L'impossibilità di pagare tramite POS al parchimetro più vicino non legittima la condotta irregolare dell'automobilista.
Scenario della vicenda, risalente a quasi dieci anni fa, è il territorio del Comune di Torre del Greco, in Campania. A dare il ‘la' al fronte giudiziario è una vettura lasciata in sosta sulle strisce blu ma senza il necessario ticket . Fatale l'accertamento su strada compiuto dalla Polizia Municipale: il proprietario del veicolo viene multato per «avere lasciato l'automobile in sosta» ma «senza esporre il titolo di pagamento» necessario. Per i giudici di merito è assolutamente legittima la sanzione, nonostante il proprietario del veicolo abbia osservato che, all'epoca, non era possibile al parchimetro il pagamento tramite ‘POS'. Su questo fronte, difatti, i giudici riconoscono che è sì previsto «l'obbligo per determinati soggetti di accettare il pagamento anche attraverso carte di debito e altri strumenti elettronici», obbligo che si applica dal 1° luglio 2016 «anche ai dispositivi di controllo della durata della sosta», con conseguente onere per i Comuni «di accettare il pagamento » elettronico e, quindi, «di predisporre i relativi dispositivi», ma «l'inadempimento, da parte del singolo Comune, dell'obbligo di predisporre gli strumenti elettronici occorrenti per consentire il pagamento a mezzo POS del corrispettivo previsto per la sosta non legittima, in assenza di espresse previsioni di legge, la sosta gratuita dell'auto da parte del cittadino», anche tenendo presente «la natura impositiva, e non contrattuale, del pagamento del ticket» per la sosta. In generale, quindi, a prescindere dal riferimento alla possibilità del ricorso al denaro elettronico, «il mancato pagamento della tariffa integra una violazione delle prescrizioni della sosta, come regolamentate dal Codice della strada , e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria». E, inoltre, «il mancato pagamento del corrispettivo della sosta ha natura di illecito amministrativo e non di mero inadempimento contrattuale, trattandosi di un'evasione tariffaria e di violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta». I giudici sottolineano poi che «l'impiego degli strumenti di pagamento con modalità elettronica costituisce solo una delle modalità con le quali l'automobilista può ottemperare all'obbligo di corrispondere la tariffa prevista per la sosta, modalità concorrente con le altre a sua disposizione, quali il pagamento in contanti». In sostanza, per i giudici di merito, «in caso di mancato pagamento della tariffa e di elevazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo per violazione del Codice della strada con conseguente irrogazione della sanzione, l'opposizione dell'automobilista trasgressore può trovare accoglimento solo qualora l'opponente abbia allegato e dimostrato, oltre alla mancata abilitazione ai pagamenti elettronici del dispositivo presente nell'area in cui aveva parcheggiato l'automobile, anche di non aver avuto altra possibilità di adempiere all'obbligo di pagamento se non con bancomat, carte di credito o strumenti elettronici similari». Di conseguenza, «l'impossibilità di pagare con monete deve essere un' impossibilità oggettiva legata all'impossibilità di procurarsela usando l'ordinaria diligenza e va accertata tenendo conto delle circostanze del caso concreto allegate e dimostrate dal trasgressore, quali, ad esempio, ubicazione dell'area di sosta in luogo isolato, assenza nelle vicinanze di altre persone o di locali ed esercizi commerciali et cetera ». Analizzando l'episodio verificatosi in quel di Torre del Greco, «il dispositivo di controllo della sosta presente a servizio dell'area destinata al parcheggio a pagamento in cui l'automobilista aveva fermato il veicolo non era abilitato al pagamento elettronico», ma, annotano i giudici di merito, «nulla è stato allegato, prima ancora che provato, in merito alle ragioni del mancato pagamento della sosta con moneta». Infruttuose le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dal proprietario del veicolo. Inutile, in ottica finalizzata a delegittimare il verbale ‘firmato' dalla Polizia Municipale, il riferimento all'obbligo di accettare i pagamenti elettronici per somme non inferiori a 5 euro e all'inadempimento, da parte del Comune, dell'obbligo di installazione di idoneo dispositivo, obbligatorio per legge, per consentire all'automobilista di adempiere alla propria obbligazione con il POS. Chiara la visione proposta dall'automobilista: «il Comune, non avendo predisposto i dispositivi elettronici cui era tenuto» per il pagamento della sosta, «non aveva il potere di irrogare la sanzione» a fronte della vettura lasciata in sosta sulle strisce blu ma senza il previsto tagliando. Per i magistrati di Cassazione, invece, la mancata attivazione del Comune, in materia di pagamento elettronico della sosta, non può comunque giustificare la condotta irregolare dell'automobilista. In premessa, viene chiarito che «è stata estesa, in sostanza, anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta, che erogano la ricevuta di pagamento della tariffa oraria nelle aree destinate al parcheggio, la disciplina relativa alla necessità di consentire il pagamento anche mediante mezzi di pagamento diversi dal contante ». Ciò detto, va respinta «la tesi secondo cui, a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione comunale a predisporre tale possibilità, il pagamento della tariffa non è dovuto». In sostanza, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, se la vettura viene parcheggiata senza il pagamento della prevista tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, alla luce del Codice della strada . Peraltro, «poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo senza ticket ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta». Di conseguenza, «il mancato adeguamento» del Comune «alla modalità di pagamento elettronico dei dispositivi per l'erogazione dei ticket rileva esclusivamente» nell'ottica «della possibilità» per l'automobilista «di provare la mancanza di colpa nell'inosservanza all'obbligo sanzionato», chiosano i giudici di Cassazione.
