La polizia locale non può effettuare il controllo in senso stretto del territorio con l’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto. Queste attività sono infatti riservate alle forze di polizia dello Stato.
Lo ha evidenziato la Prefettura di Lecce con la circolare del 12 febbraio 2026. L'utilizzo dei droni da parte delle amministrazioni pubbliche ha smesso da tempo di essere un tema esclusivamente tecnologico e di privacy. Oggi è una questione eminentemente ordinamentale , nella quale si intrecciano profili di competenza istituzionale, disciplina aeronautica europea, modelli di presidio territoriale e di data governance. In tale quadro, la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0024109 del 12 febbraio 2026 adottata a seguito di interlocuzione con il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza assume un rilievo che va oltre il singolo caso. Il documento propone infatti una lettura restrittiva circa l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto da parte della Polizia Locale , ritenendo che il controllo del territorio mediante droni non rientri tra le attività esercitabili in via autonoma dai Comuni. L'impostazione merita attenzione, perché richiama correttamente un principio di fondo. La Polizia Locale non può svolgere attività riservate alle Forze di polizia statali. Tuttavia, la questione non può essere risolta attraverso una trasposizione automatica di tale limite su ogni forma di impiego del mezzo tecnico. Il rischio, altrimenti, è quello di confondere l'oggetto dell'attività con lo strumento utilizzato per svolgerla , trasformando una valutazione giuridica complessa in un criterio meramente meccanico: se il mezzo vola, allora la funzione è statale. Un sillogismo che non trova riscontro né nella disciplina delle competenze degli enti locali, né nel diritto aeronautico europeo. Il drone non legittima funzioni riservate Un primo elemento va riconosciuto senza ambiguità. La Polizia Locale non può utilizzare i droni per esercitare compiti tipici di ordine pubblico e sicurezza pubblica riservati alle Forze di polizia indicate dall' articolo 16 della legge n. 121/1981 . È un principio coerente con l'assetto normativo generale e con la logica stessa del sistema. Il drone non può diventare un mezzo sostitutivo per svolgere pattugliamenti aerei generalizzati o controlli a 360 gradi del territorio , con finalità di prevenzione e repressione indistinta. Il limite, dunque, non riguarda la tecnologia in sé, ma l'oggetto dell'attività esercitata e la funzione amministrativa concretamente perseguita. È questo il punto che andrebbe mantenuto fermo. Il drone non crea competenze nuove, ma può essere impiegato soltanto all'interno di quelle già attribuite. Il rischio opposto: trasformare una nota amministrativa in fonte regolatoria Diverso è il passaggio successivo. Una lettura eccessivamente estensiva del principio sopra richiamato rischia di produrre un effetto improprio . Far discendere dalla funzione prefettizia di raccordo un potere di ridefinizione sostanziale delle competenze operative comunali. La Polizia Locale opera quale articolazione dell'ente locale e svolge funzioni che, pur potendo intersecare la dimensione della sicurezza urbana, non coincidono automaticamente con l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica in senso stretto. In questa prospettiva, appare problematico che l'utilizzo di un drone venga trattato come indice automatico di competenza statale , senza distinguere tra attività riservate e attività tipicamente comunali come la vigilanza amministrativa, la polizia edilizia, controlli ambientali, la protezione civile, la polizia stradale, gli accertamenti tecnici su infrastrutture e immobili e la gestione del traffico. Il punto, pertanto, non è definire se la Polizia Locale possa svolgere pubblica sicurezza con i droni. La questione è stabilire se il drone , come mezzo tecnico, possa essere utilizzato nell'ambito delle competenze comunali senza essere ricondotto , per presunzione, a una sfera funzionale riservata allo Stato . Il nodo preliminare: la disciplina aeronautica europea non è derogabile a piacere Vi è tuttavia un aspetto che rende il dibattito ancora più complesso e che la prassi operativa tende spesso a sottovalutare. L'impiego dei droni è innanzitutto sottoposto a una disciplina aeronautica europea , vincolante e dettagliata. La cornice è dettata dal Regolamento (UE) 2018/1139 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che disciplinano le operazioni UAS nello spazio aereo civile e prevedono limiti stringenti, in particolare per il volo in contesti urbani. Da questo punto di vista, la nota della Prefettura di Lecce coglie correttamente un profilo decisivo. Lo Stato membro può introdurre deroghe alla disciplina generale solo nei casi previsti dall'articolo 2, par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) 2018/1139, ossia per operazioni militari, doganali, di polizia e analoghe, svolte sotto controllo e responsabilità dello Stato nell'interesse pubblico. È proprio questo il punto che dovrebbe orientare la discussione. Non si tratta di decidere se i droni possano essere utilizzati, ma di verificare se l'operazione ricada nel perimetro delle attività che il legislatore europeo ha voluto sottrarre al regime dell'aviazione civile . Il problema, però, è che tali deroghe nella prassi nazionale risultano riconosciute in modo esplicito e strutturato solo in favore delle Forze di polizia statali ex articolo 16 l. n. 121/1981, in particolare in ragione della disciplina speciale prevista dall'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e delle deroghe nazionali storicamente collegate ai voli di Stato. Ne deriva che, in assenza di un riconoscimento formale della natura