Il Presidente del Tribunale di Napoli ha chiesto di chiarire se, nell’ambito di un procedimento penale ordinario, il decreto di liquidazione del compenso dovuto all’amministratore giudiziario debba essere notificato a tutte le parti (pubblico ministero, amministratore giudiziario e imputato), anche in caso di incapienza del conto di gestione, e se la liquidazione del compenso dell’amministratore, anticipata dall’Erario in caso di incapienza del conto di gestione, possa essere recuperata nei confronti dell’imputato e in quale misura.
Dall'interlocuzione avviata con gli Uffici del distretto, è emerso che, quanto al primo quesito, l'orientamento di tutti gli Uffici è nel senso di effettuare la notifica del decreto di liquidazione del compenso dovuto all'amministratore giudiziario a tutte le parti ; in merito al secondo quesito, invece, si è registrata una prassi interpretativa non univoca . In particolare, secondo i Tribunali di Avellino e Benevento, nel caso di incapienza del conto di gestione non sussiste un diritto al recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, alla luce dell' articolo 42, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 ; diversamente, i Tribunali di Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata ritengono che, in caso di condanna dell'imputato, vi sia sempre titolo per il recupero delle somme anticipate dall'Erario a titolo di compenso dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 205 d.P.R. n. 115/2002, quando il conto di gestione sia incapiente, in applicazione dell'articolo 104-bis disp. att. c.p.p. A tal proposito, la Corte ritiene che l'espresso richiamo dell'articolo 104- bis disp. att. c.p.p. alle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, del d.lgs. n. 159 del 2011 , in particolare a quelle concernenti la gestione dei beni, implichi che la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario non sia recuperabile nei confronti dell'imputato condannato, ma resti a carico della procedura , ovvero dell'Erario. Ritiene inoltre che esista un principio generale, applicabile sia in sede di prevenzione sia in sede penale, in base al quale le spese per il compenso dell'amministratore giudiziario, quando siano anticipate in tutto o in parte dallo Stato per effetto della caducazione del provvedimento ablatorio o dell'incapienza del conto di gestione, non possano costituire titolo per il recupero nei confronti del condannato o del titolare del bene sequestrato o confiscato , anche se restituito, con conseguente inapplicabilità in via analogica dell'articolo 205 d.P.R. n. 115/2002. La presenza di una prassi interpretativa non uniforme in ordine al recupero delle spese anticipate dall'Erario per i compensi dell'amministratore giudiziario rende, secondo la Corte, necessaria la trasmissione del relativo quesito a questo Ufficio. Muovendo da tali premesse, il Ministero condivide la soluzione raggiunta dagli Uffici del distretto in relazione all'individuazione dei destinatari della notifica del decreto di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario e, con riguardo al secondo quesito prospettato, osserva che la disamina della questione deve prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento. In primo luogo, va premesso che l'amministratore giudiziario è annoverato tra gli ausiliari del magistrato , ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. n), d.P. R. n. 115 del 2002 , e che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, gli onorari, le spese, le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato rientrano tra le spese ripetibili sul presupposto della condanna alle spese processuali del soggetto condannato, in forza del combinato disposto degli articolo 535 c.p.p. e 204 d.P.R. n. 115 del 2002. Con specifico riguardo alla normativa applicabile alla liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale, giova richiamare il principio espresso di recente dalla Corte di Cassazione penale, investita di un conflitto di competenza tra tribunale civile e corte di appello in ordine alla decisione su un'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario: con sentenza del 23 dicembre 2024, n. 47388 , la Prima Sezione penale della Suprema Corte, prescindendo dalle questioni relative alla competenza dell'organo giudiziario a decidere sull'impugnazione proposta dall'amministratore giudiziario avverso il decreto di liquidazione del compenso, risolve il conflitto recependo le osservazioni della Corte remittente e, muovendo dal dato letterale, osserva che, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 373, comma 1, lett. a), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l'attuale testo dell'articolo 104-bis, comma 1- bis , disp. att. c.p.p., che disciplina l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo , prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , nella parte in cui regolano la nomina e la revoca dell'amministratore, i suoi compiti e obblighi e la gestione dei beni, nonché, quando il sequestro è disposto ai sensi dell' articolo 321, comma 2, c.p.p. , ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria, delle disposizioni di cui al titolo IV del libro I del medesimo decreto legislativo. Ne deriva che il rinvio al libro I, titolo III, del d.lgs. n. 159 del 2011 è espressamente limitato alla disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei suoi compiti e obblighi e della gestione dei beni e non si estende alla disciplina delle spese , dei compensi e dei rimborsi dettata dall'articolo 42 dello stesso decreto, ivi compresa quella relativa alla competenza della Corte di appello sull'eventuale ricorso in opposizione. Sotto il profilo logico-sistematico, la Corte rileva, inoltre, che la disciplina di cui all' articolo 42 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è specificamente dettata per il procedimento di prevenzione. Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità così delineato, deve concludersi per l' esclusione dell'applicabilità della disciplina delle spese , dei compensi e dei rimborsi di cui all' articolo 42 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 all'ipotesi di amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro preventivo regolata dall'articolo 104- bis disp. att. c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi di incapienza del conto di gestione e in presenza di condanna del soggetto, le spese relative al compenso dell'amministratore giudiziario dovranno essere annotate sul foglio delle notizie ai fini del loro recupero.