionate tra quelle più recenti e rilevanti rispetto al caso attuale - consiste nell'attribuire peso decisivo alle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento, affinché si possa dare certezza che il plico sia giunto all'arrivo del destinatario. D'altra parte, in questo senso milita anche la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 10012 del 2021, ove si stabilisce che, in tema di notifica a mezzo posta, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve darsi mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito). È certamente vero che la regola facente appello alle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento non può essere applicata meccanicamente se si tratta di valutare il perfezionamento di procedimenti di notificazione all'estero attraverso il servizio postale. Infatti, questi ben possono ignorare documenti che sarebbero qualificabili come avvisi di ricevimento in una prospettiva italiana. È principio fondamentale che la notifica all'estero a mezzo del servizio postale può ritenersi legittima solo se è assicurata l'irrinunciabile esigenza dell'integrità del contraddittorio, da realizzare o attraverso la diretta relazione (tramite la notificazione dell'atto) tra l'attore ed il convenuto, o attraverso la consegna del plico a persone specificamente individuate in ragione di un rapporto cui l'ordinamento dello Stato destinatario ritiene di dovere dare rilevanza (cfr. Cass. 13 gennaio 1998, n. 206; Cass. 26 marzo 2010 n. 7307). Mentre nell'ambito nazionale, per il caso di impossibilità di recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, soccorre la previsione di cui alla L. 8 novembre 1982, n. 890, articolo 8 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), ciò non avviene allorché si utilizza lo strumento postale per indirizzare direttamente un atto giudiziario ad una persona che si trova all'estero. In tale evenienza, l'ufficiale postale straniero non è destinatario degli adempimenti previsti dalla disciplina dello Stato italiano, arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 , e le disposizioni del servizio postale internazionale che, per il caso in cui il piego non abbia potuto essere consegnato al destinatario, prevedono una giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'amministrazione di destinazione, attenendo al regime ordinario e non essendo specifiche per gli atti giudiziari, non producono alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione. Con la conseguenza che il giudice di merito, chiamato a valutare - in caso di contestazione della ricezione - se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex articolo 1335 c.c. , deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. Nel caso di specie, tale riscontro ad opera della Corte di appello si è rivelato manchevole. Si è infatti alla presenza di un plico restituito al mittente con la dicitura a stampa refused - returned to sender , priva di firma, dicitura riportata su un'etichetta adesiva apposta sul plico. A ben vedere, tale annotazione, di per sé sola (priva come è di riferimenti spaziali e temporali, oltre che della firma) non consente di acquisire certezza né sul se un incaricato del servizio postale statunitense abbia effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato (ed è questo l'elemento decisivo, che impedisce di far maturare la presunzione ex articolo 1335 c.c. ), né sul se la destinataria fosse presente e abbia personalmente rifiutato il plico, ovvero se il rifiuto sia stato opposto da terzi non meglio identificati (per tacere che non vi è certezza se sia stato lasciato alcun avviso di giacenza o comunicazione equivalente presso l'indirizzo del destinatario). Ne segue l'accoglimento del primo motivo, nei termini delineati. 2. - L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei due restanti motivi, cioè: (a) del secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell' articolo 1418 e 1421 c.c. , nonché degli articolo 2909 c.c., 651 e 654 c.p.p., evidenziando come la sentenza impugnata abbia omesso di rilevare la natura simulata della delibera assembleare e del contratto di locazione stipulato, circostanze già accertate con sentenza penale, divenuta definitiva in seguito a Cass. n. 8591/2022 ; (b) del terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. censurando la decisione della Corte di appello di compensare integralmente le spese di lite relative al rapporto processuale tra Da.Mi. e Da.Ri., basandosi su una presunta reciproca soccombenza. 3. - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.