Affido: il giudice non può imporre percorsi psicoterapeutici individuali ai genitori

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini di legittimità delle prescrizioni incidenti sulla sfera personale del genitore nell’ambito dei procedimenti de potestate ex articolo 333 c.c. e 739 c.p.c.

Il caso in esame origina dal provvedimento della Corte d'Appello di Salerno che, in sede di reclamo, aveva confermato il provvedimento del Tribunale per i minorenni, dichiarativo della condotta pregiudizievole del padre nei confronti dei figli e, soprattutto, recante la prescrizione a carico del genitore di un «presidiato percorso di psicoterapia del profondo , da eseguirsi privatamente». La misura terapeutica veniva qualificata dai giudici di merito come funzionale alla tutela dei minori e al recupero delle relazioni familiari , inserendosi nel quadro delle misure che l'autorità giudiziaria può adottare per fronteggiare condotte pregiudizievoli del genitore. Con il ricorso in cassazione il padre denunciava, da un lato, la carenza e contraddittorietà motivazionale del decreto impugnato in violazione dell' articolo 111, comma 6, Cost. , e dell'articolo 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., anche per omessa valutazione della relazione del curatore speciale dei minori, e, dall'altro, la violazione degli articolo 13 e 32, comma 2, Cost. con riguardo alla prescrizione del percorso psicoterapeutico: a suo dire, la Corte d'Appello si sarebbe limitata a ribadire in forma succinta i motivi del primo giudice, senza un effettivo vaglio critico del materiale istruttorio e, in particolare, senza adeguato scrutinio delle risultanze del curatore dei minori nominato nel giudizio di reclamo. Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione concentra la propria attenzione sulla questione della compatibilità costituzionale della prescrizione giudiziale di psicoterapia “del profondo” , qualificata come interferenza sulla libertà personale e sul diritto di autodeterminazione terapeutica del genitore . I Giudici richiamano espressamente il consolidato orientamento giurisprudenziale ( Cass. n. 13506/2015 ; n. 18222/2019; n. 17903/2023), secondo cui la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità costituisce comunque, anche se formalmente definita “non vincolante”, un condizionamento contrario agli articolo 13 e 32, comma 2, Cost. La ratio è duplice: da un lato, ogni intervento che incida sulla sfera della libertà personale richiede il consenso dell'interessato , non potendo essere imposto dal giudice in via autoritativa ; dall'altro, il trattamento psicoterapeutico volto alla “maturazione personale” dell'adulto esula dalla finalità tipica del giudizio minorile , che è circoscritta alla tutela dell'interesse del minore attraverso la regolazione delle condotte genitoriali e delle modalità di relazione familiare, non già alla rieducazione o trasformazione profonda della personalità del genitore. In questo quadro, la distinzione tra misure di sostegno alla relazione genitoriale – legittimamente veicolate, ad esempio, attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali per la riduzione della conflittualità – e prescrizioni terapeutiche vere e proprie diventa decisiva per la conformità costituzionale dell'intervento giudiziale. Ciò posto, «la previsione del percorso di psicoterapia del profondo, giustificata dall'intento propositivo di favorire il recupero del rapporto compromesso tra genitore e figli, esula dalle prescrizioni che mirano a tutelare dalle condotte pregiudizievoli che il Tribunale per i minorenni può assumere e riguarda una scelta rimessa all'autodeterminazione personale » chiosano i Giudici. La parola, dunque, passa ai giudici del rinvio.

Presidente Giusti – Relatore Casadonte Rilevato che: 1.Il sig. D.S.M. ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello di Salerno che ha rigettato il reclamo ex articolo 739 cod.proc.civ. avverso la pronuncia che aveva accertato la condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli ex articolo 333 cod. civ. . 2. La Corte conferma la prescrizione a carico del genitore-padre di un presidiato percorso di psicoterapia del profondo, da eseguirsi privatamente e l'ammonimento al contenimento dell'aggressività e a non proporsi con prepotenza alla ex moglie e ai figli, misure tutte adottate in funzione della tutela dei minori e delle relazioni familiari. 3. La cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso notificato il giorno 8/4/2025, ed affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso M. P.. Sono rimaste intimate le parti indicate in epigrafe cui è stato notificato il ricorso. Considerato che : 4. Con il primo motivo si deduce la violazione dell' articolo 111, comma 6, Cost. e dell'articolo 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento ma si limita a ribadire succintamente i motivi dedotti in primo grado omettendo elementi pure emersi in sede di istruzione dinanzi il Giudice di prime cure nonché il vaglio della relazione del Curatore dei Minori nominato dalla Corte territoriale. 5. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell' articolo 111, comma 6, Cost. e dell'articolo 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato omette di valutare la relazione del curatore dei minori nominato dalla Corte territoriale 6. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articolo 13 e 32 co. 2 Cost. , in relazione all' articolo 360, comma 1 n. 3 cod.proc.civ. , per avere la Corte di merito confermato il decreto del Tribunale nella parte in cui prevedeva un presidiato percorso di psicoterapia del profondo. 7. I tre motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 8. E' stato infatti ripetutamente osservato che in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli articolo 13 e 32, comma 2, Cost. , atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (così Cass. 13506/015 ; id. 18222/2019 ; id. 17903/2023 ). 9. Ciò posto, la previsione del percorso di psicoterapia del profondo, giustificata dall'intento propositivo di favorire il recupero del rapporto compromesso tra genitore e figli, esula dalle prescrizioni che mirano a tutelare dalle condotte pregiudizievoli che il Tribunale per i minorenni può assumere e riguarda una scelta rimessa all'autodeterminazione personale. 10. Ne consegue che il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di M.D.S., M. P. ivi riportati.