In materia di ripartizione delle spese condominiali, vige il principio per cui tali spese devono essere suddivise in base alle tabelle millesimali. Tuttavia, l’assemblea condominiale, con delibera approvata a maggioranza, può eccezionalmente derogare a quanto previsto dalla legge e stabilire un diverso criterio di ripartizione delle spese.
Questo principio si applica al caso in esame, nel quale un condomino proponeva ricorso contro una delibera assembleare che, approvata a maggioranza, aveva introdotto una deroga generale ai criteri legali di ripartizione di cui all' articolo 1123, comma 1, c.c. , non consentita dalla norma, arrivando in sostanza ad esonerare il condomino stesso dalla partecipazione alle spese condominiali che la legge poneva a suo carico. Richiamando l' articolo 1123 c.c. , la Cassazione ha ricordato che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno , salvo diversa convenzione. Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, tale criterio può essere superato attraverso una specifica delibera assembleare . La sentenza fa riferimento alla «diversa convenzione» prevista dall' articolo 1123, comma 1, c.c. , qualificandola come una dichiarazione negoziale , espressione dell'autonomia privata, con cui i condomini – così come può fare il costruttore mediante un regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità immobiliari – stabiliscono di derogare ai criteri legali di riparto delle spese previsti dagli articolo 1118, 1123 e ss. c.c. , nonché dall' articolo 68 disp. att. c.c. Una simile convenzione richiede, però, la volontà unanime di tutti i condomini ; in mancanza di tale unanimità, resta vincolante il criterio legale di ripartizione.
Presidente Orilia – Relatore Caponi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.