Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dal Codice civile, è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati.
Protagonisti della vicenda sono due contribuenti, un uomo e una donna sposati, i quali, assistiti in ambito fiscale dallo stesso commercialista , si ritrovano destinatari di richieste corpose – oltre 16mila euro lui, oltre 18mila euro lei – da Equitalia e chiamano in causa il loro consulente, accusandolo, in sostanza, di “avere omesso , in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, ogni verifica atta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di detrazioni fiscali”. Di conseguenza, i due contribuenti chiedono che a saldare il conto con Equitalia sia proprio il commercialista. Questa visione viene però respinta dai giudici di merito: così, sia in primo che in secondo grado, viene esclusa ogni pur minima responsabilità del commercialista, contrariamente a quanto sostenuto dai due contribuenti. Inevitabile l'approdo in Cassazione, dove, premesso che la questione sul tavolo riguarda le detrazioni fiscali conseguenti a interventi edilizi successivi al terremoto del 1997, il legale che rappresenta i due contribuenti addebita ai giudici d'Appello di “avere equivocato” richiamando “il mancato incarico a curare la gestione dell'iter burocratico volto ad ottenere i suddetti benefici fiscali, senza considerare che il controllo dei requisiti per la detrazione (la presenza delle singole fatture di spesa, dei bonifici di pagamento, l'essere il dichiarante il legittimo beneficiario dell'agevolazione, la sussistenza della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara e della dichiarazione di esecuzione dei lavori) era comunque dovuto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Dunque, erroneamente in Appello si è ritenuto sufficiente il comportamento del commercialista che, in luogo di verificare tali dati, si è basato solo su un prospetto contenente l'elencazione delle spese affrontate redatto dalla figlia dei contribuenti, senza verificare l'effettuazione degli incombenti sopra elencati ed, in particolare, delle comunicazioni”. Secondo il legale, “il commercialista, operando in maniera corretta, avrebbe dovuto verificare l'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa e, anche se in concreto non avesse potuto accertare l'intempestività dell'una (dipendente dall'indicazione di una data errata di inizio dei lavori, a cura di altro professionista), si sarebbe accorto dell'assenza dell'altra (la dichiarazione di esecuzione dei lavori superiori a 100milioni di lire)”. In premessa, i magistrati di Cassazione osservano che sul tavolo vi è “la ricognizione della fattispecie normativa che disciplina la responsabilità del professionista , ed in particolare del commercialista, incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi, se cioè essa si estenda anche alla verifica ed al controllo dei presupposti relativi alle detrazioni fiscali che in tale sede il contribuente intende fare valere, fermo restando che” nella vicenda in esame “pacificamente il relativo controllo – inerente alla presenza delle dichiarazioni presupposte dalla legislazione di beneficio — non venne effettuato dal commercialista”. Ciò detto, per i giudici di Cassazione sono legittime le obiezioni sollevate dai contribuenti. In generale, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale, in ossequio al canone stabilito dal Codice Civile. La diligenza del professionista deve essere valutata in base alla natura dell'attività prestata”. Con specifico riguardo al commercialista, ed in ispecie alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, “configura indubbiamente un'ipotesi di violazione del dovere di diligenza”, previsto dal Codice Civile, “il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione. Quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati. In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di attenta verifica da parte del professionista”. Ora, “mentre è logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione l'eventuale effettuazione o l'eventuale irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale, così come il professionista non è tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non è tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli – incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa – non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e, ciononostante, procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere. Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dell'obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto”, spiegano i giudici di Cassazione, “che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni”. In sostanza, “pur ammettendo la rilevanza del fatto che il cliente dia espressamente atto dell'avvenuto espletamento di un certo incombente formale, come nella specie potrebbe ritenersi con riguardo alla fatturazione dei costi, la deduzione nella specie era riconosciuta dalla legge non solo sul presupposto di tale formalità, ma altresì sulla base di precise comunicazioni previste dalla legge fiscale, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto. Orbene, l'essenza ed il significato dell'attività professionale nell'ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro con il cliente circa l'avere quest'ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità”. Tornando alla vicenda in esame, i contribuenti hanno provato, come era loro onere, “sia il nesso di causalità sia il pregiudizio. Sotto il primo profilo (nesso di causalità), se in effetti non poteva essere colta dal professionista l'erronea indicazione (da parte del geometra che curò a suo tempo l'esecuzione delle opere) della data di inizio dei lavori, l'assenza assoluta tra la documentazione della necessaria comunicazione di fine lavori era chiaramente rilevabile e poteva essere definitivamente accertata tramite una semplice richiesta, e tanto di per sé era sufficiente a determinare l'irregolarità dell'iter seguito e quindi la non spettanza del beneficio. Sotto il secondo profilo ( danno ), è sufficiente rilevare l'avvenuta irrogazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione per la detrazione non spettante”. Detto ciò, “ad escludere la responsabilità del professionista non vale certo la circostanza per cui l'iter previsto a monte per la concessione del beneficio non venne da lui seguito: ciò che rientrava nella responsabilità del professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione non era infatti la corretta istruzione della pratica, ma, come detto, la verifica dei relativi adempimenti (dal che peraltro discendevano ben distinte conseguenze: per colui che avesse istruito la pratica in maniera non conforme il danno provocato sarebbe stato costituito dalla mancata fruizione del beneficio; per colui che invece non ha effettuato a valle le avvenute verifiche il danno è relativo alle sanzioni applicate)”. Evidente, quindi, l'errore compiuto in Appello, e cioè “aver ricondotto la responsabilità del professionista non già alle verifiche che su di lui incombono circa l'osservanza delle disposizioni fiscali in relazione alle poste inserite nella dichiarazione, ma all'eventuale (e pacificamente escluso) ruolo di incaricato all'istruzione dell'iter volto ad ottenere i benefici di cui si è chiesto il riconoscimento in sede di dichiarazione». Corretta, invece, la valutazione in Appello secondo cui “circa la regolarità delle pratiche necessarie ai fini dell'ottenimento di determinate detrazioni, in assenza di prova circa il conferimento di un corrispondente incarico ad un professionista, il relativo controllo compete di norma al cliente interessato a quelle detrazioni, ma», precisano i giudici di Cassazione, «la contraddizione rispetto all'assetto normativo della responsabilità professionale sta nella riconducibilità del danno rispetto all' attività a valle , propria della predisposizione della dichiarazione dei redditi, e nella specie siffatto incarico (di verifica a valle) era stato appunto conferito proprio al commercialista, che doveva inserire le detrazioni nella dichiarazione in base alle vigenti disposizioni fiscali”. Tirando le somme, pare evidente, secondo i magistrati di Cassazione, la responsabilità addebitabile al commercialista a fronte delle sanzioni inflitte ai due contribuenti, e ciò anche alla luce del principio secondo cui “il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dal Codice Civile, è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché esse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità”.
Presidente Scrima - Relatore Crivelli Fatti di causa Con distinte citazioni gli odierni ricorrenti evocavano in giudizio Br.Br. per aver lo stesso omesso di informare i medesimi ricorrenti della necessità di trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 1, lett. d) del decreto n. 41/98 nonché per aver omesso, in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, ogni verifica atta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di detrazioni fiscali e dunque per sentirlo condannare al pagamento di quanto agli stessi richiesto da Equitalia Spa a titolo di sorte capitale, sanzioni ed interessi in conseguenza delle accertate violazioni di cui sopra, danni che si quantificavano in Euro 36.351,45 per il Ci. ed in Euro 42.214,03 per la Ce. Il Tribunale, riuniti i procedimenti e dopo che il Br. aveva chiamato in causa la propria assicuratrice ITALIANA ASSICURAZIONI Spa per esserne manlevato, rigettava la domanda. Gli odierni ricorrenti proponevano gravame esclusivamente in ordine alle domande subordinate rispettivamente spiegate in relazione al ritenuto inadempimento consistente nell'omissione - in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi - delle verifiche dei requisiti per usufruire delle detrazioni fiscali, per la somma complessiva di Euro 34.815,21, pari a quanto richiesto da Equitalia a titolo di sanzioni ed interessi (rispettivamente Euro 16.214,23 quanto a Ci. ed Euro 18.600,98 quanto a Ce.). Il Br. si costituiva, spiegava a sua volta appello incidentale in punto spese e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della propria assicuratrice. Integrato il contraddittorio, la Corte d'appello, con la sentenza gravata, respingeva l'appello principale degli odierni ricorrenti, ed accoglieva quello incidentale del Br. condannando gli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ricorrono quindi in cassazione Co. e Ce. sulla base di tre mezzi di censura, mentre il Br. e la propria assicuratrice resistono a mezzo di distinti controricorsi. Da ultimo entrambe le parti controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si deduce Violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 2230 c.c. in combinato con gli articolo 1218 c.c. e 1176, comma secondo, c.c. in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Non senza difficoltà si apprende che la questione inerisce alle detrazioni fiscali conseguenti a interventi edilizi successivi al terremoto del 1997, e la parte ricorrente addebita alla Corte umbra di aver equivocato nel porre a fondamento della sentenza di rigetto della domanda il mancato incarico a curare la gestione dell'iter burocratico volto ad ottenere i suddetti benefici fiscali, senza considerare che il controllo dei requisiti per la detrazione (la presenza delle singole fatture di spesa, dei bonifici di pagamento, l'essere il dichiarante il legittimo beneficiario dell'agevolazione, la sussistenza della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara e della dichiarazione di esecuzione dei lavori) era comunque dovuto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Dunque, erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto sufficiente il comportamento del commercialista che, in luogo di verificare tali dati, si basò solo su un prospetto contenente l'elencazione delle spese affrontate redatto dalla figlia dei ricorrenti, senza verificare l'effettuazione degli incombenti sopra elencati, ed in particolare delle comunicazioni. Nella specie, sempre a parere dei ricorrenti, operando in maniera corretta il commercialista avrebbe dovuto verificare l'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa e, anche se in concreto non avesse potuto accertare l'intempestività dell'una (dipendente dall'indicazione di una data errata di inizio dei lavori a cura di altro professionista), si sarebbe accorto dell'assenza dell'altra (la dichiarazione di esecuzione dei lavori superiori a cento milioni di lire). 1.1. Pregiudizialmente deve escludersi la radicale inammissibilità del motivo per avere ad oggetto lo stesso una richiesta di revisione degli accertamenti di fatto già svolti dal giudice d'appello. Invero oggetto dello stesso è invece la ricognizione della fattispecie normativa che disciplina la responsabilità del professionista, ed in particolare del commercialista, incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi, se cioè essa si estenda anche alla verifica ed al controllo dei presupposti relativi alle detrazioni fiscali che in tale sede il contribuente intende fare valere, fermo restando che pacificamente il relativo controllo - inerente alla presenza delle dichiarazioni presupposte dalla legislazione di beneficio - non venne dallo stesso effettuato. Il fatto poi che inammissibilmente l'indagine circa il rientrare o meno di tali verifiche nelle obbligazioni del commercialista sia stato effettuato dal consulente d'ufficio non ha in proposito alcun rilievo. Altresì, deve escludersi la fondatezza della riproposta questione attinente al giudicato interno formatosi relativamente alla domanda principale proposta in primo grado e poi abbandonata in favore della coltivazione della sola domanda subordinata. Come condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale, le due domande sono indipendenti attenendo l'una (quella principale) alla mancata informazione da parte del commercialista circa la sussistenza di un termine perentorio per la comunicazione dell'inizio dei lavori, collocata temporalmente all'epoca della relativa realizzazione; l'altra inerente invece al mancato controllo, a valle, della documentazione necessaria per la deduzione fiscale in sede di elaborazione delle singole dichiarazioni dei redditi, temporalmente collocata anni dopo e avente ad oggetto anche altre verifiche oltre a quella della comunicazione dell'inizio dei lavori. 1.2. Ciò premesso, il motivo nel merito è fondato. La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale, in ossequio al canone stabilito dall' articolo 1218 cod. civ. La diligenza del professionista deve essere valutata in base al canone di cui all' articolo 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, in base alla natura dell'attività prestata. Con specifico riguardo al commercialista, ed in ispecie alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura indubbiamente un'ipotesi di violazione del dovere di diligenza di cui all' articolo 1176, secondo comma, cod. civ. il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione. In generale, quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati. In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di attenta verifica da parte del professionista. I precedenti citati nelle decisioni di merito, (in particolare Cass. n. 12463/16 ) hanno ad oggetto tutt'altro, cioè l'ipotesi in cui il cliente non abbia rappresentato con correttezza e completezza le operazioni contabili che il commercialista doveva annotare o in base alle quali doveva redigere il bilancio. Ora mentre è logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione l'eventuale effettuazione od irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale, così come lo stesso non è tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non è tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli - incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa - come nella specie non è in discussione, non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e ciononostante procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere. Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dell'obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto, valorizzato dai giudici del merito, che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni. Pur ammettendo la rilevanza del fatto che il cliente dia espressamente atto dell'avvenuto espletamento di un certo incombente formale, come nella specie potrebbe ritenersi con riguardo alla fatturazione dei costi, la deduzione nella specie era riconosciuta dalla legge non solo sul presupposto di tale formalità, ma altresì sulla base di precise comunicazioni previste dalla legge fiscale, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto. Orbene l'essenza ed il significato dell'attività professionale nell'ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro (con il cliente) circa l'avere quest'ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità. Da quanto precede deriva che i ricorrenti provarono - come era loro onere - sia il nesso di causalità sia il pregiudizio. Sotto il primo profilo (nesso di causalità) se in effetti non poteva essere colta dal professionista l'erronea indicazione (da parte del geometra che curò a suo tempo l'esecuzione delle opere) della data di inizio dei lavori, l'assenza assoluta tra la documentazione della necessaria comunicazione di fine lavori era chiaramente rilevabile e poteva essere definitivamente accertata tramite una semplice richiesta, e tanto di per sé era sufficiente a determinare l'irregolarità dell'iter seguito e quindi la non spettanza del beneficio. Sotto il secondo profilo (danno) è sufficiente rilevare l'avvenuta irrogazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione per la detrazione non spettante. Ad escludere poi la responsabilità del professionista non vale certo la circostanza per cui l'iter previsto a monte per la concessione del beneficio non venne dallo stesso seguito: ciò che rientrava nella responsabilità del professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione non era infatti la corretta istruzione della pratica, ma come sopra ricordato la verifica dei relativi adempimenti (dal che peraltro discendevano ben distinte conseguenze: per colui che avesse istruito la pratica in maniera non conforme il danno provocato sarebbe stato costituito dalla mancata fruizione del beneficio; per colui che invece non ha effettuato a valle le avvenute verifiche il danno è relativo alle sanzioni applicate). Sul punto, dunque, la decisione d'appello è errata appunto per aver ricondotto la responsabilità del professionista non già alle verifiche che su di lui incombono circa l'osservanza delle disposizioni fiscali in relazione alle poste inserite nella dichiarazione, ma all'eventuale (e pacificamente escluso) ruolo di incaricato all'istruzione dell'iter volto ad ottenere i benefici di cui si è chiesto il riconoscimento in sede di dichiarazione. Certamente poi è corretto quanto osservato dalla Corte distrettuale secondo cui circa la regolarità delle pratiche necessarie ai fini dell'ottenimento di determinate detrazioni, in assenza di prova circa il conferimento di un corrispondente incarico ad un professionista, il relativo controllo compete di norma al cliente interessato a quelle detrazioni , ma la contraddizione rispetto all'assetto normativo della responsabilità professionale, come sopra ricostruita, sta nella riconducibilità del danno rispetto all'attività a valle, propria della predisposizione della dichiarazione dei redditi, e nella specie siffatto incarico (di verifica a valle) era stato appunto conferito proprio al Br., che doveva inserire le detrazioni nella dichiarazione in base alle vigenti disposizioni fiscali. In proposito va dunque affermato il seguente principio di diritto: Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall' articolo 1176, secondo comma, cod. civ. , è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità . 2. Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 in cpc in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 4) c.p.c. . I ricorrenti si dolgono dell'omessa pronuncia in ordine alla deduzione della negligenza dimostrata dal Br. nel gestire gli adempimenti connessi alle richieste ex articolo 36 - ter D.P.R. 600/73 inviate dall'Agenzia delle Entrate nel 2003, sempre a fronte delle detrazioni fiscali dallo stesso appostate. In particolare, a seguito delle detrazioni fiscali di che trattasi, essi ricevevano dall'Agenzia delle Entrate richieste di documentazione ai fini del controllo formale ex articolo 36/ter D.P.R. 600/73 che venivano consegnate allo studio Br. affinché espletasse i dovuti riscontri. Il Br. avrebbe preso in carico la gestione delle suddette richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma non avrebbe provveduto a fornire la documentazione richiesta causando, per l'effetto, iscrizioni a ruolo e la conseguente emissione delle cartelle esattoriali, il tutto con un aggravio ed incremento di sanzioni, interessi e compensi, e provocando poi sanzioni anche con riguardo ai successivi anni d'imposta. 2.1. I controricorrenti eccepiscono la novità della domanda proposta in grado d'appello ed oggetto del motivo in esame. Il motivo però attiene pur sempre alla domanda di condanna del Br. agli importi portati nelle cartelle che l'Agente della riscossione emise a carico dello stesso a seguito delle irregolarità riscontrate, e pur riguardando un diverso profilo della responsabilità del professionista, non costituisce domanda nuova. Va in proposito ricordato che la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, poiché nell'interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto (in tal senso Cass. n. 24656/24 ; in tema di indicazione di ulteriori profili di responsabilità del professionista nell'ambito dell'allegazione dell'inadempimento del medesimo contratto, Cass. n. 18275/14 ), peraltro nella specie emergenti dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado (cfr. sentenza di primo grado). Ciò detto effettivamente sul punto la pronuncia d'appello - sebbene la questione sia in parte distinta da quella inerente al mancato controllo per gli anni precedenti circa la presenza dei requisiti, in base a quanto osservato a proposito del motivo precedente, ma connessa poiché viene configurata come un supporto ulteriore alla dimostrazione della condotta negligente del commercialista ormai addirittura avvertito della questione e che proseguiva nel depositare la dichiarazione anche per le annualità successive nei medesimi termini - omette di pronunciarsi e pertanto il motivo a tale proposito deve essere accolto. Quanto ai presupposti della compensatio lucri cum damno, fatti valere dalla Compagnia assicuratrice in questa sede, e consistenti nei benefici fiscali definitivamente acquisiti dai ricorrenti in quanto i controlli del fisco si sono limitati a cinque annualità, ma non si sono estesi agli anni 1999, 2000 e 2001, per cui nel complesso l'eventuale danno si sarebbe limitato notevolmente, gli stessi andranno semmai rilevati e vagliati in sede di rinvio, presupponendo il relativo accertamento in fatto e poi la quantificazione del danno. 3. Col terzo motivo si deduce Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. in relazione all' articolo 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la pretesa violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. , quanto alla statuizione sulle spese della Corte d'appello di Perugia n. 253/2023 (all. D pag. 9 e n. 7 del Fascicoletto) in ordine al doppio grado di giudizio, liquidate a favore di convenuto e terza chiamata, in accoglimento dell'appello incidentale del convenuto sul regime delle spese compensate integralmente dal giudice di primo grado . 3.1. Il motivo è integralmente assorbito dall'accoglimento dei primi due. 4. In definitiva il ricorso dev'essere accolto sulla base dei primi due motivi e, assorbito il terzo, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio al giudice del merito che dovrà attenersi ai principi qui espressi e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025. Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2026.