Niente rimborso del prestito tra coniugi in caso di separazione

Ai sensi dell’articolo 143 c.c., i coniugi, a prescindere dal regime patrimoniale prescelto, sono tenuti, per tutta la durata del matrimonio, a contribuire ai bisogni della famiglia. Pertanto, le somme di denaro personali impiegate per tali bisogni non possono essere richieste in restituzione in caso di successiva separazione personale.

Accade frequentemente che, una volta venuto meno il progetto di vita familiare comune, uno dei coniugi chieda la restituzione delle somme versate durante il matrimonio, ad esempio per la realizzazione o il miglioramento della casa coniugale. Tali pretese vengono spesso prospettate come azioni di restituzione di denaro che, in realtà, era stato destinato ai bisogni della famiglia. Prestiti tra familiari Il ricorso a prestiti tra familiari, parenti e amici costituisce oggi una forma di sostegno sempre più diffusa, alla quale si fa spesso affidamento per far fronte a esigenze particolari o situazioni contingenti. Non di rado tali operazioni non vengono formalizzate, proprio in ragione del rapporto di fiducia esistente tra le parti, e assumono piuttosto la natura di impegni “morali” . Quando però il prestito viene regolarizzato, anche solo con una scrittura privata, esso è pienamente valido e tutelato dall'ordinamento. In tal caso assume la forma del mutuo disciplinato dall' articolo 1813 c.c. , con la conseguenza che l'erogazione di denaro è qualificata come prestito e non come donazione. Prestito tra coniugi Una particolare forma di prestito tra familiari è quella che intercorre tra i coniugi. La legge e la giurisprudenza ammettono, in linea di principio, la possibilità di prestiti tra coniugi; tuttavia, le somme messe a disposizione per far fronte ai bisogni della famiglia non danno luogo ad un vero e proprio diritto alla restituzione . Tali elargizioni, infatti, non sono considerate come finanziamenti in senso tecnico, ma come modalità di adempimento del dovere di solidarietà reciproca e di mutuo soccorso , che costituisce elemento essenziale del rapporto coniugale. Si tratta di contributi che, di regola, si svolgono nella riservatezza della vita familiare e sono funzionali al mantenimento e al benessere del nucleo. Di conseguenza, anche in caso di separazione, le somme versate per soddisfare i bisogni della famiglia non possono essere pretese giudizialmente in restituzione . Un'eventuale restituzione potrà avvenire soltanto su base volontaria, non per effetto di una condanna giudiziale. In altre parole, le spese effettuate per far fronte alle esigenze familiari e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale – in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all' articolo 143 c.c. – non fanno sorgere alcun diritto di rimborso in capo al coniuge che le ha sostenute . Il conto corrente cointestato Per quanto riguarda, poi, il conto corrente bancario intestato a due o più persone , occorre distinguere i rapporti con la banca da quelli interni tra i correntisti. I primi sono regolati dall' articolo 1854 c.c. , mentre i rapporti interni tra cointestatari trovano disciplina nell' articolo 1298, comma 2, c.c. , secondo cui il debito e il credito solidale si presumono divisi in parti uguali , salvo che risulti diversamente. In base a tale criterio, qualora il saldo attivo derivi dal versamento di somme appartenenti a uno solo dei cointestatari, l'altro non può, nel rapporto interno, avanzare pretese su quel saldo, se non nei limiti della quota che eventualmente gli spetti. Anche laddove non si ritenga superata la presunzione di parità delle quote, va escluso che ciascun cointestatario , pur potendo operare disgiuntamente verso la banca, possa disporre in proprio favore , senza il consenso espresso o tacito dell'altro, di somme eccedenti la propria quota , sia con riguardo al saldo finale del conto sia nel corso dello svolgimento del rapporto. Costituiscono tuttavia un' eccezione a tale regola le spese sostenute per i bisogni della famiglia , quando siano imputabili alla logica della solidarietà coniugale. In questi casi, come già evidenziato, le somme utilizzate non sono ripetibili, proprio perché rappresentano un adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni familiari . Conclusioni I principi sopra richiamati possono essere derogati da uno specifico accordo contrattuale tra le parti . Un simile accordo può infatti riflettere in modo più aderente le diverse capacità economiche di ciascun coniuge, disciplinare espressamente forme di liberalità o di sostegno economico reciproco e, in generale, regolare le modalità con cui i coniugi intendono contribuire alle esigenze della famiglia e dei figli. In ogni caso, tale accordo dovrà sempre rispettare i doveri di solidarietà che traggono origine dal vincolo matrimoniale e mantenere come finalità primaria il soddisfacimento dei bisogni fondamentali del nucleo familiare.

Concisa esposizione dei motivi della decisione   Con atto di citazione ritualmente notificato (omissis) conveniva in giudizio (omissis) asserendo che in data (omissis) aveva versato sul conto n. (omissis) aperto presso la (omissis), cointestato con il coniuge convenuto in regime di separazione dei beni, un assegno di euro 16.641,66 frutto della vendita della quota di un bene immobile personale ereditato dallo zio (omissis) stipulata in data (omissis); che in data (omissis) la convenuta in procinto di separarsi personalmente dal (omissis) trasferiva tutte le somme presenti sul conto cointestato sul suo conto personale appropriandosi così anche delle somme ottenute dal (omissis) con la vendita del bene ereditato; che per tale motivo domandava la restituzione della stessa con gli interessi. Si costituiva in giudizio la convenuta (omissis) la quale eccepiva che la somma ricevuta dal (omissis) a seguito della vendita era stata da lui spese per sue esigenze personali; che le somme presenti sul conto al momento del trasferimento nell'ammontare di euro 17.000,00, invece, erano somme che erano state destinate ad un fondo di risparmio da utilizzare per le esigenze future dei figli e per le esigenze della famiglia; che poiché il (omissis) aveva deciso di non voler più versare alla moglie, priva di lavoro, gli euro mille, che mensilmente le versava per le spese familiari, ella era stata costretta a svincolare le somme messe da parte per la famiglia; che le stesse poi nel giugno 2021 erano state utilizzate anche per pagare le 10 rate di mutuo arretrate che il coniuge non aveva provveduto a pagare; che il versamento dell'assegno di euro 16.641,66 sul conto cointestato era comunque caratterizzato da uno spirito di liberalità. Tanto esposto, la convenuta domandava il rigetto della domanda attorea. Concessi i termini ex articolo 183 cpc , all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi per la discussione ex articolo 281 sexies cpc. La domanda appare fondata e merita accoglimento. Come si evince dall'estratto del conto cointestato il trasferimento della somma di euro 17.651,00 effettuato in data (omissis) sul conto personale della convenuta, di cui in parte l'attore chiede la restituzione, risale ad epoca precedente alla domanda di separazione personale giudiziale dei coniugi ed il denaro appare provenire da un fondo di risparmio vincolato. Dell'asserito versamento sul conto cointestato dell'assegno di euro 16.641,66 in data (omissis), invece, non sussiste riscontro documentale, visto che dagli estratti di detto conto, prodotti dalla convenuta, a quella data non risulta alcun versamento di assegni. Né l'attore a suffragio della sua tesi ha depositato estratti conto da cui si evincesse la effettività del versamento sul conto cointestato, ma ha prodotto solo una copia di assegno bancario con l'attestazione della (omissis) del versamento sul conto. Riesce a questo punto impossibile comprendere dagli estratti il percorso seguito dai fondi personali di cui all'assegno. Ad ogni modo, poiché la convenuta non ha contestato la circostanza del versamento dell'assegno sul conto cointestato, si può ritenere che quelle somme siano proprio confluite nel fondo di risparmio vincolato collegato al conto affinché producessero interessi ad un tasso superiore e costituissero una riserva di denaro in caso di necessità. Si può, poi, desumere che gli euro 17.651,00 girocontati dalla convenuta sul suo conto personale siano derivati in parte proprio da quell'assegno, anche perché dall'esame degli estratti si vede che le entrate ordinarie mai superano quell'importo e sono rispetto allo stesso notevolmente inferiori, per cui solo un'entrata straordinaria, come appunto i proventi di una vendita, potrebbero giustificare un fondo di risparmio di tale entità. La convenuta afferma di aver trasferito in costanza di matrimonio le somme sul suo conto al fine di far fronte ai bisogni dei propri figli visto che il marito che aveva intenzione di separarsi nel mese di maggio 2017 non le aveva versato il contributo mensile di euro mille e che di esse euro 7.000,00 erano rappresentati da suoi risparmi personali, avendo nel passato lavorato fino alla nascita della prima figlia. Per tali circostanze però non fornisce alcuna prova documentale. Orbene, l' articolo 143 cc dispone che i coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale adottato, devono contribuire in costanza di matrimonio ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che le somme personali utilizzate per detti bisogni non possono essere restituite in caso di separazione personale. Orbene, nel caso di specie, la esigenza rappresentata dalla convenuta (mancata percezione del contributo solitamente datole mensilmente dal marito per le spese familiari) giustificherebbe al massimo un prelievo di euro 1.000,00 da utilizzare per la spesa e non certo un trasferimento di euro 17.651,00 dal conto cointestato al suo conto personale si deve ritenere che la stessa abbia compiuto un'operazione non dettata dalla necessità familiare, ma strumentale ad aumentare il suo patrimonio personale in vista della imminente separazione personale, il cui ricorso veniva depositata nel mese successivo (giugno 2017). Alla data della domanda di separazione quindi sul conto cointestato avrebbero dovuto esserci anche le somme trasferite sul conto personale della convenuta e rientrando esse nel patrimonio dell'attore le stesse in sede di divisione e di conseguente chiusura del conto cointestato avrebbero dovuto essere a lui attribuite per euro 16.641,66. Nel caso di specie non sembra possa riscontrarsi l'ipotesi di una donazione indiretta in favore del coniuge cointestatario, in quanto il conto veniva utilizzato prevalentemente per le spese ordinarie della famiglia e non per i bisogni personali del coniuge non versante. Dal giugno 2017 con la domanda di separazione i coniugi hanno regolato i loro rapporti patrimoniali secondo le indicazioni date dal Tribunale, con la conseguenza che ciascun coniuge dovrà attenersi agli obblighi di cui alla sentenza. Non vale, dunque, l'eccezione secondo cui parte della somma sarebbe stata utilizzata dalla convenuta a pagare le rate del mutuo sulla casa scadute dal mese di gennaio 2020, in quanto si tratta di spese successive alla pronuncia di separazione personale. Resta il fatto che quella somma non poteva essere trasferita sul conto personale della convenuta in quanto bene personale del marito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014. P.Q.M. il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da (omissis) a (omissis) rigettata ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta (omissis) a restituire all'attore (omissis) la somma di euro 16.641,66, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo; 2) Condanna, altresì, la convenuta (omissis) a pagare in favore dell'attore (omissis) le spese di lite, che sono liquidate in euro 2.800,00, di cui euro 300,00 per spese, oltre iva e cpa come per (omissis) e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato con attribuzione in favore dell'avv. (omissis) dichiaratosi antistatario. Così deciso in Nola il 13/01/2026.