Condominio, la “diversa convenzione” permette di derogare i criteri per la ripartizione delle spese

In materia di ripartizione delle spese condominiali, vige il principio per cui tali spese devono essere suddivise in base alle tabelle millesimali. Tuttavia, l’assemblea condominiale, con delibera approvata a maggioranza, può eccezionalmente derogare a quanto previsto dalla legge e stabilire un diverso criterio di ripartizione delle spese.

Questo principio si applica al caso in esame, nel quale un condomino proponeva ricorso contro una delibera assembleare che, approvata a maggioranza, aveva introdotto una deroga generale ai criteri legali di ripartizione di cui all' articolo 1123, comma 1, c.c. , non consentita dalla norma, arrivando in sostanza ad esonerare il condomino stesso dalla partecipazione alle spese condominiali che la legge poneva a suo carico. Richiamando l' articolo 1123 c.c. , la Cassazione ha ricordato che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno , salvo diversa convenzione. Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, tale criterio può essere superato attraverso una specifica delibera assembleare . La sentenza fa riferimento alla «diversa convenzione» prevista dall' articolo 1123, comma 1, c.c. , qualificandola come una dichiarazione negoziale , espressione dell'autonomia privata, con cui i condomini – così come può fare il costruttore mediante un regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità immobiliari – stabiliscono di derogare ai criteri legali di riparto delle spese previsti dagli articolo 1118, 1123 e ss. c.c. , nonché dall' articolo 68 disp. att. c.c. Una simile convenzione richiede, però, la volontà unanime di tutti i condomini ; in mancanza di tale unanimità, resta vincolante il criterio legale di ripartizione.

Presidente Orilia – Relatore Caponi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.