Presidente Falaschi - Relatore Varrone Fatti di causa Il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava l'opposizione proposta da in qualità di proprietario del veicolo con targa avverso il verbale di violazione al C.d.S. n. 20568 del 19.7.2016 elevato dalla Polizia Municipale di Torre del Greco per avere il conducente lasciato detta auto in sosta in via senza esporre il titolo di pagamento. 2. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. Si costituiva tardivamente il Comune di Torre del Greco chiedendo il rigetto dell'appello. 4. Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava il gravame. 5. In primo luogo rilevava che era pacifico in causa che in base al disposto del comma 901 della l. n. 208 del 2015 le disposizioni di cui al comma 4 dell' articolo 15 del d.l. n. 179 del 2012 convertito nella l. n. 221 del 2012 che prevedevano l'obbligo per determinati soggetti di accettare il pagamento anche attraverso carte di debito e altri strumenti elettronici dal 1° luglio 2016 si applicavano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 7 del codice della strada e che il Comune, avendo l'obbligo di accettare il pagamento anche con le modalità previste dalla norma richiamata, aveva conseguentemente l'obbligo di predisporre i relativi dispositivi elettronici. Il primo giudice aveva ritenuto che l'inadempimento da parte del comune dell'obbligo di predisporre gli strumenti elettronici occorrenti per consentire il pagamento a mezzo post del corrispettivo previsto per la sosta, in assenza di espresse previsioni di legge, non legittimava la sosta gratuita dell'auto da parte del cittadino e aveva inoltre evidenziato, in contrasto con l'assunto del ricorrente, che nella fattispecie non era applicabile l' articolo 1460 c.c. attinente alla materia contrattuale estranea alla fattispecie attesa la natura impositiva e non contrattuale del pagamento del ticket e aveva, infine, affermato che, in base al d.m. 24 gennaio 2014 attuativo della normativa di cui all' articolo 15, comma 4, d.l. n. 179 del 2012 , l'obbligo di accettare il pagamento a mezzo post riguardava solo i pagamenti superiori ad euro 30. Il Tribunale, così riassunta la sentenza appellata, richiamava i motivi di appello con il quale si deduceva la natura contrattuale del rapporto, l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici per somme non inferiori a 5 euro e l'inadempimento dell'obbligo di installazione di idoneo dispositivo, obbligatorio per legge che consentisse all'appellante di adempiere alla propria obbligazione con il POS, la conseguente legittimità dell'inadempimento dell'appellante ai sensi dell' articolo 1460 c.c. Il Tribunale rigettava l'appello. Secondo il giudice del gravame, il mancato pagamento della tariffa integrava una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentate, ai sensi dell' articolo 7, comma 15, del codice della strada e comportava il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il mancato pagamento del corrispettivo della sosta aveva, dunque, natura di illecito amministrativo e non di mero inadempimento contrattuale trattandosi di un'evasione tariffaria e di violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta. Inoltre, il Tribunale condivideva quanto affermato dal primo giudice circa il fatto che l'estensione anche al parchimetro della necessità di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito e carte di credito obbligava i comuni ad abilitare i pagamenti elettronici dei dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento ma non per questo giustificava l'inadempimento all'obbligo del pagamento della tariffa, in altri termini non legittimava la sosta gratuita da parte dell'utente. L'impiego degli strumenti di pagamento con modalità elettronica costituiva, infatti, solo una delle modalità con le quali l'utente del parcheggio poteva ottemperare all'obbligo sullo stesso gravante di corrispondere la tariffa prevista per la sosta, modalità concorrente con altre a disposizione del medesimo utente, quali il pagamento in contanti. Pertanto, in caso di mancato pagamento della tariffa e di elevazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo per violazione del codice della strada con conseguente irrogazione della sanzione, l'opposizione del trasgressore poteva trovare accoglimento solo qualora l'opponente avesse allegato e dimostrato, oltre alla mancata abilitazione ai pagamenti elettronici del dispositivo presente nell'area in cui aveva parcheggiato