Ai sensi dell’articolo 143 c.c., i coniugi, a prescindere dal regime patrimoniale prescelto, sono tenuti, per tutta la durata del matrimonio, a contribuire ai bisogni della famiglia. Pertanto, le somme di denaro personali impiegate per tali bisogni non possono essere richieste in restituzione in caso di successiva separazione personale.
Accade frequentemente che, una volta venuto meno il progetto di vita familiare comune, uno dei coniugi chieda la restituzione delle somme versate durante il matrimonio, ad esempio per la realizzazione o il miglioramento della casa coniugale. Tali pretese vengono spesso prospettate come azioni di restituzione di denaro che, in realtà, era stato destinato ai bisogni della famiglia. Prestiti tra familiari Il ricorso a prestiti tra familiari, parenti e amici costituisce oggi una forma di sostegno sempre più diffusa, alla quale si fa spesso affidamento per far fronte a esigenze particolari o situazioni contingenti. Non di rado tali operazioni non vengono formalizzate, proprio in ragione del rapporto di fiducia esistente tra le parti, e assumono piuttosto la natura di impegni “morali” . Quando però il prestito viene regolarizzato, anche solo con una scrittura privata, esso è pienamente valido e tutelato dall'ordinamento. In tal caso assume la forma del mutuo disciplinato dall' articolo 1813 c.c. , con la conseguenza che l'erogazione di denaro è qualificata come prestito e non come donazione. Prestito tra coniugi Una particolare forma di prestito tra familiari è quella che intercorre tra i coniugi. La legge e la giurisprudenza ammettono, in linea di principio, la possibilità di prestiti tra coniugi; tuttavia, le somme messe a disposizione per far fronte ai bisogni della famiglia non danno luogo ad un vero e proprio diritto alla restituzione . Tali elargizioni, infatti, non sono considerate come finanziamenti in senso tecnico, ma come modalità di adempimento del dovere di solidarietà reciproca e di mutuo soccorso , che costituisce elemento essenziale del rapporto coniugale. Si tratta di contributi che, di regola, si svolgono nella riservatezza della vita familiare e sono funzionali al mantenimento e al benessere del nucleo. Di conseguenza, anche in caso di separazione, le somme versate per soddisfare i bisogni della famiglia non possono essere pretese giudizialmente in restituzione . Un'eventuale restituzione potrà avvenire soltanto su base volontaria, non per effetto di una condanna giudiziale. In altre parole, le spese effettuate per far fronte alle esigenze familiari e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale – in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all' articolo 143 c.c. – non fanno sorgere alcun diritto di rimborso in capo al coniuge che le ha sostenute . Il conto corrente cointestato Per quanto riguarda, poi, il conto corrente bancario intestato a due o più persone , occorre distinguere i rapporti con la banca da quelli interni tra i correntisti. I primi sono regolati dall' articolo 1854 c.c. , mentre i rapporti interni tra cointestatari trovano disciplina nell' articolo 1298, comma 2, c.c. , secondo cui il debito e il credito solidale si presumono divisi in parti uguali , salvo che risulti diversamente. In base a tale criterio, qualora il saldo attivo derivi dal versamento di somme appartenenti a uno solo dei cointestatari, l'altro non può, nel rapporto interno, avanzare pretese su quel saldo, se non nei limiti della quota che eventualmente gli spetti. Anche laddove non si ritenga superata la presunzione di parità delle quote, va escluso che ciascun cointestatario , pur potendo operare disgiuntamente verso la banca, possa disporre in proprio favore , senza il consenso espresso o tacito dell'altro, di somme eccedenti la propria quota , sia con riguardo al saldo finale del conto sia nel corso dello svolgimento del rapporto. Costituiscono tuttavia un' eccezione a tale regola le spese sostenute per i bisogni della famiglia , quando siano imputabili alla logica della solidarietà coniugale. In questi casi, come già evidenziato, le somme utilizzate non sono ripetibili, proprio perché rappresentano un adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni familiari . Conclusioni I principi sopra richiamati possono essere derogati da uno specifico accordo contrattuale tra le parti . Un simile accordo può infatti riflettere in modo più aderente le diverse capacità economiche di ciascun coniuge, disciplinare espressamente forme di liberalità o di sostegno economico reciproco e, in generale, regolare le modalità con cui i coniugi intendono contribuire alle esigenze della famiglia e dei figli. In ogni caso, tale accordo dovrà sempre rispettare i doveri di solidarietà che traggono origine dal vincolo matrimoniale e mantenere come finalità primaria il soddisfacimento dei bisogni fondamentali del nucleo familiare.
Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve .