Ad avviso della Suprema Corte, nella espropriazione forzata fondata su decreto ingiuntivo definitivo, la notificazione del titolo esecutivo nei confronti di un collaboratore di giustizia, avvenuta ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., è da ritenersi valida qualora il creditore procedente abbia dimostrato di aver agito sulla base di risultanze anagrafiche ufficiali.
I fatti di causa La società Alfa, mandataria della società Beta, notificava a Tizio atto di precetto avente ad oggetto un credito fondato su un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell' articolo 647 c.p.c. Tizio proponeva opposizione al precetto eccependone la nullità per omessa notifica del decreto ingiuntivo , sostenendo di non aver mai avuto la conoscenza legale del provvedimento monitorio. Lo stesso, infatti, eccepiva che la notifica del titolo esecutivo effettuata ai sensi dell' articolo 143 c.p.c. non poteva ritenersi valida in quanto trattavasi di soggetto inserito in un programma speciale di protezione per collaboratori di giustizia . Il Tribunale respingeva l'opposizione in quanto la condizione di collaboratore non era tale da inficiare la validità del precetto notificato, non potendo il creditore conoscere la residenza segreta dell'obbligato. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto appello. La Corte d'Appello adita, nell'accogliere la impugnazione proposta ha dichiarato nullo l'atto di precetto. Avverso tale decisione, la società Alfa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. Nello specifico, Caio ha lamentato: violazione e falsa applicazione degli articolo 12, comma 3-bis, e 13, comma 12, d.l. 8/91 , conv. in l. n. 82/91 , dell'articolo 7 d.lgs. n. 112/93, nonché dell'articolo 143 c.p.c. , nella parte in cui la Corte d'Appello ha presunto la conoscibilità di informazioni coperte dal segreto di Stato; violazione e falsa applicazione degli articolo 479 e 480 c.p.c. , nonché dell' articolo 654, comma 2, c.p.c. , nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso la sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo; violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. , nella parte in cui la Corte d'Appello ha integralmente compensato tra le parti le spese processuali. La decisione della Suprema Corte La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, la Suprema Corte, richiamando il principio di cui alla sentenza n. 11210/2025, secondo cui la validità della notifica deve essere valutata secondo un criterio di bilanciamento tra il diritto di difesa del destinatario e la diligenza del notificante, ha ritenuto che la mancata pubblicizzazione del domicilio presso il “polo residenziale fittizio” nei registri anagrafici costituisce negligenza imputabile esclusivamente all'Amministrazione. Sulla premessa di tale principio, il giudice di legittimità ha statuito che la notificazione del titolo esecutivo effettuata ai sensi dell' articolo 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia è da ritenersi valida ed efficace qualora il creditore procedente abbia agito facendo affidamento sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali e la mancata indicazione del c.d. “polo residenziale effettivo” sia imputabile alla negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta. In tal caso, la mancata conoscenza dell'atto da parte del collaboratore di giustizia non determina la nullità o l'inesistenza della notifica, ma uno dei presupposti per richiedere la rimessione in termini nella ipotesi di opposizione tardiva ai sensi dell' articolo 650 c.p.c. . Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, la Suprema Corte, pur riconoscendo che la proposizione della opposizione ex articolo 617 c.p.c. non sani il vizio della mancata preventiva notifica del titolo esecutivo ( Cass. n. 21838/2025 ), ha ritenuto sufficiente per intraprendere la esecuzione forzata la mera menzione nell'atto di precetto, ai sensi dell' articolo 654, comma 2, c.p.c. del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
Presidente De Stefano – Relatore Gianniti Fatti di causa 1. Nel marzo 2021 la società DOVALUE Spa (mandataria di FINO 2 SECURITISATION Srl) notificava a Da.Bi. precetto con il quale intimava il pagamento di circa 1,4 milioni di euro. Il credito si fondava sul decreto ingiuntivo n. 22/2005 del Tribunale di Latina, che era stato dichiarato definitivamente esecutivo, poiché non opposto nei termini. 2. Avverso detto precetto il Da.Bi. proponeva opposizione, eccependo la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo del 2005, per l'appunto), sostenendo di non aver mai avuto conoscenza legale del provvedimento monitorio. Allegava e documentava di essere stato inserito, sin dal febbraio 2004, in un programma speciale di protezione per collaboratori di giustizia, vivendo in località protette e sotto regime di segretezza. La notifica del decreto ingiuntivo in questione era stata invece effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. (notifica a persone irreperibili) presso la sua ultima residenza anagrafica nota, con deposito avvenuto nella casa comunale di S. Il Tribunale di Asti, in primo grado, respingeva l'opposizione, ritenendo che, sebbene la condizione di collaboratore potesse giustificare un'opposizione tardiva al decreto, non inficiasse la validità del precetto, poiché il creditore non poteva conoscere la residenza segreta dell'obbligato. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 1049/2023, ha ribaltato la decisione di primo grado, dichiarando nullo il precetto. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società FINO 2 SECURITISATION Srl Al ricorso ha resistito con controricorso il Da.Bi., che ha proposto ricorso incidentale. Per l'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. In via preliminare, occorre dare atto della formazione del giudicato interno sulla questione dell'ammissibilità dell'appello, in quanto la statuizione della Corte territoriale sul punto non è stata oggetto di specifica censura in questa sede. Non può tuttavia non essere rilevato che - benché l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale debba essere operata, in base al principio dell'apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno - nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva deciso su motivi di doglianza eterogenei (c.d. opposizione ancipite ): riguardanti sia la regolarità formale degli atti (riconducibili all'articolo 617 c.p.c.), sia l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla prescrizione e alla validità del titolo (riconducibili all' articolo 615 c.p.c. ). Orbene, contrariamente a quanto opina la corte territoriale, secondo consolidato orientamento di questa Corte, quando una sentenza decide simultaneamente su capi di opposizione ex articolo 615 e 617 c.p.c., non si verifica alcuna fusione dei rimedi, ma si impone la scissione della decisione in più capi autonomi. Ne consegue che ciascun capo della sentenza rimane soggetto al proprio specifico regime di impugnazione, individuato in base alla natura della contestazione risolta. E, pertanto: - le statuizioni riguardanti il merito della pretesa creditoria, quali la prescrizione e la validità della fideiussione ( articolo 615 c.p.c. ), costituiscono un capo di decisione ordinariamente appellabile; - al contrario, le statuizioni riguardanti la regolarità formale degli atti pre-esecutivi (articolo 617 c.p.c.) costituiscono un capo di decisione non appellabile, avverso il quale è esperibile esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell' articolo 111 Cost. In definitiva, è errata la statuizione con la quale la corte di merito ha inteso individuare nell'appello l'unico rimedio per l'intera sentenza; ma la carenza di doglianza su tale esplicita statuizione preclude il rilievo della, eppure sussistente, sua illegittimità. 2. Tanto precisato, nella sentenza impugnata la corte territoriale, ribaltando la decisione di primo grado, ha dichiarato nullo il precetto, in quanto: a) ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata nel 2005 ex articolo 143 c.p.c. , fosse nulla. Secondo la corte di merito, i collaboratori di giustizia hanno un polo residenziale fittizio (domicilio presso la Commissione centrale di protezione) dove le notifiche devono essere eseguite ai sensi dell' articolo 139 c.p.c. , con la conseguenza che, per tali soggetti, non si applicherebbe l'articolo 143 c.p.c.; b) contrariamente a quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, ha affermato che il notificante è in grado di individuare tale domicilio fittizio tramite i registri anagrafici o, per gli imprenditori, il Registro delle Imprese, in quanto le autorità competenti devono procedere alle variazioni anagrafiche necessarie; c) ha ritenuto non applicabile l' articolo 654 c.p.c. : secondo la Corte di merito, essendo nulla la notifica originaria del decreto ingiuntivo, il creditore non poteva avvalersi della facoltà di notificare il precetto senza il titolo esecutivo; era dunque necessaria la previa notifica personale del decreto in forma esecutiva; d) ha escluso che la proposizione dell'opposizione avesse sanato il vizio per raggiungimento dello scopo , distinguendo tra nullità sanabili e totale omissione della notifica del titolo, ritenuta insuscettibile di sanatoria. 3.La società FINO 2 articola in ricorso tre motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 12, co. 3 bis, e 13, co. 12, D.L. 8/91, conv. in L. 82/91 , dell'articolo 7 D.Lgs. 112/93, nonché dell'articolo 143 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha presunto la conoscibilità di informazioni coperte da segreto di Stato. Sostiene la validità della notifica del 2005. Afferma di aver agito correttamente estraendo il certificato anagrafico ufficiale, dal quale non risultava alcun domicilio fittizio. Sottolinea che l'onere di individuare la nuova residenza segreta non può gravare sul creditore terzo; - con il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 479 e 480 c.p.c. , nonché dell'articolo 654, comma 2, c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la sanatoria per avvenuto raggiungimento dello scopo. Sostiene che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, la proposizione dell'opposizione ex articolo 617 