l'auto, anche di non aver avuto altra possibilità di adempiere all'obbligo di pagamento se non con bancomat, carte di credito o strumenti elettronici similari. L'impossibilità di pagare con monete doveva essere tuttavia un'impossibilità oggettiva legata all'impossibilità di procurarsela usando l'ordinaria diligenza e andava accertata tenendo conto delle circostanze del caso concreto allegate e dimostrate dal trasgressore, quali ad esempio: ubicazione dell'area di sosta in luogo isolato, assenza nelle vicinanze di altre persone o di locali ed esercizi commerciali ecc. Nel caso di specie era pacifico che il dispositivo di controllo della sosta presente a servizio dell'area destinata al parcheggio a pagamento in cui l'appellante aveva firmato l'auto in via a non era abilitato al pagamento elettronico. Ciò comportava l'inutilità o irrilevanza delle richieste istruttorie dell'appellante ma nulla era stato allegato, prima ancora che provato, in merito alle ragioni del mancato pagamento della sosta con moneta e, pertanto, l'appello andava rigettato. 6. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso. 7. Il Comune di Torre del Greco è rimasto intimato. 8. La causa è stata chiamata una prima volta per la decisione e all'esito dell'udienza camerale è stata rinviata all'odierna udienza pubblica, non sussistendo l'evidenza decisoria. 9. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo, il ricorrente, lamenta la violazione del comb. disp. degli articolo 15 del r.d. n. 262 del 1942 e dell' articolo 13 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. , e la falsa applicazione dell' articolo 7, comma 15, del codice della strada per contrasto con il comma 901 della l. n. 208 del 2015 , in relazione all' articolo 360 n. 3 c.p.c. , In sostanza con il motivo in esame si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale nel rigettare l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione prevista dall' articolo 7, comma 15, del codice della strada non ha considerato che, per effetto della tacita abrogazione di tale norma ad opera del comma 901 della l. n. 208 del 2015 , il Comune, non avendo predisposto i dispositivi elettronici cui era tenuto, non aveva il potere di irrogare la relativa sanzione. 1.1 Il motivo di ricorso è infondato. La tesi del ricorrente secondo cui l' articolo 7, comma 15, del codice della strada sarebbe stato abrogato ad opera del comma 901 della l. n. 208 del 2015 è del tutto infondata. La norma citata, in vigore dal 1° gennaio 2016, si limita ad affermare che dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell' articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 7 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . In sostanza è stata estesa anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta che erogano la ricevuta di pagamento della tariffa oraria nelle aree destinate al parcheggio la disciplina relativa alla necessità di consentire il pagamento anche mediante mezzi di pagamento diversi dal contante. La tesi del ricorrente secondo cui a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione a predisporre tale possibilità il pagamento della tariffa non è dovuto è del tutto priva di fondamento. Infatti, questa Corte aveva già avuto modo di affermare che in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell' articolo 7, comma 15, del codice della strada . Infatti, poiché l'assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l'offerta di sosta (Sez. 2, Sentenza n. 16258 del 2016). In tale occasione si è ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale concludendo nel senso che la sosta a pagamento su suolo pubblico senza pagamento del ticket orario o in caso di prolungamento oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall' articolo 7, comma 15, c.d.s. , trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata”, introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta. Di conseguenza, risulta evidente che non vi è stata alcuna abrogazione della norma sanzionatoria, e il mancato adeguamento alla modalità di pagamento elettronico dei dispositivi per l'erogazione dei ticket rileva esclusivamente nel senso indicato nella sentenza impugnata ovvero della possibilità di provare la mancanza di colpa nell'inosservanza all'obbligo sanzionato. 2. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Comune intimato. 4. Ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'articolo 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;