La Corte di Cassazione affronta il tema della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c. nella notificazione all’estero con il servizio postale.
È noto che l' articolo 1335 c.c. pone una presunzione di conoscenza per la proposta, l'accettazione, la loro revoca e per ogni altra dichiarazione, nel momento in cui queste giungano all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. La pronuncia in commento si concentra proprio su questa disposizione, con riferimento alla particolare ipotesi della notificazione eseguita all'estero attraverso il servizio postale. La vicenda alla base della decisione è l'impugnazione della delibera assembleare di una comunione ereditaria promossa da una coerede residente negli Stati Uniti d'America, che lamentava di non essere stata convocata validamente e di essere venuta a conoscenza della delibera alcuni mesi dopo. Il Tribunale di Firenze aveva accolto l'impugnazione, dichiarando invalida la delibera, poiché una prima raccomandata conteneva una comunicazione diversa, fatto non contestato dalle controparti, mentre una seconda raccomandata, contenente il verbale della delibera e le chiavi di un immobile facente parte della comunione, era stata restituita al mittente con la dicitura “Refused – Returned to sender” senza che vi fossero elementi sufficienti per dimostrare un rifiuto di ricezione imputabile alla destinataria. La Corte di Appello di Firenze, invece, ha ritenuto operante la presunzione di conoscenza dell' articolo 1335 c.c. , perché la destinataria era stata comunque in condizione di conoscere la delibera attraverso la seconda raccomandata, per cui i termini per l'impugnazione potevano decorrere dalla data della spedizione; quindi, l'impugnazione è stata giudicata tardiva e la delibera assembleare valida. La questione è poi arrivata all'esame della Corte di Cassazione con il ricorso della destinataria, che deduce l'erronea applicazione della presunzione di conoscenza di cui all' articolo 1335 c.c. , poiché la raccomandata non è mai entrata nella sua sfera di conoscibilità ; infatti, la dichiarazione di rifiuto non sarebbe a lei attribuibile, mancando una valida attestazione dell'ufficio postale statunitense. La Suprema Corte accoglie questa impostazione ricordando che il presupposto affinché operi la presunzione è la certezza che il plico sia giunto all'indirizzo del destinatario; quindi, ricade sul mittente l'onere di provare detta circostanza anche mediante presunzioni, non essendo sufficiente, in caso di contestazione, la prova della spedizione (viene citata Cass. n. 20167/2014 ). Naturalmente, la Cassazione, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza, considera le risultanze inequivoche dell' avviso di ricevimento come il mezzo di prova per eccellenza della consegna del plico all'indirizzo del destinatario (v. Cass., sez. un., n. 10012/2001 ), per cui, una volta prodotto in giudizio l'avviso, spetta al destinatario stesso dimostrare che il plico non conteneva alcun atto o un atto diverso, in base al principio della vicinanza della prova , per cui ciascuna parte ha l'onere di provare i fatti e le circostanze che ricadono nella propria sfera di azione. Ciò posto, la Corte affronta il tema della notificazione all'estero, affermando che per valutarne il perfezionamento non possono essere applicati automaticamente i principi sopra ricordati, essendo possibile che alcuni sistemi non prevedano un avviso di ricevimento come quello italiano. Principio fondamentale rimane comunque quello secondo cui la notificazione all'estero con il servizio postale può ritenersi legittima se assicura l' integrità del contraddittorio con la consegna dell'atto al destinatario o a persone che, secondo l'ordinamento dello stato estero, hanno un rapporto rilevante con esso. Visto però che l'ufficiale postale straniero non è tenuto agli adempimenti previsti dallo stato italiano, il giudice di merito deve valutare, in caso di contestazione della ricezione, se sussistono elementi probatori idonei a dimostrare che il plico sia giunto a conoscenza del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello risultante dall'avviso di ricevimento italiano. Ed è questo che la Corte fiorentina non ha fatto, perché la dicitura a stampa “Refused – Returned to sender” era priva di firma e riportata su di una etichetta adesiva, che non offriva alcuna certezza sul fatto che un incaricato del servizio postale statunitense avesse tentato la consegna all'indirizzo e sul fatto che la destinataria fosse presente e avesse rifiutato personalmente il plico o se il rifiuto fosse stato opposto da terzi non identificati. Tali elementi non consentono di dimostrare che il plico fosse giunto alla destinataria e di ritenere quindi applicabile la presunzione di conoscenza di cui all' articolo 1335 c.c. , per cui la Suprema Corte ha rinviato alla Corte di Appello di Firenze per una nuova valutazione del merito.
Presidente Falaschi - Relatore Caponi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.