c.p.c. sana il vizio del precetto derivante dalla mancata notifica del titolo, a meno che il debitore non provi un concreto pregiudizio ai propri interessi sostanziali. Sottolinea che il Da.Bi. conosceva già la pretesa creditoria, avendo già opposto il medesimo decreto tardivamente; - con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha integralmente compensato tra le parti le spese processuali. Chiede la riforma della sentenza anche in questo capo, con condanna del resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, sul presupposto della fondatezza dei primi due motivi. In sintesi, il ricorso principale di FINO 2 investe la validità intrinseca della notifica del titolo esecutivo (costituito, nella specie, da un decreto ingiuntivo, opposto solo tardivamente) e l'operatività della sanatoria per raggiungimento dello scopo; e, quindi, la stessa legittimità dell'esecuzione. 4. Il primo motivo è fondato. La corte territoriale è incorsa in errore ritenendo nulla la notifica del titolo esecutivo effettuata ex articolo 143 c.p.c. Vero è che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 33208/2018, hanno individuato nel domicilio presso la Commissione centrale di protezione il cosiddetto polo residenziale fittizio per i collaboratori di giustizia. Tuttavia, è altresì vero che tale regime speciale deve essere coordinato con il generale principio di tutela dell'affidamento del creditore incolpevole. Orbene, come evidenziato anche da Cass. n. 11210/2025 , la validità della notifica va valutata secondo un criterio di bilanciamento tra il diritto di difesa del destinatario e la diligenza del notificante. La statuizione della Corte territoriale, che ha dichiarato nulla la notifica del decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) effettuata ex articolo 143 c.p.c. , non è condivisibile, poiché omette di considerare il necessario bilanciamento tra il diritto di difesa del destinatario e la tutela dell'affidamento del creditore incolpevole. Pur esistendo per i collaboratori di giustizia un regime speciale di domicilio presso il polo residenziale fittizio , la mancata pubblicizzazione di tale dato nei registri anagrafici per oltre dieci mesi dalla sottoscrizione del programma di protezione è imputabile esclusivamente a una negligenza dell'Amministrazione. Nel caso di specie, il creditore ha agito estraendo regolarmente i certificati anagrafici, i quali, al momento del relativo accesso, non riportavano alcuna indicazione del domicilio fittizio a causa di una negligenza dell'Amministrazione. In altri termini, il creditore, avendo operato con l'ordinaria diligenza mediante l'estrazione di certificati anagrafici ufficiali che non riportavano alcuna variazione, non può essere penalizzato da un'omissione della Pubblica Amministrazione a lui non conoscibile. In tale scenario, l'eventuale mancata conoscenza dell'atto da parte del collaboratore protetto non determina la nullità o l'inesistenza della notificazione, ma integra unicamente uno dei possibili presupposti per la rimessione in termini al fine di proporre opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. , rimedio che garantisce pienamente il diritto al contraddittorio del debitore esecutato, senza travolgere la validità degli atti esecutivi compiuti dal creditore diligente e, quindi, senza necessità di opposizioni esecutive volte a far valere la nullità del procedimento notificatorio. In definitiva, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: In tema di esecuzione forzata fondata su decreto ingiuntivo, la notificazione del titolo esecutivo effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. nei confronti di un collaboratore di giustizia è da considerarsi valida ed efficace qualora il creditore abbia agito facendo affidamento incolpevole sulle risultanze dei registri anagrafici ufficiali e la mancata indicazione del cosiddetto polo residenziale fittizio (domicilio presso la Commissione centrale di protezione) sia imputabile a negligenza o ritardo dell'Amministrazione preposta; in siffatta ipotesi, il diritto di difesa del destinatario protetto può trovare adeguata tutela, ove ne ricorrano tutti i presupposti, nel rimedio dell'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c. e non nella declaratoria di nullità del precetto . 5. Il motivo secondo è fondato nei termini di seguito indicati. È vero che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che la nullità (e non l'inesistenza) della previa notifica del titolo esecutivo impedisce l'operatività della sanatoria per effetto del dispiegamento dell'opposizione formale (non potendo configurarsi il raggiungimento dello scopo ex articolo 156, comma 3, c.p.c. : da ultimo, Cass. n. 21838/25). E però, in via dirimente, va osservato come sia priva di qualunque base legale la conclusione dell'inoperatività della speciale facoltà concessa dall'articolo 654, comma 2, c.p.c. (di notificare il precetto solo menzionando il provvedimento di esecutività del decreto) in caso di nullità della notifica del monitorio, non trattandosi di un'ipotesi di totale omissione, ma, appunto, di un mero vizio del procedimento notificatorio originario, per di più già oggetto di opposizione tardiva. 