istituzionale dell'operazione (o di un regime assimilabile al volo di Stato), l'attività della Polizia Locale rischierebbe di rimanere incardinata nel regime ordinario del volo civile , con conseguenze operative tali da rendere il mezzo, di fatto, inutilizzabile. Basti richiamare alcuni limiti tipici delle operazioni civili. Divieto di sorvolo di assembramenti di persone, necessità di mantenere distanze di sicurezza, obbligo di volo in aree consentite e, soprattutto, vincolo del contatto visivo (VLOS) tra pilota e aeromobile. A questo punto il quesito non è più teorico, ma pratico. Come può un Comando di Polizia Locale effettuare rilievi di sinistri stradali, controlli edilizi o attività di monitoraggio del traffico in contesto urbano se deve operare con vincoli concepiti per il volo ricreativo o comunque civile? La contraddizione istituzionale: il MIT riconosce equiparazioni “di Stato” anche per impieghi comunali Ed è proprio qui che emerge la frattura più rilevante del sistema. Esistono infatti provvedimenti formali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riconoscono l'equiparazione ad aeromobile di Stato di droni in dotazione a Comandi di Polizia Locale. Si richiama, a titolo esemplificativo, il decreto del MIT del 17 aprile 2024 , adottato dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con il quale – sulla base di un'istanza protocollata (prot. n. 29 del 2 gennaio 2024) e acquisita agli atti della Direzione generale (prot. n. 13 del 2 gennaio 2024) – è stata riconosciuta, ai sensi dell' articolo 746 del Codice della navigazione , l'equiparazione ad aeromobile di Stato di due UAS impiegati da un Comando di Polizia Locale. Il decreto richiama espressamente: l'articolo 2, par. 3, lett. a) del Reg. (UE) 2018/1139; il Reg. di esecuzione (UE) 2019/947; il Regolamento ENAC UAS-IT del 4 gennaio 2021. Ancora più significativo è il perimetro delle attività per le quali l'equiparazione viene riconosciuta. Attività di polizia giudiziaria anche in materia edilizia e ambientale, vigilanza su infrastrutture e immobili, rilievo di sinistri stradali, monitoraggio del traffico, safety e security in eventi pubblici, protezione civile, ricerca di persone scomparse. Si tratta, in larga misura, delle medesime attività che, nel dibattito corrente, vengono spesso indicate come zone grigie o addirittura come ambiti sottratti alla Polizia Locale, nonostante si tratti di funzioni tipicamente comunali e già attribuite dall'ordinamento in via ordinaria . Ne discende una domanda inevitabile. Se l'ordinamento aeronautico nazionale, tramite il MIT, riconosce l'equiparazione dei droni impiegati dalla Polizia Locale ad aeromobili di Stato, come può sostenersi che la stessa Polizia Locale non sia legittimata a impiegare lo strumento se non in forma marginale o accessoria? Il paradosso: il limite non è più la competenza, ma l'incertezza istituzionale A questo punto, il vero problema non sembra essere la mancanza di norme, bensì l' assenza di coerenza interpretativa tra livelli istituzionali . Da un lato, un orientamento prefettizio che tende a ridurre l'impiego del drone per la Polizia Locale, con richiamo alle riserve funzionali in favore delle Forze di polizia statali. Dall'altro, provvedimenti del MIT che riconoscono formalmente un regime di equiparazione di Stato proprio per attività svolte dai Comandi di Polizia Locale, richiamando direttamente la clausola europea di esclusione prevista dall'articolo 2, par. 3, lett. a) del Reg. (UE) 2018/1139. Il risultato è una situazione paradossale . L'ente locale investe in formazione, procedure e dotazioni, ottiene riconoscimenti istituzionali aeronautici, ma resta esposto a letture restrittive sul piano funzionale-amministrativo, che producono un effetto di autocensura operativa. Il problema, in altri termini, non è se il drone sia utilizzabile in astratto, ma se l'amministrazione comunale possa operare in un contesto regolatorio prevedibile. E l'incertezza istituzionale è, di per sé, un fattore di inefficienza amministrativa e di esposizione a responsabilità. Conclusioni: serve un modello centrale ricordandosi anche della protezione dei dati L'impiego dei droni da parte della Polizia Locale non può essere risolto con prese di posizione isolate o con letture frammentarie. Il sistema necessita di una ricostruzione unitaria che tenga insieme tre piani distinti ma interdipendenti . Le competenze funzionali della Polizia Locale e i limiti rispetto alla pubblica sicurezza statale; la disciplina aeronautica europea e le condizioni per la qualificazione delle operazioni di polizia ai sensi dell'articolo 2, par. 3, lett. a) del Reg. (UE) 2018/1139; la coerenza amministrativa tra Ministeri, ENAC, Prefetture ed enti locali. In assenza di tale chiarimento, il rischio non è soltanto quello di conflitti interpretativi. Il rischio è quello di rendere inutilizzabile uno strumento che , in ambiti non riservati allo Stato, rappresenta un mezzo concreto di efficienza amministrativa, rapidità di intervento e sicurezza operativa. Il problema, dunque, non è se la Polizia Locale possa usare i droni. Il problema è che, oggi, lo Stato sembra autorizzarli e limitarli nello stesso momento , attraverso atti tra loro difficilmente conciliabili. E quando la disciplina di un'attività pubblica oscilla tra equiparazione e divieto, il risultato è sempre lo stesso. Non la tutela dell'interesse pubblico, ma la paralisi delle amministrazioni che dovrebbero presidiarlo. Infine, attenzione alla protezione dei dati personali . Questi dispositivi, tra l'altro, sono spesso interferenti anche con gli interessi delle persone fisiche coinvolte in relazione al corretto trattamento dei dati personali catturati. Anche su questo tema la PA dovrà prestare particolare attenzione.