6. Il motivo terzo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi, riguardando il regime delle spese, il quale, a seguito della qui disposta cassazione della gravata sentenza, andrà nuovamente regolato in considerazione dell'esito complessivo della controversia. 7. Da.Bi. in sede di ricorso incidentale articola due motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito, confermando la statuizione del Tribunale di Asti, ha a sua volta dichiarato l'inammissibilità dei motivi di merito relativi al titolo esecutivo (nullità del contratto di fideiussione e prescrizione del credito). Sostiene l'erroneità di tale dichiarazione di inammissibilità, perché egli non aveva mai chiesto al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi nel merito di tali questioni, ma aveva introdotto tali argomenti solo in via prudenziale e funzionale alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, avendo già demandato l'accertamento del merito al giudice della cognizione (Tribunale di Latina) tramite opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. Sottolinea che il suo interesse all'impugnazione risiede principalmente nel riflesso che tale dichiarazione di inammissibilità ha avuto sulla regolamentazione delle spese di lite: la corte di merito ha infatti disposto la compensazione integrale delle spese proprio in virtù di una soccombenza parziale derivante dall'inammissibilità di tali motivi di merito; - con il secondo motivo denuncia: violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, applicando il principio di soccombenza, lo ha per l'appunto condannato alla rifusione delle spese processuali. Contesta la legittimità della compensazione delle spese basata su una soccombenza relativa a domande mai realmente proposte. Sostiene che il valore della causa, ai fini della liquidazione, non dovesse essere parametrato all'intero credito precettato (1,4 milioni di euro), ma al valore delle spese del precetto ovvero dovesse essere considerato come indeterminabile , dato che l'opposizione riguardava solo vizi formali e non l'esistenza del credito. In sintesi, il ricorso incidentale si sposta su un piano puramente processuale riguardante: il perimetro del devolutum (cosa le parti hanno effettivamente chiesto al giudice di decidere), nonché i criteri di liquidazione e ripartizione delle spese di lite basati sull'esito della controversia. 8. Entrambi i motivi del ricorso incidentale devono qualificarsi assorbiti, riguardando il regime delle spese, il quale, a seguito della qui disposta cassazione della gravata sentenza, andrà nuovamente regolato in considerazione dell'esito complessivo della controversia. Tanto preclude il rilievo della loro inammissibilità, per difetto di specificità ed autosufficienza ai sensi dell'articolo 366, comma 1, rispettivamente n. 4 e n. 6, c.p.c. 8.1. Quanto al primo, infatti, il ricorrente incidentale lamenta che il giudice di merito abbia pronunciato sull'inammissibilità di motivi di merito (nullità della fideiussione e prescrizione) che egli sostiene di non aver mai formalmente devoluto per una decisione in quella sede, ma omette di trascrivere nel ricorso i passaggi testuali essenziali dell'atto di citazione in opposizione e delle successive memorie ex articolo 183, comma 6, c.p.c. Tale omissione avrebbe impedito a questa Corte di verificare, sulla base della sola lettura del ricorso, se le questioni di merito fossero state effettivamente introdotte solo ad colorandum per ottenere la sospensiva o se fossero state articolate come vere e proprie domande/eccezioni, rendendo la censura generica e non verificabile. 8.2. Quanto al secondo motivo, poi, il ricorrente incidentale si duole della liquidazione delle spese e della determinazione dello scaglione di valore, ma non fornisce gli elementi necessari per valutare l'erroneità del parametro utilizzato dal giudice di merito, limitandosi a generiche affermazioni sulla natura della causa come indeterminabile senza indicare gli atti processuali e i documenti specifici che avrebbero imposto una diversa quantificazione. Il motivo si risolve in una sollecitazione a un riesame del merito del giudizio sulla soccombenza e sul valore della lite, precluso in sede di legittimità in assenza di puntuale e autosufficiente esposizione del vizio denunciato. 9. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbito il terzo motivo del ricorso principale ed i due motivi del ricorso incidentale, s'impone la cassazione in relazione ai motivi primo e secondo del ricorso principale, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e provvedendo pure in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Stante l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte né della società ricorrente principale né del ricorrente incidentale, ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte: - accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale; - dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed entrambi i motivi del ricorso incidentale; - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.